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Document 62009CN0205

Causa C-205/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság l’ 8 giugno 2009 — Procedimento penale a carico di Emil Eredics e altri

GU C 205 del 29.8.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság l’8 giugno 2009 — Procedimento penale a carico di Emil Eredics e altri

(Causa C-205/09)

2009/C 205/34

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Városi Bíróság

Imputato nella causa principale

Emil Eredics e altri

Questioni pregiudiziali

1)

Il Szombathelyi Városi Bíróság si chiede, nel contesto del procedimento penale per il quale è stato adito, se un «soggetto diverso dalla persona fisica» rientri nella nozione di «vittima» nell’accezione di cui all’art. 1, lett. a), della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, in relazione all’interesse a garantire che sia promossa la mediazione tra la vittima e l’autore del reato nell’ambito dei procedimenti penali, prevista all’art. 10 della decisione quadro del Consiglio, al fine di precisare e integrare, al contempo, la sentenza emanata dalla Corte il 28 giugno 2007 nella causa C-467/05, Dell’Orto.

2)

Il giudice del rinvio si chiede, riguardo all’art. 10 della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, ai sensi del quale «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura», se sia possibile interpretare la nozione di «reati» nel senso che riguarda tutti i reati accomunati da un elemento materiale, stabilito dalla legge, sostanzialmente identico.

3)

Se l’espressione «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali (…)» di cui all’art. 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI possa essere interpretata nel senso che il soddisfacimento da parte della vittima e dell’autore del reato dei presupposti relativi alla mediazione è possibile quantomeno fino a che non sia adottata una decisione di primo grado, ossia nel senso che il presupposto della confessione sui fatti nell’ambito del procedimento giudiziario, una volta concluse le indagini, fatto salvo il soddisfacimento degli altri presupposti richiesti, è conforme all’obbligo di promuovere la mediazione.

4)

Per quanto riguarda l’art. 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI il giudice del rinvio si chiede se l’espressione secondo cui «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura» implichi garantire un accesso generale alla possibilità di mediazione nelle cause penali, fatto salvo il soddisfacimento dei presupposti richiesti a priori, senza possibilità di interpretazione. Quindi, ove la questione debba essere risolta in senso affermativo, l’esistenza di un presupposto ai sensi del quale «(…) tenuto conto della natura del reato, del tipo di mediazione nonché della persona sottoposta alle indagini, lo svolgimento del procedimento giudiziario possa essere omesso o vi sia ragione di ritenere che il giudice terrà conto del ravvedimento operoso al momento della determinazione della pena» sia conforme alle disposizioni (presupposti) del citato art. 10.


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