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Document 52013PC0062

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Croazia

/* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */

52013PC0062

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Croazia /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La proposta di direttiva del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria è resa necessaria dalla prossima adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea[1] è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles.

A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data.

L'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di adesione consente alle istituzioni dell’Unione di adottare prima dell'adesione le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2]. Dette misure entrano in vigore su riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

L'articolo 50 dell'atto di adesione stabilisce che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, adattamenti non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti necessari.

Il punto 2 dell'atto finale[3] fa riferimento all'accordo politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell'ambito dell'approvazione del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del trattato di adesione hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare tali adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 50 dell'atto di adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

La presente proposta di direttiva del Consiglio riguarda gli adattamenti tecnici di tutte le direttive del Consiglio nonché delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che richiedono adattamenti tecnici a motivo dell'adesione della Croazia nel settore della sicurezza alimentare e della politica veterinaria e fitosanitaria, corrispondente al capitolo di negoziato 12.

La presente proposta fa parte di una serie di proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio, che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con l'approccio seguito in passato per l'adesione della Bulgaria e della Romania[4].

Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto saranno pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente proposta e le altre proposte del pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi corrispondenti e per l'adempimento, da parte degli Stati membri, dei conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell'acquis pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo l’opportuna procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente agli Stati membri un elenco di questi atti normativi all'inizio di luglio 2013.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Poiché la presente proposta è di natura puramente tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della proposta è l'articolo 50 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia.

I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono pienamente rispettati. L'azione dell'Unione è necessaria in base al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall'Unione. La proposta rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE) perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi perseguiti.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2013/0041 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l’articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)                   A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1° luglio 2013 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2)       Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)       Occorre pertanto modificare opportunamente le direttive 64/432/CEE[5], 89/108/CEE[6], 91/68/CEE[7], 96/23/CE[8], 97/78/CE[9], 2000/13/CE[10], 2000/75/CE[11], 2002/99/CE[12], 2003/85/CE[13], 2003/99/CE[14] e 2009/156/CE[15],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Article 1

Le direttive 64/432/CEE, 89/108/CEE, 91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE, 2003/99/CE e 2009/156/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1.           Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

                                                                      

ALLEGATO

SICUREZZA ALIMENTARE E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA

I. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

1.           31989 L 0108: Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34):

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto quanto segue:

– "in croato: "brzo smrznuto"."

2.           32000 L 0013: Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29):

(a) All'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, l'elenco che inizia con "in bulgaro" e finisce con "bestrålad" o "behandlad med joniserande strålning" è sostituito da quanto segue:

– " in bulgaro:

"облъчено" o "обработено с йонизиращо лъчение",

– in spagnolo:

"irradiado" o "tratado con radiación ionizante",

– in ceco:

"ozářeno" o "ošetřeno ionizujícím zářením",

– in danese:

"bestrålet/…" o "strålekonserveret" o "behandlet med ioniserende stråling" o "konserveret med ioniserende stråling",

– in tedesco:

'bestrahlt" o "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

– in estone:

"kiiritatud" o "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

– in greco:

"επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" o "ακτινοβολημένο",

– in inglese:

"irradiated" o "treated with ionising radiation",

– in francese:

"traité par rayonnements ionisants" o "traité par ionisation",

– in croato:

"konzervirano zračenjem" o "podvrgnuto ionizirajućem zračenju",

– in italiano:

"irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti",

– in lettone:

"apstarots" o "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

– in lituano:

"apšvitinta" o "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

– in ungherese:

"sugárkezelt" o "ionizáló energiával kezelt",

– in maltese:

"ittrattat bir-radjazzjoni" o "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

– in neerlandese:

"doorstraald" o "door bestraling behandeld" o "met ioniserende stralen behandeld",

– in polacco:

"napromieniony" o "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

– in portoghese:

"irradiado" o "tratado por irradiação" o "tratado por radiação ionizante",

– in rumeno:

"iradiate" o "tratate cu radiaţii ionizate",

– in slovacco:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

– in sloveno:

"obsevano" o "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— in finlandese :

"säteilytetty" o "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

– in svedese:

"bestrålad" o "behandlad med joniserande strålning"."

(b) All'articolo 10, paragrafo 2, l'elenco che inizia con "in bulgaro" e finisce con "sista förbrukningsdag" è sostituito da quanto segue:

– "in bulgaro: 'използвай преди",

– in spagnolo: "fecha de caducidad",

– in ceco: "spotřebujte do",

– in danese: "sidste anvendelsesdato",

– in tedesco: "verbrauchen bis",

– in estone: "kõlblik kuni",

– in greco: "ανάλωση μέχρι",

– in inglese: "use by",

– in francese: "à consommer jusqu'au",

– in croato: "upotrijebiti do",

– in italiano: "da consumare entro",

– in lettone: "izlietot līdz",

– in lituano: "tinka vartoti iki",

– in ungherese: "fogyasztható",

– in maltese: "uża sa",

– in neerlandese: "te gebruiken tot",

– in polacco: "należy spożyć do",

– in portoghese: "a consumir até",

– in rumeno: "expiră la data de",

– in slovacco: "spotrebujte do",

– in sloveno: "porabiti do",

– in finlandese: "viimeinen käyttöajankohta",

– in svedese: "sista förbrukningsdag"."

II. NORMATIVA VETERINARIA

1.           31964 L 0432: Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977):

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), è aggiunto quanto segue:

– "Croazia: županija;".

2.           31991 L 0068: Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19):

All'articolo 2, lettera b), l'elenco del punto 14, che inizia con "Belgio" e finisce con "județ", è sostituito dal seguente:

– Belgium:            province —provincie

– Germany:          Regierungsbezirk

– Denmark:          amt or island

– France: département

– Italy:     provincia

– Luxemburg        —

– Netherlands:      rrv-kring

– United Kingdom:           England, Wales and Northern Ireland: county Scotland: district or island area

– Ireland: county

– Greece: νομός

– Spain:   provincia

– Portugal:           continente: distrito, and other parts of Portugal's territory: região autónoma

– Austria: Bezirk

– Sweden:            län

– Finland: lääni/län

– Czech Republic:            kraj

– Estonia: maakond

– Cyprus: επαρχία (district)

– Latvia:   rajons

– Lithuania:          apskritis

– Hungary:           megye

– Malta:   —

– Poland: powiat

– Slovenia:           območje

– Slovakia:           kraj

– Bulgaria:            област

– Romania:           județ;

– "Croazia: županija".

3.           31996 L 0023: Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10):

All'articolo 8, paragrafo 3, dopo il terzo comma è inserito il seguente comma:

"La Croazia comunica alla Commissione, per la prima volta entro il 31 marzo 2014, i risultati del piano di ricerca dei residui e delle sostanze e delle sue azioni di controllo."

4.           31997 L 0078: Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9):

L'allegato I è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. || Il territorio del Regno del Belgio.

2. || Il territorio della Repubblica di Bulgaria.

3. || Il territorio della Repubblica ceca.

4. || Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia.

5. || Il territorio della Repubblica federale di Germania.

6. || Il territorio della Repubblica di Estonia.

7. || Il territorio della Repubblica ellenica.

8. || Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla.

9. || Il territorio della Repubblica francese.

10. || Il territorio della Repubblica di Croazia.

11. || Il territorio dell'Irlanda.

12. || Il territorio della Repubblica italiana.

13. || Il territorio della Repubblica di Cipro.

14. || Il territorio della Repubblica di Lettonia.

15. || Il territorio della Repubblica di Lituania.

16. || Il territorio del Granducato di Lussemburgo.

17. || Il territorio della Repubblica di Ungheria.

18. || Il territorio della Repubblica di Malta.

19. || Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa.

20. || Il territorio della Repubblica d'Austria.

21. || Il territorio della Repubblica di Polonia.

22. || Il territorio della Repubblica del Portogallo.

23. || Il territorio della Romania.

24. || Il territorio della Repubblica di Slovenia.

25. || Il territorio della Repubblica slovacca.

26. || Il territorio della Repubblica di Finlandia.

27. || Il territorio del Regno di Svezia.

28. || Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."

5.           32000 L 0075: Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74):

Il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE'.

6.           32002 L 0099: Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, direttiva del Consiglio del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11):

L'allegato II è così modificato:

(a) il primo trattino del punto 2 è sostituito dal seguente:

– "nella parte superiore, il nome o il codice ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK,".

(b) il terzo trattino del punto 2 è sostituito dal seguente:

– "nella parte inferiore, uno dei seguenti gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK, EZ o EY,".

7.           32003 L 0085: Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1):

All'allegato XI, parte A, dopo la voce relativa alla Francia è inserito quanto segue:

"HR || Croazia || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Croazia"

8.           32003 L 0099: Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31):

All'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Entro la fine del mese di maggio di ogni anno, e per la Croazia per la prima volta entro la fine di maggio 2014, ogni Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 nel corso dell'anno precedente. Le relazioni, ed eventuali loro sintesi, sono rese disponibili al pubblico.".

9.           32009 L 0156: Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1):

All'articolo 4, paragrafo 6, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal seguente:

Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può sottoporre detto programma alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dal 4 luglio 1990 per Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, a decorrere dal 1° gennaio 1995 per Austria, Finlandia e Svezia, a decorrere dal 1° maggio 2004 per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per Bulgaria e Romania e a decorrere dal 1° luglio 2013 per la Croazia, precisando in particolare:"

[1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10.

[2]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[3]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95.

[4]               GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

[5]               GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977.

[6]               GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

[7]               GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

[8]               GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

[9]               GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

[10]               GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

[11]               GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

[12]               GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

[13]               GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

[14]             GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

[15]             GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

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