Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0066

Causa C-66/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Interpretazione dei termini risieda e dimori nello Stato membro di esecuzione)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/18


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski

(Causa C-66/08) (1)

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Art. 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Interpretazione dei termini «risieda» e «dimori» nello Stato membro di esecuzione)

(2008/C 223/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Szymon Kozłowski

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Facoltà dell'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di dar corso ad un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una persona avente la propria dimora nello Stato membro di esecuzione dove risiede — Nozione di «residenza» e di «dimora» — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE — Normativa nazionale che consente un trattamento differente, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della persona di cui è richiesta l'estradizione qualora questa rifiuti l'estradizione volontaria, a seconda che tale persona sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o di un altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:

una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza;

per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.


(1)  GU C 107 del 26.4.2008.


Top