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Document 62010CN0622

Causa C-622/10: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Rémi Paquot/Stato belga — SPF Finances

GU C 80 del 12.3.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) il 22 dicembre 2010 — Rémi Paquot/Stato belga — SPF Finances

(Causa C-622/10)

2011/C 80/24

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance di Namur

Parti

Ricorrente: Rémi Paquot

Convenuto: Stato belga — SPF Finances

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1o dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all’art. 6, Titolo I, del Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1o novembre 1993), nonché l’art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, dall’altro, ostino a che disposizioni nazionali, nelle fattispecie quelle dell’art. 9, n. 2, della legge belga 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage (attualmente denominata Cour constitutionelle) impongano ai giudici nazionali la giurisprudenza che risulta dalle sentenze pronunciate da un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionelle) su ricorsi d’annullamento di disposizioni di diritto interno di cui è investito, allorché detti ricorsi sono fondati su una violazione di disposizioni rilevanti di diritto dell’Unione europea applicabili direttamente e in via prioritaria nell’ordinamento giuridico interno.

2)

Se l’art. 6 del Titolo I, «Disposizioni comuni» del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, che modifica il Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed in vigore dal 1o dicembre 2009 (che riprende in buona parte le disposizioni di cui all’art. 6, Titolo I, del Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1o novembre 1993), nonché l’art. 234 (già art. 177) del Trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato CE) del 25 marzo 1957, da un lato, e/o l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, dall’altro, ostino a che disposizioni nazionali, nella fattispecie quelle dell’art. 26, n. 4, della legge belga 6 gennaio 1989 sulla Cour d’arbitrage (attualmente denominata Cour constitutionelle), come modificata dalla legge 12 luglio 2009, considerate separatamente o in combinato disposto con quelle dell’art. 9, n. 2, della detta legge speciale 6 gennaio 1989, impongano ai giudici nazionali di presentare ad un giudice superiore di diritto nazionale (nella fattispecie la menzionata Cour constitutionelle), ogni questione pregiudiziale relativa all’interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto dell’Unione europea, applicabile direttamente e in via prioritaria nell’ordinamento giuridico interno, allorché dette disposizioni siano anche riprese nella Costituzione nazionale e i detti giudici presumano che tali disposizioni siano violate nell’ambito di contestazioni di cui sono investiti, da cui si desume che siffatti giudici si vedono privati della possibilità di applicare immediatamente il diritto dell’Unione europea, per lo meno nell’ipotesi in cui detto organo giurisdizionale superiore si è già pronunciato su una questione identica.


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