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Document 32022D0983

    Decisione (UE) 2022/983 del Consiglio del 17 giugno 2022 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato

    ST/9106/2022/INIT

    GU L 167 del 24.6.2022, p. 100–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/983/oj

    24.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 167/100


    DECISIONE (UE) 2022/983 DEL CONSIGLIO

    del 17 giugno 2022

    sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all’approvazione di un progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 87/369 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 1o gennaio 1988.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, della convenzione, il comitato del sistema armonizzato («comitato SA») stabilisce il proprio regolamento interno con decisione presa a maggioranza di almeno due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

    (3)

    Il consiglio dell’OMD dovrebbe approvare un progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA nelle sessioni di giugno (139a e 140a sessione dal 23 al 25 giugno 2022). Tali modifiche devono essere approvate sulla base della proposta redatta dal comitato SA e finalizzate durante la 64a e la 68a sessione (rispettivamente dal 18 al 27 settembre 2019 e dal 6 al 28 settembre 2021). Le modifiche devono entrare in vigore al momento dell’adozione.

    (4)

    È di estrema importanza che il comitato SA adotti le sue decisioni in modo trasparente ed efficiente e che tali decisioni ricevano il massimo sostegno dai membri del comitato SA.

    (5)

    Poiché il progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA deve essere approvato dal consiglio dell’OMD, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’OMD, in quanto il regolamento interno modificato, una volta approvato, avrà effetti giuridici nell’Unione e sarà tale da incidere sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sull’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2).

    (6)

    La posizione dell’Unione dovrebbe essere quella di sostenere il progetto di modifica del regolamento interno del comitato SA nonché eventuali adeguamenti redazionali o linguistici di lieve entità che potrebbero essere ritenuti necessari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) nelle sessioni di giugno 2022 è quella di sostenere il progetto di modifica del regolamento interno del comitato del sistema armonizzato che figura nell’allegato della presente decisione.

    2.   I rappresentati dell’Unione in sede di consiglio dell’OMD possono concordare adeguamenti redazionali o linguistici di lieve entità al progetto di modifica di cui al paragrafo 1 in funzione degli sviluppi alle prossime sessioni del consiglio dell’OMD, in consultazione con gli Stati membri, o durante le riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. LE MAIRE


    (1)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


    ALLEGATO

    PROGETTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO

    1.   Progetto di modifica dell’articolo 19 del regolamento interno:

    Terzo comma

    Le decisioni relative alle modifiche della convenzione sono adottate a maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi dai membri del comitato. Tuttavia se vi sono due o più opzioni di modifica, il comitato avvia in prima battuta una procedura di votazione a fasi, come indicato di seguito nell’ambito delle procedure di votazione a maggioranza semplice, al fine di ridurre le opzioni a una. Una volta ottenuta un’unica opzione di modifica, si procede a una votazione finale per decidere se accettare o respingere la modifica secondo la regola della maggioranza dei due terzi.

    Quarto comma

    Le altre decisioni sono adottate a maggioranza semplice (più del 50 %) dei voti espressi dai membri del comitato. Se vi sono più di due opzioni e nessuna di esse ha ottenuto più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato, la votazione a maggioranza semplice applica una procedura di votazione a fasi che riduce il numero di opzioni eliminando l’opzione meno votata fino a quando l’opzione più votata non ottiene più del 50 % dei voti espressi dai membri del comitato.

    2.   Progetto di modifica dell’articolo 20 del regolamento interno:

    Le notifiche al segretario generale per deferire una questione al consiglio o al comitato per un riesame a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione e della decisione n. 298 del consiglio non possono essere effettuate prima del giorno successivo alla conclusione della sessione del comitato, ma devono essere effettuate entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si è conclusa tale sessione. Una notifica è considerata effettuata entro il termine se è pervenuta al segretario generale entro le ore 24:00 (ora di Bruxelles) dell’ultimo giorno del periodo.

    A norma della decisione n. 298 del consiglio, per le questioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della convenzione, il segretario generale può deferire direttamente al comitato su richiesta di una parte contraente, a condizione che la richiesta sia effettuata entro il periodo precisato nel paragrafo precedente. Il segretario generale iscrive quindi la questione all’ordine del giorno della sessione successiva del comitato per un riesame.

    Se diverse parti contraenti trasmettono richieste relative alla stessa questione per il deferimento sia al consiglio che al comitato, o se una parte contraente non specifica se la questione debba essere deferita al consiglio o direttamente al comitato, la questione sarà deferita al consiglio. Il segretario generale informa tutte le parti contraenti del ricevimento di una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato.

    Una parte contraente che presenti una richiesta di deferimento di una questione al consiglio o al comitato può ritirarla in qualsiasi momento prima che sia esaminata dal consiglio o riesaminata dal comitato. Tuttavia il comitato esaminerà una questione se è stata deferita dal consiglio. Nel caso in cui una parte contraente ritiri una richiesta, la decisione iniziale del comitato si considera approvata, a meno che non vi sia in sospeso una richiesta di un’altra parte contraente che tratta la stessa questione. Il segretario generale comunica gli eventuali ritiri alle parti contraenti.

    Se, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della convenzione e alla decisione n. 298 del consiglio, una questione è deferita in tutto o in parte al comitato per un riesame, la parte contraente che ha chiesto il riesame della questione presenta al segretario generale, al più tardi 60 giorni prima della data di apertura della sessione successiva del comitato, una nota in cui espone i motivi della richiesta di riesame unitamente alle sue proposte per risolvere la questione. Il segretario generale trasmette tale nota alle altre parti contraenti.


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