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Document 62008CB0519

Causa C-519/08: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 24 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausole 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico — Successione di contratti — Riduzione del livello di tutela generale offerto ai lavoratori — Misure volte a prevenire gli abusi — Sanzioni — Divieto assoluto di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico — Conseguenza dell’errato recepimento di una direttiva — Interpretazione conforme)

GU C 205 del 29.8.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/17


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 24 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon — Grecia) — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio

(Causa C-519/08) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Clausole 5 e 8 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Successione di contratti - Riduzione del livello di tutela generale offerto ai lavoratori - Misure volte a prevenire gli abusi - Sanzioni - Divieto assoluto di convertire i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico - Conseguenza dell’errato recepimento di una direttiva - Interpretazione conforme)

2009/C 205/31

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Monomeles Protodikeio Athinon

Parti

Ricorrente: Archontia Koukou

Convenuto: Elliniko Dimosio

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Monomeles Protodikeio Athinon — Interpretazione delle clausole 5 e 3 dell’allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ragioni obiettive per la giustificazione della successione illimitata di contratti a tempo determinato — Obbligo, imposto da una normativa nazionale, di stipulare siffatti contratti — Divieto di adottare una normativa di recepimento che riduca il livello di tutela offerto ai lavoratori — Nozione di «riduzione»

Dispositivo

1)

La clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, quale previsto dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esistenza di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio.

2)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale la quale, sebbene imponga, come misura di prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, il rispetto di una durata massima totale di tali contratti, prevede tuttavia deroghe a tale limitazione applicabili a determinate categorie di lavoratori, nei limiti in cui questi ultimi beneficiano di almeno una delle misure citate in detta clausola, volte alla prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.

3)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale la quale prevede, come misure repressive avverso l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, il versamento della retribuzione e il pagamento di un’indennità, nonché l’applicazione di sanzioni penali e disciplinari, nei limiti in cui le condizioni di applicazione nonché l’applicazione concreta delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne facciano uno strumento adeguato a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.

4)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che, nei limiti in cui l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, per il settore pubblico, altre misure efficaci per prevenire e, eventualmente, sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare, essa osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale, poiché quest’ultima non si applica ratione temporis ai contratti di lavoro a tempo determinato successivi stipulati o rinnovati successivamente alla scadenza del termine previsto dalla direttiva 1999/70 per il suo recepimento, in quanto questi non erano più in corso alla data in cui è entrata in vigore tale normativa o in qualsivoglia momento durante i tre mesi che hanno preceduto tale data.

5)

In circostanze come quelle di cui alla causa principale, la clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che, nei limiti in cui l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato non preveda, per il settore di cui trattasi, altre misure efficaci per prevenire e, eventualmente, sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi ai sensi di tale n. 1, essa non osta all’applicazione di una norma di diritto nazionale che vieta assolutamente, nel solo settore pubblico, la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, da considerarsi abusivi in quanto con questi ultimi sono state soddisfatte esigenze stabili e durevoli del datore di lavoro. Spetta tuttavia al giudice del rinvio valutare in quale misura le condizioni di applicazione nonché l’applicazione concreta delle pertinenti disposizioni di diritto interno ne facciano uno strumento adeguato a sanzionare l’utilizzo abusivo da parte della pubblica amministrazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.

6)

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a che le controversie relative all’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico siano sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio vigilare affinché sia garantito il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, nel rispetto dei principi di effettività e di equivalenza.

7)

La clausola 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale la quale prevede, per poter stabilire l’esistenza di un utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, talune condizioni supplementari rispetto a quelle previste precedentemente dal diritto interno, vale a dire, in particolare, l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920 sul recesso obbligatorio dal contratto di lavoro impiegatizio, dal momento che tali condizioni, che spetta al giudice del rinvio verificare, riguardano una categoria limitata di lavoratori che hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato o sono compensati dall’adozione di misure di prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi della clausola 5, n. 1, del citato accordo quadro.

8)

Spetta al giudice del rinvio interpretare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo quanto più possibile conforme alle clausole 5, n. 1, e 8, n. 3, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, nonché stabilire, in tale contesto, se una disposizione di diritto interno come l’art. 8, n. 3, della legge 2112/1920, debba essere applicata alla controversia principale al posto di certe altre disposizioni di tale diritto.


(1)  GU C 44 del 21.2.2009.


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