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Document 62008CB0387

Causa C-387/08 P: Ordinanza della Corte 3 aprile 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee (Impugnazione — Ricorso per carenza — Direttiva 89/665/CEE — Omessa attuazione da parte della Commissione del meccanismo di correzione previsto dall’art. 3, n. 2 — Persone fisiche e giuridiche — Incidenza diretta — Irricevibilità)

GU C 205 del 29.8.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/17


Ordinanza della Corte 3 aprile 2009 — VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-387/08 P) (1)

(Impugnazione - Ricorso per carenza - Direttiva 89/665/CEE - Omessa attuazione da parte della Commissione del meccanismo di correzione previsto dall’art. 3, n. 2 - Persone fisiche e giuridiche - Incidenza diretta - Irricevibilità)

2009/C 205/30

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: VDH Projektentwicklung GmbH, Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Oggetto

Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 25 giugno 2008, causa T-185/08, VDH Projektentwicklung e Edeka Rhein-Ruhr/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso con cui si chiedeva di dichiarare la carenza della Commissione, avendo essa omesso, per quanto riguarda la stipula di una concessione di lavori pubblici nonché l’attribuzione di un contratto di appalto generale, di attuare immediatamente il meccanismo di correzione previsto dall’art. 3 della direttiva 89/665/CEE e di inviare alla Repubblica federale di Germania un avviso ai sensi dell’art. 3, n. 2, della medesima direttiva — Ricorso per carenza delle persone fisiche e giuridiche — Necessità che il ricorrente sia direttamente interessato dall’atto con riferimento al quale viene addebitata la carenza all’istituzione in questione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La VDH Projektentwicklung GmbH e la Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH sopportano le loro rispettive spese.


(1)  GU C 141 del 20.6.2009.


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