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Document 32022O0989

    Indirizzo (UE) 2022/989 della Banca centrale europea del 2 maggio 2022 che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2022/19)

    ECB/2022/19

    GU L 167 del 24.6.2022, p. 135–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/989/oj

    24.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 167/135


    INDIRIZZO (UE) 2022/989 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 2 maggio 2022

    che modifica l’indirizzo (UE) 2021/975 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)

    Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità all’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

    (2)

    È necessario fare maggiore chiarezza per quanto riguarda il trattamento ai fini dell’ammissibilità dei tassi di interesse di riferimento per le attività negoziabili.

    (3)

    Il Consiglio direttivo ha condotto un riesame completo delle misure temporanee di allentamento in materia di garanzie adottate a partire dal 2020 in risposta alle circostanze economiche e finanziarie di carattere eccezionale connesse alla diffusione della malattia causata dal coronavirus 2019 (COVID-19). Tali misure comprendevano la temporanea riduzione degli scarti di garanzia; il mantenimento dell’idoneità delle attività e degli emittenti e dei garanti di tali attività che risultavano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema alla data del 7 aprile 2020, ma che erano stati in seguito declassati e l’autorizzazione per le BCN ad accettare come garanzie idonee titoli di debito sovrano emessi dal governo della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema. Tale riesame ha tenuto conto a) del fatto che le controparti dell’Eurosistema che partecipano a operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2) dovrebbero poter continuare a mobilizzare garanzie sufficienti per tali operazioni; b) dell’impatto sulle garanzie per le controparti dell’Eurosistema associato a ciascuna di tali misure; c) le considerazioni relative ai rischi associate a ciascuna di tali misure e d) altre considerazioni politiche e di mercato.

    (4)

    In tale contesto, il Consiglio direttivo ha deciso in data 23 marzo 2022, tra l’altro, di eliminare gradualmente la riduzione degli scarti di garanzia di cui sopra in due fasi, la prima delle quali avrà inizio l’8 luglio 2022 al fine di aumentare la protezione dai rischi e la gestione efficiente dei rischi dell’Eurosistema.

    (5)

    È stato altresì deciso di non accettare più, a partire dall’8 luglio 2022, come idonei le attività negoziabili, gli emittenti e i garanti di tali attività, che risultavano conformi ai requisiti minimi di qualità creditizia dell’Eurosistema al 7 aprile 2020, ma che sono state in seguito declassate dalle agenzie di rating del credito accettate nell’Eurosistema ad un livello di qualità creditizia inferiore al minimo dell’Eurosistema, al fine di ripristinare un trattamento uniforme di emittenti, attività negoziabili e garanti nell’ambito del sistema delle garanzie dell’Eurosistema indipendente dalle tempistiche delle azioni delle agenzie di rating del credito.

    (6)

    Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso di continuare ad autorizzare le BCN ad accettare come garanzie idonee i titoli di debito negoziabili emessi dal governo della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell’Eurosistema ma soddisfano tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili, almeno fintanto che i reinvestimenti in tali titoli ai sensi del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (pandemic emergency purchase programme, di seguito PEPP) (3)continuano, fatta salva una specifica tabella degli scarti di garanzia. Tale misura sarà temporanea e si basa sulle seguenti considerazioni aggiuntive: a) la necessità di continuare a prevenire la frammentazione dell’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, che pregiudicherebbe il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria all’economia greca in un momento in cui quest’ultima si sta riprendendo dalle ripercussioni della pandemia; b) gli impegni assunti dalla Repubblica ellenica nel contesto della sorveglianza rafforzata ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il monitoraggio dell’attuazione di tali impegni da parte delle istituzioni dell’Unione; c) il fatto che le misure di alleggerimento del debito di medio termine per la Repubblica ellenica attuate attraverso il Meccanismo europeo di stabilità dipendono dall’ininterrotta attuazione di tali impegni; d) le informazioni a disposizione della BCE in merito alla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica derivanti dal coinvolgimento della BCE nel quadro di sorveglianza rafforzata; ed e) il fatto che anche dopo la fine della sorveglianza rafforzata: i) la situazione economica, fiscale e finanziaria della Repubblica ellenica sarà regolarmente riesaminata nell’ambito della sorveglianza post-programma ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 472/2013 e del sistema di allerta precoce trimestrale del Meccanismo europeo di stabilità, ii) le misure di alleggerimento del debito per la Repubblica ellenica continueranno ad essere collegate alla sorveglianza post-programma, e iii) le erogazioni alla Repubblica ellenica programmate nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono soggette al positivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi concordati in conformità all’articolo 24 di tale regolamento; f) le valutazioni periodiche della sostenibilità del debito sovrano che saranno condotte dal Meccanismo europeo di stabilità, dalla Commissione europea e dalla BCE; g) il fatto che la BCE continuerà ad avere accesso alle informazioni sulla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica anche dopo la fine della sorveglianza rafforzata, attraverso i meccanismi descritti in precedenza alla lettera e), punti i) e iii).

    (7)

    Pertanto è opportuno modificare l’indirizzo 2014/528/UE della Banca centrale europea (6) di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    Articolo 1

    Modifiche

    L’indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

    1.

    all’articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

    «3.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario fornito da una banca centrale ovvero da un amministratore, ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), oppure un tasso del mercato monetario compreso quale indice di riferimento di paesi terzi nel registro di cui all’articolo 36 di tale regolamento nella rispettiva valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

    (*1)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1)."

    2.

    all’articolo 8 bis, il paragrafo 3 è soppresso;

    3.

    all’articolo 8 ter, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

    «12.   Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino al 7 luglio 2022.»;

    4.

    l’allegato II bis è sostituito dall’allegato I al presente indirizzo;

    5.

    l’allegato II ter è sostituito dall’allegato II al presente indirizzo.

    Articolo 2

    Efficacia ed attuazione

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

    2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo, e le applicano a decorrere dall’8 luglio 2022, eccetto le misure per l’osservanza dell’articolo 1, punti 2 e 3, che si applicano a decorrere dal 30 giugno 2022. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 20 maggio 2022.

    Articolo 3

    Destinatari

    Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 maggio 2022

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

    (2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del lunedì 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

    (3)  Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

    (6)  Indirizzo 2014/528/UE della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie e che modifica l’indirizzo BCE/2007/09 (BCE/2014/31) (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).


    ALLEGATO I

    L’allegato II bis all’indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II BIS

    Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo

    Vita media ponderata (weighted average life, WAL) (*1)

    Scarto di garanzia

    [0,1)

    5,4

    [1,3)

    8,1

    [3,5)

    11,7

    [5,7)

    13,5

    [7,10)

    16,2

    [10, ∞)

    27

    »;

    (*1)  ossia [0,1) vita media ponderata (weighted average life, WAL) inferiore ad un anno, [1,3) WAL pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.


    ALLEGATO II

    L’allegato II ter all’indirizzo BCE/2014/31 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II TER

    Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee di cui all’articolo 8 bis

    Qualità del credito

    Vita residua (in anni) (*1)

    Categoria I

    cedola fissa

    zero coupon

    cedola variabile

    Livello 4

    [0,1)

    7,2

    7,2

    7,2

    [1,3)

    10,8

    11,7

    10,8

    [3,5)

    12,6

    13,5

    12,6

    [5,7)

    14,0

    15,3

    14,0

    [7,10)

    14,9

    16,2

    14,9

    [10, ∞)

    16,2

    18,9

    16,2

    Livello 5

    [0,1)

    9

    9

    9

    [1,3)

    12,6

    13,5

    12,6

    [3,5)

    14,9

    15,8

    14,9

    [5,7)

    16,2

    17,6

    16,2

    [7,10)

    17,1

    18,5

    17,1

    [10, ∞)

    18,5

    21,2

    18,5

    »;

    (*1)  ossia [0,1) vita residua inferiore ad un anno, [1,3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.


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