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Document 62009CN0204

    Causa C-204/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l’ 8 giugno 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Repubblica federale di Germania

    GU C 193 del 15.8.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 193/11


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) l’8 giugno 2009 — Flachglas Torgau GmbH/Repubblica federale di Germania

    (Causa C-204/09)

    2009/C 193/14

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: Flachglas Torgau GmbH

    Convenuta: Repubblica federale di Germania

    Questioni pregiudiziali

    1)

    a)

    Se l’art. 2, n. 2, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (1), debba essere interpretato nel senso che agiscono nell’esercizio di competenze legislative solo gli organismi o le istituzioni ai quali, secondo l’ordinamento nazionale, spetta la decisione finale (vincolante) nel procedimento legislativo, ovvero che agiscono nell’esercizio di competenze legislative anche gli organismi o le istituzioni ai quali, secondo l’ordinamento nazionale, spettano competenze e diritti di partecipazione nell’ambito del procedimento legislativo, in particolare il potere di proporre disegni di legge e la facoltà di presentare pareri riguardanti proposte di legge.

    b)

    Se gli Stati membri possano prevedere che la nozione di autorità pubblica non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze giurisdizionali o legislative, qualora, alla data di adozione della direttiva, nessuna disposizione costituzionale prevedeva procedure di riesame ai sensi dell’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.

    c)

    Se gli organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative non siano compresi nella nozione di autorità pubblica solo per il periodo che termina con la chiusura del procedimento legislativo.

    2)

    a)

    Se la riservatezza delle deliberazioni ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, sia prevista dal diritto nel caso in cui la norma nazionale adottata per trasporre la direttiva 2003/4/CE disponga in generale che la richiesta di informazione ambientale debba essere respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle deliberazioni dell’organo tenuto al rilascio dell’informazione, o se sia necessaria a tal fine un’apposita norma di legge che disponga la riservatezza delle deliberazioni.

    b)

    Se la riservatezza delle deliberazioni ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, sia prevista dal diritto qualora dall’ordinamento nazionale risulti un generale principio giuridico non scritto secondo cui i procedimenti amministrativi delle autorità pubbliche non sono aperti al pubblico


    (1)  GU L 41, pag. 26.


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