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Document 62009CN0219

    Causa C-219/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

    GU C 205 del 29.8.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 16 giugno 2009 — Vitra Patente AG/High Tech Srl

    (Causa C-219/09)

    2009/C 205/40

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale di Milano

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Vitra Patente AG

    Convenuta: High Tech Srl

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE (1) debbano interpretarsi nel senso che — in sede di applicazione di una legge nazionale di uno Stato membro adeguatrice dell'ordinamento interno alla menzionata direttiva — la facoltà concessa a tale Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere anche l'esclusione della protezione stessa in relazione a disegni e modelli che -pur possedendo i requisiti per la tutela del diritto d'autore — dovevano considerarsi caduti in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice, in quanto mai registrati come disegni o modelli o in quanto la relativa registrazione era a tale data già scaduta;

    2)

    in caso di risposta negativa al quesito 1), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/7I/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l'esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli in pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore della normativa nazionale adeguatrice;

    3)

    in caso di risposta negativa ai quesiti nn. 1) e 2), se gli artt. 17 e 19 della direttiva n. 98/71/CE debbano interpretarsi nel senso che la facoltà concessa allo Stato membro di determinare autonomamente l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è subordinata possa ricomprendere l' esclusione della protezione stessa nel caso che un soggetto terzo — non autorizzato dal titolare del diritto d'autore su disegni e modelli — avesse già prodotto e commercializzato nello Stato prodotti realizzati in conformità di tali disegni e modelli, ove tale esclusione sia stabilita per un periodo sostanziale (pari a dieci anni);


    (1)  GU L 289, p. 28


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