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Document 62007CA0343

    Causa C-343/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d’appello di Torino) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV [Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sindacato di validità — Ricevibilità — Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 — Validità — Denominazione generica — Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta]

    GU C 205 del 29.8.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/3


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 2 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Corte d’appello di Torino) — Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l./Bayerischer Brauerbund eV

    (Causa C-343/07) (1)

    (Domanda di pronuncia pregiudiziale - Sindacato di validità - Ricevibilità - Regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CE) n. 1347/2001 - Validità - Denominazione generica - Coesistenza tra un marchio e un’indicazione geografica protetta)

    2009/C 205/04

    Lingua processuale: l’italiano

    Giudice del rinvio

    Corte d’appello di Torino

    Parti

    Ricorrenti: Bavaria NV, Bavaria Italia s.r.l.

    Convenuta: Bayerischer Brauerbund eV

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’appello di Torino — Validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 182, pag. 3) — In caso di validità, esistenza di un pregiudizio arrecato dalla registrazione della indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier» alla validità e all’utilizzo dei marchi preesistenti dei terzi comprendenti la parola «Bavaria»

    Dispositivo

    1)

    L’esame della prima questione sollevata dal giudice del rinvio non ha evidenziato nessun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2001, n. 1347, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio.

    2)

    Il regolamento n. 1347/2001 dev’essere interpretato nel senso che esso non pregiudica la validità e la facoltà di un uso, corrispondente ad una delle fattispecie contemplate dall’art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, dei marchi preesistenti di terzi in cui figuri il termine «Bavaria», registrati in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta «Bayerisches Bier», purché tali marchi non siano viziati dalle cause di nullità o decadenza di cui agli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.


    (1)  GU C 247 del 20.10.2007.


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