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Document 62007CA0226

Causa C-226/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln (Direttiva 2003/96/CE — Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Art. 14, n. 1, lett. a) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità — Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale — Effetto diretto dell'esenzione)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/15


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 luglio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07) (1)

(Direttiva 2003/96/CE - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Art. 14, n. 1, lett. a) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Facoltà di tassazione per motivi di politica ambientale - Effetto diretto dell'esenzione)

(2008/C 223/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Köln

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione di prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) — Effetto diretto — Normativa nazionale che non esenta dall'accisa sugli oli minerali il gasolio utilizzato per la produzione di elettricità

Dispositivo

L'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, là dove prevede l'esenzione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità dalla tassazione prevista da tale direttiva, ha effetto diretto nel senso che esso può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali — per quanto riguarda il periodo di tempo durante il quale lo Stato membro interessato aveva omesso di trasporre tale direttiva nell'ordinamento nazionale entro il termine prescritto — nell'ambito di una controversia, come quella della causa principale, tra il detto singolo e le autorità doganali di tale Stato al fine di evitare l'applicazione di una normativa nazionale incompatibile con tale disposizione e, pertanto, di ottenere il rimborso di un'imposta contraria a quest'ultima.


(1)  GU C 155 del 7.7.2007.


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