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Document 42013A0806(01)

    Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’Unione Europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione Europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE

    GU L 210 del 6.8.2013, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    Information about publishing Official Journal not found, p. 77–86 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_eums/2013/806/oj

    6.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/1


    ACCORDO INTERNO

    tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’Unione Europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione Europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE

    I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

    VISTO il trattato sull’Unione europea,

    VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    PREVIA consultazione della Commissione europea,

    PREVIA consultazione della Banca europea per gli investimenti,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 Giugno 2010 (3) («accordo di partenariato ACP-UE»), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale.

    (2)

    Il 17 luglio 2006 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (4).

    (3)

    La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (5) («decisione sull’associazione d’oltremare»), si applica fino al 31 dicembre 2013. È opportuno adottare una nuova decisione prima di tale data.

    (4)

    Per attuare l’accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull’associazione d’oltremare è opportuno istituire un 11o Fondo europeo di sviluppo (FES) e stabilire una procedura per determinare l’assegnazione dei fondi e i contributi degli Stati membri a questi ultimi.

    (5)

    A norma dell’allegato Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»), una verifica dei risultati valutando il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi.

    (6)

    È opportuno stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria.

    (7)

    È opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri («comitato FES») presso la Commissione e un comitato analogo presso la Banca europea per gli investimenti (BEI). I lavori svolti dalla Commissione e dalla BEI per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione di associazione d’oltremare dovrebbero essere armonizzati.

    (8)

    La strategia di cooperazione allo sviluppo dell’Unione è definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 settembre 2000, comprese le successive modifiche.

    (9)

    Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell’Unione europea dal titolo: «Il consenso europeo» (6).

    (10)

    Il 9 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla responsabilità reciproca e trasparenza: un quarto capitolo del quadro operativo UE sull’efficacia degli aiuti. Tali conclusioni sono state aggiunte al testo consolidato del quadro operativo sull’efficacia degli aiuti che ribadisce quanto concordato nella dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti (2005), nel codice di condotta dell’UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell’ambito della politica di sviluppo (2007) e negli orientamenti dell’UE per il programma d’azione di Accra (2008). Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato una posizione comune dell’UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti a Busan, Corea del Sud, che ha portato, fra l’altro, al documento finale di Busan. L’Unione e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul documento finale di Busan. Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul rafforzamento dell’impatto della politica dell’UE per lo sviluppo: un agenda per il cambiamento e sul futuro approccio al sostegno dell’UE al bilancio dei paesi terzi.

    (11)

    È opportuno tener presenti gli obiettivi in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui alle conclusioni enunciate al considerando 10. Nel riferire agli Stati e al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE in merito alle spese in ambito dell’11o FES, la Commissione dovrebbe fare una distinzione tra le attività APS e non APS.

    (12)

    Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni dell’UE con i paesi e territori d’oltremare (PTOM).

    (13)

    È opportuno che l’applicazione di tale accordo sia conforme alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (7).

    (14)

    Al fine di evitare l’interruzione dei finanziamenti tra marzo e dicembre del 2020, è opportuno uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell’11o FES con il quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 applicabile al bilancio generale dell’Unione. È quindi preferibile fissare come data ultima per l’impegno dei fondi dell’11o FES il 31 dicembre 2020 anziché il 28 febbraio 2020, data finale di applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE.

    (15)

    Sulla base dei principi fondamentali dell’accordo di partenariato ACP-UE gli obiettivi dell’undicesimo FES sono l’eliminazione della povertà, l’assicurazione di uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale. È opportuno che un trattamento speciale sia accordato ai paesi meno avanzati.

    (16)

    Per rafforzare la cooperazione socioeconomica tra le regioni ultraperiferiche dell’Unione, gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell’Africa occidentale e nell’Oceano Indiano, è opportuno che i regolamenti sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sulla cooperazione territoriale europea prevedano un potenziamento delle assegnazioni nel periodo dal 2014 al 2020 per tale cooperazione tra queste regioni e i partner situati al di fuori dell’Unione,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    CAPO 1

    RISORSE FINANZIARIE

    Articolo 1

    Risorse dell’11o FES

    1.   Gli Stati membri istituiscono l’undicesimo Fondo europeo di sviluppo, «11o FES».

    2.   L’11o FES è costituito dai seguenti elementi:

    a)

    un importo di 30 506 milioni di EUR (a prezzi correnti) finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:

    Stato membro

    Criterio di contribuzione

    (%)

    Contributo in EUR

    Belgio

    3,24927

    991 222 306

    Bulgaria

    0,21853

    66 664 762

    Repubblica ceca

    0,79745

    243 270 097

    Danimarca

    1,98045

    604 156 077

    Germania

    20,5798

    6 278 073 788

    Estonia

    0,08635

    26 341 931

    Irlanda

    0,94006

    286 774 704

    Grecia

    1,50735

    459 832 191

    Spagna

    7,93248

    2 419 882 349

    Francia

    17,81269

    5 433 939 212

    Croazia (8)

    0,22518

    68 693 411

    Italia

    12,53009

    3 822 429 255

    Cipro

    0,11162

    34 050 797

    Lettonia

    0,11612

    35 423 567

    Lituania

    0,18077

    55 145 696

    Lussemburgo

    0,25509

    77 817 755

    Ungheria

    0,61456

    187 477 674

    Malta

    0,03801

    11 595 331

    Paesi Bassi

    4,77678

    1 457 204 507

    Austria

    2,39757

    731 402 704

    Polonia

    2,00734

    612 359 140

    Portogallo

    1,19679

    365 092 757

    Romania

    0,71815

    219 078 839

    Slovenia

    0,22452

    68 492 071

    Slovacchia

    0,37616

    114 751 370

    Finlandia

    1,50909

    460 362 995

    Svezia

    2,93911

    896 604 897

    Regno Unito

    14,67862

    4 477 859 817

    TOTALE

    100,00000

    30 506 000 000

    L’importo di 30 506 milioni di EUR è disponibile a decorrere dall’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 secondo la seguente ripartizione:

    i)

    29 089 milioni di EUR sono assegnati al gruppo degli Stati ACP;

    ii)

    364,5 milioni di EUR sono assegnati ai PTOM;

    iii)

    1 052,5 milioni di EUR sono assegnati alla Commissione per le spese di supporto di cui all’articolo 6 associate alla programmazione e all’esecuzione dell’11o FES; di questi almeno 76,3 milioni di EUR devono essere assegnati alla Commissione per le misure intese a migliorare l’impatto dei programmi FES di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

    b)

    con l’eccezione delle sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse, la decisione 2005/446/CE (9), e il paragrafo 5 dell’allegato Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE, che fissano le date oltre le quali i fondi del 9o e del 10o FES non possono più essere impegnati, non si applicano ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE e agli allegati II A e II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare e stanziati nell’ambito del 9o e del 10o FES per finanziare le risorse dei fondi investimenti. Questi fondi sono trasferiti all’11o FES e gestiti secondo le modalità di esecuzione dell’11o FES, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE, dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell’accordo di partenariato ACP-UE e, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati II a e II Aa della decisione sull’associazione di oltremare dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio relative all’assistenza finanziaria ai PTOM per il periodo 2014-2020.

    3.   Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, le rimanenze del 10o FES e dei FES precedenti non vengono più impegnate, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo tale data e risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).

    4.   I fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o FES o di FES precedenti dopo il 31 dicembre 2013, o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, non vengono più impegnati, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione dei fondi disimpegnati dopo tale data risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9o FES, che sono automaticamente trasferiti ai programmi indicativi nazionali corrispondenti, di cui all’articolo 2, lettera a), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 1, e dei fondi per finanziare le risorse dei fondi investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.

    5.   L’importo complessivo delle risorse dell’11o FES copre il periodo che va dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I fondi dell’11o FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi non sono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del 9o, del 10o e dell’11o FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l’esborso dopo il 31 dicembre 2020, fino a una data da stabilire nel regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

    6.   Il reddito proveniente da interessi sulle operazioni finanziate a titolo di impegni assunti nell’ambito di precedenti FES e sui fondi dell’11o FES gestiti dalla Commissione è accreditato su uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e utilizzato conformemente all’articolo 6. L’uso del reddito proveniente da interessi maturati sui fondi gestiti dalla BEI è stabilito nell’ambito del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

    7.   In caso di adesione di un nuovo Stato all’Unione, gli importi e i criteri di contribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità, su proposta della Commissione.

    8.   Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione unanime del Consiglio, in particolare per agire a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato ACP-UE.

    9.   Fatte salve le norme e procedure decisionali di cui all’articolo 8, qualsiasi Stato membro può versare alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare progetti o programmi, ad esempio nell’ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione o dalla BEI. È garantita la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli Stati ACP.

    Il regolamento sull’esecuzione e il regolamento finanziario di cui all’articolo 10 comprendono le necessarie disposizioni sul cofinanziamento da parte dell’11o FES e sulle attività di cofinanziamento degli Stati membri. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei loro contributi volontari.

    10.   L’Unione e i suoi Stati membri eseguono una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, nonché gli effetti e l’impatto dell’aiuto fornito. La verifica viene eseguita in base a una proposta della Commissione.

    Articolo 2

    Risorse stanziate per gli Stati ACP

    L’importo di 29 089 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), è ripartito fra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:

    a)

    l’importo di 24 365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Quest’assegnazione serve a finanziare:

    i)

    i programmi indicativi nazionali degli Stati ACP conformemente agli articoli da 1 a 5 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE;

    ii)

    i programmi indicativi regionali a sostegno della cooperazione regionale e interregionale e dell’integrazione degli Stati ACP conformemente agli articoli da 6 a 11 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE;

    b)

    l’importo di 3 590 milioni di EUR per finanziare una cooperazione regionale e interregionale che interessi molti o tutti gli Stati ACP, conformemente agli articoli da 12 a 14 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE. La dotazione può comprendere un sostegno strutturale alle istituzioni e agli organismi creati a norma dell’accordo di partenariato ACP-UE. Questa dotazione copre l’assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all’accordo di partenariato ACP-UE;

    c)

    una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a esigenze impreviste e attenuare gli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, conformemente agli articoli 60, 66, 68, 72, 72 bis e 73 dell’accordo di partenariato ACP-UE e agli articoli 3 e 9 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE, ivi comprese, ove opportuno, le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso a breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate dal bilancio UE;

    d)

    l’importo di 1 134 milioni di EUR assegnati alla BEI per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE, compreso un contributo supplementare di 500 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come un fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell’assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE nel periodo dell’11o FES.

    Articolo 3

    Risorse stanziate per i PTOM

    1.   L’importo di 364,5 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è stanziato conformemente a una nuova decisione dell’associazione d’oltremare, da adottare prima del 31 dicembre 2013, di cui 359,5 milioni di EUR sono stanziati per finanziare i programmi territoriali e regionali e 5 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare gli abbuoni d’interesse e l’assistenza tecnica conformemente alla nuova decisione sull’associazione d’oltremare.

    2.   Qualora un PTOM acquisisca l’indipendenza e aderisca all’accordo di partenariato ACP-UE, gli importi indicati al paragrafo 1, vale a dire 364,5 milioni di EUR, sono ridotti e gli importi indicati all’articolo 2, lettera a), punto i), sono aumentati in misura corrispondente con una decisione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.

    Articolo 4

    Prestiti sulle risorse proprie della BEI

    1.   All’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell’ambito del 9o, 10o e 11o FES e all’importo di cui all’articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo non superiore a 2 600 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse sono stanziate per i fini stabiliti nell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE per un importo fino a 2 500 milioni di EUR che può essere aumentato a medio termine a seguito di una decisione che deve essere adottata dagli organi direttivi della BEI e per un importo fino a 100 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione sull’associazione d’oltremare alle condizioni previste dal suo statuto e secondo le modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare.

    2.   Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso di essa, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione sull’associazione d’oltremare.

    3.   La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75 % dell’importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dell’insieme dei contratti di prestito e la garanzia copre tutti i rischi dei progetti del settore pubblico. Per i progetti del settore privato, la garanzia copre tutti i rischi politici, mentre la BEI assume integralmente il rischio commerciale.

    4.   Per gli impegni di cui al paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

    Articolo 5

    Operazioni gestite dalla BEI

    1.   I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM e ai dipartimenti francesi d’oltremare nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di FES precedenti al 9o FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all’unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.

    2.   Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte dalle somme da accreditare agli Stati membri.

    3.   I proventi e i redditi derivanti che la BEI ha ricavato da operazioni effettuate attraverso il Fondo investimenti a titolo del 9o, 10o e 11o FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo investimenti, a norma dell’articolo 3 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE, previe deduzioni di spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.

    4.   La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni pertinenti della decisione sull’associazione d’oltremare.

    Articolo 6

    Risorse riservate alle spese di supporto della Commissione associate al FES

    1.   Le risorse dell’11o FES coprono i costi delle misure di supporto. Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 6, coprono i costi legati alla programmazione ed esecuzione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui al regolamento di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo. La Commissione fornisce ogni due anni informazioni su come sono spese tali risorse e su ulteriori sforzi per fare risparmi di efficienza e guadagni di efficienza. La Commissione informa gli Stati membri in anticipo di eventuali importi aggiuntivi che sono tratti dal bilancio dell’UE per l’attuazione del FES.

    2.   Le risorse per le misure di supporto possono coprire le spese della Commissione riguardanti:

    a)

    le attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione, compresa la comunicazione dei risultati, direttamente necessarie per la programmazione e l’esecuzione delle risorse del FES;

    b)

    la realizzazione degli obiettivi del FES, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione e le attività di formazione e pubblicazione, comprese le attività di informazione e comunicazione che, tra l’altro, riferiscono i risultati dei programmi del FES. Le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente accordo coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione in relazione al FES;

    c)

    le reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa sostenute per la programmazione e l’attuazione del FES.

    Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 6, includono anche le spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell’Unione per il supporto amministrativo richiesto per programmare e gestire le operazioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull’associazione d’oltremare.

    Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 6, non sono destinate all’esecuzione delle mansioni fondamentali del servizio pubblico europeo.

    3.   Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l’impatto dei programmi del FES di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) includono le spese della Commissione associate all’esecuzione di un ampio quadro dei risultati e un potenziamento del monitoraggio e della valutazione dei programmi del FES dal 2014 in poi. Le risorse sostengono anche gli sforzi della Commissione per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni del FES con relazioni periodiche sui progressi compiuti.

    CAPO II

    DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE

    Articolo 7

    Contributi all’11o FES

    1.   La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell’esercizio in corso e nei due esercizi seguenti, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto.

    2.   Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall’articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale del contributo annuale per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n + 2) e, entro il massimale deciso l’anno precedente, l’importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n + 1).

    3.   Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive dell’11o FES nel corso dell’esercizio in questione, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a modificare l’importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. A tal proposito, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 8.

    4.   Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 8, in caso di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.

    5.   Entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio, tenendo conto delle previsioni della BEI, le sue previsioni degli impegni, degli esborsi e dei contributi per ciascuno dei tre esercizi finanziari seguenti.

    6.   Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire all’11o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.

    Per quanto riguarda i fondi del 10o FES e del FES precedente che non sono trasferiti all’11o FES, l’incidenza sul contributo di ciascuno Stato membro è calcolata in proporzione del contributo di ciascuno Stato membro al 10o FES.

    7.   Le modalità dettagliate di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

    Articolo 8

    Il Comitato del Fondo europeo di sviluppo

    1.   È istituito presso la Commissione, per le risorse dell’11o FES da essa amministrate, un comitato («comitato del FES») composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.

    2.   Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:

    Stato membro

    Voti

    Belgio

    33

    Bulgaria

    2

    Repubblica ceca

    8

    Danimarca

    20

    Germania

    206

    Estonia

    1

    Irlanda

    9

    Grecia

    15

    Spagna

    79

    Francia

    178

    Croazia (10)

    [2]

    Italia

    125

    Cipro

    1

    Lettonia

    1

    Lituania

    2

    Lussemburgo

    3

    Ungheria

    6

    Malta

    1

    Paesi Bassi

    48

    Austria

    24

    Polonia

    20

    Portogallo

    12

    Romania

    7

    Slovenia

    2

    Slovacchia

    4

    Finlandia

    15

    Svezia

    29

    Regno Unito

    147

    Totale UE 27

    998

    Totale UE 28 (10)

    [1 000]

    3.   Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 998, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 279 voti.

    4.   In caso di adesione di uno Stato all’Unione, la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità.

    5.   Il Consiglio adotta il regolamento interno del comitato del FES, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione.

    Articolo 9

    Comitato del Fondo investimenti

    1.   È istituito, sotto l’egida della BEI, un comitato («comitato del Fondo investimenti»), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno del comitato. Il presidente del comitato del Fondo investimenti è eletto dai membri e nell’ambito del comitato stesso.

    2.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del Fondo investimenti.

    3.   Il comitato del Fondo investimenti si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.

    Articolo 10

    Disposizioni di attuazione

    1.   Fatti salvi l’articolo 8 del presente accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, sull’esecuzione del 10o Fondo europeo di Sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (11) e del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio (12) riguardanti l’assistenza ai PTOM, rimangono in vigore in attesa che il Consiglio adotti un regolamento sull’esecuzione dell’11o FES («regolamento sull’esecuzione dell’11o FES») e le modalità di esecuzione della decisione sull’associazione d’oltremare. Il regolamento sull’esecuzione dell’11o FES è deciso all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Le modalità di esecuzione per l’assistenza finanziaria dell’Unione ai PTOM sono adottate dopo l’adozione della nuova decisione sull’associazione d’oltremare da parte del Consiglio, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo.

    Il regolamento sull’esecuzione dell’11o FES e le modalità di esecuzione della decisione sull’associazione d’oltremare contengono opportune modifiche e miglioramenti delle procedure di programmazione e decisionali, che armonizzano ulteriormente, per quanto possibile, le procedure dell’Unione e dell’11o FES. Nel regolamento sull’esecuzione dell’11o FES sono inoltre mantenute procedure di gestione specifiche per il Fondo africano per la pace. Rammentando che l’assistenza finanziaria e tecnica per l’attuazione dell’articolo 11 ter dell’accordo di partenariato ACP-UE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-UE, le attività sviluppate ai sensi di tali disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.

    Il regolamento di esecuzione dell’11o FES contiene misure appropriate che consentono di combinare gli stanziamenti dell’11o FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell’Unione e gli Stati ACP e gli OCT nei Caraibi, nell’Africa occidentale e nell’Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.

    2.   Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 8, un regolamento finanziario su proposta della Commissione e previo parere della BEI, sulle disposizioni che la riguardano, e della Corte dei conti.

    3.   La Commissione presenterà le sue proposte relative ai regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l’altro, la possibilità di delegare a terzi l’espletamento di determinate mansioni.

    Articolo 11

    Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico

    1.   La Commissione assicura l’esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce, e in particolare l’esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi, conformemente al regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive ai sensi dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

    2.   La BEI provvede, per conto dell’Unione, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni nell’ambito di tale Fondo conformemente al regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Così facendo, la BEI agisce con un rischio per gli Stati membri. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.

    3.   La BEI provvede, conformemente al suo statuto e alle migliori pratiche bancarie, all’esecuzione finanziaria delle operazioni mediante prestiti sulle sue risorse proprie, di cui all’articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.

    4.   Per ciascun esercizio finanziario, la Commissione elabora e approva i conti del FES e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.

    5.   La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite.

    6.   Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita nei confronti delle operazioni del FES i poteri conferitile dall’articolo 287 TFUE. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono stabilite dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

    7.   Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, a esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.

    8.   Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.

    Articolo 12

    Clausola di revisione

    L’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, a eccezione dell’articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.

    Articolo 13

    Servizio europeo per l’azione esterna

    Il presente accordo è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna.

    Articolo 14

    Ratifica, entrata in vigore e durata

    1.   Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’adempimento delle procedure richieste per l’entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell’ultimo Stato membro.

    3.   Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 allegato all’accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull’associazione d’oltremare (2014-2020). Tuttavia, fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull’associazione d’oltremare e del quadro finanziario pluriennale.

    Articolo 15

    Lingue facenti fede

    Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

    Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.

    Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.

    V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.

    Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.

    Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.

    Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.

    Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.

    Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.

    Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.

    Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.

    Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.

    Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.

    Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.

    Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien

    Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego

    Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.

    Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.

    V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.

    Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.

    Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

    Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.

    Voor het Koninkrijk België

    Pour le Royaume de Belgique

    Für das Königreich Belgien

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    За Република България

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    Za prezidenta České republiky

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    For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi nimel

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    Thar ceann Uachtarán na hÉireann

    For the President of Ireland

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    Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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    Por Su Majestad el Rey de España

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    Pour le Président de la République française

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    Per il Presidente della Repubblica italiana

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    Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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    Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –

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    Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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    Magyarország köztársasági elnöke részéről

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    Għall-President tar-Repubblika ta' Malta

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    Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden

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    Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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    Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pelo Presidente da República Portuguesa

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    Pentru România

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    Za predsednika Republike Slovenije

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    Za prezidenta Slovenskej republiky

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    Suomen tasavallan hallituksen puolesta

    För republiken Finlands regering

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    För Konungariket Sveriges regering

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    For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    (1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (2)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.

    (3)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

    (4)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

    (5)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

    (6)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

    (7)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.

    (8)  importo stimato.

    (9)  Decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FED) (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.)

    (10)  Voto stimato.

    (11)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.

    (12)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.


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