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Document 62007TN0428
Case T-428/07: Action brought on 22 November 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues v Commission
Causa T-428/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commissione
Causa T-428/07: Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commissione
GU C 22 del 26.1.2008, p. 48–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/48 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commissione
(Causa T-428/07)
(2008/C 22/90)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre d'Étude et de Valorisation des Algues AS (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv. J.-M. Peyrical)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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in via principale, constatare l'irregolarità nella procedura e la violazione del principio del contraddittorio e, di conseguenza, annullare la nota di addebito della Commissione, emessa in data 20 settembre 2007, n. 3240908670, e ordinare a quest'ultima di procedere al rimborso della summenzionata nota di addebito a vantaggio del CEVA; |
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in subordine, constatare che gli errori rilevati nella relazione di verifica contabile non sono così gravi da determinare l'applicazione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II al contratto, annullare la nota di addebito della Commissione, emessa in data 20 settembre 2007, n. 3240908670, in quanto esige il rimborso integrale delle somme versate al CEVA nell'ambito del contratto SEAHEALTH e ordinare alla Commissione di procedere al rimborso della nota di addebito di cui trattasi a vantaggio del CEVA; |
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ancora più in subordine, che venga nominato un perito di gradimento del Tribunale con il compito di: riesaminare il metodo di calcolo del CEVA riguardante il tempo trascorso sui progetti; confrontare tale metodo al contratto SEAHEALH e all'effettività dei costi indicati nelle dichiarazioni spese; stabilire, in percentuale, lo scarto tra l'importo degli errori di registrazione dei tempi di lavoro come presentato alla Commissione e l'importo di registrazione di tali tempi di lavoro secondo il metodo di calcolo ormai applicabile al CEVA; realizzare una valutazione del tempo di lavoro diretto necessario per la realizzazione dei compiti del CEVA nell'ambito del contratto SEAHEALTH; stabilire, se tale tempo di lavoro effettivo, per la realizzazione di tali compiti, poteva essere inferiore alle 7 092,88 ore dirette indicate dal CEVA. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della nota di addebito con cui la Commissione ha chiesto il rimborso di tutti gli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito del contratto SEAHEALTH n. QLK1-CT-2002-02433, relativo al progetto «Prodotti alimentari, alimentazione e salute», che rientra nell'azione chiave «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» (1).
A sostegno della sua domanda, essa invoca un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe fondato la domanda di rimborso sui registri di presenza e sulle conclusioni dell'OLAF di cui la ricorrente non avrebbe avuto conoscenza.
In subordine, la ricorrente contesta l'applicazione da parte della Commissione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II e la constatazione compiuta dalla Commissione che i fatti di cui al caso di specie erano sufficientemente gravi per invocare la nozione di grave irregolarità finanziaria che giustificava un rimborso integrale degli anticipi.
(1) Quinto programma quadro della Comunità europea per azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 1998-2002.