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Document 62008CA0382

    Causa C-382/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (Trasporto aereo — Licenza per l’organizzazione di voli commerciali in pallone aerostatico — Art. 12 CE — Condizione attinente alla residenza o alla sede sociale — Sanzioni amministrative)

    GU C 80 del 12.3.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/2


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 25 gennaio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Austria) — Michael Neukirchinger/Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

    (Causa C-382/08) (1)

    (Trasporto aereo - Licenza per l’organizzazione di voli commerciali in pallone aerostatico - Art. 12 CE - Condizione attinente alla residenza o alla sede sociale - Sanzioni amministrative)

    2011/C 80/02

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich

    Parti

    Ricorrente: Michael Neukirchinger

    Convenuta: Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich — Interpretazione degli artt. 49 e seguenti del Trattato CE — Normativa nazionale che vieta, a pena di sanzioni penali amministrative, l’organizzazione di voli commerciali in mongolfiera in mancanza di una licenza nazionale, il rilascio della quale è subordinato alla condizione di avere una residenza o una sede sul territorio nazionale

    Dispositivo

    L’art. 12 CE osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, la quale, ai fini dell’organizzazione di voli in pallone aerostatico in tale Stato membro, e sotto comminatoria di sanzioni amministrative per il caso di inosservanza delle prescrizioni da essa dettate,

    esiga che un soggetto residente o stabilito in un altro Stato membro, titolare in quest’ultimo di una licenza per l’organizzazione di voli commerciali in pallone, abbia una residenza o una sede sociale nel primo Stato membro, e

    obblighi questo stesso soggetto a farsi rilasciare una nuova licenza, senza che si tenga debito conto del fatto che le condizioni per il rilascio di quest’ultima sono sostanzialmente identiche a quelle previste per la licenza già rilasciata a detto soggetto nell’altro Stato membro.


    (1)  GU C 285 dell’8.11.2008.


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