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Document 62008CN0495

Causa C-495/08: Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GU C 32 del 7.2.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/17


Ricorso proposto il 14 novembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-495/08)

(2009/C 32/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

1.

dichiarare che il Regno Unito,

avendo omesso di disporre che le decisioni individuali di non eseguire una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva del Consiglio 85/337/CEE (1), come modificata, dovessero essere sorrette da un'adeguata motivazione,

avendo omesso di assoggettare le domande ROMP, depositate nel Galles anteriormente al 15 novembre 2000, ai requisiti previsti dalla direttiva,

non ha adempiuto gli obblighi ad esso imposti dalla direttiva.

2.

condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi della legislazione del Regno Unito, è indispensabile che siano fornite motivazioni soltanto se è accertato che una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) era necessaria: se, per qualsivoglia ragione, l'autorità di pianificazione competente o il Secretary of State perviene alla conclusione che tale valutazione non è necessaria, nulla esige, nella disciplina dei relativi regolamenti, che siano fornite motivazioni a sostegno di detta conclusione. La Commissione sostiene che le decisioni individuali adottate dagli Stati membri di non eseguire la valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, nn. 2-4, della direttiva devono essere basate su adeguate motivazioni.

Inoltre, il Regno Unito non ha emanato una legislazione per il Galles idonea ad assoggettare le domande rientranti nella Revisione del piano minerario (Review of Mineral Planning; «ROMP») ai requisiti previsti dalla direttiva.


(1)  Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).


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