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Document 52005AE1066

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere COM(2005) 81 def. — 2005/0017 (COD)

    GU C 24 del 31.1.2006, p. 29–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    31.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 24/29


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere

    COM(2005) 81 def. — 2005/0017 (COD)

    (2006/C 24/10)

    Il Consiglio, in data 22 marzo 2005, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

    La sezione specializzata Occupazione, affari sociali e cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 5 settembre 2005, sulla base del progetto predisposto dalla relatrice ŠTECHOVÁ.

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 28 settembre, nel corso della 420a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 166 voti favorevoli, 5 voti contrari e 7 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni del Comitato (1)

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo ribadisce nuovamente di essere notevolmente interessato al compimento di progressi assai più tangibili nell'affermazione dell'uguaglianza fra uomini e donne, come sottolineato nei suoi recenti pareri sulla questione (2). L'uguaglianza tra uomini e donne (uguaglianza di genere) è una priorità nelle politiche dell'Unione europea e deve restare tale. Sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti maggiori sforzi per affermare l'uguaglianza di genere nell'Unione europea, nella stragrande maggioranza dei settori di attività le donne rimangono svantaggiate (3); tutto ciò deve cambiare. Anche se in misura sostanzialmente minore, esistono persino situazioni in cui sono gli uomini a essere danneggiati sulla base del genere; anche a questo è necessario porre rimedio. È inoltre necessario risolvere una serie di problemi causati dalla discriminazione (sulla base dell'orientamento sessuale, dell'età, dello stato di salute, di un handicap, dell'origine etnica, ecc.) e ulteriormente aggravati dalla prospettiva di genere.

    1.1.1

    Esistono pertanto moltissime tipologie diverse di diseguaglianza di genere; si manifestano ovunque nell'Unione europea ed è indispensabile conoscerle, documentarle, raccogliere informazioni su di esse, analizzarle, trarne un insegnamento a livello comunitario e trovare una soluzione.

    1.1.2

    Il CESE accoglie pertanto favorevolmente qualsiasi strumento capace di imprimere un'accelerazione affinché l'uguaglianza tra uomini e donne diventi effettivamente realtà.

    1.1.3

    Il CESE sostiene la proposta di creare un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (4) (successivamente denominato «l'Istituto»), poiché ritiene che esso costituirà uno strumento efficace — dotato di un grande potenziale — per sostenere gli sforzi dell'Unione europea e degli Stati membri volti a ottenere progressi nell'affermazione dell'uguaglianza tra donne e uomini, sia nella legislazione che nella pratica.

    1.2

    Il CESE approva le ragioni che hanno condotto a proporre un organo indipendente e la decisione in base alla quale l'Istituto non deve sostituire o indebolire le agenzie specializzate esistenti e già rodate o quelle di cui si prepara l'istituzione a livello comunitario (5). La creazione dell'Istituto non deve inoltre compromettere l'applicazione del principio di mainstreaming negli organi della Comunità, in tutte le sue politiche e i suoi programmi: il CESE è persuaso che così facendo detto principio risulterà anzi rafforzato.

    1.3

    A giudizio del CESE, l'Istituto acquisirà un'autorità fondata sull'obiettività, sulla neutralità, sull'indipendenza, sull'esperienza, sulla possibilità di raccogliere le informazioni pertinenti in un'unica sede e potrà divenire uno strumento notevole a disposizione di un'ampia gamma di utenti. Grazie a un'applicazione coerente del gender mainstreaming, l'Istituto sarà al servizio della più svariata tipologia di clienti, dagli strati più vasti della società civile sino agli organi decisionali dell'Unione europea.

    1.3.1

    Inoltre l'Istituto esplicherà le proprie attività non soltanto all'interno dell'Unione europea, ma in un contesto europeo più ampio, comprendente i preparativi per i prossimi allargamenti dell'Unione, o esercitando un'influenza in ambito internazionale. Contribuirà pertanto anche a sviluppare i collegamenti e gli scambi multiculturali.

    1.4

    Visti l'obiettivo e i compiti così ambiziosi che vengono affidati all'Istituto, a giudizio del CESE sarebbe necessario definirne le competenze e gli obblighi più chiaramente di quanto proposto dalla Commissione in riferimento alle sue funzioni di ricerca, diffusione delle informazioni, sensibilizzazione, ecc. È indispensabile precisare gli obiettivi perseguiti mediante la raccolta e l'analisi dei dati, affinché l'Istituto possa svolgere pienamente il proprio ruolo nel processo decisionale europeo. A riguardo è necessario ricordare che tutte le strutture della Comunità debbono fare assegnamento sugli strumenti statistici dei singoli Stati membri. L'Istituto dovrebbe avere la possibilità di illustrare i progetti in preparazione secondo la propria ottica. L'Istituto dovrebbe avere anche un ruolo formativo in merito alle questioni connesse al gender mainstreaming, nonché disporre della possibilità di presentare pareri riguardo alle iniziative e alle attività comunitarie riguardanti l'uguaglianza di genere.

    1.4.1

    Il CESE ritiene che una miglior definizione degli obiettivi e dei compiti dell'Istituto ne dimostrerà l'importanza e indicherà chiaramente quanto sia indispensabile che esso disponga degli strumenti necessari a realizzare questi obiettivi.

    1.5

    L'Istituto deve disporre di una forte autorità morale; è assolutamente indispensabile che il suo funzionamento sia trasparente, onde garantire collegamenti davvero efficaci con i gruppi interessati della società civile di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), i quali hanno infatti grande esperienza sul piano analitico e pratico dell'uguaglianza tra uomini e donne, e possono inoltre rispecchiare in modo più diretto i bisogni dei cittadini dell'UE. Il CESE raccomanda caldamente che questi gruppi della società civile dispongano di un maggior numero di rappresentanti nel consiglio d'amministrazione dell'Istituto (cfr. punti 3.7.2 e 3.7.3), ed evidenzia nuovamente a tale riguardo il ruolo significativo svolto a diversi livelli dalle parti sociali nella risoluzione dei problemi connessi all'uguaglianza tra uomini e donne sul mercato del lavoro.

    1.6

    Nel contempo il CESE insiste affinché, in seno al consiglio d'amministrazione, i rappresentanti delle parti sociali europee e dell'ONG pertinente godano dello stesso status riconosciuto agli altri membri, ovverosia dispongano del diritto di voto (cfr. punto 3.7.4).

    1.7

    Il CESE ritiene essenziale che le risorse finanziarie destinate all'Istituto gli consentano di svolgere pienamente la propria missione, a fianco delle altre agenzie o degli altri programmi comunitari che si occupano anche della problematica dell'uguaglianza tra uomini e donne e niente affatto a loro discapito.

    1.8

    La proposta in esame non dà indicazioni sulla futura ubicazione dell'Istituto; il CESE raccomanda tuttavia di stabilirne la sede in uno dei paesi che hanno aderito all'UE nel 2004. Ciò è motivato dall'interesse già dimostrato da alcuni di questi paesi, dall'esigenza di un decentramento equilibrato delle agenzie nel territorio dell'UE, nonché dalla possibilità di un contatto più immediato con i cittadini e le cittadine di uno di questi Stati membri, come pure di una migliore conoscenza delle esperienze di tale paese nel settore delle pari opportunità tra uomini e donne.

    1.9

    Il CESE è convinto che una cooperazione stretta con l'Istituto sarà proficua per entrambe le parti e si dichiara quindi pronto a collaborare nel quadro delle norme comunitarie.

    2.   Introduzione — osservazioni generali

    2.1

    L'8 marzo 2005 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (6), dichiarando fra l'altro nel relativo comunicato stampa (7) quanto segue:

    «L'Istituto costituirà un centro d'eccellenza indipendente a livello europeo. Raccoglierà, analizzerà e divulgherà i dati di ricerca e le informazioni affidabili e comparabili di cui necessitano gli organi decisionali a Bruxelles e negli Stati membri. Disporrà di un centro di documentazione e di una biblioteca che saranno aperti al pubblico.

    L'Istituto promuoverà la ricerca e gli scambi di esperienze organizzando incontri tra gli organi decisionali, gli esperti e le parti interessate, e richiamerà l'attenzione sulle misure a favore dell'uguaglianza tra uomini e donne attraverso varie manifestazioni quali convegni, campagne e seminari. Un altro compito determinante consisterà nell'elaborare strumenti destinati a integrare meglio l'uguaglianza di genere in tutte le politiche comunitarie».

    2.2

    Il lungo periodo trascorso dal momento in cui si è dato l'impulso iniziale alla creazione dell'Istituto europeo nel 1995 (8) alla pubblicazione della proposta di regolamento nel marzo 2005 ha permesso di compiere perizie e studi di natura politica che hanno consentito di preparare un provvedimento ponderato.

    2.3

    Nella riunione dei giorni 1 e 2 giugno 2004, il Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori ha espresso un sostegno unanime alla creazione dell'Istituto europeo (9):

    «Le delegazioni hanno espresso il pieno sostegno di massima sul principio di istituire tale struttura, sottolineando l'importanza del valore aggiunto apportato da essa, che tuttavia non dovrebbe costituire un doppione delle attività già esistenti nel settore. È stata inoltre rilevata la necessità della neutralità in termini di bilancio.»

    Il Consiglio ha affidato all'Istituto i seguenti compiti:

    le questioni di coordinamento,

    la centralizzazione e la diffusione di informazioni,

    l'incremento della visibilità delle questioni di genere,

    la messa a disposizione di strumenti per l'integrazione di genere.

    2.3.1

    Successivamente il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare la propria proposta (10).

    2.4

    Considerato che la decisione di creare l'Istituto è giunta in seguito all'allargamento dell'UE a dieci nuovi paesi, il CESE considera importante che sin dall'inizio esso abbia per quadro l'Unione allargata. Ciò consentirà di prendere in considerazione una gamma più ampia di esperienze, situazioni e know-how.

    2.5

    Nel recente parere Pechino, 10 anni dopo: valutazione dei progressi registrati in Europa e nei paesi in via di sviluppo in materia di parità fra uomo e donna  (11), il CESE ha ricapitolato l'evoluzione e l'ampiezza delle attività dell'UE in materia d'uguaglianza tra donne e uomini. Il Comitato si richiama a questo parere e sottolinea come si debba constatare una maggiore necessità di stime, analisi e informazioni, nonché maggiori esigenze relative alla loro qualità; il CESE esprime soddisfazione in proposito, dal momento che ciò è dovuto a una più estesa applicazione del principio del gender mainstreaming.

    2.6

    La pratica rivela che l'Unione e gli Stati membri incontrano problemi ricorrenti e nuovi che richiedono una soluzione urgente. Si tratta di questioni direttamente legate alla problematica di genere e di cui l'Istituto dovrà occuparsi:

    diseguaglianze sul mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda la segregazione in determinate professioni, la differenza nel trattamento economico, i rischi sul mercato del lavoro,

    avanzamento in carriera delle donne e loro accesso a funzioni di quadro o direttive, monitoraggio della situazione delle donne che ricoprono ruoli direttivi e dirigenziali,

    conciliazione fra vita professionale e vita privata,

    accesso alla formazione permanente, monitoraggio relativo alla progressione delle qualifiche professionali delle donne,

    andamento demografico nell'Unione europea,

    traffico di donne (e minori) e loro sfruttamento a fini sessuali,

    tutte le forme di violenza di genere,

    deficit di partecipazione delle donne al processo decisionale,

    percezione generalmente insufficiente dei problemi di genere e insufficiente applicazione del principio di gender mainstreaming,

    presentazione stereotipata del ruolo della donna e dell'uomo (nel sistema educativo, nei mass media, nella vita pubblica, nel mondo del lavoro),

    insufficiente consapevolezza, da parte delle stesse donne, del ruolo che possono svolgere nella società,

    problemi interculturali,

    uguaglianza di genere in seno a diversi organi, agenzie e organizzazioni, ivi compresi quelli della società civile organizzata,

    ecc.

    2.6.1

    Il CESE ha già indicato in maniera più dettagliata i numerosi settori ove è opportuno intervenire nel parere Pechino, 10 anni dopo: valutazione dei progressi registrati in Europa e nei paesi in via di sviluppo in materia di parità fra uomo e donna, al quale fa pertanto riferimento (12).

    2.7

    Come sottolineato in precedenza, il CESE è consapevole del fatto che l'attuazione del gender mainstreaming si diffonde e sviluppa. Il CESE concorda pertanto che il compito di concentrare gli sforzi degli Stati membri e delle parti interessate della società civile per aiutare le istituzioni comunitarie in questo settore vada affidato a un organo indipendente; l'effetto di sinergia sarà così rafforzato. Al contempo il CESE ritiene che vadano garantiti tanto la complementarità fra l'Istituto e le agenzie comunitarie, quanto l'ulteriore sviluppo del principio del gender mainstreaming nel quadro di dette agenzie, nell'ambito di una sana cooperazione con il futuro Istituto. In ogni modo la cooperazione con i meccanismi istituzionali per favorire la parità tra donne e uomini deve essere la regola.

    2.8

    Il CESE ricorda che, se la creazione dell'Istituto costituisce un passo avanti, ciò non significa tuttavia che non siano necessari altri provvedimenti per affermare maggiormente nella pratica le pari opportunità, rispettando tutti gli obiettivi enunciati nei testi comunitari. Sarà estremamente importante che l'Istituto partecipi attivamente alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona volti a sostenere la crescita e a creare posti di lavoro.

    2.9

    Pur appoggiando la creazione dell'Istituto, il CESE ritiene indispensabile che esso sia accolto dalla società civile nella maniera più favorevole a livello europeo, nazionale e locale; senza questo sostegno non potrebbe infatti cominciare bene il proprio lavoro. Occorre pertanto dotare questo nuovo organo dei mezzi necessari a garantirgli credibilità e fiducia. Ciò gli consentirà di elaborare con successo tutte le varie tipologie di attività, suscitando l'interesse che merita.

    3.   Osservazioni specifiche

    3.1

    Il CESE concorda sulla base giuridica su cui si impernia la creazione dell'Istituto, ovverosia l'articolo 141, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea. Approva le ragioni enunciate nei considerando, ove si spiega inoltre che la proposta è conforme all'articolo 5 del Trattato.

    3.2

    Il CESE considera inoltre che la cooperazione con le strutture esistenti — fondazioni e altri organi — sia conforme all'auspicio del Consiglio di evitare un «doppione». Il CESE rileva che il dodicesimo considerando fa implicitamente riferimento ad altri enti e organismi europei, come ad esempio Eurostat. Il CESE fa riferimento alle comunicazioni della Commissione intitolate Inquadramento delle agenzie europee di regolazione  (13) e Progetto d'accordo interistituzionale per un inquadramento delle agenzie europee di regolazione (trad. provv.) (14) e prende atto del fatto che la posizione dell'Istituto fra le agenzie esistenti sarà determinata anche da questi elementi.

    3.3

    Il CESE attira l'attenzione sul fatto che la denominazione dell'Istituto (articolo 1) in inglese (European Institute for Gender Equality) illustra in maniera univoca la sua missione e permette dunque di tenere conto delle connotazioni più ampie (etiche, morali, estetiche, sessuali, ecc.). Come dimostrato dall'esperienza, la parola «gender» non ha un equivalente preciso in diverse lingue dell'Unione europea. Le traduzioni dovrebbero quindi trovare una formulazione che si avvicini al massimo all'originale.

    3.4

    Per quanto riguarda gli obiettivi dell'Istituto, il CESE ritiene che l'articolo 2 debba includere un riferimento esplicito all'affermazione del principio del gender mainstreaming.

    3.4.1

    A giudizio del CESE inoltre, all'Istituto andrebbe affidato il compito di assistere le organizzazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni dei lavoratori e altre componenti della società civile organizzata nell'esercizio delle attività relative all'eguaglianza tra uomini e donne; questo obiettivo andrebbe chiaramente indicato e tenuto in considerazione.

    3.5

    Il CESE ritiene che i compiti dell'Istituto, definiti all'articolo 3, siano importanti quanto i suoi obiettivi. Andrebbero pertanto completati come indicato al punto 1.4 del presente parere.

    3.5.1

    Il CESE chiede che all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si faccia esplicito riferimento alle parti sociali. In proposito il Comitato ricorda che recentemente le parti sociali europee hanno adottato un quadro d'azione in materia di parità tra donne e uomini.

    3.5.2

    Il CESE sottolinea che l'Istituto contribuirà a generare un valore aggiunto se presenterà regolarmente lavori anche al di fuori della relazione annuale, concorrendo allo svolgimento dei compiti derivanti ad esempio dal quadro d'azione in materia di parità tra donne e uomini. Oltre alla relazione annuale dovrebbe pubblicare fra l'altro anche il proprio programma di lavoro (articolo 3, paragrafo 1, lettera e).

    3.5.3

    Le questioni di cui l'Istituto si occuperà richiederanno inoltre metodi di lavoro idonei. Questi andrebbero adeguati ai vari tipi di diseguaglianze e di discriminazione di genere; occorrerebbe quindi ricorrere fra l'altro a metodi comparativi (benchmarking), a studi dei casi, a una raccolta dati verticale (settoriale), al calcolo dell'incidenza della prospettiva di genere sui bilanci, a un monitoraggio, ecc. La collaborazione dell'Istituto con le agenzie e gli enti specializzati deve riguardare ovviamente anche questo ambito.

    3.5.4

    Il CESE rileva che il medesimo articolo 3 prevede, al paragrafo 1, lettera d), che l'Istituto conduca indagini «in Europa», richiamando quindi l'attenzione sulla sua più ampia azione nello SEE, nel quadro del prossimo allargamento e in relazione ai paesi membri del Consiglio d'Europa.

    3.5.5

    Il CESE desidererebbe aggiungere, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), il livello nazionale o regionale; ciò consentirebbe un'apertura ad altri soggetti interessati, ad esempio agli enti territoriali, che rivestono un ruolo importante nel sensibilizzare maggiormente il grande pubblico alle questioni relative all'uguaglianza di genere, nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 2 e ai considerando.

    3.6

    Il CESE approva il fatto che l'Istituto (articolo 5) sarà indipendente dalle autorità nazionali e dalla società civile. Ritiene tuttavia che dovrebbe anche essere indipendente dalle istituzioni comunitarie; ciò conferirebbe infatti all'Istituto una posizione più oggettiva nei loro confronti. Il CESE propone pertanto di aumentare il numero dei rappresentanti della società civile in seno al consiglio d'amministrazione per accrescere l'indipendenza dell'Istituto.

    3.6.1

    Il CESE condivide e sostiene il principio che l'Istituto collabori liberamente e in maniera indipendente con le autorità degli Stati membri. Ritiene opportuno affidare ai membri del forum consultivo la responsabilità di ottenere e fornire in tempo utile le informazioni necessarie (cfr. punto 3.8.2). A questo proposito potrebbe trattarsi di una missione adeguata alle autorità degli Stati membri cui compete intervenire nel quadro della direttiva concernente la rifusione delle direttive relative alle pari opportunità (15).

    3.7

    Per quanto riguarda gli organi dell'Istituto, il CESE apprezza gli sforzi volti a fare del consiglio d'amministrazione un organo operativo in grado di dirigere efficacemente l'Istituto affinché possa adattarsi ai mutamenti e alle richieste.

    3.7.1

    Il CESE giudica tuttavia che la Commissione debba nominare i membri del consiglio d'amministrazione, che rappresentano i gruppi menzionati, unicamente su proposta delle organizzazioni indicate. Questa disposizione dovrebbe figurare nel relativo articolo 10.

    3.7.2

    A giudizio del CESE, affinché il consiglio d'amministrazione sia in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze, ossia di assumere i propri obblighi nei confronti della Commissione europea e degli Stati membri e al tempo stesso di ottenere un feedback appropriato da parte della società civile, è necessaria una rappresentanza efficace e rilevante delle parti sociali europee e della pertinente ONG a livello comunitario, che abbia — ai sensi del regolamento proposto — «un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso e a promuovere l'uguaglianza di genere». Inoltre non vi è motivo di non proporre una simile rappresentanza di delegati della società civile. Dal momento che, diversamente dagli organi tripartiti comunitari, non sarà garantita la rappresentanza delle parti sociali di livello nazionale, se non altro è auspicabile garantire in tal modo la partecipazione attiva delle parti sociali e della pertinente ONG.

    3.7.3

    Il CESE esorta pertanto insistentemente ad aumentare il numero dei membri in seno al consiglio d'amministrazione. Considera opportuno portare il numero di rappresentanti a sei per ciascuna parte (Consiglio, Commissione, parti sociali e pertinente organizzazione non governativa di livello comunitario); al contempo ciò consentirebbe alle organizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c) di scegliere i candidati in modo da garantire una rappresentanza paritetica di donne e uomini. Di conseguenza, ognuna delle organizzazioni citate disporrebbe di due seggi.

    3.7.4

    Nulla giustifica inoltre che i rappresentanti delle parti sociali e dell'organizzazione non governativa debbano essere privati del diritto di voto. Onde garantire meglio l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività delle attività dell'Istituto, il CESE invita la Commissione a modificare il testo riconoscendo a tutti i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché a quelli della pertinente ONG, il diritto di voto a pieno titolo. Ciò è conforme al paragrafo 4 che recita: «Ogni membro del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, il supplente, dispone di un voto».

    3.7.5

    A giudizio del CESE, i direttori della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e della futura Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbero avere, a seconda del caso, la possibilità di assistere sistematicamente alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto in qualità di osservatori (articolo 10, paragrafo 11). Anche il direttore dell'Istituto dovrebbe avere la possibilità di partecipare alle riunioni dei suddetti organismi (a nome del consiglio d'amministrazione e/o in base a «memorandum d'intesa»).

    3.8

    Il CESE approva il compito affidato al forum consultivo: permettere agli Stati membri di mettere in relazione gli organi competenti e di costituire una rete di esperti. Dal momento che quest'organo non avrà poteri decisionali in seno all'Istituto ai sensi dell'articolo 12, è inutile precisare che i tre membri che rappresentano le parti interessate a livello europeo sono privi del diritto di voto. In ogni modo, il CESE si domanda per quale motivo i rappresentanti siano nominati dalla Commissione; sarebbe auspicabile che venissero invece nominati direttamente dalle organizzazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    3.8.1

    È necessario trovare un modo per garantire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini in seno al forum consultivo.

    3.8.2

    Come indicato al precedente punto 3.6.1, sarebbe opportuno affidare ai membri del forum consultivo la responsabilità di garantire la cooperazione fra le autorità dei loro paesi e l'Istituto (articolo 12, paragrafo 4).

    3.9

    Il CESE esprime riserve in merito al finanziamento previsto per l'Istituto. Nella dichiarazione del Consiglio citata al punto 2.3 del presente parere, il CESE rileva indicazioni contraddittorie: assumersi l'impegno di procurare un valore aggiunto, dunque svolgere compiti ardui, mantenendo la neutralità in termini di bilancio.

    3.9.1

    Si prevede che le spese di finanziamento dell'Istituto siano parzialmente detratte dalla dotazione del programma Progress. Il punto 3.6 della relazione introduttiva al progetto di regolamento precisa che «Le attività dell'Istituto si distingueranno da quelle proposte a titolo della componente» uguaglianza di genere «del programma Progress (2007-2013)…». Il CESE vi scorge un'argomentazione a sostegno della posizione espressa nel parere in merito al programma Progress:

    «In proposito il Comitato invita dunque a non detrarre il bilancio dell'Istituto europeo [per l'uguaglianza] di genere dagli stanziamenti globali per Progress, come sembra indicare il documento in oggetto, bensì ad assegnargli una dotazione specifica» (16).

    3.9.2

    Il CESE raccomanda quindi che si tenga conto delle risorse finanziarie necessarie alla conduzione e al buon funzionamento dell'Istituto in occasione dei negoziati sulle prospettive finanziarie dell'Unione europea e che queste risorse siano assegnate all'Istituto, perlomeno gradualmente, in modo tale che possa realizzare quanto gli verrà richiesto nella certezza giuridica e nella sicurezza finanziaria.

    3.9.3

    A giudizio del CESE, concentrare i lavori sull'uguaglianza di genere in un luogo unico consente un risparmio a livello comunitario e a livello nazionale. Qualora non venisse presa una decisione in merito a una copertura finanziaria indipendente per l'Istituto, il bilancio di previsione del programma Progress non andrebbe dunque ridotto per un importo corrispondente a questi finanziamenti, ma piuttosto incrementato.

    3.9.4

    In nessun caso la creazione di quest'Istituto deve costituire un pretesto per ridurre i finanziamenti destinati ad altre agenzie, come ad esempio alla Fondazione di Dublino, le cui attività riguardano fra l'altro i problemi connessi alle pari opportunità.

    Bruxelles, 28 settembre 2005

    La Presidente

    del Comitato economico e sociale europeo

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  Tutti i termini utilizzati nel presente documento per designare posti o funzioni vanno intesi sia al femminile che al maschile.

    (2)  Parere CESE del 10.12.2003«Pari opportunità uomini/donne - Programma di sostegno», relatrice WAHROLIN, GU C 80 del 30.3.2004.

    Parere CESE del 3.6.2004«Parità di trattamento tra donne e uomini/accesso a beni e servizi», relatrice CARROLL, GU C 241 del 28.9.2004.

    Parere CESE del 15.12.2004«Direttive pari opportunità», relatrice SHARMA, CESE 1641/2004.

    Parere CESE del 9.2.2005«Pechino, 10 anni dopo: valutazione dei progressi in materia di parità fra uomo e donna», relatrice FLORIO, GU C 221 dell'8.9.2005.

    (3)  COM(2005) 44.

    (4)  La denominazione non corrisponde alla traduzione ufficiale in ceco. Cfr. il relativo commento al punto 3.3.

    (5)  La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound, con sede a Dublino), l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA, con sede a Bilbao), il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e la futura Agenzia per i diritti fondamentali.

    (6)  Cfr. nota 4, nonché punto 3.3.

    (7)  Commissione europea, comunicato stampa IP/05/266 dell'8.3.2005, disponibile unicamente in lingua francese, inglese e tedesca.

    (8)  Rôle d'un futur Institut européen du genre, rapport final, 15 juin 2004, étude réalisée pour le compte du Parlement européen (Ruolo di un futuro Istituto europeo per il genere, relazione finale, 15 giugno 2004, studio realizzato per il Parlamento europeo).

    (9)  Consiglio dell'UE, comunicato stampa 9507/04, 1-2 giugno 2004.

    (10)  Consiglio europeo, 17-18 giugno 2004, conclusioni della presidenza, paragrafo 43, pag. 9.

    (11)  Relatrice: FLORIO, punto 4, GU C 221 dell'8.9.2005.

    (12)  Ibidem punto 6, Conclusioni e proposte di lavoro.

    (13)  COM(2002) 718 dell'11.12.2002.

    (14)  COM(2005) 59 del 25.2.2005.

    (15)  COM(2004) 279 del 21.4.2004.

    (16)  Parere in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale – Progress, relatore GREIF — GU C 255 del 14.10.2005, pag. 39.


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