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Document 62009TN0219

Causa T-219/09: Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Balfe e a./Parlamento

GU C 205 del 29.8.2009, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/39


Ricorso proposto il 19 maggio 2009 — Balfe e a./Parlamento

(Causa T-219/09)

2009/C 205/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Richard Balfe (Newmarket, Regno Unito), C (Milano), C (Madrid, Spagna), C (Lancashire, Regno Unito), C (Gnobkummerfeld, Germania), C (Longré, Francia), C (Saint-Martin de Crau, Francia), C (Bregenz, Austria), C (West Yorkshire, Regno Unito), C (Marsiglia, Francia), C (Rudsebheim, Germania), C (Devon, Regno Unito), C (Barcellona, Spagna), C (Parigi, Francia), C (Wexford, Irlanda), C (Bolzano), C (Madrid), C (Porto, Portogallo), C (Iaf Nennhau, Regno Unito), C (Milano), C (Limonest, Francia), C (Colares-Sintra, Portogallo), C (Benfica do Ribatejo, Portogallo), C (Saint-Étienne, Francia), C (Cournon-d’Auvergne, Francia), C (Lutterworth Leics, Regno Unito), C (Cumbria, Regno Unito), C (Oxfordshire, Regno Unito), C (Bratislava, Slovacchia), C (Polonia), C (Varsavia, Polonia), C (Radom, Polonia), C (Boulogne-Billancourt, Francia), C (Helsinki, Finlandia), C (Lione, Francia), C (Atene, Grecia), C (Funchal, Portogallo), C (Londra, Regno Unito), C (Le Val-d’Ajol, Francia), C (Tallinn, Estonia), C (Glasgow, Regno Unito), C (Riom, Francia), C (Hampshire, Regno Unito), C (Coventry, Regno Unito), C (Helsinki, Finlandia), C (Cracovia, Polonia), C (Pampelune, Spagna), C (Scotland, Regno Unito), C (Lisbona, Portogallo), C (Lisbona), C (Parigi), C (Budapest, Ungheria), C (Maia, Portogallo), C (Bielsko-Biała, Polonia), C (Wetherby, Regno Unito), C (La Possession, Francia), C (Cornwall, Regno Unito), C (Epernay, Francia), C (Bolton, Regno Unito), C (Kępno, Polonia), C (Amsterdam, Paesi Bassi), C (Palermo), C (Kent, Regno Unito), C (Bedforshire, Regno Unito), C (Varsavia), Fonds de pension-députés au Parlement européen (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare le decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 9 marzo e il 3 aprile 2009 recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo volontario previsto per i deputati del Parlamento europeo;

condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente atto introduttivo i ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 9 marzo e 3 aprile 2009, recanti modifica del regime relativo al fondo pensioni integrativo (volontario) di cui all’allegato VIII della normativa concernente le spese e le indennità dei deputati europei. Le modifiche vertono essenzialmente sull’eliminazione del prepensionamento a partire dall’età di 50 anni e sulla possibilità di ottenere l’erogazione della pensione in forma di capitale, nonché sull’innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 63 anni.

A sostegno del loro ricorso, essi sollevano nel merito quattro motivi riguardanti:

l’incompetenza del Parlamento a modificare unilateralmente i termini del contratto di adesione al fondo pensioni integrativo volontario;

la violazione dei diritti acquisiti nonché dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di certezza del diritto, per non aver tenuto conto della formulazione chiara dello statuto dei membri del Parlamento europeo e per non aver previsto alcuna misura transitoria;

determinati errori commessi nella determinazione delle cause e degli argomenti della motivazione degli atti impugnati, sia relativamente al regime giuridico di tale tipo di fondo pensioni specifico, integrativo e volontario, sia in merito alla gestione e alla situazione finanziaria del fondo pensioni;

la violazione del principio di esecuzione in buona fede e della nullità delle condizioni meramente potestative, per aver modificato unilateralmente e retroattivamente i termini del contratto e per non aver previsto alcun risarcimento dei danni.


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