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Document 32023R1071

    Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1071 della Commissione del 1o giugno 2023 recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2023/3446

    GU L 143 del 2.6.2023, p. 105–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1071/oj

    2.6.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 143/105


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1071 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2023

    recante modifica di alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 per quanto riguarda l’approvazione o il ritiro dello status di indenne da malattia di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per alcune malattie elencate

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1, e dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Detto regolamento prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro da parte della Commissione dello status di indenne da malattia di Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

    (2)

    Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce i criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) stabilisce le disposizioni di attuazione relative alle malattie degli animali elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429, per quanto riguarda lo status di indenne da malattia e lo status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o loro zone o compartimenti e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. Più in particolare, elenca nei suoi allegati gli Stati membri o loro zone o compartimenti aventi lo status di indenne da malattia, nonché i programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione approvati esistenti. L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o loro zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le zone in cui sono stati confermati focolai di malattia o in cui non sono più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia, e per approvare determinati programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione presentati alla Commissione.

    (4)

    Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. caprae e M. tuberculosis) (MTBC), l’infezione da virus della rabbia (RABV), la leucosi bovina enzootica (LEB), la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), l’infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), la diarrea virale bovina (BVD) e l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (BTV), vari Stati membri hanno recentemente chiesto alla Commissione la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione di programmi obbligatori o facoltativi di eradicazione per alcune zone del loro territorio. Diversi Stati membri hanno inoltre notificato focolai di infezione da RABV e di infezione da BTV che devono anch’essi riflettersi in alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

    (5)

    Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini, l’Italia e il Portogallo hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Matera della regione Basilicata e nei distretti di Santarem e Setúbal. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei bovini.

    (6)

    Per l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini, la Francia e l’Italia hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nelle regioni d’oltremare della Guyana, della Guadalupa, della Martinica, di Mayotte e della Riunione e nelle province di Napoli e Salerno della regione Campania. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I, parte I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 come indenni da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli ovini e nei caprini.

    (7)

    Per l’infezione da MTBC, l’Italia e la Spagna hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte rispettivamente nella provincia di Catanzaro della regione Calabria, nella provincia di Napoli della regione Campania, nelle province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Lecce della regione Puglia, nella provincia del Nord-Est Sardegna della regione Sardegna e nelle province di Burgos, León e Valladolid nella Comunità autonoma di Castiglia e León. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da MTBC.

    (8)

    Per la LEB, il Portogallo ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la LEB stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per il distretto di Porto. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la LEB. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto avente lo status di indenne da malattia per la LEB.

    (9)

    Per l’IBR/IPV, la Slovacchia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma facoltativo di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Bratislava, Košice, Prešov, Trnava e Žilina. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’IBR/IPV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’IBR/IPV.

    (10)

    Per l’infezione da ADV, la Polonia ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte per tutte le regioni attualmente elencate nell’allegato VI, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da ADV. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VI, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da ADV.

    (11)

    Per la BVD, la Germania ha presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per la BVD stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle regioni di Augsburg e Ostallgäu del Regierungsbezirk Schwaben, nel Land della Baviera. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per la BVD. Pertanto tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD.

    (12)

    Per la BVD, la Germania ha inoltre informato la Commissione che è opportuno aggiornare le zone del Regierungsbezirk Oberfranken, del Regierungsbezirk Oberpfalz, del Regierungsbezirk Mittelfranken e del Regierungsbezirk Unterfranken nel Land della Baviera, elencate nell’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per la BVD. L’intero territorio di tali zone è indenne da BVD, a differenza del Regierungsbezirk Niederbayern, in cui la BVD è ancora presente in alcune parti del territorio. Non è pertanto necessario menzionare le entità territoriali inferiori, come le città e i Landkreis, elencate nelle voci relative al Regierungsbezirk Oberfranken, al Regierungsbezirk Oberpfalz, al Regierungsbezirk Mittelfranken e al Regierungsbezirk Unterfranken, che dovrebbero essere soppresse. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

    (13)

    La Slovacchia ha notificato alla Commissione diversi focolai di infezione da RABV che interessano le regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik e Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov e le regioni di Michalovce, Sobrance e Trebišov nel kraj di Košice. Poiché l’intero territorio della Slovacchia ha lo status di indenne da malattia per l’infezione da RABV ed è elencato nell’allegato III, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per dette regioni e modificare di conseguenza la voce relativa alla Slovacchia in tale elenco.

    (14)

    Per l’infezione da RABV, la Slovacchia ha inoltre presentato alla Commissione una domanda di approvazione di un programma obbligatorio di eradicazione per una zona comprendente le regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik e Vranov nad Topl’ou del kraj di Prešov e le regioni di Michalovce, Sobrance e Trebišov del kraj di Košice. A seguito della valutazione della Commissione, detta domanda è risultata conforme ai criteri di cui alla parte II, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per l’approvazione dei programmi di eradicazione per l’infezione da RABV. Pertanto tale zona dovrebbe essere elencata nell’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da RABV.

    (15)

    Per l’infezione da BTV, il Belgio e la Germania hanno presentato alla Commissione informazioni atte a dimostrare che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV sono soddisfatte rispettivamente per l’intero territorio del Belgio e per i distretti di Bernkastel-Wittlich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Trier, Trier-Saarburg e Vulkaneifel nel Land della Renania-Palatinato. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/689 per la concessione dello status di indenne da malattia per l’infezione da BTV. Il Belgio dovrebbe pertanto essere elencato, e detta zona del Land della Renania-Palatinato aggiunta al territorio della Germania già elencato come indenne da infezione da BTV, nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto aventi lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV.

    (16)

    La Spagna ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV sierotipo 4 nelle province di Ourense e Pontevedra della Comunità autonoma di Galizia, che interessano anche i distretti circostanti di Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga della provincia di Lugo e i distretti di Alcañices e Puebla de Sanabria della provincia di Zamora, nella Comunità autonoma di Castiglia e León. Poiché tali aree hanno lo status di indenne da malattia e sono elencate nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno revocare lo status di indenne da malattia per l’infezione da BTV e modificare di conseguenza la voce relativa alla Spagna in tale elenco.

    (17)

    Per l’infezione da BTV, la Spagna ha inoltre informato la Commissione di aver esteso l’ambito di applicazione territoriale del programma facoltativo di eradicazione già approvato per la zona elencata nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 aggiungendo una zona comprendente le province di Ourense e Pontevedra, diversi distretti della provincia di Lugo nella Comunità autonoma di Galizia, diversi distretti nella provincia di Toledo nella Comunità autonoma di Castiglia-La Mancia, la provincia di Salamanca, diversi distretti delle province di Avila e Zamora nella Comunità autonoma di Castiglia e León e diversi distretti della Comunità autonoma di Madrid. Pertanto tale zona dovrebbe essere aggiunta alla voce relativa alla Spagna nell’allegato VIII, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, in quanto zona che ha ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV.

    (18)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

    (19)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78).


    ALLEGATO

    Gli allegati da I a VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono così modificati:

    (1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    nella parte I, il capitolo 1 è così modificato:

    i)

    la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Abruzzo: province di Pescara, Teramo

    Regione Basilicata: provincia di Matera

    Regione Calabria: provincia di Vibo Valentia

    Regione Campania: province di Avellino, Benevento, Napoli

    Regione Emilia-Romagna

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Regione Lazio

    Regione Liguria

    Regione Lombardia

    Regione Marche

    Regione Molise: provincia di Campobasso

    Regione Piemonte

    Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

    Regione Sardegna

    Regione Toscana

    Regione Trentino-Alto Adige

    Regione Umbria

    Regione Valle d’Aosta

    Regione Veneto»;

    ii)

    la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Portogallo

    Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setúbal, Viseu

    Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira»;

    b)

    nella parte I, il capitolo 2 è così modificato:

    i)

    la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Francia

    Intero territorio»;

    ii)

    la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Abruzzo

    Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza

    Regione Campania: province di Benevento, Napoli, Salerno

    Regione Emilia-Romagna

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Regione Lazio

    Regione Liguria

    Regione Lombardia

    Regione Marche

    Regione Molise

    Regione Piemonte

    Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

    Regione Sardegna

    Regione Toscana

    Regione Trentino-Alto Adige

    Regione Umbria

    Regione Valle d’Aosta

    Regione Veneto»;

    c)

    nella parte II, il capitolo 1 è così modificato:

    i)

    la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Abruzzo: province dell’Aquila, Chieti

    Regione Basilicata: provincia di Potenza

    Regione Calabria: province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

    Regione Campania: province di Caserta, Salerno

    Regione Molise: provincia di Isernia

    Regione Puglia: province di Foggia, Taranto

    Regione Sicilia»;

    ii)

    la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Portogallo

    Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

    Região Autónoma da Madera

    Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel»;

    d)

    nella parte II, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Basilicata

    Regione Calabria: province di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

    Regione Campania: province di Caserta, Avellino

    Regione Puglia: provincia di Foggia

    Regione Sicilia»;

    (2)

    l’allegato II è così modificato:

    a)

    la parte I è così modificata:

    i)

    la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Abruzzo

    Regione Basilicata: provincia di Matera

    Regione Calabria: provincia di Catanzaro

    Regione Campania: provincia di Napoli

    Regione Emilia-Romagna

    Regione Friuli-Venezia Giulia

    Regione Lazio: province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

    Regione Liguria

    Regione Lombardia

    Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

    Regione Molise

    Regione Piemonte

    Regione Puglia: province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

    Regione Sardegna: città metropolitana di Cagliari, province di Medio Campidano, Nord-Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

    Regione Toscana

    Regione Trentino-Alto Adige

    Regione Umbria

    Regione Valle d’Aosta

    Regione Veneto»;

    ii)

    la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Spagna

    Comunidad Autónoma de Canarias

    Comunidad Autónoma de Castilla y León: province di Burgos, León, Valladolid

    Comunidad Autónoma de Cataluña

    Comunidad Autónoma de Galicia

    Comunidad Autónoma de Islas Baleares

    Comunidad Autónoma de Murcia

    Comunidad Autónoma del País Vasco

    Comunidad Autónoma del Principado de Asturias»;

    b)

    la parte II è così modificata:

    i)

    la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Italia

    Regione Basilicata: provincia di Potenza

    Regione Calabria: provincia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

    Regione Campania: province di Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

    Regione Lazio: provincia di Roma

    Regione Marche: provincia di Macerata

    Regione Puglia: provincia di Foggia

    Regione Sardegna: città metropolitana di Sassari

    Regione Sicilia»;

    ii)

    la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Spagna

    Comunidad Autónoma de Andalucía

    Comunidad Autónoma de Aragón

    Comunidad Autónoma de Cantabria

    Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

    Comunidad Autónoma de Castilla y León: province di Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

    Comunidad Autónoma de Extremadura

    Comunidad Autónoma de La Rioja

    Comunidad Autónoma de Madrid

    Comunidad Autónoma de Navarra

    Comunidad Autónoma de Valencia»;

    (3)

    l’allegato III è così modificato:

    a)

    nella parte I, la voce relativa alla Slovacchia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Slovacchia

    «Intero territorio, ad eccezione delle regioni seguenti:

    Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov

    Michalovce, Sobrance, Trebišov nel kraj di Košice»;

    b)

    nella parte II, la seguente voce relativa alla Slovacchia è inserita dopo la voce relativa alla Romania:

    Stato membro

    Territorio

    «Slovacchia

    Regioni di Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidnik, Vranov nad Topl’ou nel kraj di Prešov

    Regioni di Michalovce, Sobrance, Trebišov nel kraj di Košice»;

    (4)

    nell’allegato IV, parte I, la voce relativa al Portogallo è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Portogallo

    Tutto il territorio, tranne Região Autónoma da Madera»;

    (5)

    nell’allegato V, parte II, la seguente voce relativa alla Slovacchia è inserita dopo la voce relativa al Lussemburgo:

    Stato membro

    Territorio

    Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

    «Slovacchia

    Kraj Bratislava

    Kraj Košice

    Kraj Prešov

    Kraj Trnava

    Kraj Žilina

    5 giugno 2023»;

    (6)

    l’allegato VI è così modificato:

    a)

    nella parte I, la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Polonia

    Intero territorio»;

    b)

    nella parte II, la voce relativa alla Polonia è soppressa

    (7)

    l’allegato VII è così modificato:

    a)

    nella parte I, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Germania

    Bundesland Baden-Württemberg

    Bundesland Bayern:

    Regierungsbezirk Oberbayern

    le città e i Landkreis seguenti nel Regierungsbezirk Niederbayern: Stadt Landshut, Stadt Passau, Stadt Straubing, Freyung-Grafenau, Kelheim, Lkr. Landshut, Lkr. Passau, Regen, Rottal-Inn, Lkr. Straubing-Bogen

    Regierungsbezirk Mittelfranken

    Regierungsbezirk Oberfranken

    Regierungsbezirk Oberpfalz

    Regierungsbezirk Unterfranken

    Regierungsbezirk Schwaben

    Bundesland Brandenburg

    Bundesland Bremen

    Bundesland Hamburg

    Bundesland Hessen

    Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

    Bundesland Rheinland-Pfalz

    Bundesland Saarland

    Bundesland Sachsen

    Bundesland Sachsen-Anhalt

    Bundesland Thüringen»;

    b)

    nella parte II, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

    «Germania

    Bundesland Bayern:

    le città e i Landkreis seguenti nel Regierungsbezirk Niederbayern: Deggendorf, Dingolfing-Landau

    Bundesland Berlin

    Bundesland Niedersachsen

    Bundesland Nordrhein-Westfalen

    Bundesland Schleswig-Holstein

    21 febbraio 2022»;

    (8)

    l’allegato VIII è così modificato:

    a)

    la parte I è così modificata:

    i)

    la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Cechia:

    Stato membro

    Territorio

    «Belgio

    Intero territorio»;

    ii)

    la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Germania

    Intero territorio»;

    iii)

    la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

    Stato membro

    Territorio

    «Spagna

    Comunidad Autónoma de Andalucía: provincia di Almería

    provincia di Granada, i distretti seguenti: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

    Comunidad Autónoma de Aragón

    Comunidad Autónoma de Asturias

    Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

    Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ad eccezione dei distretti seguenti:

    Almadén, Almodóvar del Campo, Piedrabuena nella provincia di Ciudad Real

    Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos nella provincia di Toledo

    Comunidad Autónoma de Castilla y León, ad eccezione delle aree seguenti:

    provincia di Salamanca

    Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada nella provincia di Ávila

    Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria nella provincia di Zamora

    Comunidad Autónoma de Cataluña

    Comunidad Autónoma de Galicia, ad eccezione delle aree seguenti:

    provincia di Ourense

    provincia di Pontevedra

    Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga in provincia di Lugo

    Comunidad Autónoma de La Rioja

    Comunidad Autónoma de Madrid, ad eccezione dei distretti seguenti:

    Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

    Comunidad Autónoma de Murcia

    Comunidad Autónoma de Navarra

    Comunidad Autónoma de País Vasco

    Comunidad Autónoma de Valencia»;

    b)

    la parte II è sostituita dalla seguente:

    «PARTE II

    Stati membri o loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione per l’infezione da BTV

    Stato membro

    Territorio

    Data di approvazione iniziale di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689

    Spagna

    Comunidad Autónoma de Andalucía:

    province di Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

    provincia di Granada: Motril (Costa de Granada)

    Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

    provincia di Ciudad Real, i distretti seguenti: Almadén, Almodóvar del Campo e Piedrabuena

    provincia di Toledo, i distretti seguenti: Belvis de la Jara, Gálvez, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos

    Comunidad Autónoma de Castilla y León:

    provincia di Salamanca

    provincia di Ávila, i distretti seguenti: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebrero, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

    provincia di Zamora, i distretti seguenti: Alcañices, Bermillo de Sayago Puebla de Sanabria

    Comunidad Autónoma de Extremadura

    Comunidad Autónoma de Galicia:

    provincia di Ourense

    provincia di Pontevedra

    Sarria, Chantada e Terra de Lemos-Quiroga in provincia di Lugo

    Comunidad Autónoma de Islas Baleares

    Comunidad Autónoma de Madrid, i seguenti distretti:

    Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

    21 febbraio 2022».


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