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Dokument 62009TN0227

    Causa T-227/09: Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS)

    GU C 193 del 15.8.2009, s. 24 – 25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 193/24


    Ricorso proposto il 10 giugno 2009 — Feng Shen Technology/UAMI — Majtczak (FS)

    (Causa T-227/09)

    2009/C 193/40

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti W. Festl-Wietek and P. Rath)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jarosław Majtczak (Łódź, Polonia)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o aprile 2009, R 529/2008-4;

    dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 4 431 391; e

    condannare l’UAMI a rifondere le spese sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso;

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo FS per beni della classe 26 — marchio comunitario n. 4 431 391.

    Titolare del marchio comunitario: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: precedenti registrazioni di vari marchi relativamente al segno figurativo «FS» in Taiwan, Cina e Ghana per cerniere lampo e prodotti correlati.

    Decisione della divisione di annullamento: rigetto della richiesta di dichiarazione di nullità.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione degli artt. 51, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la commissione di ricorso ha omesso di valutare correttamente le prove e la documentazione allegate dalle parti, nonché di esaminare correttamente i fatti come necessario al fine di dichiarare che la domanda del marchio in oggetto era stata presentata in mala fede.


    Začiatok