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Document 62008CN0508

Causa C-508/08: Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

GU C 32 del 7.2.2009, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/18


Ricorso proposto il 20 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Malta

(Causa C-508/08)

(2009/C 32/28)

Lingua processuale: il maltese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Aquilina, K. Simonsson, in qualità di agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Malta, concludendo, senza previamente aver bandito una gara d'appalto, un contratto esclusivo di servizio pubblico con la società «Gozo Channel Company Ltd» (GCCL) il 7 dicembre 2004, è venuta meno agli obblighi che le incombono, segnatamente in forza degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (1);

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Al fine di concludere un contratto esclusivo di servizio pubblico per servizi di cabotaggio fra Malta e Gozzo, le autorità maltesi sono tenute a dimostrare che siffatto contratto è necessario al fine di imporre quegli obblighi di servizio pubblico che sono ritenuti necessari per assicurare un servizio adeguato per il tragitto summenzionato, e che il contratto è proporzionato alla luce degli obiettivi perseguiti.

Se, da un lato, la Commissione riconosce innanzitutto che un servizio soddisfacente è fondamentale per il tragitto Malta-Gozzo, afferma dall'altro che nella fattispecie le autorità maltesi non hanno per nulla dimostrato quanto richiesto. Anzi, in merito non hanno nemmeno tentato di determinare se uno o più operatori privati fossero in grado di fornire il servizio di cui trattasi alla medesime condizioni su di una base puramente commerciale. Inoltre, dette autorità non hanno dimostrato che l'esclusiva concessa alla GCCL costituisca un mezzo adeguato e appropriato per raggiungere l'obiettivo in parola.

Oltre a ciò, la circostanza che il contratto di cui trattasi sia stato concluso senza una previa gara d'appalto comunitaria, al fine di assicurare l'accesso senza discriminazioni a tutti gli operatori interessati è in contrasto con quanto richiesto dal regolamento n. 3577/92.


(1)  GU L 364, pag. 7.


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