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Document 62006CA0521

    Causa C-521/06 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon (Impugnazione — Aiuto di Stato — Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency — Denuncia — Decisione di archiviare la denuncia — Regolamento (CE) n. 659/1999 — Artt. 4, 13 e 20 — Nozione di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE)

    GU C 223 del 30.8.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 223/10


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 luglio 2008 — Athinaïki Techniki AE/Commissione delle Comunità europee, Athens Resort Casino AE Symmetochon

    (Causa C-521/06 P) (1)

    (Impugnazione - Aiuto di Stato - Aiuto concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency - Denuncia - Decisione di archiviare la denuncia - Regolamento (CE) n. 659/1999 - Artt. 4, 13 e 20 - Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell'art. 230 CE)

    (2008/C 223/15)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Athinaïki Techniki AE (rappresentante: S. A. Pappas, dikigoros)

    Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triantafyllou, agente), Athens Resort Casino AE Symmetochon (rappresentanti: F. Carlin, Barrister, N. Korogiannakis, dikigoros)

    Oggetto

    Impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 26 settembre 2006, causa T-94/05, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso per l'annullamento della lettera della Commissione del 2 dicembre 2004 che ha informato la ricorrente dell'archiviazione della sua denuncia relativa ad un aiuto di Stato che sarebbe stato concesso dalla Repubblica ellenica nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico — Concetto di atto impugnabile ai sensi dell'art. 230 CE

    Dispositivo

    1)

    L'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 settembre 2006, Athinaïki Techniki/Commission (T-94/05), è annullata.

    2)

    L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.

    3)

    La causa è rimessa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee affinché esso statuisca sulla domanda della Athinaïki Techniki AE di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 giugno 2004, di archiviare la sua denuncia relativa ad un asserito aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica al consorzio Hyatt Regency nel contesto di un appalto pubblico relativo alla cessione de 49 % del capitale del casino Mont Parnès.

    4)

    Le spese sono riservate.


    (1)  GU C 42 del 24.2.2007.


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