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Document 62008TN0230
Case T-230/08: Action brought on 17 June 2008 — Asenbaum Fine Arts v OHIM (WIENER WERKSTÄTTE)
Causa T-230/08: Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)/UAMI
Causa T-230/08: Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)/UAMI
GU C 223 del 30.8.2008, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/48 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE)/UAMI
(Causa T-230/08)
(2008/C 223/84)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Asenbaum Fine Arts/UAMI (WIENER WERKSTÄTTE) (Londra, Regno Unito) (rappresentante: sig. P. Vögel, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
— |
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 aprile 2008 ( procedimento R 1573/2006-4) nel senso di accogliere completamente il ricorso della ricorrente del 29 novembre 2006 o, in subordine, per le classi 6, 11 [ad eccezione delle lampade (elettriche), delle plafoniere, dei lampadari e delle piantane], 14 (ad eccezione delle bomboniere) e 34; Ancora più in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all'UAMI, per un completamento di giudizio; |
— |
condannare l'UAMI a sopportare le spese, comprese quelle della procedura di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «WIENER WERKSTÄTTE» per prodotti delle classi 6, 11, 14, 16, 20, 21 e 34 (procedimento n. 4 133 501).
Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda di registrazione.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto il marchio di cui si chiede la registrazione non è né descrittivo né sprovvisto del carattere distintivo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).