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Document 52013PC0062
Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE adapting certain directives in the field of food safety, veterinary and phytosanitary policy, by reason of the accession of Croatia
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Croazia
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Croazia
/* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo dell'adesione della Croazia /* COM/2013/062 final - 2013/0041 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di direttiva del Consiglio che adegua
determinate direttive in materia di sicurezza alimentare e di politica
veterinaria e fitosanitaria è resa necessaria dalla prossima adesione della
Repubblica di Croazia all'Unione europea. Il trattato relativo all’adesione della Repubblica
di Croazia all’Unione europea[1]
è stato firmato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dalla
Repubblica di Croazia il 9 dicembre 2011 a Bruxelles. A norma del suo articolo 3, paragrafo 3, il
trattato di adesione entrerà in vigore il 1° luglio 2013, a condizione che
tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data. L'articolo 3, paragrafo 4, del trattato di
adesione consente alle istituzioni dell’Unione di adottare prima dell'adesione
le misure di cui, tra l'altro, all'articolo 50 dell'atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica di Croazia[2]. Dette misure entrano in vigore
su riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione e alla data di
entrata in vigore del trattato stesso. L'articolo 50 dell'atto di adesione stabilisce
che, qualora gli atti delle istituzioni adottati prima dell’adesione richiedano
adattamenti a motivo dell'adesione, adattamenti non contemplati dall'atto di
adesione o dai relativi allegati, il Consiglio o la Commissione (nel caso in
cui l’atto iniziale sia stato adottato dalla Commissione) adottano gli atti
necessari. Il punto 2 dell'atto finale[3] fa riferimento all'accordo
politico su una serie di adattamenti degli atti che devono essere adottati
dalle istituzioni raggiunto tra gli Stati membri e la Croazia nell'ambito
dell'approvazione del trattato di adesione; le Alte Parti Contraenti del
trattato di adesione hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare
tali adattamenti prima dell'adesione conformemente all'articolo 50 dell'atto di
adesione, integrato e aggiornato, se necessario, per tener conto
dell'evoluzione del diritto dell'Unione. La presente proposta di direttiva del Consiglio
riguarda gli adattamenti tecnici di tutte le direttive del Consiglio nonché
delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio che richiedono
adattamenti tecnici a motivo dell'adesione della Croazia nel settore della
sicurezza alimentare e della politica veterinaria e fitosanitaria,
corrispondente al capitolo di negoziato 12. La presente proposta fa parte di una serie di
proposte di direttive del Consiglio presentate dalla Commissione al Consiglio,
che raggruppano gli adattamenti tecnici delle direttive del Consiglio e delle
direttive del Parlamento europeo e del Consiglio corrispondenti ai capitoli di
negoziato in proposte distinte di direttive del Consiglio. Questa struttura
faciliterà il recepimento delle direttive negli ordinamenti giuridici degli
Stati membri. Il pacchetto di proposte di atti giuridici che la Commissione ha
trasmesso al Consiglio è composto da questa serie di proposte di direttive del
Consiglio e da una proposta di regolamento unico del Consiglio che copre sia i
regolamenti e le decisioni pertinenti del Parlamento europeo e del Consiglio
sia i regolamenti e le decisioni pertinenti del Consiglio, in linea con
l'approccio seguito in passato per l'adesione della Bulgaria e della Romania[4]. Tutti gli atti giuridici inclusi nel pacchetto
saranno pubblicati lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. La presente proposta e le altre proposte del
pacchetto terranno conto degli adattamenti tecnici dell'acquis pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 1° settembre 2012, in modo da
lasciare un margine di tempo sufficiente per i processi legislativi
corrispondenti e per l'adempimento, da parte degli Stati membri, dei
conseguenti obblighi di recepimento e di notifica per quanto riguarda le
direttive. Gli adattamenti eventualmente necessari dell'acquis pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo il 1° settembre 2012 saranno
previsti negli atti pertinenti o introdotti in una fase successiva secondo
l’opportuna procedura. Inoltre la Commissione intende fornire informalmente
agli Stati membri un elenco di questi atti normativi all'inizio di luglio 2013. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Poiché la presente proposta è di natura puramente
tecnica e non comporta scelte politiche, non avrebbe avuto senso organizzare
consultazioni delle parti interessate o eseguire valutazioni d'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La base giuridica della proposta è l'articolo 50
dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia. I principi di sussidiarietà e proporzionalità sono
pienamente rispettati. L'azione dell'Unione è necessaria in base al principio
di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), perché riguarda
adattamenti tecnici di atti giuridici adottati dall'Unione. La proposta
rispetta il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE)
perché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi
perseguiti. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2013/0041 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che adegua determinate direttive in materia
di sicurezza alimentare e di politica veterinaria e fitosanitaria a motivo
dell'adesione della Croazia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, visto il trattato di adesione della Repubblica
di Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, visto l'atto di adesione della Repubblica di
Croazia, in particolare l’articolo 50, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo
50 dell'atto di adesione, qualora gli atti che rimangono validi dopo il 1°
luglio 2013 richiedano adattamenti a motivo dell'adesione, non contemplati
dall'atto di adesione o dai relativi allegati, gli atti necessari devono essere
adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla
Commissione. (2) Come risulta dall'atto finale
della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti
contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti
degli atti adottati dalle istituzioni, resi necessari dall'adesione, e hanno
invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima
dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto
dell'evoluzione del diritto dell'Unione. (3) Occorre pertanto modificare
opportunamente le direttive 64/432/CEE[5],
89/108/CEE[6],
91/68/CEE[7],
96/23/CE[8],
97/78/CE[9],
2000/13/CE[10],
2000/75/CE[11],
2002/99/CE[12],
2003/85/CE[13],
2003/99/CE[14]
e 2009/156/CE[15], HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Article 1 Le direttive 64/432/CEE, 89/108/CEE,
91/68/CEE, 96/23/CE, 97/78/CE, 2000/13/CE, 2000/75/CE, 2002/99/CE, 2003/85/CE,
2003/99/CE e 2009/156/CE sono modificate conformemente all'allegato. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro la data di adesione della Repubblica di Croazia all’Unione
europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. Gli Stati membri applicano le disposizioni
suddette a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore, con
riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di
Croazia, alla data di entrata in vigore dello stesso. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente ALLEGATO SICUREZZA ALIMENTARE
E POLITICA VETERINARIA E FITOSANITARIA I. NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
ALIMENTARE 1. 31989 L 0108:
Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati
destinati all'alimentazione umana (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34): All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è
aggiunto quanto segue: –
"in croato: "brzo
smrznuto"." 2. 32000
L 0013: Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari,
nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29): (a)
All'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, l'elenco
che inizia con "in bulgaro" e finisce con "bestrålad" o
"behandlad med joniserande strålning"
è sostituito da quanto segue: –
" in bulgaro: "облъчено" o "обработено
с йонизиращо
лъчение", –
in spagnolo: "irradiado" o "tratado con
radiación ionizante", –
in ceco: "ozářeno" o "ošetřeno
ionizujícím zářením", –
in danese: "bestrålet/…" o "strålekonserveret"
o "behandlet med ioniserende stråling" o "konserveret med
ioniserende stråling", –
in tedesco: 'bestrahlt" o "mit ionisierenden Strahlen behandelt", –
in estone: "kiiritatud" o "töödeldud
ioniseeriva kiirgusega", –
in greco: "επεξεργασμένο
με ιονίζουσα
ακτινοβολία" o
"ακτινοβολημένο", –
in inglese: "irradiated" o "treated with
ionising radiation", –
in francese: "traité par rayonnements ionisants" o
"traité par ionisation", –
in croato: "konzervirano zračenjem" o "podvrgnuto
ionizirajućem zračenju", –
in italiano: "irradiato" o "trattato con
radiazioni ionizzanti", –
in lettone: "apstarots" o "apstrādāts
ar jonizējošo starojumu", –
in lituano: "apšvitinta" o "apdorota
jonizuojančiąja spinduliuote", –
in ungherese: "sugárkezelt" o "ionizáló
energiával kezelt", –
in maltese: "ittrattat bir-radjazzjoni" o "ittrattat
b'radjazzjoni jonizzanti", –
in neerlandese: "doorstraald" o "door bestraling
behandeld" o "met ioniserende stralen behandeld", –
in polacco: "napromieniony" o "poddany
działaniu promieniowania jonizującego", –
in portoghese: "irradiado" o "tratado por
irradiação" o "tratado por radiação ionizante", –
in rumeno: "iradiate" o "tratate cu
radiaţii ionizate", –
in slovacco: "ošetrené ionizujúcim žiarením", –
in sloveno: "obsevano" o "obdelano z
ionizirajočim sevanjem", — in finlandese : "säteilytetty" o "käsitelty
ionisoivalla säteilyllä", –
in svedese: "bestrålad" o "behandlad med
joniserande strålning"." (b)
All'articolo 10, paragrafo 2, l'elenco che inizia
con "in bulgaro" e finisce con "sista förbrukningsdag" è
sostituito da quanto segue: –
"in bulgaro:
'използвай
преди", –
in spagnolo: "fecha de caducidad", –
in ceco: "spotřebujte do", –
in danese: "sidste anvendelsesdato", –
in tedesco: "verbrauchen bis", –
in estone: "kõlblik kuni", –
in greco:
"ανάλωση
μέχρι", –
in inglese: "use by", –
in francese: "à consommer jusqu'au", –
in croato: "upotrijebiti do", –
in italiano: "da consumare entro", –
in lettone: "izlietot līdz", –
in lituano: "tinka vartoti iki", –
in ungherese: "fogyasztható", –
in maltese: "uża sa", –
in neerlandese: "te gebruiken tot", –
in polacco: "należy spożyć
do", –
in portoghese: "a consumir até", –
in rumeno: "expiră la data de", –
in slovacco: "spotrebujte do", –
in sloveno: "porabiti do", –
in finlandese: "viimeinen
käyttöajankohta", –
in svedese: "sista
förbrukningsdag"." II. NORMATIVA VETERINARIA 1. 31964 L 0432: Direttiva
64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977): All'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), è
aggiunto quanto segue: –
"Croazia: županija;".
2. 31991 L 0068: Direttiva
91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di
polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini
(GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19): All'articolo 2, lettera b), l'elenco del punto 14,
che inizia con "Belgio" e finisce con "județ", è
sostituito dal seguente: –
Belgium: province —provincie –
Germany: Regierungsbezirk –
Denmark: amt or island –
France: département –
Italy: provincia –
Luxemburg — –
Netherlands: rrv-kring –
United Kingdom: England, Wales and
Northern Ireland: county Scotland: district or island area –
Ireland: county –
Greece: νομός –
Spain: provincia –
Portugal: continente: distrito, and other
parts of Portugal's territory: região autónoma –
Austria: Bezirk –
Sweden: län –
Finland: lääni/län –
Czech Republic: kraj –
Estonia: maakond –
Cyprus: επαρχία
(district) –
Latvia: rajons –
Lithuania: apskritis –
Hungary: megye –
Malta: — –
Poland: powiat –
Slovenia: območje –
Slovakia: kraj –
Bulgaria: област
–
Romania: județ; –
"Croazia: županija". 3. 31996 L 0023: Direttiva
96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo
su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e
che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e
91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10): All'articolo 8, paragrafo 3, dopo il terzo comma è
inserito il seguente comma: "La Croazia comunica alla Commissione, per la
prima volta entro il 31 marzo 2014, i risultati del piano di ricerca
dei residui e delle sostanze e delle sue azioni di controllo." 4. 31997
L 0078: Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i
prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità
(GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9): L'allegato I è sostituito dal seguente: "ALLEGATO
I TERRITORI
DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1. || Il territorio del Regno del Belgio. 2. || Il territorio della Repubblica di Bulgaria. 3. || Il territorio della Repubblica ceca. 4. || Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Faeröer e della Groenlandia. 5. || Il territorio della Repubblica federale di Germania. 6. || Il territorio della Repubblica di Estonia. 7. || Il territorio della Repubblica ellenica. 8. || Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla. 9. || Il territorio della Repubblica francese. 10. || Il territorio della Repubblica di Croazia. 11. || Il territorio dell'Irlanda. 12. || Il territorio della Repubblica italiana. 13. || Il territorio della Repubblica di Cipro. 14. || Il territorio della Repubblica di Lettonia. 15. || Il territorio della Repubblica di Lituania. 16. || Il territorio del Granducato di Lussemburgo. 17. || Il territorio della Repubblica di Ungheria. 18. || Il territorio della Repubblica di Malta. 19. || Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa. 20. || Il territorio della Repubblica d'Austria. 21. || Il territorio della Repubblica di Polonia. 22. || Il territorio della Repubblica del Portogallo. 23. || Il territorio della Romania. 24. || Il territorio della Repubblica di Slovenia. 25. || Il territorio della Repubblica slovacca. 26. || Il territorio della Repubblica di Finlandia. 27. || Il territorio del Regno di Svezia. 28. || Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord." 5. 32000
L 0075: Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag.
74): Il titolo dell'allegato II è sostituito dal
seguente: "ALLEGATO II A. || LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE'. 6. 32002
L 0099: Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, direttiva del Consiglio del
16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la
produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di
origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11): L'allegato II è così modificato: (a) il primo trattino del punto 2 è sostituito dal
seguente: –
"nella parte superiore, il nome o il codice
ISO dello Stato membro in lettere maiuscole: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR,
HR, IE, IT, LU, NL, PT, SE e UK,". (b) il terzo trattino del punto 2 è sostituito dal
seguente: –
"nella parte inferiore, uno dei seguenti
gruppi di iniziali: CE-EC-EF-EG-EK, EZ o EY,". 7. 32003
L 0085: Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la
direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica
della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1): All'allegato XI, parte A, dopo la voce relativa
alla Francia è inserito quanto segue: "HR || Croazia || Hrvatski veterinarski institut Savska cesta 143 10 000 Zagreb || Croazia" 8. 32003
L 0099: Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli
agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e
che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag.
31): All'articolo 9, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito
dal seguente: "Entro la fine del mese di maggio di ogni
anno, e per la Croazia per la prima volta entro la fine di maggio 2014, ogni
Stato membro trasmette alla Commissione una relazione sulle tendenze e le fonti
delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici,
contenente i dati raccolti ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 nel corso dell'anno
precedente. Le relazioni, ed eventuali loro sintesi, sono rese disponibili al
pubblico.". 9. 32009
L 0156: Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di
equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del
23.7.2010, pag. 1): All'articolo 4, paragrafo 6, la frase introduttiva
del primo comma è sostituita dal seguente: Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o
abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una
malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può sottoporre detto programma
alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dal 4 luglio 1990 per Belgio,
Danimarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, a decorrere dal 1° gennaio 1995 per
Austria, Finlandia e Svezia, a decorrere dal 1° maggio 2004 per Repubblica
ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e
Slovacchia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 per Bulgaria e Romania e a
decorrere dal 1° luglio 2013 per la Croazia, precisando in particolare:" [1] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 10. [2] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [3] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 95. [4] GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1. [5] GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977. [6] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. [7] GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. [8] GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. [9] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. [10] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. [11] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74. [12] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. [13] GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. [14] GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31. [15] GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.