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Document 62008CA0195

    Causa C-195/08 PPU: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimento penale a carico di Inga Rinau (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni — Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro — Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

    GU C 223 del 30.8.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/19


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Procedimento penale a carico di Inga Rinau

    (Causa C-195/08 PPU) (1)

    (Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Esecuzione in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Istanza di non riconoscimento di un provvedimento di rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro - Procedimento pregiudiziale d'urgenza)

    (2008/C 223/30)

    Lingua processuale: il lituano

    Giudice del rinvio

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Imputata nella causa principale

    Inga Rinau

    Oggetto

    Domanda di decisione pregiudiziale — Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Interpretazione degli artt. 21, 23, 24, 31, n. 1, 40, n. 2, e 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — omanda di non riconoscimento in uno Stato membro A di una decisione pronunciata dal giudice di uno Stato membro B che prescrive il rientro di un minore, ritenuto illecitamente trattenuto da sua madre nello Stato membro A, al padre residente nello Stato membro B e che ha ottenuto la custodia del minore

    Dispositivo

    1)

    Una volta che un provvedimento contro il ritorno sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all'art. 42 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all'allegato IV di detto regolamento, l'opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore.

    2)

    Salvo i casi in cui il procedimento riguardi una decisione certificata in applicazione degli artt. 11, n. 8, e 40-42 del regolamento n. 2201/2003, qualsiasi parte interessata può chiedere il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, anche qualora non sia stata precedentemente presentata un'istanza di riconoscimento di tale decisione.

    3)

    L'art. 31, n. 1, del regolamento n. 2201/2003, nella parte in cui prevede che, in questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l'esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni, non è applicabile ad un procedimento di non riconoscimento di una decisione giudiziaria avviato senza che sia stata precedentemente proposta un'istanza di riconoscimento nei confronti della stessa decisione. In una situazione del genere, la convenuta, che chiede il riconoscimento, può presentare osservazioni.


    (1)  GU C 171 del 5.7.2008.


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