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Document 62008CA0066
Case C-66/08: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 July 2008 (reference for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Stuttgart — Germany) — Proceedings concerning the execution of a European arrest warrant issued against Szymon Kozłowski (Police and judicial cooperation in criminal matters — Framework Decision 2002/584/JHA — European arrest warrant and surrender procedures between Member States — Article 4(6) — Ground for optional non-execution of a European arrest warrant — Interpretation of the terms resident and staying in the executing Member State)
Causa C-66/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Interpretazione dei termini risieda e dimori nello Stato membro di esecuzione)
Causa C-66/08: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski (Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Interpretazione dei termini risieda e dimori nello Stato membro di esecuzione)
GU C 223 del 30.8.2008, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/18 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Stuttgart — Germania) — Procedimento relativo all'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski
(Causa C-66/08) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Art. 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo - Interpretazione dei termini «risieda» e «dimori» nello Stato membro di esecuzione)
(2008/C 223/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Stuttgart
Parti
Szymon Kozłowski
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Stuttgart — Interpretazione dell'art. 4, punto 6), della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Facoltà dell'autorità giudiziaria di esecuzione di rifiutare di dar corso ad un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nei confronti di una persona avente la propria dimora nello Stato membro di esecuzione dove risiede — Nozione di «residenza» e di «dimora» — Interpretazione dell'art. 6, n. 1, UE, in combinato disposto con gli artt. 12 CE e 17 CE — Normativa nazionale che consente un trattamento differente, da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, della persona di cui è richiesta l'estradizione qualora questa rifiuti l'estradizione volontaria, a seconda che tale persona sia cittadino dello Stato membro di esecuzione o di un altro Stato membro
Dispositivo
L'art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che:
— |
una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza; |
— |
per stabilire se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» di cui al detto art. 4, punto 6, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione. |