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Document 62006TB0366

    Causa T-366/06: Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Calebus/Commissione ( Ricorso di annullamento — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Decisione 2006/613/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea — Atto impugnabile — Assenza di incidenza diretta — Irricevibilità )

    GU C 223 del 30.8.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/42


    Ordinanza del Tribunale di primo grado 14 luglio 2008 — Calebus/Commissione

    (Causa T-366/06) (1)

    («Ricorso di annullamento - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione 2006/613/CE - Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea - Atto impugnabile - Assenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

    (2008/C 223/72)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Calebus, SA (Almería, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bocanegra Sierra)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e D. Recchia, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, abogado del Estado)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla», nel quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è dichiarato irricevibile.

    2)

    La Calebus, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

    3)

    Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 20 del 27.1.2007.


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