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Document 32021R2115

    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

    PE/64/2021/REV/1

    GU L 435 del 6.12.2021, p. 1–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/05/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj

    6.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 435/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 2 dicembre 2021

    recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42 e l’articolo 43, paragrafo 2,

    visto l’atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 6 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato allo stesso,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Corte dei conti (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    visto il parere del Comitato delle regioni (3),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La comunicazione della Commissione del 29 novembre 2017 dal titolo «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi comprendono: rendere la PAC più orientata ai risultati e al mercato, promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica delle zone agricole, silvicole e rurali, e contribuire a ridurre gli oneri amministrativi dei beneficiari connessi alla normativa dell’Unione.

    (2)

    Al fine di far fronte alla dimensione globale e alle implicazioni della PAC, è opportuno che la Commissione garantisca la coerenza con le politiche e gli strumenti esterni dell’Unione, in particolare nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e del commercio. L’impegno dell’Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo richiede che si tenga conto degli obiettivi e dei principi di sviluppo in fase di elaborazione delle politiche.

    (3)

    Poiché la PAC necessita di adattare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello internazionale, di Unione, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell’Unione e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. La PAC dovrebbe essere basata sull’efficacia dell’attuazione («modello di attuazione»). Pertanto, l’Unione dovrebbe fissare i parametri strategici di base, come gli obiettivi della PAC e i suoi requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere tali obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e della natura particolare dell’attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell’agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali tra le varie regioni agricole, nonché di adattare il sostegno per massimizzare il contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione.

    (4)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi e esecuzione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime di condizionalità generale per la tutela del bilancio dell’Unione.

    (5)

    Le norme concernenti le misure per collegare l’efficacia dei fondi dell’Unione a una sana governance economica, lo sviluppo territoriale e la visibilità del sostegno fornito dai fondi dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero applicarsi anche al sostegno allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento, al fine di garantire la coerenza su tali aspetti con i fondi dell’Unione interessati.

    (6)

    Le sinergie tra il FEASR e Orizzonte Europa, istituiti dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), dovrebbero incoraggiare il FEASR a sfruttare al meglio i risultati della ricerca e dell’innovazione, in particolare quelli derivanti dai progetti finanziati da Orizzonte Europa e dal partenariato europeo per l’innovazione per la produttività e la sostenibilità dell’agricoltura (PEI), che portano all’innovazione nel settore agricolo e nelle zone rurali.

    (7)

    Data l’importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità, il sostegno previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027.

    (8)

    Agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di precisare alcune definizioni e condizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Al fine di garantire condizioni di parità comuni, occorre tuttavia stabilire a livello dell’Unione un quadro che preveda i necessari elementi comuni da includere in tali definizioni e condizioni («definizioni quadro»).

    (9)

    Al fine di rafforzare il ruolo dell’agricoltura nella fornitura di beni pubblici, è necessario stabilire una definizione quadro adeguata dell’attività agricola. Inoltre, per garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, e in particolare che il sostegno di base al reddito per la sostenibilità e i relativi tipi di intervento continuino a essere notificati come sostegno «scatola verde» esente o praticamente esente da effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione, la definizione quadro di «attività agricola» dovrebbe contemplare sia la produzione di prodotti agricoli che il mantenimento della superficie agricola, lasciando agli agricoltori la scelta tra questi due tipi di attività. Al fine di un adeguarsi alle condizioni locali, gli Stati membri dovrebbero stabilire l’effettiva definizione di attività agricola, e le relative condizioni, nei propri piani strategici della PAC.

    (10)

    Al fine di conservare gli elementi essenziali in tutta l’Unione per garantire la comparabilità tra le decisioni degli Stati membri, senza tuttavia limitare la capacità di questi ultimi di raggiungere gli obiettivi dell’Unione, è opportuno stabilire una definizione quadro di «superficie agricola». Le definizioni quadro correlate di «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» dovrebbero essere definite in modo ampio tali da consentire agli Stati membri di precisare ulteriormente le definizioni in base alle loro condizioni locali.

    (11)

    La definizione quadro di «seminativo» dovrebbe essere fissata in modo tale da consentire agli Stati membri di coprire diverse forme di produzione e da richiedere l’inclusione delle superfici lasciate a riposo al fine di garantire la natura disaccoppiata degli interventi.

    (12)

    La definizione quadro di «colture permanenti» dovrebbe includere le superfici che sono utilizzate effettivamente per la produzione e quelle che non lo sono, nonché i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida che gli Stati membri dovrebbero definire.

    (13)

    La definizione quadro di «prato permanente» dovrebbe essere fissata in modo tale da non escludere altre specie destinabili a pascolo quando l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti. Dovrebbe inoltre consentire agli Stati membri di definire ulteriori criteri e di includere specie diverse dall’erba o da altre piante erbacee da foraggio utilizzabili per mangimi, che siano o meno effettivamente utilizzati per la produzione. Potrebbero essere incluse specie di cui parti della pianta, quali foglie, fiori, steli o frutti, sono destinabili a pascolo direttamente o quando cadono al suolo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter decidere se limitare i terreni nei quali le superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio, ivi compreso limitarli ai terreni che sono parte delle pratiche locali tradizionali.

    (14)

    La definizione quadro di «superficie agricola» dovrebbe garantire che gli Stati membri comprendano i sistemi agroforestali, in cui gli alberi sono coltivati in parcelle agricole sulle quali si svolgono attività agricole al fine di migliorare l’uso sostenibile dei terreni.

    (15)

    Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, che il sostegno sia versato per una superficie agricola che è a disposizione dell’agricoltore e su cui è esercitata un’attività agricola, è opportuno fissare una definizione quadro di «ettaro ammissibile» con i relativi elementi essenziali. In particolare, è opportuno che gli Stati membri definiscano le condizioni per determinare se il terreno è a disposizione dell’agricoltore. Considerando la possibilità di un uso occasionale e temporaneo di terreni agricoli per attività non strettamente agricole e tenendo conto del potenziale di alcune attività non agricole di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito delle aziende agricole, è opportuno che gli Stati membri stabiliscano condizioni per includere le superfici utilizzate anche per attività non agricole negli ettari ammissibili.

    (16)

    Alla luce dell’elevato livello di ambizione ambientale della PAC, la superficie ammissibile non dovrebbe essere ridotta in ragione dell’attuazione di determinate norme di condizionalità e dei regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (“regimi ecologici”) nell’ambito dei pagamenti diretti. Le superfici agricole non dovrebbero diventare inammissibili ai pagamenti diretti se coltivate a prodotti non agricoli mediante paludicoltura nell’ambito di regimi dell’Unione o nazionali che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali o climatici dell’Unione. Le superfici agricole dovrebbero inoltre continuare a essere ammissibili ai pagamenti diretti se soggette a determinate prescrizioni dell’Unione relative alla tutela dell’ambiente o se oggetto di imboschimento nell’ambito di misure di sviluppo rurale, comprese le superfici imboschite nell’ambito dei regimi nazionali conformi, o le superfici oggetto di determinati impegni di ritiro dalla produzione.

    (17)

    Tenendo conto della necessità di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero poter decidere che gli elementi caratteristici del paesaggio che non ostacolano in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola su una parcella rimangano parte della superficie ammissibile. Nel calcolo della superficie ammissibile a prato permanente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una metodologia semplificata nella detrazione delle superfici occupate da elementi non ammissibili.

    (18)

    Per quanto riguarda le superfici utilizzate per la produzione di canapa, al fine di preservare la salute pubblica e di garantire la coerenza con altre normative, l’uso di sementi di varietà di canapa con tenore di tetraidrocannabinolo che non supera lo 0,3 % dovrebbe essere compresa nella definizione di ettaro ammissibile.

    (19)

    Al fine di migliorare ulteriormente i risultati della PAC, il sostegno al reddito dovrebbe essere indirizzato agli agricoltori in attività. Per garantire un approccio comune a livello dell’Unione, è opportuno fissare una definizione quadro di «agricoltore in attività» che ne illustri gli elementi essenziali. Gli Stati membri dovrebbero determinare nei propri piani strategici della PAC, sulla base di criteri obiettivi, quali agricoltori sono considerati agricoltori in attività. Al fine di ridurre l’onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere pagamenti diretti ai piccoli agricoltori che contribuiscono anche alla vitalità delle zone rurali e a stilare un elenco negativo di attività non agricole rispetto alle quali le attività agricole sono generalmente marginali. L’elenco negativo non dovrebbe essere l’unico modo per determinare la definizione, ma dovrebbe essere utilizzato come strumento complementare per contribuire all’individuazione di tali attività non agricole, fatto salvo il fatto che le persone interessate possano dimostrare di soddisfare i criteri inclusi nella definizione di agricoltore in attività. Per garantire un reddito migliore, rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali o perseguire i relativi obiettivi, la definizione di agricoltore in attività non dovrebbe precludere la concessione del sostegno degli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale che, oltre che in un’attività agricola, sono impegnati anche in attività non agricole.

    (20)

    Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell’affrontare l’obiettivo del ricambio generazionale, è opportuno fissare una definizione quadro di «giovane agricoltore» a livello dell’Unione con i relativi elementi essenziali.

    (21)

    Al fine di assicurare la coerenza tra i tipi di intervento sotto forma di pagamento diretto e quelli per lo sviluppo rurale nell’affrontare l’obiettivo di facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle zone rurali, è opportuno fissare una definizione quadro di «nuovo agricoltore» a livello dell’Unione con i relativi elementi comuni.

    (22)

    Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall’articolo 39 TFUE, e di garantire che l’Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura». Una serie di obiettivi specifici dovrebbe essere ulteriormente definita a livello dell’Unione e applicata dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC tenendo conto del fatto che, negli Stati membri, l’agricoltura costituisce un settore strettamente connesso all’economia nel suo complesso. Pur mantenendo un equilibrio tra le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile, in linea con la valutazione d’impatto, tali obiettivi specifici dovrebbero tradurre gli obiettivi generali della PAC in priorità più concrete e tenere conto della pertinente normativa dell’Unione, in particolare in materia di clima, energia e ambiente.

    (23)

    Una PAC più intelligente, moderna e sostenibile deve contemplare la ricerca e l’innovazione, al fine di esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando la diffusione e l’efficace utilizzo delle tecnologie, segnatamente delle tecnologie digitali, e l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e nuove intensificando la loro condivisione.

    (24)

    L’Unione deve promuovere un settore agricolo moderno, competitivo, resiliente e diversificato che tragga beneficio da una produzione di alta qualità e da un uso efficiente delle risorse e che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine nell’ambito di un settore agroalimentare competitivo e produttivo, salvaguardando nel contempo il modello di azienda agricola a conduzione familiare.

    (25)

    Al fine di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione per rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, è necessario migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore, in particolare incoraggiando forme di cooperazione che coinvolgano e apportino benefici agli agricoltori, nonché promuovendo le filiere corte e aumentando la trasparenza del mercato.

    (26)

    L’Unione deve migliorare la risposta alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile. Per procedere in tale direzione, dovranno essere promosse specifiche pratiche agronomiche sostenibili, come l’agricoltura biologica, la difesa integrata, l’agroecologia, l’agrosilvicoltura o l’agricoltura di precisione. Analogamente, occorre incentivare anche le azioni volte a promuovere livelli più elevati di benessere degli animali e le iniziative per contrastare la resistenza antimicrobica.

    (27)

    Il modello di attuazione non dovrebbe portare a una situazione caratterizzata da 27 politiche agricole nazionali diverse, in quanto ciò metterebbe a repentaglio il carattere comune della PAC e il mercato interno. Dovrebbe tuttavia lasciare agli Stati membri un certo grado di flessibilità nell’ambito di un quadro normativo comune solido. Occorre pertanto che il presente regolamento fissi gli obiettivi dell’Unione e ne stabilisca i tipi di interventi e i requisiti comuni applicabili agli Stati membri, garantendo in tal modo il carattere comune della PAC. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della trasposizione di tale quadro normativo dell’Unione in misure di sostegno applicabili ai beneficiari impiegando un maggiore livello di flessibilità. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero agire in linea con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e i principi generali del diritto dell’Unione e garantire che il quadro giuridico per la concessione del sostegno dell’Unione ai beneficiari si basi sui loro piani strategici della PAC e sia conforme ai principi e alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Dovrebbero inoltre attuare i propri piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

    (28)

    Al fine di promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente, i pagamenti diretti continuano a costituire una parte essenziale per garantire agli agricoltori un sostegno al reddito adeguato. Analogamente, gli investimenti per la ristrutturazione delle aziende agricole, la modernizzazione, l’innovazione, la diversificazione e l’utilizzo delle nuove pratiche e tecnologie sono necessari per migliorare il premio di mercato degli agricoltori.

    (29)

    Nel contesto di un maggiore orientamento al mercato della PAC, come indicato nella comunicazione intitolata «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», l’esposizione sui mercati, i cambiamenti climatici e l’associata frequenza e gravità di eventi meteorologici estremi, come pure le crisi sanitarie e fitosanitarie, possono comportare rischi di volatilità dei prezzi e una crescente pressione sui redditi, segnatamente su quelli dei produttori agricoli primari. Pertanto, sebbene spetti agli agricoltori la responsabilità ultima di definire le proprie strategie aziendali e di migliorare la resilienza delle proprie aziende, è opportuno istituire un solido quadro al fine di assicurare un’adeguata gestione del rischio.

    (30)

    Sostenere e migliorare la protezione ambientale e l’azione per il clima e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e di clima è una priorità assoluta per il futuro dell’agricoltura e della silvicoltura dell’Unione. La PAC dovrebbe contribuire sia a ridurre gli impatti negativi sull’ambiente e sul clima, compresa la biodiversità, sia ad aumentare la fornitura di beni pubblici ambientali su tutti i tipi di zone agricole e forestali (comprese le zone ad alto valore naturalistico) e nelle zone rurali nel loro complesso. L’architettura della PAC dovrebbe pertanto rispecchiare una maggiore ambizione per quanto riguarda tali obiettivi. Dovrebbe comprendere elementi che sostengono o determinano in altro modo un’ampia gamma di azioni nel perseguimento degli obiettivi, nell’ambito dell’agricoltura, della produzione alimentare, della silvicoltura e delle zone rurali nel loro complesso.

    (31)

    La migliore combinazione di tipi di azioni per conseguire tali obiettivi varierà da uno Stato membro all’altro. Insieme alla necessità di intensificare gli sforzi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il maggiore sequestro del carbonio sono entrambi importanti per la mitigazione dei cambiamenti climatici. La produzione e l’uso di energia sostenuti dalla PAC dovrebbero riguardare l’energia che presenta chiaramente caratteristiche di sostenibilità, anche per quanto concerne i gas serra. In merito alla gestione delle risorse naturali, una minore dipendenza da sostanze chimiche, quali fertilizzanti artificiali e pesticidi, potrebbe essere particolarmente utile anche per la protezione della biodiversità, per la quale in molte parti dell’Unione è necessario ridurre la dipendenza dai pesticidi e intervenire per arrestare e invertire il declino delle popolazioni di impollinatori in modo tempestivo.

    (32)

    Poiché molte zone rurali dell’Unione risentono di problemi strutturali, come la mancanza di possibilità di impiego attraenti, la carenza di competenze, scarsi investimenti nella banda larga e nella connettività, nelle infrastrutture digitali e di altro tipo e nei servizi essenziali, e l’esodo dei giovani, è fondamentale rafforzare il tessuto socioeconomico in tali aree, in linea con la dichiarazione di Cork 2.0 «Una vita migliore nelle aree rurali», in particolare creando posti di lavoro e favorendo il ricambio generazionale, portando nelle zone rurali l’agenda della Commissione sull’occupazione e la crescita, e promuovendo l’inclusione sociale, il sostegno ai giovani, il ricambio generazionale e lo sviluppo di «piccoli comuni intelligenti» nelle campagne europee, in modo da contribuire ad attenuare lo spopolamento.

    (33)

    La parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell’Unione e l’integrazione della dimensione di genere è uno strumento importante per integrare tale principio nella PAC. È dunque opportuno concentrarsi sulla promozione della partecipazione delle donne allo sviluppo socioeconomico delle zone rurali, prestando particolare attenzione all’agricoltura, tramite il sostegno al ruolo fondamentale delle donne. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a valutare la situazione delle donne nell’ambito dell’agricoltura e ad affrontare le sfide nei rispettivi piani strategici della PAC. La parità di genere dovrebbe essere parte integrante della preparazione, dell’attuazione e della valutazione degli interventi della PAC. Gli Stati membri dovrebbero altresì rafforzare la loro capacità di integrare la dimensione di genere e di raccogliere dati disaggregati in base al genere.

    (34)

    Al fine di consolidare e diversificare l’economia rurale, è opportuno sostenere lo sviluppo, la costituzione e il mantenimento di imprese extra-agricole. Come illustrato nella comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura», le nuove catene del valore rurali, come l’energia rinnovabile, la bioeconomia emergente, l’economia circolare e l’ecoturismo, possono offrire buone prospettive in termini di crescita e posti di lavoro nelle zone rurali, preservando nel contempo le risorse naturali. In questo contesto gli strumenti finanziari e l’utilizzo della garanzia dell’Unione nell’ambito di InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), possono svolgere un ruolo fondamentale per assicurare l’accesso ai finanziamenti e per rafforzare la capacità di crescita delle aziende agricole e delle imprese. I cittadini di paesi terzi con regolare titolo di soggiorno possono accedere a possibilità d’impiego potenziali nelle zone rurali che permetterebbero di promuovere la loro integrazione sociale ed economica, specialmente nell’ambito delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.

    (35)

    La PAC dovrebbe continuare a garantire la sicurezza alimentare, che dovrebbe essere interpretata come l’accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti in ogni momento. La PAC dovrebbe inoltre contribuire a migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle nuove esigenze della società in materia di alimentazione e salute, anche per quanto riguarda l’agricoltura sostenibile, una nutrizione più sana, il benessere degli animali e la riduzione degli sprechi alimentari. La PAC dovrebbe continuare a promuovere la produzione con caratteristiche specifiche e pregevoli, aiutando gli agricoltori ad adeguare proattivamente la loro produzione in funzione dei segnali del mercato e delle domande dei consumatori.

    (36)

    Tenuto conto dell’ambito di applicazione della riforma necessaria per conseguire gli obiettivi perseguiti e rispondere alle preoccupazioni sollevate, è opportuno prevedere un nuovo quadro giuridico in un regolamento unico che copra il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che sostituisca le disposizioni attualmente stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e nel regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

    (37)

    Il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme che si applicano al sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR e concesso sotto forma di tipi di interventi specificati nei piani strategici della PAC elaborati dagli Stati membri e approvati dalla Commissione.

    (38)

    Al fine di garantire che l’Unione possa rispettare i propri obblighi internazionali in materia di sostegno interno stabiliti nell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, alcuni tipi di interventi previsti dal presente regolamento dovrebbero continuare a essere notificati come sostegno «scatola verde», esente o praticamente esente da effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione oppure come sostegno «scatola blu» nell’ambito dei programmi intesi a limitare la produzione e dovrebbero quindi essere esentati dagli impegni di riduzione. Sebbene le disposizioni del presente regolamento per tali tipi di interventi siano già conformi ai requisiti della «scatola verde» di cui all’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC o della «scatola blu» di cui all’articolo 6.5 di detto accordo, è opportuno garantire che gli interventi pianificati dagli Stati membri nei piani strategici della PAC per tali tipi di interventi continuino a rispettare tali requisiti. In particolare, il pagamento specifico per il cotone ai sensi del presente regolamento dovrebbe continuare a essere concepito in modo tale da rispettare le disposizioni della «scatola blu».

    (39)

    È opportuno garantire che gli interventi, compreso il sostegno accoppiato al reddito, siano conformi agli impegni internazionali dell’Unione. Ciò comprende i requisiti previsti dal memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT (12), nella sua forma applicabile dopo le modifiche alla superficie di base distinta per semi oleosi dell’Unione a seguito del cambiamento della composizione dell’Unione.

    (40)

    Le informazioni e la valutazione dei risultati della PAC sulla base dell’attuazione dei relativi piani strategici saranno prese in considerazione dalla Commissione nelle valutazioni periodiche della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile istituite sulla base dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

    (41)

    Basandosi sul precedente sistema di condizionalità attuato fino al 2022, il nuovo sistema di condizionalità subordina l’ottenimento completo del sostegno della PAC al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. Le norme di base comprendono, in forma semplificata, un elenco di criteri di gestione obbligatori (CGO) e di norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (norme BCAA). Tali norme di base dovrebbero tenere maggiormente conto delle sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come stabilito dalla Commissione nella comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» e nel QFP per gli anni dal 2021 al 2027, istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (13).

    (42)

    La condizionalità intende contribuire a sviluppare un’agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza da parte dei beneficiari circa la necessità di conformarsi a tali norme di base. Essa intende inoltre rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società attraverso un miglioramento della coerenza della PAC con gli obiettivi in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali. La condizionalità dovrebbe costituire parte integrante dell’architettura ambientale della PAC, in quanto parte del quadro di riferimento per impegni più ambiziosi in materia di ambiente e di clima, e dovrebbe essere attuata in modo globale in tutta l’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in conformità al regolamento (UE) 2021/2116 per gli agricoltori e gli altri beneficiari che non rispettano tali prescrizioni.

    (43)

    Il quadro delle norme BCAA intende contribuire a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, affrontando le sfide in materia di acqua, protezione e qualità del suolo e protezione e qualità della biodiversità. Il quadro deve essere adattato per prendere in considerazione, in particolare, le pratiche relative all’ecosostenibilità dei pagamenti diretti in vigore fino all’anno 2022, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la necessità di migliorare la sostenibilità delle aziende agricole e il loro contributo alla biodiversità. È noto che ciascuna norma BCAA contribuisce al raggiungimento di più obiettivi. Al fine di attuare il quadro, gli Stati membri dovrebbero definire una norma nazionale per ciascuna delle norme stabilite a livello dell’Unione, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, quali le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, le pratiche agronomiche, le dimensioni e le strutture aziendali, l’uso del suolo, e le specificità delle regioni ultraperiferiche. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di definire altre norme nazionali relative agli obiettivi principali delle norme BCAA di cui all’allegato III, al fine di migliorare l’attuazione a livello ambientale e climatico del quadro delle norme BCAA. Tenuto conto delle pratiche esistenti nell’ambito dell’agricoltura biologica, non dovrebbero essere applicati ulteriori requisiti per gli agricoltori biologici in merito alla rotazione delle colture. Inoltre, per quanto riguarda le norme sulla rotazione delle colture e sulla quota minima di seminativo destinato alla biodiversità, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione alcune eccezioni per evitare oneri eccessivi per le aziende agricole più piccole o per escludere alcune aziende che già soddisfano l’obiettivo delle norme BCAA in quanto sono coperte in misura significativa da prati, superfici lasciate a riposo o leguminose. È inoltre opportuno prevedere un’eccezione per il requisito della biodiversità per la quota minima di seminativo necessaria nel caso di Stati membri prevalentemente costituiti da foreste.

    (44)

    I CGO devono essere pienamente attuati dagli Stati membri per diventare operativi a livello delle aziende agricole e assicurare la parità di trattamento degli agricoltori. Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità nel quadro del miglioramento della sostenibilità della politica, i CGO dovrebbero comprendere le principali normative dell’Unione in materia di ambiente, salute pubblica, salute delle piante e benessere degli animali, come attuate a livello nazionale, che implichino obblighi precisi per i singoli agricoltori e altri beneficiari, compresi gli obblighi a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio (16). Al fine di dare seguito alla dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, allegata al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), le pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) dovrebbero essere incluse come CGO nell’ambito di applicazione della condizionalità e l’elenco delle norme BCAA dovrebbe essere adattato di conseguenza.

    (45)

    Al fine di contribuire allo sviluppo di un’agricoltura socialmente sostenibile attraverso una migliore consapevolezza delle norme occupazionali e sociali da parte dei beneficiari del sostegno della PAC, occorre introdurre un nuovo meccanismo che integri le preoccupazioni sociali.

    (46)

    Tale meccanismo dovrebbe collegare la piena percezione dei pagamenti diretti della PAC e dei pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione, pagamenti per vincoli naturali o di altro tipo e pagamenti per svantaggi specifici di area derivanti da determinati requisiti obbligatori al rispetto, da parte degli agricoltori e degli altri beneficiari, delle norme di base in materia di condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli e di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare di determinate norme di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (20) e alle direttive 2009/104/CE (21) e (UE) 2019/1152 (22) del Parlamento europeo e del Consiglio. Entro il 2025 la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di includere l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e, se del caso, dovrebbe proporre una normativa a tal fine.

    (47)

    Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’applicazione di sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive in conformità del regolamento (UE) 2021/2116 agli agricoltori e agli altri beneficiari che non rispettano tali norme. Tenuto conto del principio dell’indipendenza della magistratura, non è possibile imporre ai sistemi giudiziari requisiti specifici sulle modalità di adozione delle decisioni e delle condanne oltre a quanto previsto dalla legislazione su cui si basano tali decisioni e condanne.

    (48)

    Al fine di rispettare il diritto degli Stati membri di definire i principi fondamentali dei loro sistemi sociali e del lavoro, allorché viene istituito il meccanismo di condizionalità sociale è opportuno tenere debitamente conto dei diversi quadri nazionali. È pertanto opportuno prendere in considerazione la scelta, da parte dello Stato membro, dei metodi di esecuzione, della contrattazione collettiva e del ruolo delle parti sociali, ivi compreso, se del caso, nell’attuazione delle direttive in materia sociale e occupazionale. I modelli nazionali del mercato del lavoro e dell’autonomia delle parti sociali dovrebbero essere rispettati. Il presente regolamento non dovrebbe imporre alle parti sociali o agli Stati membri alcun obbligo in materia di esecuzione o di controllo nei settori che, secondo i modelli nazionali del mercato del lavoro, sono di competenza delle parti sociali.

    (49)

    Data la complessità della creazione di sistemi a livello nazionale che rispettino l’autonomia e la specificità dei sistemi nazionali, gli Stati membri dovrebbero potere scegliere di attuare la condizionalità sociale a una data successiva, ma in ogni caso non oltre il 1o gennaio 2025.

    (50)

    È opportuno che gli Stati membri garantiscano la presenza di servizi di consulenza aziendale adeguati ai vari tipi di produzioni, che tengano conto degli aspetti economici, ambientali e sociali, per migliorare la gestione sostenibile e l’efficacia dell’attuazione globale delle aziende agricole e delle imprese rurali, e per individuare i miglioramenti necessari per quanto riguarda tutte le misure a livello aziendale previste nei piani strategici della PAC, compresa la digitalizzazione. I servizi di consulenza aziendale dovrebbero aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC ad acquisire maggiore consapevolezza del rapporto tra la gestione delle aziende agricole e la gestione dei terreni, da un lato, e alcune norme, condizioni e informazioni, anche in materia di clima e ambiente, dall’altro. L’elenco di queste ultime comprende le norme applicabili o necessarie agli agricoltori e agli altri beneficiari della PAC, incluse le cooperative, e stabilite nel piano strategico della PAC, quelle derivanti dalle normative in materia di risorse idriche e di uso sostenibile dei pesticidi, la gestione dei nutrienti, nonché le iniziative per il contrasto alla resistenza antimicrobica. Sarebbe opportuno rendere disponibili consulenze sulla gestione dei rischi e il sostegno all’innovazione per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI emergenti, sfruttando le idee innovative di base. Al fine di migliorare la qualità e l’efficacia della consulenza, è opportuno che gli Stati membri prevedano il contributo di tutti i consulenti pubblici e privati, incluse le reti di consulenza nell’ambito dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – AKIS), per essere in grado di fornire informazioni tecnologiche e scientifiche aggiornate sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

    (51)

    Al fine di sostenere una conduzione efficace delle aziende agricole sotto il profilo agronomico e ambientale, le informazioni sulla gestione dei nutrienti - specialmente riguardo all’azoto e al fosfato, nutrienti che da un punto di vista ambientale possono porre sfide specifiche e meritano pertanto un’attenzione particolare - dovrebbero essere fornite con l’aiuto di un apposito strumento elettronico di sostenibilità per le aziende agricole che gli Stati membri metteranno a disposizione dei singoli agricoltori. Lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole dovrebbe fornire supporto alle decisioni prese in azienda. Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori e in tutta l’Unione, la Commissione dovrebbe essere in grado di assistere gli Stati membri nella progettazione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole.

    (52)

    Affinché gli agricoltori siano meglio informati e consigliati sui loro obblighi nei confronti dei lavoratori per quanto riguarda la dimensione sociale della PAC, i servizi di consulenza aziendale dovrebbero comunicare le prescrizioni relative alle informazioni, da fornire per iscritto, di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1152, nonché le norme in materia di salute e sicurezza applicabili nelle aziende agricole.

    (53)

    Al fine di garantire una distribuzione più equa del sostegno al reddito, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare o ridurre gli importi dei pagamenti diretti al di sopra di un determinato massimale e il prodotto dovrebbe essere utilizzato per i pagamenti diretti disaccoppiati, e in via prioritaria per il sostegno ridistributivo complementare al reddito per sostenibilità, oppure essere trasferito al FEASR. Al fine di evitare effetti negativi sull’occupazione gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, allorché applicano il meccanismo, a tenere conto del fattore lavoro.

    (54)

    Per evitare oneri amministrativi eccessivi connessi alla gestione di numerosi pagamenti di modesta entità e per garantire un contributo efficace del sostegno al raggiungimento degli obiettivi della PAC a cui i pagamenti diretti contribuiscono, gli Stati membri dovrebbero stabilire requisiti in termini di importo minimo correlato alla superficie minima o al sostegno per ricevere pagamenti diretti nei rispettivi piani strategici della PAC. Qualora abbia deciso di concedere un sostegno al reddito connesso agli animali pagato per capo, uno Stato membro dovrebbe sempre fissare una soglia in termini di importo minimo per evitare di penalizzare gli agricoltori che sono ammissibili a tale sostegno ma la cui superficie è inferiore alla soglia. A causa della struttura agricola molto specifica delle isole minori del Mar Egeo, la Grecia dovrebbe poter decidere se applicare o no una soglia minima in tale zona.

    (55)

    Considerata l’importanza della partecipazione degli agricoltori agli strumenti di gestione del rischio, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad assegnare una determinata percentuale di pagamenti diretti per sostenere i contributi degli agricoltori a tali strumenti.

    (56)

    Per garantire un livello minimo di sostegno al reddito agricolo per tutti gli agricoltori in attività, nonché per rispettare l’obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE, è opportuno istituire un pagamento disaccoppiato annuale per superficie come tipo di intervento «sostegno di base al reddito per la sostenibilità». Al fine di promuovere un uso più mirato di tale sostegno, dovrebbe essere possibile differenziare gli importi versati in base a gruppi di territori, a seconda delle condizioni socioeconomiche o agronomiche, o ridurli tenendo conto di altri interventi. Al fine di evitare effetti negativi per il reddito degli agricoltori, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di attuare il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all’aiuto. In tal caso, il valore dei diritti all’aiuto prima di qualsiasi ulteriore convergenza dovrebbe essere proporzionale al loro valore stabilito nell’ambito dei regimi di pagamento di base ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenendo conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre conseguire una maggiore convergenza al fine di continuare ad allontanarsi progressivamente dai valori storici.

    (57)

    Quando forniscono pagamenti diretti disaccoppiati sulla base del sistema dei diritti all’aiuto, gli Stati membri dovrebbero continuare a gestire una o più riserve nazionali per gruppi di territori. Tali riserve dovrebbero essere utilizzate, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per i nuovi agricoltori. Le norme relative all’utilizzo e ai trasferimenti dei diritti all’aiuto sono necessarie anche per garantire il corretto funzionamento del sistema.

    (58)

    Le piccole aziende agricole rimangono una colonna portante dell’agricoltura dell’Unione, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere l’occupazione rurale e contribuiscono allo sviluppo territoriale. Al fine di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno e di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari di importi di modesta entità, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di definire un intervento specifico per i piccoli agricoltori in sostituzione degli altri interventi sotto forma di pagamenti diretti. Al fine di garantire un uso più mirato di tale sostegno, dovrebbe essere possibile differenziare il pagamento. Per consentire ai piccoli agricoltori di scegliere il sistema più consono alle loro esigenze, la partecipazione degli agricoltori all’intervento dovrebbe essere facoltativa.

    (59)

    In considerazione della necessità riconosciuta di promuovere una distribuzione più equilibrata del sostegno per le aziende di piccole e medie dimensioni in modo visibile e quantificabile, gli Stati membri dovrebbero attuare un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e destinare a tale sostengo almeno il 10 % della dotazione per i pagamenti diretti. Per consentire un migliore indirizzamento di tale sostegno complementare e tenendo conto delle differenze che esistono nelle strutture delle aziende nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere diversi importi di sostegno complementare per le differenti fasce di ettari, nonché di differenziare il sostegno a livello regionale o in base agli stessi gruppi di territori, come stabilito nei rispettivi piani strategici della PAC per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità.

    (60)

    Spetta agli Stati membri prevedere una distribuzione mirata dei pagamenti diretti e potenziare il sostegno al reddito per coloro che ne hanno più bisogno. Diversi strumenti a disposizione degli Stati membri possono contribuire efficacemente al raggiungimento di tale obiettivo, tra cui il limite massimo dei pagamenti e la degressività, nonché interventi quali il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità e il pagamento per i piccoli agricoltori. Una panoramica degli sforzi compiuti dagli Stati membri a tale riguardo dovrebbe essere stabilita nei loro piani strategici della PAC. In base alle esigenze in termini di distribuzione più equa dei pagamenti diretti, comprese le esigenze basate sulla struttura specifica delle aziende agricole, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di optare o per l’applicazione di un pagamento ridistributivo obbligatorio e della corrispondente percentuale minima, o per altre misure appropriate, compreso il pagamento ridistributivo a una percentuale inferiore.

    (61)

    La creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche nel settore agricolo ad opera di giovani agricoltori rappresenta una sfida sul piano finanziario di cui occorre tenere conto al momento della definizione della strategia d’intervento nell’assegnazione dei pagamenti diretti e nella scelta degli obiettivi di tali pagamenti. Tale sviluppo è essenziale per la competitività del settore agricolo dell’Unione e, per tale motivo, gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori. Tale tipo di interventi dovrebbe fornire ai giovani agricoltori un sostegno aggiuntivo al reddito nella fase successiva all’avviamento. Sulla base della loro valutazione delle esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter decidere un metodo di calcolo per il pagamento, per ettaro o come importo forfettario, ed eventualmente limitato a un numero massimo di ettari. Poiché dovrebbe riguardare solo il periodo iniziale di vita dell’impresa, tale pagamento dovrebbe essere concesso solo per un periodo massimo di tempo dopo la presentazione della domanda di aiuto e nella fase immediatamente successiva all’avviamento. Qualora la durata del pagamento vada oltre l’anno 2027, gli Stati membri dovrebbero garantire che non si creino aspettative giuridiche nei beneficiari per il periodo successivo a tale anno.

    (62)

    La PAC dovrebbe garantire che gli Stati membri migliorino i risultati in materia di ambiente, rispettando le esigenze locali e le circostanze effettive in cui operano gli agricoltori. È opportuno che gli Stati membri istituiscano, nell’ambito dei pagamenti diretti previsti nel piano strategico della PAC, regimi ecologici volontari per gli agricoltori, che dovrebbero essere perfettamente coordinati con gli altri interventi pertinenti. Essi dovrebbero essere determinati dagli Stati membri come un pagamento corrisposto per incentivare e remunerare la fornitura di beni pubblici per mezzo di pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente o a titolo di compensazione per l’utilizzo di tali pratiche. In entrambi i casi dovrebbero puntare a migliorare i risultati della PAC in materia di ambiente e di clima e dovrebbero essere concepiti, di conseguenza, per andare oltre i requisiti obbligatori già previsti dal sistema di condizionalità.

    (63)

    Per garantire l’efficienza, i regimi ecologici dovrebbero riguardare, come regola generale, almeno due settori di intervento per il clima, l’ambiente, il benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica. Allo stesso scopo, mentre la compensazione dovrebbe basarsi sui costi sostenuti, sulla perdita di reddito e sui costi di transazione derivanti dalle pratiche agricole adottate, tenendo conto degli obiettivi fissati nell’ambito dei regimi ecologici, i pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito devono riflettere il livello di ambizione delle pratiche adottate. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, in particolare attività agricole ma anche talune pratiche che vanno al di là delle attività agricole. Tali pratiche possono comprendere il miglioramento della gestione dei pascoli permanenti e degli elementi caratteristici del paesaggio, la riumidificazione delle torbiere, la paludicoltura e l’agricoltura biologica, ma senza essere limitate a esse.

    (64)

    L’agricoltura biologica, disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), è un sistema agricolo potenzialmente in grado di contribuire in modo sostanziale al conseguimento di molteplici obiettivi specifici della PAC, in particolare i suoi obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima. Alla luce degli effetti positivi dell’agricoltura biologica sull’ambiente e sul clima, gli Stati membri dovrebbe essere in grado in particolare di prendere in considerazione l’agricoltura biologica al momento di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole e valutare in tale contesto il livello di sostegno necessario per i terreni agricoli gestiti nell’ambito del regime di agricoltura biologica.

    (65)

    Gli Stati membri dovrebbero potere istituire regimi ecologici come «regimi di livello base» quali condizione per gli agricoltori di assumere impegni più ambiziosi in materia di ambiente, clima e benessere degli animali nell’ambito dello sviluppo rurale. Per garantire la semplificazione, gli Stati membri dovrebbero potere istituire regimi ecologici rafforzati. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado inoltre di pianificare regimi ecologici a sostegno di pratiche in materia di benessere degli animali e di contrasto alla resistenza antimicrobica.

    (66)

    Al fine di garantire condizioni di parità tra gli agricoltori, è opportuno fissare la dotazione massima per i pagamenti diretti per il sostegno accoppiato al reddito che gli Stati membri sono autorizzati a concedere al fine di migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità in determinati settori e prodotti che rivestono particolare importanza per motivi sociali, economici o ambientali e che si trovano in difficoltà. Nel progettare tali interventi, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del loro potenziale impatto sul mercato interno.

    (67)

    Poiché è ampiamente riconosciuto che la produzione di colture proteiche sta incontrando gravi difficoltà nell’Unione, non è necessario fornirne la prova nel caso di interventi di sostegno accoppiato al reddito destinati a tali colture. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a destinare una parte aggiuntiva del proprio massimale finanziario disponibile per i pagamenti diretti alla concessione del sostegno accoppiato al reddito specificamente per il sostegno alla produzione di colture proteiche, in modo da ridurre il deficit dell’Unione al riguardo. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter sostenere miscugli di leguminose e altre erbacee nell’ambito del sostegno accoppiato al reddito fintanto che le leguminose restano predominanti nel miscuglio.

    (68)

    In conformità degli obiettivi stabiliti nel protocollo n. 4 sul cotone allegato all’atto di adesione del 1979, è necessario continuare il «pagamento specifico per coltura» per ettaro ammissibile legato alla coltivazione del cotone, nonché il sostegno per le organizzazioni interprofessionali nelle regioni produttrici di cotone. Tuttavia, poiché la dotazione di bilancio per il cotone è fissa e non può essere utilizzata per altri scopi e poiché l’attuazione del pagamento specifico per coltura ha la base giuridica nei trattati, il pagamento per il cotone non dovrebbe far parte degli interventi approvati nel piano strategico della PAC e non dovrebbe essere soggetto alla verifica dell’efficacia dell’attuazione e all’esame dell’efficacia dell’attuazione. È pertanto opportuno stabilire di conseguenza norme specifiche e deroghe al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116. Per motivi di coerenza, è opportuno farlo nel presente regolamento.

    (69)

    Sono necessari tipi di intervento in taluni settori per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti di quest’ultima. In linea con il modello di attuazione, i requisiti minimi riguardanti i contenuti e gli obiettivi di tali tipi di intervento in taluni settori dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza impari e sleale. Gli Stati membri dovrebbero giustificarne l’inclusione nei propri piani strategici della PAC e garantirne la coerenza con altri interventi a livello settoriale. L’ampia gamma di interventi da stabilire a livello di Unione dovrebbe essere istituita per i settori degli ortofrutticoli, del vino, dei prodotti dell’apicoltura, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e del luppolo, nonché per altri settori tra quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e per i settori riguardanti prodotti da inserire in un allegato del presente regolamento per i quali si ritiene che l’istituzione di interventi specifici possa contribuire al conseguimento di una parte o della totalità degli obiettivi generali e specifici del PAC fissati dal presente regolamento. In particolare, tenuto conto del deficit dell’Unione in materia di proteine vegetali e dei benefici ambientali che derivano dalla loro produzione, i legumi dovrebbero essere inclusi tra i prodotti elencati in tale allegato, nel rispetto dell’elenco OMC dell’UE relativo ai semi oleosi, e tali benefici dovrebbero essere promossi presso gli agricoltori attraverso, tra l’altro, i servizi di consulenza aziendale.

    (70)

    Sono necessarie dotazioni finanziarie nazionali o altre limitazioni sotto forma di massimali per mantenere la specificità dell’intervento e per facilitare la programmazione degli interventi per i prodotti dell’apicoltura, il vino, l’olio d’oliva e le olive da tavola, il luppolo e gli altri settori da definire nel presente regolamento. Tuttavia, per evitare di compromettere il raggiungimento degli obiettivi dei tipi di intervento nel settore ortofrutticolo non dovrebbero essere applicate limitazioni finanziarie in linea con l’approccio attuale. Se gli Stati membri introducono un sostegno per tipi di intervento negli altri settori nei propri piani strategici della PAC, la dotazione finanziaria corrispondente dovrebbe essere dedotta dalle dotazioni per pagamenti diretti dello Stato membro interessato per garantirne la neutralità in termini di bilancio. Se uno Stato membro sceglie di non attuare interventi specifici per il settore del luppolo o per il settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, le relative dotazioni per tale Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione come dotazioni supplementari per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti.

    (71)

    Per gli interventi di sviluppo rurale, i principi sono fissati a livello di Unione, in particolare per quanto riguarda i requisiti di base per l’applicazione dei criteri di selezione da parte degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero disporre tuttavia di un ampio margine di discrezionalità per stabilire le condizioni specifiche in funzione delle loro esigenze. I tipi di interventi per lo sviluppo rurale comprendono i pagamenti per impegni in materia di ambiente e di clima e per altri impegni in materia di gestione che gli Stati membri dovrebbero sostenere in tutto il loro territorio, conformemente alle loro specifiche esigenze nazionali, regionali o locali. Gli Stati membri dovrebbero concedere i pagamenti agli agricoltori e agli altri gestori del territorio che assumono, su base volontaria, impegni in materia di gestione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, nonché alla protezione e al miglioramento dell’ambiente, compresi la qualità e la disponibilità dell’acqua, la qualità dell’aria, il suolo, la biodiversità e i servizi ecosistemici, inclusi gli impegni volontari nell’ambito di Natura 2000 e il sostegno della diversità genetica. Il sostegno nell’ambito dei pagamenti per gli impegni di gestione può essere concesso anche sotto forma di approcci locali, integrati o cooperativi e di interventi basati sui risultati.

    (72)

    Il sostegno per gli impegni di gestione può prevedere, in particolare, premi a favore dell’agricoltura biologica per la conversione in terreni biologici e per il loro mantenimento. Gli Stati membri, sulla base della loro analisi approfondita del settore biologico e tenendo conto degli obiettivi che intendono conseguire in relazione alla produzione biologica, dovrebbero considerare l’agricoltura biologica per gli impegni di gestione in funzione delle loro esigenze territoriali specifiche, assegnare un sostegno per aumentare la quota di terreni agricoli gestiti nell’ambito del regime di agricoltura biologica e garantire che le risorse assegnate corrispondano alla crescita prevista della produzione biologica. Il sostegno per gli impegni di gestione potrebbe inoltre prevedere pagamenti per altri tipi di interventi a sostegno di sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente, come l’agroecologia, l’agricoltura di conservazione e la produzione integrata; servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste; premi per foreste e l’allestimento di sistemi agroforestali; il benessere degli animali; la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, in particolare mediante metodi di selezione tradizionali. Agli Stati membri dovrebbe essere permesso sviluppare altri regimi nell’ambito di tale tipo di interventi in funzione delle proprie esigenze. Tale tipo di pagamenti dovrebbe riguardare soltanto i costi aggiuntivi e il mancato guadagno risultanti dagli impegni che vanno al di là delle norme e dei requisiti di base obbligatori stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale, nonché la condizionalità, conformemente al piano strategico della PAC. Gli impegni relativi a tale tipo di interventi dovrebbero poter essere assunti per un periodo annuale o pluriennale prestabilito e superare i sette anni in casi debitamente giustificati.

    (73)

    Gli interventi nel settore forestale dovrebbero contribuire ad attuare la comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021 dal titolo «Nuova strategia forestale dell’UE per il 2030» e, se del caso, all’ampliamento dell’uso dei sistemi agroforestali. Dovrebbero basarsi sui programmi forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta basati sugli impegni derivanti dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e su quelli contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa. Gli interventi dovrebbero basarsi sui piani di gestione forestale sostenibili o su strumenti equivalenti che prendano debitamente in considerazione l’efficacia dello stoccaggio e del sequestro del carbonio dall’atmosfera rafforzando nel contempo la protezione della biodiversità e possono prevedere lo sviluppo delle zone forestali e la gestione sostenibile delle foreste, anche per quanto riguarda la forestazione di terreni, la prevenzione degli incendi e la creazione e la rigenerazione di sistemi agroforestali; la protezione, il ripristino e il miglioramento delle risorse forestali, tenendo conto delle esigenze in termini di adattamento; gli investimenti volti a garantire e migliorare la conservazione e la resilienza delle foreste e l’erogazione di servizi per l’ecosistema forestale e il clima; e misure e investimenti a sostegno dell’energia rinnovabile e della bioeconomia.

    (74)

    Al fine di garantire un reddito equo e un settore agricolo resiliente in tutto il territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter concedere un sostegno agli agricoltori in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, comprese le zone montane e insulari. Per quanto riguarda le indennità per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, è opportuno continuare ad applicare la definizione di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    (75)

    Per consentire alla PAC di apportare un maggiore valore aggiunto dell’Unione relativamente all’ambiente e di rafforzare le sinergie con il finanziamento degli investimenti nella natura e nella biodiversità, è necessario mantenere una misura separata volta a compensare i beneficiari per gli svantaggi connessi all’attuazione della rete Natura 2000, istituita dalla direttiva 92/43/CEE, e della direttiva 2000/60/CE. È pertanto opportuno continuare a concedere un sostegno agli agricoltori e ai silvicoltori per aiutarli a far fronte ai svantaggi specifici derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e al fine di contribuire all’oculata gestione dei siti Natura 2000. Un sostegno dovrebbe essere concesso anche agli agricoltori per aiutarli a far fronte, nei bacini idrografici, agli svantaggi derivanti dall’applicazione della direttiva 2000/60/CE. Il sostegno dovrebbe essere subordinato a determinati requisiti indicati nei piani strategici della PAC, che vanno al di là di norme e requisiti pertinenti obbligatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i pagamenti agli agricoltori non comportino un doppio finanziamento risultante dai regimi ecologici, garantendo una sufficiente flessibilità nei piani strategici della PAC per agevolare la complementarità tra diversi interventi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre tener conto delle specifiche esigenze delle zone Natura 2000 nell’impostazione generale dei piani strategici della PAC.

    (76)

    Gli obiettivi della PAC dovrebbero essere perseguiti anche attraverso il sostegno agli investimenti, produttivi e non produttivi, in azienda e al di fuori della stessa. Tali investimenti possono riguardare, tra l’altro, infrastrutture relative allo sviluppo, all’ammodernamento o all’adattamento ai cambiamenti climatici di agricoltura e silvicoltura, quali l’accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione fondiaria e il riassetto fondiario, le pratiche agroforestali e l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico. Il sostegno può inoltre coprire investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici, ivi compresi incendi, tempeste, inondazioni, organismi nocivi e malattie. Al fine di garantire una maggiore coerenza dei piani strategici della PAC con gli obiettivi dell’Unione, nonché la parità di condizioni tra gli Stati membri, un elenco negativo di investimenti dovrebbe essere incluso nel presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio i fondi disponibili per gli investimenti allineando il sostegno agli investimenti alle pertinenti norme dell’Unione in materia di ambiente e benessere degli animali.

    (77)

    Occorre che i giovani agricoltori modernizzino le loro aziende agricole per renderle sostenibili a lungo termine. Tuttavia, nel corso dei primi anni di attività, devono spesso far fronte a un fatturato modesto. È pertanto importante che gli Stati membri agevolino e diano la priorità agli interventi di investimento da parte di giovani agricoltori. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter fissare nei propri piani strategici della PAC aliquote di sostegno più elevate e altre condizioni preferenziali per gli investimenti nelle aziende di giovani agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre fornire un maggiore sostegno agli investimenti a favore delle piccole aziende agricole.

    (78)

    Nel fornire sostegno agli investimenti, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione all’obiettivo trasversale di modernizzare l’agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l’utilizzo. Il sostegno agli investimenti nell’installazione di tecnologie digitali nell’agricoltura, nella silvicoltura e nelle zone rurali, come gli investimenti nell’agricoltura di precisione, nei piccoli comuni intelligenti, nelle imprese rurali e nelle infrastrutture delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, dovrebbe essere incluso nella descrizione, figurante nei piani strategici della PAC, del contributo di tali piani all’obiettivo trasversale.

    (79)

    Tenuto conto dell’obiettivo dell’Unione di un buono stato dei corpi idrici e della necessità che gli investimenti siano in linea con tale obiettivo, è importante stabilire norme per quanto riguarda il sostegno alla modernizzazione e allo sviluppo delle infrastrutture di irrigazione, in modo che l’utilizzo delle acque in agricoltura non pregiudichi tale obiettivo.

    (80)

    Alla luce della necessità di colmare il divario di investimenti nel settore agricolo dell’Unione e di migliorare l’accesso ai finanziamenti per i gruppi prioritari, in particolare per i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori con profili di rischio più elevati, è opportuno incoraggiare l’utilizzo della garanzia dell’Unione nell’ambito di InvestEU e una combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari. Dal momento che l’utilizzo degli strumenti finanziari varia notevolmente tra gli Stati membri a causa delle differenze in termini di accesso ai finanziamenti, sviluppo del settore bancario, presenza di capitale di rischio, conoscenze delle pubbliche amministrazioni e gamma potenziale di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero stabilire, nei piani strategici della PAC, target finali adeguati, beneficiari e condizioni preferenziali e altre eventuali norme di ammissibilità.

    (81)

    I giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori incontrano ancora notevoli ostacoli per quanto riguarda l’accesso ai terreni, i prezzi elevati o l’accesso al credito. Le loro imprese sono più minacciate dalla volatilità dei prezzi sia dei fattori di produzione che dei prodotti, e le loro esigenze in termini di formazione nei settori delle competenze imprenditoriali e di prevenzione del rischio e gestione del rischio sono elevate. È pertanto essenziale continuare a sostenere l’avvio di nuove imprese e nuove aziende agricole. Agli Stati membri inoltre dovrebbe essere consentito fissare nei propri piani strategici della PAC condizioni preferenziali per gli strumenti finanziari per i giovani agricoltori, i nuovi agricoltori e gli altri nuovi operatori. L’importo massimo dell’aiuto per l’insediamento di giovani agricoltori e per le nuove imprese rurali dovrebbe essere aumentato a 100 000 EUR e dovrebbe essere accessibile anche attraverso un sostegno sotto forma di strumenti finanziari o in combinazione con tale tipo di sostegno.

    (82)

    Considerata la necessità di garantire idonei strumenti di gestione del rischio, il sostegno per aiutare gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito dovrebbe essere mantenuto e ampliato nell’ambito del FEASR. In particolare, i premi assicurativi e i fondi di mutualizzazione, compreso lo strumento di stabilizzazione del reddito, dovrebbero rimanere possibili, ma il sostegno dovrebbe essere reso disponibile anche per altri strumenti di gestione del rischio. Inoltre, tutti i tipi di strumenti di gestione del rischio dovrebbero avere una portata adeguata per coprire i rischi di produzione o di reddito e, ove necessario, essere applicabili a settori agricoli o ad aree territoriali. Gli Stati membri dovrebbero potersi avvalere di semplificazioni procedurali, quali il ricorso a indici per calcolare la produzione e il reddito dell’agricoltore, garantendo nel contempo un’adeguata reattività degli strumenti ai risultati individuali degli agricoltori ed evitando una sovracompensazione delle perdite.

    (83)

    Il sostegno dovrebbe permettere la creazione e l’attuazione della cooperazione tra almeno due soggetti al fine di conseguire gli obiettivi della PAC. Tale sostegno dovrebbe poter riguardare tutti gli aspetti di tale cooperazione, come l’istituzione di regimi di qualità e lo sviluppo di attività di informazione e promozione finalizzate ai regimi di qualità; azioni ambientali e climatiche collettive; la promozione delle filiere corte e dei mercati locali; progetti pilota; progetti di gruppi operativi all’interno del PEI, progetti di sviluppo locale, piccoli comuni intelligenti, gruppi di acquisto e associazioni per l’uso collettivo dei macchinari agricoli; partenariati aziendali; piani di gestione forestale; reti e poli; agricoltura sociale; agricoltura sostenuta dalla comunità; azioni nell’ambito dell’iniziativa LEADER; e la creazione di gruppi di produttori e organizzazioni di produttori, nonché di altre forme di cooperazione ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi specifici della PAC.

    (84)

    È importante incoraggiare la disponibilità a un certo grado di cooperazione, in particolare nell’ambito dei gruppi operativi del PEI, dei gruppi LEADER e delle strategie «Piccoli comuni intelligenti».

    (85)

    La comunicazione «Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura» precisa che lo scambio di conoscenze e l’attenzione all’innovazione costituiscono un obiettivo trasversale della nuova PAC. La PAC dovrebbe continuare a sostenere il modello di innovazione interattiva, che rafforza la collaborazione tra gli attori per fare il miglior uso possibile delle conoscenze complementari al fine di diffondere soluzioni utilizzabili sul piano pratico. È opportuno rafforzare i servizi di consulenza aziendale all’interno dell’AKIS. Il piano strategico della PAC dovrebbe fornire informazioni sulle modalità di collaborazione tra i consulenti, i ricercatori e la rete nazionale della PAC. Al fine di rafforzare l’AKIS e in linea con il rispettivo approccio strategico AKIS, ciascuno Stato membro o regione, a seconda dei casi, dovrebbe poter finanziare un certo numero di iniziative volte a favorire lo scambio di conoscenze e l’innovazione, nonché ad aiutare lo sviluppo di strategie a livello di azienda da parte degli agricoltori per aumentare la resilienza delle loro aziende, utilizzando i tipi di interventi elaborati nel presente regolamento. Inoltre, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire una strategia per lo sviluppo delle tecnologie digitali e per l’uso di tali tecnologie, al fine di mettere in luce le modalità per potenziare la digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali.

    (86)

    Il FEAGA dovrebbe continuare a finanziare i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di interventi in taluni settori, mentre il FEASR dovrebbe continuare a finanziare i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Le norme per la gestione finanziaria della PAC dovrebbero essere stabilite separatamente per i due Fondi e per le iniziative sostenute da ciascuno di essi, tenendo conto del fatto che il nuovo modello di attuazione offre agli Stati membri maggiore flessibilità e sussidiarietà per raggiungere i loro obiettivi. I tipi di intervento stabiliti nel presente regolamento dovrebbero coprire il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

    (87)

    Il sostegno per i pagamenti diretti nell’ambito dei piani strategici della PAC dovrebbe essere concesso nell’ambito delle dotazioni nazionali fissate nel presente regolamento. Tali dotazioni nazionali dovrebbero rispecchiare il proseguimento delle modifiche mediante cui le dotazioni assegnate agli Stati membri con i livelli di sostegno per ettaro più bassi sono gradualmente aumentate per colmare del 50 % il divario con la media dell’Unione del 90 %. Al fine di tener conto del meccanismo di riduzione dei pagamenti e dell’utilizzo del suo prodotto nello Stato membro, le dotazioni finanziarie indicative annuali totali nel piano strategico della PAC di uno Stato membro dovrebbero poter eccedere la dotazione nazionale.

    (88)

    Per agevolare la gestione delle risorse del FEASR occorre fissare un tasso unico di partecipazione per il sostegno del FEASR in base alla spesa pubblica degli Stati membri. Per alcuni tipi di interventi, in considerazione della loro particolare importanza o delle loro caratteristiche, è opportuno fissare tassi di partecipazione specifici. È opportuno fissare un apposito tasso di partecipazione del FEASR per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, e le regioni in transizione, al fine di attenuare i particolari vincoli dovuti al loro grado di sviluppo, al loro isolamento o alla loro insularità.

    (89)

    È opportuno stabilire criteri oggettivi per classificare le regioni e le zone al livello dell’Unione ai fini del sostegno del FEASR. A tal fine, l’individuazione delle regioni e delle zone al livello dell’Unione dovrebbe basarsi sul sistema di classificazione comune delle regioni istituito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Le classificazioni e i dati più recenti dovrebbero essere utilizzati per garantire un sostegno adeguato, in particolare per tenere conto delle regioni in ritardo di sviluppo e delle disparità interregionali all’interno di uno Stato membro.

    (90)

    Il FEASR non dovrebbe fornire sostegno a investimenti che siano dannosi per l’ambiente. È pertanto necessario stabilire nel presente regolamento una serie di norme di esclusione. In particolare, il FEASR non dovrebbe finanziare investimenti in sistemi di irrigazione che non contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato dei corpi idrici associati e non dovrebbe finanziare investimenti nella forestazione che non sono conformi agli obiettivi in materia di ambiente e di clima, in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste.

    (91)

    Al fine di garantire un finanziamento adeguato per alcune priorità, è opportuno stabilire norme per le dotazioni finanziarie minime e massime per dette priorità. Gli Stati membri dovrebbero in particolare riservare almeno un importo corrispondente al 3 % della loro dotazione annuale per i pagamenti diretti prima di qualsiasi trasferimento per interventi mirati al ricambio generazionale. Tali interventi possono comprendere il sostegno rafforzato al reddito e il sostegno per l’insediamento. Data l’importanza del sostegno agli investimenti per i giovani agricoltori al fine di rendere sostenibili a lungo termine le loro aziende agricole e rafforzare l’attrattiva del settore, una quota della spesa per gli interventi di investimento con un’aliquota di sostegno più elevata per i giovani agricoltori dovrebbe essere contabilizzata anche ai fini dell’importo minimo da riservare per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico «attirare e sostenere i giovani agricoltori e nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali».

    (92)

    Al fine di garantire che siano resi disponibili finanziamenti sufficienti nel quadro della PAC per conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e di clima e benessere degli animali in linea con le priorità dell’Unione, è opportuno riservare a tali scopi una determinata quota sia del sostegno del FEASR, compresi gli investimenti, sia dei pagamenti diretti. Dato che i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali sono introdotti per la prima volta con i pagamenti diretti, è opportuno concedere alcune flessibilità in termini di pianificazione e attuazione, in particolare durante i primi due anni, per consentire agli Stati membri e agli agricoltori di acquisire esperienza e garantire un’attuazione agevole ed efficace, tenendo conto anche del livello delle ambizioni in materia di ambiente e di clima nell’ambito del FEASR. Al fine di rispettare l’ambizione generale in materia di ambiente e di clima, tale flessibilità dovrebbe essere strutturata e soggetta a compensazione entro certi limiti.

    (93)

    L’approccio LEADER allo sviluppo locale si è dimostrato un efficace strumento di promozione dello sviluppo delle zone rurali, pienamente confacente ai bisogni multisettoriali dello sviluppo rurale endogeno grazie alla sua impostazione «dal basso verso l’alto» (bottom-up). È pertanto opportuno mantenere l’approccio LEADER in futuro e la sua applicazione dovrebbe restare obbligatoria con una dotazione minima a titolo del FEASR.

    (94)

    Al fine di rispecchiare l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, la PAC dovrebbe contribuire a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a raggiungere un obiettivo complessivo del 30 % delle spese del bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell’ambito della PAC dovrebbero contribuire per il 40 % alla dotazione finanziaria complessiva della PAC al raggiungimento degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione dei piani strategici della PAC e riesaminate nel contesto delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti.

    (95)

    Qualora gli importi unitari non si basino sui costi effettivi o sul mancato guadagno, gli Stati membri dovrebbero fissare il livello adeguato di sostegno sulla base della valutazione delle loro necessità. L’importo unitario appropriato potrebbe essere un intervallo di importi unitari appropriati piuttosto che un unico importo unitario uniforme o medio. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati a stabilire, nei rispettivi piani strategici della PAC, un importo unitario massimo o minimo giustificato per determinati interventi, fatte salve le disposizioni relative al livello dei pagamenti per gli interventi pertinenti.

    (96)

    Il trasferimento agli Stati membri della competenza di valutare le esigenze e di conseguire i target finali va di pari passo con una maggiore flessibilità per stabilire la combinazione dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, dei tipi di intervento in taluni settori e dei tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Ciò dovrebbe essere sostenuto da una certa flessibilità per adeguare le dotazioni nazionali dei fondi. Quando gli Stati membri ritengono che la dotazione finanziaria prestabilita sia insufficiente per realizzare tutte le misure programmate, si giustifica un certo margine di flessibilità, evitando però fluttuazioni considerevoli del livello di sostegno diretto al reddito annuale rispetto agli importi disponibili per le misure pluriennali nell’ambito del FEASR.

    (97)

    Per rafforzare il valore aggiunto dell’Unione e salvaguardare il funzionamento del mercato interno agricolo, nonché per perseguire gli obiettivi generali e specifici della PAC, gli Stati membri non dovrebbero adottare decisioni a norma del presente regolamento in modo isolato, bensì nel quadro di un processo strutturato che si dovrebbe concretizzare in un piano strategico della PAC. Le norme «dall’alto verso il basso» stabilite dall’Unione dovrebbero fissare gli obiettivi specifici della PAC a livello dell’Unione, i principali tipi di intervento, il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la struttura di governance. Tale ripartizione dei compiti mira a garantire la piena corrispondenza tra risorse finanziarie investite e risultati conseguiti.

    (98)

    Al fine di garantire la chiara natura strategica dei piani strategici della PAC e di promuovere i legami con le altre politiche dell’Unione, e in particolare con i target finali nazionali a lungo termine derivanti dalla normativa dell’Unione o da accordi internazionali, come quelli in materia di cambiamenti climatici, foreste, biodiversità e acqua, è opportuno che vi sia un unico piano strategico della PAC per Stato membro che tenga conto del suo ordinamento costituzionale e delle sue disposizioni istituzionali. Se del caso, il piano strategico della PAC può includere interventi regionalizzati.

    (99)

    Nel processo di elaborazione dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero analizzare la propria situazione particolare e le proprie esigenze specifiche, fissare target finali connessi al conseguimento degli obiettivi della PAC e progettare gli interventi che consentiranno di raggiungere tali target finali, adattandoli nel contempo agli specifici contesti nazionali e regionali, come anche a quelli delle regioni ultraperiferiche. Tale processo dovrebbe promuovere una maggiore sussidiarietà all’interno di un quadro comune dell’Unione, garantendo al tempo stesso il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione e degli obiettivi della PAC. È pertanto opportuno stabilire norme relative alla struttura e al contenuto dei piani strategici della PAC.

    (100)

    Al fine di garantire che la definizione dei target finali da parte degli Stati membri e la progettazione degli interventi siano appropriate e massimizzino il contributo al raggiungimento degli obiettivi della PAC, è necessario basare la strategia dei piani strategici della PAC su un’analisi preliminare dei contesti locali e su una valutazione delle esigenze in relazione agli obiettivi della PAC. È altresì importante garantire che i piani strategici della PAC possano rispecchiare adeguatamente i cambiamenti delle condizioni, delle strutture (interne ed esterne) e della situazione di mercato degli Stati membri e possano pertanto essere adattati nel tempo per rispecchiare tali cambiamenti.

    (101)

    I piani strategici della PAC dovrebbero mirare a garantire una maggiore coerenza tra i diversi strumenti della PAC, in quanto dovrebbero prevedere i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di interventi in taluni settori e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale. Dovrebbero inoltre garantire e dimostrare l’allineamento e l’adeguatezza delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alle priorità e agli obiettivi dell’Unione. In tale prospettiva i piani strategici della PAC dovrebbero includere una panoramica e una spiegazione degli strumenti che garantiscono una distribuzione più equa e consentono di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente. È pertanto opportuno che contengano una strategia di intervento orientata al risultato, strutturata intorno agli obiettivi specifici della PAC, compresi i target finali quantificati rispetto a tali obiettivi. Al fine di consentirne il monitoraggio su base annuale, è opportuno che tali target finali si basino sugli indicatori di risultato.

    (102)

    La strategia d’intervento dovrebbe anche evidenziare la complementarità tra i vari strumenti della PAC e tra questi e le altre politiche dell’Unione. In particolare, ciascun piano strategico della PAC dovrebbe tener conto della pertinente legislazione in materia ambientale e climatica, e i piani nazionali risultanti da tale legislazione dovrebbero essere descritti come parte dell’analisi della situazione attuale («analisi SWOT»). È opportuno elencare gli atti legislativi che dovrebbero essere menzionati specificamente nel piano strategico della PAC.

    (103)

    Considerato il fatto che è opportuno concedere agli Stati membri flessibilità per quanto riguarda la scelta di delegare parte dell’elaborazione e dell’attuazione dei loro piani strategici della PAC a livello regionale sulla base di un quadro nazionale, al fine di agevolare il coordinamento tra le regioni di fronte alle sfide di portata nazionale, è opportuno che i piani strategici della PAC forniscano una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e quelli regionali.

    (104)

    Poiché i piani strategici della PAC dovrebbero consentire alla Commissione di assumersi le proprie responsabilità per la gestione del bilancio dell’Unione e di garantire agli Stati membri la certezza del diritto riguardo ad alcuni elementi del piano strategico della PAC, è opportuno che i piani strategici della PAC contengano una descrizione dettagliata dei singoli interventi, tra cui le condizioni di ammissibilità, le dotazioni di bilancio, gli output previsti e i costi unitari. È necessario un piano finanziario per fornire una panoramica di tutti gli aspetti di bilancio per ciascun intervento, unitamente a un piano dei target finali.

    (105)

    Ai fini di un avvio immediato e di un’attuazione efficiente dei piani strategici della PAC, il sostegno del FEAGA e del FEASR dovrebbe poggiare su solide condizioni quadro di ordine amministrativo. Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe pertanto includere l’individuazione di tutte le relative strutture di governance e di coordinamento, compresi i sistemi di controllo e le sanzioni, il monitoraggio e la rendicontazione.

    (106)

    Tenuto conto dell’importanza dell’obiettivo specifico di ammodernare il settore agricolo e delle zone rurali, e del suo carattere trasversale, è opportuno che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della PAC una descrizione specifica del contributo dei piani strategici della PAC alla realizzazione di tale obiettivo, compreso il loro contributo alla transizione digitale.

    (107)

    In considerazione delle preoccupazioni relative agli oneri amministrativi nell’ambito della gestione concorrente, anche la semplificazione dovrebbe essere oggetto di particolare attenzione nel piano strategico della PAC.

    (108)

    Considerando che non è opportuno che la Commissione approvi informazioni che possono essere considerate come informazioni contestuali o storiche, o che sono di competenza degli Stati membri, alcune informazioni dovrebbero essere fornite sotto forma di allegati al piano strategico della PAC.

    (109)

    A norma dei paragrafi 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (28), è necessario che la valutazione dei Fondi dell’Unione si basi su informazioni raccolte secondo prescrizioni specifiche in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei Fondi sul terreno.

    (110)

    L’approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione è un passo fondamentale per assicurare che la politica sia attuata in conformità degli obiettivi comuni. Conformemente al principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri opportuni orientamenti per presentare logiche di intervento coerenti e ambiziose.

    (111)

    È necessario prevedere la possibilità di programmare e rivedere i piani strategici della PAC, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

    (112)

    Un’autorità di gestione nazionale dovrebbe essere responsabile della gestione e dell’attuazione di ciascun piano strategico della PAC e dovrebbe essere il primo punto di contatto per la Commissione. Tuttavia, in caso di regionalizzazione di elementi relativi alla politica di sviluppo rurale, gli Stati membri dovrebbero poter istituire autorità di gestione regionali. Le autorità di gestione dovrebbero essere in grado di delegare una parte delle proprie competenze, pur rimanendo responsabili dell’efficienza e della correttezza della gestione e assicurando la coerenza e l’uniformità del piano strategico della PAC, e il coordinamento tra l’autorità di gestione nazionale e le autorità di gestione regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella gestione e nell’attuazione dei loro piani strategici della PAC, siano tutelati gli interessi finanziari dell’Unione, in conformità al regolamento finanziario e al regolamento (UE) 2021/2116.

    (113)

    La responsabilità del monitoraggio dei piani strategici della PAC dovrebbe essere condivisa tra l’autorità di gestione nazionale e un comitato di monitoraggio nazionale appositamente istituito. Il comitato di monitoraggio nazionale dovrebbe essere responsabile di monitorare l’efficacia dell’attuazione dei piani strategici della PAC. A tal fine occorre precisarne le attribuzioni. Qualora il piano strategico della PAC contenga elementi stabiliti dalle regioni, gli Stati membri e le regioni interessate dovrebbero poter istituire e comporre comitati di monitoraggio regionali. In tal caso, si dovrebbero chiarire le norme di coordinamento con il comitato di monitoraggio nazionale.

    (114)

    Il FEASR dovrebbe sostenere, attraverso l’assistenza tecnica e su iniziativa della Commissione, le azioni relative all’adempimento dei compiti di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2116. L’assistenza tecnica può inoltre essere fornita, su iniziativa degli Stati membri, ai fini dell’espletamento dei compiti necessari all’efficiente gestione e attuazione del sostegno in relazione al piano strategico della PAC. Un aumento dell’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri è disponibile solo per gli Stati membri la cui dotazione FEASR non è superiore a 1,1 miliardi di EUR. Il sostegno del FEASR all’assistenza tecnica dovrebbe tener conto dell’aumento dello sviluppo della capacità amministrativa per quanto riguarda i nuovi sistemi di governance e controllo degli Stati membri.

    (115)

    In un contesto in cui gli Stati membri avranno molta più flessibilità e sussidiarietà nella progettazione degli interventi per raggiungere obiettivi comuni, le reti sono uno strumento fondamentale per guidare e orientare la politica e per promuovere il coinvolgimento dei portatori di interessi, la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità per gli Stati membri e altri attori. L’ambito di applicazione delle attività di collegamento in rete sarà esteso dallo sviluppo rurale a entrambi i pilastri della PAC. Una rete unica della PAC a livello dell’Unione dovrebbe garantire un migliore coordinamento tra le attività di collegamento in rete a livello dell’Unione e a livello nazionale e regionale. Le reti della PAC a livello europeo e nazionale dovrebbe sostituire l’attuale rete europea per lo sviluppo rurale e la rete PEI-AGRI a livello dell’Unione e le reti rurali nazionali rispettivamente. La rete europea della PAC dovrebbe contribuire per quanto possibile alle attività delle reti nazionali della PAC. Le reti forniranno una piattaforma per promuovere un maggiore scambio di conoscenze al fine di migliorare l’attuazione dei piani strategici della PAC e cogliere i risultati e il valore aggiunto della politica a livello europeo, compresi la politica di Orizzonte Europa e i suoi progetti che coinvolgono una pluralità di attori. Nella stessa ottica di miglioramento dello scambio di conoscenze e innovazione, il PEI assistito dalle reti europee e nazionali della PAC dovrebbe sostenere l’attuazione del modello interattivo di innovazione conformemente alla metodologia delineata nel presente regolamento.

    (116)

    Ciascun piano strategico della PAC dovrebbe essere oggetto di regolare monitoraggio dello stato di attuazione e dei progressi compiuti nella realizzazione dei target finali stabiliti. Tale quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione della PAC dovrebbe essere istituito allo scopo di dimostrare i progressi compiuti e di valutare l’impatto e l’efficienza dell’attuazione della politica.

    (117)

    L’orientamento ai risultati derivante dal modello di attuazione richiede un solido quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, in particolare perché i piani strategici della PAC contribuirebbero al raggiungimento degli ampi obiettivi generali di altre politiche in regime di gestione concorrente. Una politica basata sull’efficacia dell’attuazione implica una valutazione annuale e pluriennale sulla base di indicatori selezionati di output, risultato e impatto definiti nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione. A tal fine è opportuno selezionare una serie limitata e mirata di indicatori in modo da riflettere il più fedelmente possibile se l’intervento sovvenzionato contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti. Gli indicatori relativi agli specifici obiettivi climatici e ambientali dovrebbero poter riguardare interventi che contribuiscono all’adempimento degli impegni derivanti dalla pertinente normativa dell’Unione.

    (118)

    Nell’ambito del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, gli Stati membri dovrebbero monitorare i progressi compiuti e riferire annualmente alla Commissione in merito. Le informazioni fornite dagli Stati membri costituiscono la base su cui la Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso dell’intero periodo del piano strategico PAC, utilizzando a tal fine una serie di indicatori di base.

    (119)

    È opportuno istituire meccanismi al fine di adottare misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nel caso in cui l’attuazione del piano strategico della PAC si discosti sensibilmente dagli obiettivi fissati. Dovrebbe quindi essere possibile per la Commissione chiedere agli Stati membri di presentare piani d’azione in caso di risultati considerevolmente insoddisfacenti e non giustificati. Ciò potrebbe condurre a sospensioni e, in ultima istanza, a riduzioni dei finanziamenti dell’Unione se i risultati previsti non sono raggiunti.

    (120)

    Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri, se del caso assicurando il coinvolgimento delle regioni nell’elaborazione del piano di valutazione e nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi regionali del piano strategico della PAC, dovrebbero essere responsabili della valutazione dei propri piani strategici della PAC, mentre la Commissione dovrebbe essere responsabile delle sintesi a livello dell’Unione delle valutazioni ex ante degli Stati membri, e dello svolgimento delle valutazioni intermedie ed ex post a livello dell’Unione.

    (121)

    Al fine di garantire una valutazione completa e significativa della PAC a livello dell’Unione, la Commissione dovrebbe basarsi su indicatori di contesto e d’impatto. Tali indicatori dovrebbero basarsi principalmente su fonti di dati consolidate. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire e migliorare ulteriormente la solidità dei dati necessari per gli indicatori di contesto e d’impatto.

    (122)

    Nel valutare i piani strategici della PAC proposti, la Commissione dovrebbe valutarne la coerenza e il contributo alla legislazione dell’Unione in materia di ambiente e clima e agli impegni da essa assunti in tali settori e, in particolare, agli obiettivi dell’Unione per il 2030 definiti nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia ’Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» («strategia Dal produttore al consumatore») e nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita» («strategia dell’UE sulla biodiversità»).

    (123)

    Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mostrare, attraverso i loro piani strategici della PAC, una maggiore ambizione complessiva rispetto al passato per quanto riguarda gli specifici obiettivi in materia di ambiente e di clima della PAC. Tale ambizione dovrebbe essere considerata costituita da una serie di elementi relativi, tra l’altro, agli indicatori di impatto, ai target finali fissati rispetto agli indicatori di risultato, alla concezione degli interventi, all’attuazione prevista del sistema di condizionalità e alla pianificazione finanziaria. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a spiegare nei propri piani strategici della PAC in che modo dimostrano la maggiore ambizione complessiva richiesta, con riferimento ai vari elementi pertinenti. Tale spiegazione dovrebbe includere i contributi nazionali al conseguimento degli obiettivi dell’Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell’UE sulla biodiversità.

    (124)

    La Commissione dovrebbe redigere una relazione di sintesi sui piani strategici della PAC degli Stati membri per valutare lo sforzo congiunto e l’ambizione collettiva degli Stati membri di conseguire gli obiettivi specifici della PAC, all’inizio del periodo di attuazione, tenendo conto degli obiettivi dell’Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell’UE sulla biodiversità.

    (125)

    La Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di valutare la gestione del nuovo modello di attuazione da parte degli Stati membri e il contributo combinato degli interventi fissati nei piani strategici della PAC degli Stati membri al rispetto degli impegni dell’Unione in materia di ambiente e clima, in particolare quelli derivanti dal Green Deal europeo.

    (126)

    Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE dovrebbero applicarsi al sostegno per i tipi di intervento di cui al presente regolamento. Tuttavia, viste le caratteristiche specifiche del settore agricolo, tali disposizioni TFUE non dovrebbero applicarsi ai tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e ai tipi intervento per lo sviluppo rurale concernenti operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, che sono realizzati in forza e in conformità del presente regolamento, né ai pagamenti erogati dagli Stati membri a titolo di finanziamento nazionale aggiuntivo per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale che beneficiano del sostegno dell’Unione e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE.

    (127)

    Al fine di evitare una diminuzione improvvisa e sostanziale del sostegno in taluni settori negli Stati membri che hanno concesso aiuti nazionali transitori nel periodo 2015-2022, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a concedere tali aiuti a determinate condizioni ed entro certi limiti. Tenuto conto della natura transitoria di tali aiuti, è opportuno proseguirne la graduale soppressione riducendo progressivamente, su base annua, le dotazioni finanziarie specifiche per settore per tali aiuti.

    (128)

    I dati personali raccolti ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrebbero essere trattati in modo compatibile con detti fini. Essi dovrebbero inoltre essere resi anonimi quando sono trattati a fini di monitoraggio o valutazione, e protetti conformemente al diritto dell’Unione sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, in particolare al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (30). Gli interessati dovrebbero essere informati di tale trattamento nonché dei loro diritti in materia di protezione dei dati.

    (129)

    Sono necessarie comunicazioni da parte degli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente regolamento e del monitoraggio, dell’analisi e della gestione dei diritti finanziari.

    (130)

    Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (131)

    Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire parità di condizioni tra gli Stati membri per quanto riguarda prescrizioni e indicatori comuni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti l’adeguamento di indicatori comuni relativi a realizzazione, risultato, impatto e contesto per affrontare i problemi tecnici con la loro attuazione; e regole concernenti la percentuale per la norma BCAA 1.

    (132)

    Al fine di garantire la certezza del diritto, tutelare i diritti degli agricoltori e garantire un funzionamento corretto, coerente ed efficace dei tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti concernenti le norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo; norme che stabiliscono una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti nel quadro del limite massimo dei pagamenti e della degressività; le misure volte a impedire che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito subiscano le conseguenze di squilibri strutturali del mercato in un determinato settore, compresa la decisione che tale sostegno possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso in un precedente periodo di riferimento; le norme e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le norme sulle condizioni per la concessione di tale pagamento e sui requisiti di ammissibilità e le relative pratiche agronomiche; le norme per quanto riguarda i criteri per l’approvazione delle organizzazioni interprofessionali e le norme che disciplinano le conseguenze nei casi in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi tali criteri e obblighi per i produttori.

    (133)

    Per garantire che i tipi di interventi in determinati settori contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della PAC e rafforzino le sinergie con altri strumenti della PAC e per garantire parità di condizioni nel mercato interno ed evitare disparità o distorsioni della concorrenza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto concerne le regole per il corretto funzionamento dei tipi di interventi in determinati settori, il tipo di spesa da coprire con particolare riferimento ai costi amministrativi e di personale, la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata e del livello di organizzazione dei produttori in determinate regioni, e il livello massimo dell’aiuto finanziario dell’Unione per determinati interventi intesi a prevenire le crisi di mercato e a gestire i rischi in taluni settori; le norme per la fissazione di un massimale per le spese relative al reimpianto dei frutteti, degli uliveti o dei vigneti; le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori e le norme per il diverso tipo di sostegno e la durabilità minima degli investimenti finanziati in determinati settori, nonché sulla combinazione dei finanziamenti per alcuni interventi nel settore vitivinicolo. In particolare, al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dei finanziamenti dell’Unione per gli interventi nel settore dell’apicoltura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti in relazione ai requisiti aggiuntivi concernenti l’obbligo di comunicazione e l’istituzione di un contributo minimo dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione di tali tipi di intervento.

    (134)

    Al fine di garantire la certezza del diritto e di assicurare che gli interventi per lo sviluppo rurale conseguano i propri obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo al sostegno per gli impegni di gestione relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali e i regimi di qualità.

    (135)

    Al fine di tenere in considerazione le future modifiche delle dotazioni degli Stati membri o per affrontare i problemi incontrati dagli Stati membri nell’attuazione dei loro piani strategici della PAC, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, modificando le ponderazioni applicate al sostegno sulla base del suo contributo della politica al conseguimento degli obiettivi di cambiamento climatico, e le norme sul contenuto del piano strategico della PAC.

    (136)

    Al fine di facilitare il passaggio dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dal regolamento (UE) n. 1307/2013 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti riguardo alle misure necessarie per proteggere gli eventuali diritti acquisiti e le aspettative legittime dei beneficiari.

    (137)

    Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento ed evitare distorsioni della concorrenza o discriminazioni tra gli agricoltori, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la fissazione di superfici di riferimento per il sostegno per i semi oleosi, le norme per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e le relative comunicazioni, il calcolo della riduzione se la superficie ammissibile coltivata a cotone supera la superficie di base, l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, le norme relative alla presentazione degli elementi da includere nel piano strategico della PAC, le condizioni uniformi per l’applicazione dei requisiti in materia di informazione e pubblicità relativi alle possibilità offerte dai piani strategici della PAC, che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC, le norme relative al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione, monitoraggio e valutazione, le norme relative alla presentazione del contenuto della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, le norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la valutazione dell’efficacia dell’attuazione e le norme relative ai dati necessari e alle sinergie tra potenziali fonti di dati, e norme per il funzionamento di un sistema per uno scambio sicuro di dati di interesse comune tra la Commissione e gli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

    (138)

    Alla luce del fatto che gli indicatori sono già stabiliti nell’allegato I ai fini del monitoraggio, della valutazione e della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, l’adozione di altri indicatori per il monitoraggio e la valutazione della PAC dovrebbe essere sottoposta a ulteriore esame da parte degli Stati membri. Analogamente, le informazioni supplementari che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione per il monitoraggio e la valutazione della PAC dovrebbero essere oggetto di un parere positivo del comitato per la politica agricola comune. La Commissione non dovrebbe pertanto essere autorizzata a stabilire l’obbligo per gli Stati membri di fornire indicatori e informazioni supplementari sull’attuazione della PAC per il monitoraggio e la valutazione della PAC nel caso in cui il comitato per la politica agricola comune non trovi la maggioranza qualificata favorevole o contraria alla proposta della Commissione e non possa pertanto pronunciarsi.

    (139)

    Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione degli atti di esecuzione al fine di approvare i piani strategici della PAC e le relative modifiche, senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

    (140)

    La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi alla risoluzione di problemi specifici pur assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti in caso di circostanze straordinarie, lo richiedano motivi imperativi di urgenza. Inoltre, al fine di risolvere problemi urgenti che si verificano in uno o più Stati membri, assicurando nel contempo la continuità del sistema dei pagamenti diretti, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati, circostanze straordinarie pregiudichino la concessione del sostegno e mettano a repentaglio l’efficace attuazione dei pagamenti nel quadro dei regimi di sostegno elencati nel presente regolamento.

    (141)

    Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) dovrebbero rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione del presente regolamento, salvo nei casi in cui alcune delle loro disposizioni siano espressamente menzionate.

    (142)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a causa delle disparità tra le diverse zone rurali e delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall’Unione e focalizzandosi su priorità chiaramente individuate, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (143)

    È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

    (144)

    Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure previste e in ragione della loro urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DISPOSIZIONI APPLICABILI E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento stabilisce norme concernenti:

    a)

    gli obiettivi generali e specifici da perseguire attraverso il sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel quadro della politica agricola comune (PAC), nonché i relativi indicatori;

    b)

    i tipi di interventi e i requisiti comuni per il perseguimento di tali obiettivi da parte degli Stati membri, nonché le relative modalità di finanziamento;

    c)

    i piani strategici della PAC redatti dagli Stati membri che fissano i target finali, precisano le condizioni degli interventi e assegnano le risorse finanziarie, conformemente agli obiettivi specifici e alle esigenze individuate;

    d)

    il coordinamento e la governance, nonché il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

    2.   Il presente regolamento si applica al sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR per gli interventi specificati nel piano strategico della PAC elaborato da uno Stato membro e approvato dalla Commissione, che copre il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 («periodo del piano strategico della PAC»).

    Articolo 2

    Disposizioni applicabili

    1.   Il regolamento (UE) 2021/2116 e le disposizioni adottate conformemente a tale regolamento si applicano al sostegno fornito a norma del presente regolamento.

    2.   L’articolo 19, il titolo III, capo II, fatta eccezione per l’articolo 28, primo comma, lettera c), nonché gli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano al sostegno finanziato dal FEASR a norma del presente regolamento.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e che esercita un’attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento;

    2)

    «azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro;

    3)

    «intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate da uno Stato membro nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento;

    4)

    «operazione»:

    a)

    un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell’ambito del piano strategico della PAC in questione;

    b)

    nel contesto degli strumenti finanziari, il totale della spesa pubblica ammissibile concessa a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

    5)

    «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un’associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

    6)

    «target intermedi»: valori intermedi prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), per uno specifico esercizio finanziario, da conseguire entro una determinata scadenza temporale del piano strategico della PAC al fine di garantire progressi tempestivi in relazione agli indicatori di risultato;

    7)

    «target finali»: valori prestabiliti, fissati dagli Stati membri nel quadro delle loro strategie di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), da conseguire al termine del periodo del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori di risultato;

    8)

    «regioni ultraperiferiche»: le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE;

    9)

    «AKIS» (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza e innovazione in campo agricolo): combinazione di flussi organizzativi e di conoscenze tra persone, organizzazioni e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza nel settore dell’agricoltura e in quelli correlati;

    10)

    «isole minori dell’Egeo»: le isole minori dell’Egeo quali definite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013;

    11)

    «fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità della propria legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

    12)

    «regioni meno sviluppate»: regioni meno sviluppate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;

    13)

    «beneficiario» in relazione ai tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 69 si intende:

    a)

    un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell’avvio o dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni;

    b)

    nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l’impresa che riceve l’aiuto;

    c)

    nel contesto degli strumenti finanziari, l’organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l’organismo che attua il fondo specifico o, se l’autorità di gestione di cui all’articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l’autorità di gestione;

    14)

    «aliquota di sostegno»: l’aliquota della spesa pubblica per un intervento; nel caso di strumenti finanziari si riferisce all’equivalente sovvenzione lordo del sostegno come definito all’articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (34);

    15)

    «LEADER»: lo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060;

    16)

    «organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato, compresi enti regionali o locali, enti regionali di sviluppo od organizzazioni non governative, che agisce sotto la responsabilità di un’autorità di gestione nazionale o regionale che svolge mansioni per conto di tale autorità;

    17)

    «esercizio finanziario»: l’esercizio finanziario agricolo ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116.

    Articolo 4

    Definizioni e condizioni da fornire nei piani strategici della PAC

    1.   Gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC le definizioni di «attività agricola», «superficie agricola», «ettaro ammissibile», «agricoltore in attività», «giovane agricoltore» e «nuovo agricoltore», nonché le condizioni pertinenti ai sensi del presente articolo.

    2.   L’«attività agricola» è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

    a)

    la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l’allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell’allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;

    b)

    il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

    3.   La «superficie agricola» è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie. I termini «seminativo», «colture permanenti» e «prato permanente» sono specificati ulteriormente dagli Stati membri nell’ambito del seguente quadro:

    a)

    «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell’impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell’articolo 31 o dell’articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (35), o dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (36), o dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

    b)

    «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;

    c)

    «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

    Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente i tipi di terreno seguenti:

    i)

    i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell’ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

    ii)

    i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

    4.   Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, l’«ettaro ammissibile» è determinato in modo tale da comprendere superfici che sono a disposizione dell’agricoltore e che consistono in:

    a)

    qualsiasi superficie agricola dell’azienda che, durante l’anno per il quale è richiesto il sostegno, sia utilizzata per un’attività agricola o, qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole; in casi debitamente giustificati per ragioni ambientali connesse o alla biodiversità e al clima, gli Stati membri possono decidere che gli ettari ammissibili comprendano anche determinate superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni;

    b)

    qualsiasi superficie dell’azienda che:

    i)

    presenta elementi caratteristici del paesaggio soggetti all’obbligo di mantenimento ai sensi della norma BCAA 8 indicata nell’allegato III;

    ii)

    è utilizzata per raggiungere la quota minima di seminativo destinato a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, ai sensi della norma BCAA 8 elencati nell’allegato III; o

    iii)

    per la durata del corrispondente impegno dell’agricoltore, è impegnata o mantenuta a seguito di un regime per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 31.

    Se gli Stati membri decidono in tal senso, l’ettaro ammissibile può contenere altri elementi caratteristici del paesaggio, purché questi non siano predominanti e non ostacolino in modo significativo lo svolgimento dell’attività agricola a causa della superficie da essi occupata sulla parcella agricola. Nell’attuare tale principio, gli Stati membri possono fissare una quota massima della parcella agricola che può essere coperta da tali altri elementi caratteristici del paesaggio.

    Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, gli Stati membri possono decidere di applicare coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie considerata ammissibile;

    c)

    qualsiasi superficie dell’azienda che abbia dato diritto a pagamenti a norma del titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del presente regolamento o del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sia un «ettaro ammissibile» secondo quanto determinato dagli Stati membri sulla base dei punti i) e ii) del presente paragrafo:

    i)

    in seguito all’applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE a tale superficie;

    ii)

    in seguito a interventi basati sulle superfici a norma del presente regolamento e rientranti nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, che consente la produzione di prodotti non elencati nell’allegato I TFUE mediante paludicoltura, o ai sensi di regimi nazionali per la biodiversità o la riduzione dei gas a effetto serra le cui condizioni siano conformi a tali interventi basati sulle superfici, a condizione che tali interventi e regimi nazionali contribuiscano al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del presente regolamento;

    iii)

    per la durata di un impegno di imboschimento dell’ agricoltore a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’articolo 70 o dell’articolo 73 del presente regolamento, oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all’articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o all’articolo 70 o all’articolo 73 del presente regolamento;

    iv)

    per la durata di un impegno del l’agricoltore che comporta il ritiro dalla produzione della superficie a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell’articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005, dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dell’articolo 70 del presente regolamento.

    Le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,3 %;

    5.   L’«agricoltore in attività» è determinato in modo da garantire che sia concesso il sostegno solo alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, pur non precludendo necessariamente la concessione del sostegno agli agricoltori pluriattivi o a tempo parziale.

    Nel determinare chi sia un «agricoltore in attività», gli Stati membri applicano criteri oggettivi e non discriminatori, quali l’accertamento del reddito, gli input di lavoro in azienda, l’oggetto sociale e l’inclusione delle loro attività agricole nei registri nazionali o regionali. Tali criteri possono essere introdotti in una o più forme scelte dagli Stati membri, compreso un elenco negativo che escluda determinati agricoltori dall’essere considerati agricoltori in attività. Nel caso in cui uno Stato membro consideri «agricoltori in attività» gli agricoltori che per l’anno precedente non hanno ricevuto pagamenti diretti superiori a un determinato importo, tale importo non è superiore a 5 000 EUR.

    6.   Il «giovane agricoltore» è determinato in modo tale da prevedere:

    a)

    un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni;

    b)

    le condizioni per essere «capo dell’azienda»;

    c)

    gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.

    7.   Il «nuovo agricoltore» è determinato in modo da riferirsi a un agricoltore diverso dal giovane agricoltore e che è «capo dell’azienda» per la prima volta. Gli Stati membri includono ulteriori requisiti oggettivi e non discriminatori in termini di formazione e competenze adeguate.

    8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme che subordinano la concessione di pagamenti all’uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e al ricorso alla procedura per la determinazione delle varietà di canapa, nonché alla verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo in conformità del paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, al fine di tutelare la salute pubblica.

    TITOLO II

    OBIETTIVI E INDICATORI

    Articolo 5

    Obiettivi generali

    Conformemente agli obiettivi della PAC di cui all’articolo 39 TFUE, all’obiettivo di mantenere il funzionamento del mercato interno e la parità di condizioni tra gli agricoltori nell’Unione e al principio di sussidiarietà, il sostegno del FEAGA e del FEASR è inteso a migliorare ulteriormente lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura, degli alimenti e delle zone rurali e contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali, in ambito economico, ambientale e sociale, che a loro volta contribuiranno all’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

    a)

    promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine;

    b)

    sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente, compresa la biodiversità, e l’azione per il clima e contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Unione in materia di ambiente e clima, compresi gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi;

    c)

    rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

    Articolo 6

    Obiettivi specifici

    1.   Il conseguimento degli obiettivi generali è perseguito mediante gli obiettivi specifici seguenti:

    a)

    sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l’Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell’Unione;

    b)

    migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;

    c)

    migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore;

    d)

    contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l’energia sostenibile;

    e)

    promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;

    f)

    contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;

    g)

    attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;

    h)

    promuovere l’occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all’agricoltura, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;

    i)

    migliorare la risposta dell’agricoltura dell’Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche.

    2.   Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono integrati dall’obiettivo trasversale di ammodernamento dell’agricoltura e delle zone rurali e sono interconnessi con lo stesso, promuovendo e condividendo conoscenze, innovazione e digitalizzazione nell’agricoltura e nelle zone rurali e incoraggiandone l’utilizzo da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

    3.   Nel perseguire gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano misure atte a ridurre l’onere amministrativo e assicurano la semplificazione nell’attuazione della PAC.

    Articolo 7

    Indicatori

    1.   Il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, è valutato sulla base degli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto che figurano nell’allegato I. Tali indicatori comuni includono:

    a)

    indicatori di output relativi agli output realizzati dagli interventi sostenuti;

    b)

    indicatori di risultato relativi agli obiettivi specifici in questione di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e che sono utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione a tali obiettivi specifici nei piani strategici della PAC e per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento di tali target finali; gli indicatori di risultato relativi agli obiettivi climatico-ambientali possono riguardare interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi derivanti dagli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato XIII;

    c)

    indicatori di impatto riferiti agli obiettivi di cui all’articolo 5 e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e utilizzati nell’ambito dei piani strategici della PAC;

    d)

    indicatori di contesto di cui all’articolo 115, paragrafo 2, ed elencati nell’allegato I.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che modificano l’allegato I al fine di adeguare gli indicatori comuni di output, di risultato, di impatto e di contesto. Tali atti delegati sono strettamente limitati ad affrontare i problemi tecnici presentatisi agli Stati membri riguardo all’applicazione di tali indicatori.

    TITOLO III

    REQUISITI COMUNI E TIPI DI INTERVENTI

    CAPO I

    REQUISITI COMUNI

    Sezione 1

    Principi generali

    Articolo 8

    Approccio strategico

    Gli Stati membri perseguono gli obiettivi fissati nel titolo II, specificando gli interventi sulla base dei tipi di intervento di cui ai capi II, III e IV del presente titolo, in conformità della loro valutazione delle esigenze e dei requisiti comuni di cui al presente capo.

    Articolo 9

    Principi generali

    Gli Stati membri elaborano gli interventi dei propri piani strategici della PAC e le norme BCAA di cui all’articolo 13 conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ai principi generali del diritto dell’Unione.

    Gli Stati membri assicurano che gli interventi e le norme BCAA di cui all’articolo 13 siano definiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, siano compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno e non comportino distorsioni della concorrenza.

    Gli Stati membri stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la concessione del sostegno dell’Unione agli agricoltori e agli altri beneficiari conformemente ai piani strategici della PAC approvati dalla Commissione a norma degli articoli 118 e 119 del presente regolamento come pure ai principi e ai requisiti di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) 2021/2116. Attuano tali piani strategici della PAC approvati dalla Commissione.

    Articolo 10

    Sostegno interno nel quadro dell’OMC

    Gli Stati membri elaborano gli interventi basati sui tipi di intervento elencati nell’allegato II del presente regolamento, incluse le definizioni e le condizioni di cui all’articolo 4, in modo tale che siano conformi ai criteri dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC.

    In particolare, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali sono conformi ai criteri dei punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC indicati nell’allegato II del presente regolamento per tali interventi. Per gli altri interventi, i punti dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC indicati nell’allegato II del presente regolamento sono indicativi e tali interventi possono invece attenersi a un altro punto dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, se precisato e spiegato nel piano strategico della PAC.

    Articolo 11

    Esecuzione del memorandum d’intesa sui semi oleaginosi

    1.   Se gli Stati membri prevedono interventi basati sulle superfici diversi da quelli conformi alle disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC, compreso il sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del presente regolamento e se tali interventi riguardano una parte o la totalità dei semi oleaginosi di cui all’allegato del memorandum d’intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d’America sui semi oleaginosi nel quadro del GATT, la superficie totale sovvenzionata in base agli output previsti inclusi nei piani strategici della PAC degli Stati membri interessati non può superare la superficie sovvenzionata massima per l’intera Unione al fine di assicurare la conformità con gli impegni assunti a livello internazionale.

    2.   Entro l’8 giugno 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano una superficie sovvenzionata di riferimento indicativa per ciascuno Stato membro, calcolata sulla base della quota di ciascuno Stato membro della superficie coltivata media nell’Unione negli anni dal 2016 al 2020. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 153, paragrafo 2.

    3.   Ogni Stato membro che intenda concedere un sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo indica i corrispondenti output previsti in termini di ettari nella propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 118, paragrafo 1.

    Se a seguito della comunicazione di tutti gli output previsti da parte degli Stati membri si supera la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione calcola, per ciascuno Stato membro che comunica un eccesso rispetto alla superficie di riferimento, un coefficiente di riduzione proporzionale all’eccesso di output previsti così che sia mantenuta la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione. La Commissione informa ciascuno Stato membro interessato di tale coefficiente di riduzione nelle proprie osservazioni al piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 118, paragrafo 3. Il coefficiente di riduzione per ciascuno Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all’articolo 118, paragrafo 6, con cui la Commissione approva il piano strategico della PAC.

    Gli Stati membri non possono modificare la rispettiva superficie sovvenzionata di propria iniziativa dopo la data di cui all’articolo 118, paragrafo 1.

    4.   Se intende aumentare gli output previsti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo piano strategico della PAC approvati dalla Commissione, uno Stato membro comunica alla Commissione gli output previsti riveduti, presentando una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC ai sensi dell’articolo 119 prima del 1o gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.

    5.   Ove opportuno, al fine di evitare che la superficie massima sovvenzionata per l’intera Unione di cui al paragrafo 1 sia superata, la Commissione fissa i coefficienti di riduzione o rivede i coefficienti di riduzione esistenti, se tali coefficienti sono stati fissati conformemente al paragrafo 2, secondo comma, per tutti gli Stati membri che hanno superato la propria superficie sovvenzionata di riferimento nei rispettivi piani strategici della PAC.

    La Commissione informa gli Stati membri interessati dei coefficienti di riduzione entro il 31 gennaio dell’anno precedente l’anno di domanda in questione.

    Ciascuno Stato membro interessato presenta una corrispondente domanda di modifica del proprio piano strategico della PAC con il coefficiente di riduzione di cui al secondo comma entro il 31 marzo dell’anno precedente l’anno di domanda in questione. Il coefficiente di riduzione per tale Stato membro è fissato nella decisione di esecuzione di cui all’articolo 119, paragrafo 10, con la quale la Commissione approva la modifica del piano strategico della PAC.

    6.   Per quanto riguarda i semi oleaginosi interessati dal memorandum d’intesa di cui al paragrafo 1, del presente articolo, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di ettari per i quali il sostegno è stato effettivamente versato nelle relazioni annuali sull’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 134.

    7.   Gli Stati membri escludono la coltivazione di semi di girasole da tavola da qualsiasi intervento basato sulle superfici di cui al paragrafo 1.

    Sezione 2

    Condizionalità

    Articolo 12

    Principio e ambito d’applicazione

    1.   Gli Stati membri includono nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici:

    a)

    il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;

    b)

    la salute pubblica e delle piante;

    c)

    il benessere degli animali.

    2.   I piani strategici della PAC includono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano in particolare le disposizioni di cui al titolo IV, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2116.

    3.   Gli atti giuridici di cui all’allegato III riguardanti i requisiti di gestione obbligatori si applicano nella versione vigente e, nel caso delle direttive, quali recepite dagli Stati membri.

    4.   Ai fini della presente sezione per «requisito di gestione obbligatorio» si intende ciascuno dei requisiti di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione ed elencati nell’allegato III con riferimento a un determinato atto giuridico, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.

    Articolo 13

    Obblighi degli Stati membri in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri stabiliscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per gli agricoltori e altri beneficiari per ciascuna norma BCAA indicata nell’allegato III, in linea con il principale obiettivo delle norme di cui a tale allegato. Nel definire tali norme, gli Stati membri tengono conto, se del caso, delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, dei metodi colturali in uso, delle pratiche agronomiche, delle dimensioni e delle strutture aziendali, dell’uso del suolo, e delle specificità delle regioni ultraperiferiche.

    2.   Per quanto riguarda gli obiettivi principali di cui all’allegato III, gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive a quelle previste in tale allegato relativamente a tali obiettivi principali. Tali norme aggiuntive sono non discriminatorie e proporzionate e corrispondano alle esigenze individuate.

    Gli Stati membri non stabiliscono norme minime per obiettivi principali diversi da quelli di cui all’allegato III.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme volte a garantire parità di condizioni per quanto riguarda la percentuale per la norma BCAA 1.

    Sezione 3

    Condizionalità sociale

    Articolo 14

    Principio e ambito d’applicazione

    1.   Gli Stati membri indicano nei propri piani strategici della PAC che, al più tardi dal 1o gennaio 2025, una sanzione amministrativa è applicata agli agricoltori e agli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 se non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all’allegato IV.

    2.   Quando includono un sistema di sanzioni amministrative nei propri piani strategici della PAC come previsto al paragrafo 1, gli Stati membri consultano, sulla base delle rispettive disposizioni istituzionali, le pertinenti parti sociali nazionali, che rappresentano gli interlocutori sociali del settore agricolo, e rispettano pienamente la loro autonomia, nonché il loro diritto di negoziare e concludere contratti collettivi. Tale sistema di sanzioni amministrative non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti sociali ove queste, in conformità dei quadri giuridici e della contrattazione collettiva nazionali, siano responsabili dell’attuazione o dell’applicazione degli atti giuridici di cui all’allegato IV.

    3.   I piani strategici della PAC comprendono norme su un sistema efficace e proporzionato di sanzioni amministrative. Tali norme rispettano le pertinenti disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116.

    4.   Gli atti giuridici di cui all’allegato IV riguardanti le disposizioni da assoggettare al sistema di sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 si applicano nella versione vigente e quali recepiti dagli Stati membri.

    Sezione 4

    Servizi di consulenza aziendale

    Articolo 15

    Servizi di consulenza aziendale

    1.   Gli Stati membri includono nel proprio piano strategico della PAC un sistema per fornire servizi di consulenza per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC in materia di gestione della terra e dell’azienda («servizi di consulenza aziendale»). Tale sistema può basarsi sui sistemi esistenti.

    2.   I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici.

    Attraverso i servizi di consulenza aziendale è offerta un’assistenza adeguata lungo il ciclo di sviluppo dell’azienda agricola, anche per la costituzione di un’azienda per la prima volta, la conversione dei modelli di produzione verso la domanda dei consumatori, le pratiche innovative, le tecniche agricole per la resilienza ai cambiamenti climatici, comprese l’agroforestazione e l’agroecologia, il miglioramento del benessere degli animali e, ove necessario, le norme di sicurezza e il sostegno sociale.

    I servizi di consulenza aziendale sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano gli AKIS.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che la consulenza fornita sia imparziale e che i consulenti siano adeguatamente qualificati e formati ed esenti da conflitti di interesse.

    4.   I servizi di consulenza aziendale sono adeguati ai vari tipi di produzione e aziende agricole e contemplano come minimo:

    a)

    tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

    b)

    i requisiti stabiliti dagli Stati membri per attuare la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2000/60/CE, l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39), la direttiva 2009/128/CE, la direttiva 2009/147/CE, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, (40) il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (42);

    c)

    le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione della Commissione del 29 giugno 2017 intitolata «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica»;

    d)

    la prevenzione e la gestione del rischio;

    e)

    il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione di progetti di gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3;

    f)

    le tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle zone rurali di cui all’articolo 114, lettera b);

    g)

    gestione sostenibile dei nutrienti, compreso, al più tardi a partire dal 2024, l’utilizzo di uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti che consiste in qualsiasi applicazione digitale che fornisca almeno:

    i)

    un bilancio dei principali nutrienti nel suolo;

    ii)

    i requisiti legali relativi ai nutrienti;

    iii)

    dati relativi al suolo, basati sulle informazioni e le analisi disponibili;

    iv)

    i dati del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) pertinenti per la gestione dei nutrienti;

    h)

    le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro e il sostegno sociale nelle comunità di agricoltori.

    CAPO II

    TIPI DI INTERVENTO SOTTO FORMA DI PAGAMENTI DIRETTI

    Sezione 1

    Tipi di intervento, riduzione e requisiti minimi

    Articolo 16

    Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti

    1.   I tipi di intervento di cui al presente capo possono assumere la forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati.

    2.   I pagamenti diretti disaccoppiati sono i seguenti:

    a)

    il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

    b)

    il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

    c)

    il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

    d)

    i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali.

    3.   I pagamenti diretti accoppiati sono i seguenti:

    a)

    il sostegno accoppiato al reddito;

    b)

    il pagamento specifico per il cotone.

    Articolo 17

    Limite massimo e degressività dei pagamenti

    1.   Gli Stati membri possono limitare l’importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile. Gli Stati membri che scelgono di introdurre un limite massimo riducono del 100 % l’importo superiore a 100 000 EUR.

    2.   Gli Stati membri possono ridurre fino all’85 % l’importo eccedente i 60 000 EUR del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile.

    Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari superiori a 60 000 EUR e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari. Essi assicurano che la riduzione per ogni scaglione sia pari o superiore a quella dello scaglione precedente.

    3.   Prima di applicare il paragrafo 1 o 2, gli Stati membri possono sottrarre dall’importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità da concedere a un agricoltore per un determinato anno civile:

    a)

    tutte le retribuzioni connesse a un’attività agricola dichiarata dall’agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro;

    b)

    l’equivalente costo del lavoro regolare e non retribuito connesso a un’attività agricola praticata da persone che lavorano nell’azienda in questione e che non percepiscono una retribuzione o che ricevono una retribuzione inferiore all’importo normalmente versato per le prestazioni fornite ma sono ricompensate mediante il risultato economico dell’azienda agricola;

    c)

    l’elemento «costo del lavoro» dei costi contrattuali connessi a un’attività agricola dichiarati dall’agricoltore.

    Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera a), gli Stati membri utilizzano i costi delle retribuzioni effettivamente sostenuti dall’agricoltore. In casi debitamente giustificati, gli agricoltori possono chiedere di utilizzare i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato.

    Per calcolare gli importi di cui al primo comma, lettera b), gli Stati membri utilizzano i costi standard determinati dallo Stato membro interessato secondo un metodo ulteriormente specificato nel proprio piano strategico della PAC sulla base della retribuzione standard media connessa a un’attività agricola a livello nazionale o regionale moltiplicata per il numero di unità di lavoro annuali dichiarate dall’agricoltore interessato.

    4.   In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la riduzione di cui ai paragrafi 1 e 2 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

    5.   Il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti è utilizzato principalmente per contribuire al finanziamento del sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità, se è stabilito nel relativo piano strategico della PAC, e successivamente degli altri interventi che rientrano nei pagamenti diretti disaccoppiati.

    Gli Stati membri possono anche utilizzare tutto o parte del prodotto per finanziare i tipi di intervento nell’ambito del FEASR specificati al capo IV mediante un trasferimento. Tale trasferimento al FEASR fa parte delle tabelle finanziarie del piano strategico della PAC e può essere riveduto nel 2025 in conformità dell’articolo 103. Esso non è soggetto ai limiti massimi per i trasferimenti di fondi dal FEAGA al FEASR di cui a tale articolo.

    6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrino il presente regolamento con norme che definiscano una base armonizzata per il calcolo della riduzione dei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di prevedere norme dettagliate in merito alla distribuzione dei fondi agli agricoltori.

    Articolo 18

    Requisiti minimi

    1.   Gli Stati membri fissano una superficie minima e non concedono pagamenti diretti agli agricoltori in attività se la superficie ammissibile dell’azienda per la quale presentano domanda di pagamenti diretti è inferiore a tale superficie minima.

    In alternativa, gli Stati membri possono fissare un importo minimo dei pagamenti diretti che possono essere corrisposti a un agricoltore.

    2.   Qualora uno Stato membro abbia deciso di fissare una superficie minima ai sensi del paragrafo 1, primo comma, esso stabilisce comunque un importo minimo ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, per gli agricoltori che ricevono un sostegno connesso agli animali da pagare per capo sotto forma di pagamenti diretti e che detengono un numero di ettari inferiore a detta superficie minima.

    Quando fissano la superficie minima o l’importo minimo, gli Stati membri mirano a garantire che i pagamenti diretti siano concessi agli agricoltori in attività unicamente se:

    a)

    la gestione dei pagamenti corrispondenti non comporta eccessivi oneri amministrativi; e

    b)

    gli importi corrispondenti danno un contributo effettivo al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ai quali i pagamenti diretti contribuiscono.

    3.   La Grecia può decidere di non applicare il presente articolo alle isole minori del Mar Egeo.

    Articolo 19

    Contributo agli strumenti di gestione del rischio

    In deroga all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, uno Stato membro può decidere di assegnare fino al 3 % dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore per il contributo dell’agricoltore a uno strumento di gestione del rischio.

    Gli Stati membri che decidono di utilizzare tale disposizione la applicano a tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti in un determinato anno.

    Sezione 2

    Pagamenti diretti disaccoppiati

    Sottosezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 20

    Requisiti generali per beneficiare di pagamenti diretti disaccoppiati

    Gli Stati membri concedono pagamenti diretti disaccoppiati agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

    Sottosezione 2

    Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

    Articolo 21

    Norme generali

    1.   Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito per la sostenibilità («sostegno di base al reddito») alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e ulteriormente specificate nei rispettivi piani strategici della PAC.

    2.   Gli Stati membri prevedono un sostegno di base al reddito sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile.

    3.   Fatti salvi gli articoli da 23 a 27, il sostegno di base al reddito è concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato da un agricoltore in attività.

    Articolo 22

    Importo del sostegno per ettaro

    1.   A meno che gli Stati membri non decidano di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 23, il sostegno è versato sotto forma di un importo uniforme per ettaro.

    2.   Gli Stati membri possono decidere di differenziare l’importo del sostegno di base al reddito per ettaro per i diversi gruppi di territori che presentano condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe, comprese forme tradizionali di agricoltura determinate dagli Stati membri, quali il pascolo alpino estensivo. Conformemente all’articolo 109, paragrafo 2, lettera c), l’importo del sostegno di base al reddito per ettaro può essere ridotto tenendo conto del sostegno a titolo di altri interventi nel piano strategico della PAC in questione.

    Articolo 23

    Diritti all’aiuto

    1.   Gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 possono decidere di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto a norma degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento.

    2.   Se gli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 decidono di non concedere più il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto, i diritti all’aiuto assegnati a norma di detto regolamento scadono il 31 dicembre dell’anno che precede quello a partire dal quale deve applicarsi la decisione.

    Articolo 24

    Valore dei diritti all’aiuto e convergenza

    1.   Gli Stati membri determinano il valore unitario dei diritti all’aiuto prima della convergenza in conformità del presente articolo mediante l’adeguamento del valore dei diritti all’aiuto in misura proporzionale al loro valore stabilito a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno di domanda 2022, e il relativo pagamento per le pratiche colturali benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo III, di tale regolamento per l’anno di domanda 2022.

    2.   Gli Stati membri possono decidere di differenziare il valore dei diritti all’aiuto in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2.

    3.   Ciascuno Stato membro entro e non oltre l’anno di domanda 2026, fissa un livello massimo per il valore dei singoli diritti all’aiuto per lo Stato membro o per ciascun gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    4.   Se il valore dei diritti all’aiuto stabilito ai sensi del paragrafo 1 non è uniforme all’interno di uno stesso Stato membro o all’interno di uno stesso gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lo Stato membro interessato assicura una convergenza del valore dei diritti all’aiuto verso un valore unitario uniforme entro e non oltre l’anno di domanda 2026.

    5.   Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro assicura che, entro e non oltre l’anno di domanda 2026, tutti i diritti all’aiuto abbiano un valore pari almeno all’85 % dell’importo unitario medio di cui all’articolo 102, paragrafo 1, previsto per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel rispettivo piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    6.   Gli Stati membri finanziano gli aumenti del valore dei diritti all’aiuto necessari per conformarsi ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo mediante l’utilizzo di qualsiasi importo che risulti disponibile attraverso l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo e, ove necessario, mediante la riduzione della differenza tra il valore unitario dei diritti all’aiuto determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo e l’importo unitario previsto di cui all’articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    Gli Stati membri possono decidere di applicare la riduzione a una parte o alla totalità dei diritti all’aiuto con un valore determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo che eccedono l’importo unitario previsto di cui all’articolo 102, paragrafo 1, per il sostegno di base al reddito per l’anno di domanda 2026 stabilito nel piano strategico della PAC per lo Stato membro o per il gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    7.   Le riduzioni di cui al paragrafo 6 si basano su criteri oggettivi e non discriminatori. Fatto salvo il valore minimo stabilito in conformità del paragrafo 5, tali criteri possono prevedere di fissare una diminuzione massima che non può essere inferiore al 30 %.

    8.   Gli Stati membri provvedono affinché l’adeguamento dei valori dei diritti all’aiuto a norma dei paragrafi da 3 a 7 inizi a decorrere dall’anno 2023.

    Articolo 25

    Attivazione dei diritti all’aiuto

    1.   Gli Stati membri che hanno deciso di concedere un sostegno sulla base dei diritti all’aiuto concedono il sostegno di base al reddito agli agricoltori in attività che detengono diritti all’aiuto, di proprietà o in affitto, al momento dell’attivazione di tali diritti all’aiuto. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dell’attivazione dei diritti all’aiuto, gli agricoltori in attività dichiarino gli ettari ammissibili coperti da ciascun diritto all’aiuto.

    2.   Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto, anche in caso di successione ereditaria effettiva o anticipata, siano attivati soltanto nello Stato membro o nel gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, in cui sono stati assegnati.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto attivati conferiscano un diritto al pagamento basato sull’importo ivi definito.

    Articolo 26

    Riserve per i diritti all’aiuto

    1.   Ciascuno Stato membro che decide di concedere un sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto deve gestire una riserva nazionale.

    2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se decide di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di costituire una riserva per ciascun gruppo di territori di cui a tale articolo.

    3.   Gli Stati membri garantiscono che i diritti all’aiuto provenienti dalla riserva siano assegnati solo agli agricoltori in attività.

    4.   Gli Stati membri utilizzano la riserva in via prioritaria per assegnare diritti all’aiuto alle seguenti categorie di agricoltori:

    a)

    giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda;

    b)

    nuovi agricoltori.

    5.   Uno Stato membro assegna diritti all’aiuto, o aumenta il valore dei diritti all’aiuto esistenti, agli agricoltori in attività che ne hanno diritto in forza di una sentenza definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall’autorità competente di tale Stato membro. Esso garantisce che tali agricoltori in attività ricevano il numero e il valore dei diritti all’aiuto stabiliti in detta sentenza o provvedimento a una data fissata da tale Stato membro.

    6.   Gli Stati membri garantiscono che la riserva sia alimentata mediante una riduzione lineare del valore di tutti i diritti all’aiuto nel caso in cui non sia sufficiente a coprire l’assegnazione di tali diritti conformemente ai paragrafi 4 e 5.

    7.   Gli Stati membri possono fissare norme supplementari per l’utilizzo della riserva, comprese ulteriori categorie di agricoltori a cui destinare la riserva purché siano stati erogati aiuti a titolo della stessa ai gruppi prioritari di cui ai paragrafi 4 e 5, e per i casi che farebbero scattare l’alimentazione della riserva. Se la riserva è alimentata da una riduzione lineare del valore dei diritti all’aiuto, tale riduzione lineare si applica a tutti i diritti all’aiuto a livello nazionale oppure, se gli Stati membri applicano la deroga prevista al paragrafo 2, a livello del relativo gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    8.   Gli Stati membri fissano il valore dei nuovi diritti all’aiuto assegnati dalla riserva al valore medio nazionale dei diritti all’aiuto nell’anno di assegnazione o al valore medio dei diritti all’aiuto di ciascun gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, nell’anno di assegnazione.

    9.   Gli Stati membri possono decidere di aumentare il valore dei diritti all’aiuto esistenti fino al valore medio nazionale nell’anno di assegnazione o fino al valore medio di ciascun gruppo di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

    Articolo 27

    Trasferimento di diritti all’aiuto

    1.   Fatta eccezione per il trasferimento per successione ereditaria effettiva o anticipata, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito nello stesso Stato membro.

    2.   Se gli Stati membri decidono di differenziare il sostegno di base al reddito in conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, i diritti all’aiuto sono trasferiti solo all’interno del gruppo di territori in cui sono stati assegnati.

    Articolo 28

    Pagamenti per i piccoli agricoltori

    Gli Stati membri possono concedere un pagamento ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o importi per ettaro, in sostituzione dei pagamenti diretti di cui alla presente sezione e alla sezione 3 del presente capo. Gli Stati membri pianificano il corrispondente intervento nel piano strategico della PAC come facoltativo per gli agricoltori.

    Il pagamento annuale per ciascun agricoltore non è superiore a 1 250 EUR.

    Gli Stati membri possono decidere di fissare importi forfettari o importi per ettaro diversi in funzione di diverse soglie basate sulla superficie.

    Sottosezione 3

    Sostegno complementare al reddito

    Articolo 29

    Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

    1.   Gli Stati membri prevedono un sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità («sostegno ridistributivo al reddito») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC.

    In deroga al primo comma del presente paragrafo o all’articolo 98, gli Stati membri possono far fronte alla necessità di ridistribuire il sostegno al reddito mediante altri strumenti e interventi finanziati dal FEAGA che perseguano l’obiettivo di una distribuzione più equa e consentano di orientare il sostegno al reddito in modo più efficace ed efficiente, purché siano in grado di dimostrare nei propri piani strategici della PAC che tale necessità è sufficientemente soddisfatta.

    2.   Gli Stati membri garantiscono la ridistribuzione dei pagamenti diretti dalle aziende più grandi a quelle di piccole o medie dimensioni, prevedendo un sostegno ridistributivo al reddito sotto forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile per gli agricoltori che hanno diritto a un aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 21.

    3.   Gli Stati membri fissano, a livello nazionale o regionale, eventualmente a livello dei gruppi di territori di cui all’articolo 22, paragrafo 2, un importo per ettaro o importi diversi per diverse fasce di ettari, nonché il numero massimo di ettari per agricoltore per cui è versato il sostegno ridistributivo al reddito.

    4.   L’importo per ettaro previsto per un dato anno di domanda non supera l’importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro per tale anno di domanda.

    5.   L’importo medio nazionale dei pagamenti diretti per ettaro è definito come il rapporto tra il massimale nazionale per i pagamenti diretti per un dato anno di domanda di cui all’allegato V e il totale degli output previsti – espresso in numero di ettari – per il sostegno di base al reddito per tale anno di domanda.

    6.   In caso di persona giuridica, o gruppo di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

    In caso di agricoltori facenti parte di un gruppo di soggetti giuridici affiliati, secondo quanto determinato dagli Stati membri, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello di tale gruppo alle condizioni da essi determinate.

    Articolo 30

    Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

    1.   Gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, quali definiti in base ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

    2.   Nell’ambito del loro obbligo di attrarre giovani agricoltori in linea con l’obiettivo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), e di destinare a tale obiettivo, in conformità dell’articolo 95, un importo almeno pari a quello indicato nell’allegato XII, gli Stati membri possono prevedere un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori che hanno recentemente costituito per la prima volta un’azienda e che hanno diritto a un aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 21.

    Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo agli agricoltori che hanno ricevuto sostegno a norma dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante durata del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo.

    3.   Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è concesso per una durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori e alle condizioni stabilite dal quadro giuridico della PAC applicabile per il periodo successivo al 2027, se la durata di cinque anni va oltre il 2027. Gli Stati membri provvedono affinché non si creino aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027.

    Tale sostegno assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile o di pagamento forfettario per giovane agricoltore.

    Gli Stati membri possono decidere di concedere il sostegno di cui al presente articolo soltanto a un numero massimo di ettari per giovane agricoltore.

    4.   In caso di persona giuridica o gruppo di persone fisiche o giuridiche, come i gruppi di agricoltori, le organizzazioni di produttori o le cooperative, gli Stati membri possono applicare il numero massimo di ettari di cui al paragrafo 3 a livello dei membri di tali persone giuridiche o gruppi:

    a)

    che soddisfano la definizione e le condizioni per essere considerati «giovani agricoltori», stabiliti in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6; e

    b)

    se il diritto interno prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori che hanno lo status di capo dell’azienda, in particolare con riguardo al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che essi abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole della persona giuridica o del gruppo interessati.

    Sottosezione 4

    Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali

    Articolo 31

    Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali

    1.   Gli Stati membri istituiscono e forniscono un sostegno a favore dei regimi volontari per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali («regimi ecologici») alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei loro piani strategici della PAC.

    2.   Gli Stati membri sostengono, a norma del presente articolo, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che si impegnano ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica.

    3.   Gli Stati membri definiscono un elenco di pratiche agricole benefiche per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali e destinate a contrastare la resistenza antimicrobica di cui al paragrafo 2. Tali pratiche sono concepite in modo da soddisfare uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alla resistenza antimicrobica, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i).

    4.   Ciascun regime ecologico dovrebbe coprire, in linea di principio, almeno due dei seguenti settori di intervento per il clima, l’ambiente, il benessere degli animali e per il contrasto alla resistenza antimicrobica:

    a)

    mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte dalle pratiche agricole, mantenimento degli attuali stock di carbonio e miglioramento del sequestro del carbonio;

    b)

    adattamento ai cambiamenti climatici, comprese azioni volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici;

    c)

    protezione o miglioramento della qualità dell’acqua e riduzione della pressione sulle risorse idriche;

    d)

    prevenzione del degrado del suolo, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti [e del biota del suolo];

    e)

    protezione della biodiversità, conservazione o ripristino di habitat o specie, compresi il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive;

    f)

    azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, in particolare dei pesticidi che presentano un rischio per la salute umana o l’ambiente;

    g)

    azioni volte a migliorare il benessere degli animali o a contrastare la resistenza antimicrobica.

    5.   A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che:

    a)

    vanno al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

    b)

    vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione;

    c)

    vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

    d)

    sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 70.

    Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l’impresa.

    6.   A norma del paragrafo 5, per la descrizione degli impegni che il beneficiario dei regimi ecologici di cui al presente articolo deve rispettare, gli Stati membri possono basarsi su uno o più requisiti e norme stabiliti ai sensi del capo I, sezione 2, a condizione che gli obblighi dei regimi ecologici vadano al di là dei pertinenti criteri di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno stabilite dagli Stati membri ai sensi del capo I, sezione 2.

    Fatto salvo l’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, gli agricoltori in attività o i gruppi di agricoltori in attività che partecipano ai regimi ecologici istituiti conformemente al primo comma sono considerati adempienti ai requisiti e alle norme pertinenti di cui all’allegato III purché onorino gli impegni derivanti dal pertinente regime ecologico interessato.

    Gli Stati membri che istituiscono regimi ecologici a norma del primo comma del presente paragrafo possono provvedere affinché i loro sistemi di gestione e controllo non duplichino i controlli nel caso in cui i medesimi requisiti e le medesime norme si applichino sia nell’ambito di detti regimi ecologici sia in virtù degli obblighi di cui all’allegato III.

    7.   Il sostegno per uno specifico regime ecologico è concesso come pagamento annuale per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni. I pagamenti sono concessi sotto forma di:

    a)

    pagamenti aggiuntivi al sostegno di base al reddito di cui alla sottosezione 2; o

    b)

    pagamenti a totale o parziale compensazione degli agricoltori in attività o di gruppi di agricoltori in attività per la totalità o una parte dei costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni assunti, calcolati a norma dell’articolo 82 e tenendo conto degli obiettivi per i regimi ecologici; tali pagamenti possono coprire anche i costi di transazione.

    In deroga al primo comma, i pagamenti concessi a norma della lettera b) del medesimo comma per impegni in materia di benessere degli animali, impegni in materia di contrasto alla resistenza antimicrobica e, se debitamente giustificati, impegni per pratiche agricole benefiche per il clima, possono anche assumere la forma di un pagamento annuale per le unità di bestiame adulto.

    8.   Gli Stati membri dimostrano in che modo le pratiche agricole adottate nell’ambito dei regimi ecologici rispondono alle esigenze di cui all’articolo 108 e in che modo contribuiscono all’architettura ambientale e climatica di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), nonché al benessere degli animali e al contrasto alla resistenza antimicrobica. Essi utilizzano un sistema di valutazione o di punteggio o qualsiasi altra metodologia adeguata per garantire l’efficacia e l’efficienza dei regimi ecologici ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati. Nello stabilire il livello dei pagamenti per i diversi impegni nell’ambito dei regimi ecologici a norma del paragrafo 7, primo comma, lettera a), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto del livello di sostenibilità e ambizione di ciascun regime ecologico, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

    9.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli fondati sull’articolo 70.

    Sezione 3

    Pagamenti diretti accoppiati

    Sottosezione 1

    Sostegno accoppiato al reddito

    Articolo 32

    Norme generali

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori in attività alle condizioni stabilite nella presente sottosezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

    2.   Gli interventi degli Stati membri aiutano i settori e le produzioni sovvenzionati elencati all’articolo 33 o i tipi specifici di attività agricola che essi comportano, ad affrontare le difficoltà incontrate, migliorandone la competitività, la sostenibilità o la qualità. Gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare le difficoltà incontrate in relazione alle colture proteiche.

    3.   Il sostegno accoppiato al reddito assume la forma di un pagamento annuale per ettaro o per capo.

    Articolo 33

    Ambito di applicazione

    Il sostegno accoppiato al reddito può essere concesso soltanto ai seguenti settori e produzioni o tipi specifici di attività agricola, nella misura in cui siano importanti per ragioni socioeconomiche o ambientali:

    a)

    cereali;

    b)

    semi oleosi esclusi quelli da tavola di cui all’articolo 11, paragrafo 7;

    c)

    colture proteiche, comprese le leguminose e i miscugli di leguminose ed altre erbacee, a condizione che le leguminose restino predominanti nel miscuglio;

    d)

    lino;

    e)

    canapa;

    f)

    riso;

    g)

    frutta a guscio;

    h)

    patate da fecola;

    i)

    latte e prodotti lattiero-caseari;

    j)

    sementi;

    k)

    carni ovine e caprine;

    l)

    carni bovine;

    m)

    olio di oliva e olive da tavola;

    n)

    bachi da seta;

    o)

    foraggi essiccati;

    p)

    luppolo;

    q)

    barbabietola e canna da zucchero e radici di cicoria;

    r)

    prodotti ortofrutticoli;

    s)

    bosco ceduo a rotazione rapida.

    Articolo 34

    Ammissibilità

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato al reddito sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici che hanno determinato come ettari ammissibili.

    2.   Se il sostegno accoppiato al reddito riguarda bovini o ovini e caprini, gli Stati membri stabiliscono come condizioni di ammissibilità per il sostegno i requisiti di identificazione e di registrazione degli animali in conformità della parte IV, titolo I, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/429. Tuttavia, fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, i bovini o gli ovini e i caprini sono considerati ammissibili al sostegno nella misura in cui i requisiti di identificazione e registrazione sono rispettati entro una determinata data nell’anno di domanda in questione che deve essere fissata dagli Stati membri.

    Articolo 35

    Poteri delegati in caso di squilibri strutturali del mercato in un settore

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato al reddito risentano degli squilibri strutturali del mercato in un determinato settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno accoppiato al reddito possa continuare a essere versato fino al 2027 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso tale sostegno in un precedente periodo di riferimento.

    Sottosezione 2

    Pagamento specifico per il cotone

    Articolo 36

    Ambito di applicazione

    Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo concedono un pagamento specifico per il cotone agli agricoltori in attività che producono cotone di cui al codice NC 5201 00 alle condizioni specificate nella presente sottosezione.

    Articolo 37

    Norme generali

    1.   Il pagamento specifico per il cotone è concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali.

    2.   Il pagamento specifico per il cotone è erogato per cotone che risponde a criteri di qualità sanitaria, di equità e di commerciabilità.

    3.   Bulgaria, Grecia, Spagna e Portogallo autorizzano i terreni e le varietà di cui al paragrafo 1 in conformità di qualsiasi norma e condizione adottate a norma del paragrafo 5.

    4.   Per gli interventi contemplati nella presente sottosezione:

    a)

    l’ammissibilità delle spese sostenute è determinata sulla base dell’articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116;

    b)

    ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, il parere degli organismi di certificazione riguarda le lettere a), b) e d), del suddetto paragrafo, nonché la dichiarazione di gestione.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme e condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone.

    6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme sulla procedura di rilascio dell’autorizzazione per i terreni e le varietà ai fini del pagamento specifico per il cotone e sulle notifiche ai produttori riguardo all’autorizzazione medesima. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 153, paragrafo 2.

    Articolo 38

    Superfici di base, rese fisse e importi di riferimento

    1.   Sono stabilite le seguenti superfici nazionali di base:

    Bulgaria: 3 342 ha,

    Grecia: 250 000 ha,

    Spagna: 48 000 ha,

    Portogallo: 360 ha.

    2.   Sono stabilite le seguenti rese fisse nel periodo di riferimento:

    Bulgaria: 1,2 t/ha,

    Grecia: 3,2 t/ha,

    Spagna: 3,5 t/ha,

    Portogallo: 2,2 t/ha.

    3.   L’importo del pagamento specifico per ettaro di superficie ammissibile è calcolato moltiplicando le rese di cui al paragrafo 2 per i seguenti importi di riferimento:

    Bulgaria: 636,13 EUR,

    Grecia: 229,37 EUR,

    Spagna: 354,73 EUR,

    Portogallo: 223,32 EUR.

    4.   Se in un determinato Stato membro la superficie ammissibile coltivata a cotone supera in un dato anno la superficie di base fissata al paragrafo 1, l’importo di cui al paragrafo 3 per tale Stato membro è ridotto in proporzione al superamento della superficie di base.

    5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme sulle condizioni di concessione del pagamento specifico per il cotone, sui requisiti di ammissibilità e sulle pratiche agronomiche.

    6.   La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme relative al calcolo della riduzione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 153, paragrafo 2.

    Articolo 39

    Organizzazioni interprofessionali riconosciute

    1.   Ai fini della presente sottosezione, per «organizzazione interprofessionale riconosciuta» si intende una persona giuridica costituita da produttori di cotone e da almeno un’impresa di sgranatura, che svolge attività quali:

    a)

    contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione del cotone sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

    b)

    redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione;

    c)

    orientare la produzione verso prodotti che rispondono meglio alle esigenze del mercato e alla domanda dei consumatori, in particolare rispetto alla qualità e alla tutela dei consumatori;

    d)

    aggiornare i metodi e i mezzi per migliorare la qualità del prodotto;

    e)

    elaborare strategie di commercializzazione per promuovere il cotone mediante sistemi di certificazione della qualità.

    2.   Lo Stato membro sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procede al riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali che soddisfano gli eventuali criteri definiti a norma del paragrafo 3.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 152 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

    a)

    i criteri per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali;

    b)

    gli obblighi dei produttori;

    c)

    le conseguenze nel caso in cui un’organizzazione interprofessionale riconosciuta non soddisfi i criteri di cui alla lettera a).

    Articolo 40

    Concessione del pagamento

    1.   Agli agricoltori è concesso il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili a norma dell’articolo 38.

    2.   In caso di agricoltori membri di un’organizzazione interprofessionale riconosciuta, il pagamento specifico per il cotone per gli ettari che sono ammissibili nei limiti della superficie di base fissata all’articolo 38, paragrafo 1, è maggiorato di 2 EUR.

    Articolo 41

    Deroghe

    1.   Gli articoli 101 e 102 e il titolo VII, ad eccezione del capo III, non si applicano al pagamento specifico per il cotone di cui alla presente sottosezione.

    2.   Il pagamento specifico per il cotone non è incluso in nessuna delle sezioni del piano strategico della PAC di cui agli articoli da 108 a 114, tranne per quanto riguarda l’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), relativo al piano finanziario.

    3.   L’articolo 55, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 non si applicano agli interventi di cui alla presente sottosezione.

    CAPO III

    TIPO DI INTERVENTO IN ALCUNI SETTORI

    Sezione 1

    Disposizioni generali

    Articolo 42

    Ambito di applicazione

    Il presente capo stabilisce le norme relative ai tipo di intervento:

    a)

    nel settore dei prodotti ortofrutticoli, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    b)

    nel settore dei prodotti dell’apicoltura, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera v), del regolamento (UE) n. 1308/2013 («settore dell’apicoltura»);

    c)

    nel settore vitivinicolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    d)

    nel settore del luppolo, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    e)

    nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    f)

    negli altri settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), k), m), da o) a t) e w), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nei settori comprendenti i prodotti elencati nell’allegato VI del presente regolamento.

    Articolo 43

    Tipi di intervento obbligatori e facoltativi

    1.   I tipi di intervento nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), sono obbligatori per gli Stati membri con organizzazioni di produttori in tale settore riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    Se, al momento di presentare il proprio piano strategico della PAC, uno Stato membro non dispone di organizzazioni di produttori riconosciute nel settore dei prodotti ortofrutticoli e riconosce un’organizzazione di produttori in tale settore a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 durante il piano strategico della PAC, tale Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC conformemente all’articolo 119 al fine di includere interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

    2.   I tipi di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 42, lettera b), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

    3.   I tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 42, lettera c), sono obbligatori per gli Stati membri elencati nell’allegato VII.

    4.   Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono scegliere di attuare i tipi di interventi di cui all’articolo 42, lettere d), e) e f).

    5.   La Germania può attuare nel settore del luppolo i tipi di interventi di cui all’articolo 42, lettera f), solo se decide nel proprio piano strategico della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all’articolo 42, lettera d).

    6.   La Grecia, la Francia e l’Italia possono attuare nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola i tipi di interventi di cui all’articolo 42, lettera f), solo se decidono nei propri piani strategici della PAC di non attuare i tipi di interventi di cui all’articolo 42, lettera e).

    Articolo 44

    Forme di sostegno

    1.   Nei settori di cui all’articolo 42 il sostegno può assumere una delle seguenti forme:

    a)

    rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;

    b)

    costi unitari;

    c)

    somme forfettarie;

    d)

    finanziamento a tasso fisso.

    2.   Gli importi delle forme di sostegno di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

    a)

    un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

    i)

    su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

    ii)

    su dati storici verificati dei beneficiari; o

    iii)

    sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei beneficiari;

    b)

    progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione in caso di interventi nei settori dell’apicultura e vitivinicolo o dall’organismo che approva il programma operativo di cui all’articolo 50 in caso di interventi in altri settori ammissibili;

    c)

    conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipi di intervento analoghi;

    d)

    conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di regimi di sostegno finanziati interamente dallo Stato membro per tipi di intervento analoghi.

    Articolo 45

    Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nel presente capo, per quanto riguarda:

    a)

    la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di intervento previsti nel presente capo, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

    b)

    il tipo di spesa coperto dagli interventi compresi nel presente capo, compresa, in deroga all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/2116, l’ammissibilità dei costi amministrativi e di personale delle organizzazioni di produttori o di altri beneficiari durante l’attuazione di questi interventi;

    c)

    la base per il calcolo dell’aiuto finanziario dell’Unione di cui al presente capo, compresi i periodi di riferimento e il calcolo del valore della produzione commercializzata, nonché per il calcolo del livello di organizzazione dei produttori ai fini dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 53;

    d)

    il livello massimo di aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c), f), g), h) e i), e per i tipi di interventi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) e l), compresi i servizi di imballaggio e trasporto del prodotto ritirato per la distribuzione gratuita e i costi relativi alla trasformazione del prodotto prima della sua consegna per la distribuzione gratuita;

    e)

    le norme per la fissazione di un massimale per le spese e per la misurazione della superficie ammissibile ai fini dei tipi di intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a);

    f)

    le norme concernenti l’obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

    g)

    le condizioni da applicare per l’utilizzo delle forme di sostegno elencate all’articolo 44, paragrafo 1;

    h)

    le norme concernenti il requisito di durabilità minima per gli investimenti produttivi e non produttivi sostenuti dagli interventi di cui al presente capo;

    i)

    le norme concernenti la combinazione dei finanziamenti per gli investimenti a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e per la promozione a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k).

    Articolo 46

    Obiettivi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola

    e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f)

    Gli obiettivi nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), sono i seguenti:

    a)

    pianificazione e organizzazione della produzione, adeguamento della produzione alla domanda (in particolare in termini di qualità e quantità), ottimizzazione dei costi di produzione e della redditività degli investimenti, e stabilizzazione dei prezzi alla produzione; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

    b)

    concentrazione dell’offerta e immissione sul mercato dei prodotti, anche attraverso la commercializzazione diretta; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

    c)

    miglioramento della competitività a medio e lungo termine, in particolare attraverso la modernizzazione; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c);

    d)

    ricerca e sviluppo in materia di metodi di produzione sostenibili, compresa la resistenza agli organismi nocivi, la resistenza alle malattie degli animali nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, pratiche innovative e tecniche di produzione che diano impulso alla competitività dell’economia e rafforzino gli sviluppi del mercato; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e i);

    e)

    promozione, sviluppo e attuazione:

    i)

    di metodi e tecniche di produzione rispettosi dell’ambiente;

    ii)

    di pratiche di produzione resistenti agli organismi nocivi e alle malattie;

    iii)

    di norme in materia di salute e benessere degli animali che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale;

    iv)

    della riduzione dei rifiuti nonché dell’utilizzo e della gestione ecocompatibili dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione;

    v)

    della tutela e del miglioramento della biodiversità, nonché dell’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in particolare protezione dell’acqua, del suolo e dell’aria.

    Questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere e), f) e i);

    f)

    contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi, come stabilito all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

    g)

    incremento del valore commerciale e della qualità dei prodotti, grazie fra l’altro al miglioramento della qualità e allo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta o con indicazione geografica protetta o coperti da regimi di qualità dell’Unione o nazionali riconosciuti dagli Stati membri; questi obiettivi sono connessi all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b);

    h)

    promozione e commercializzazione dei prodotti; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) e i);

    i)

    incremento del consumo dei prodotti del settore ortofrutticolo, freschi o trasformati; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i);

    j)

    prevenzione delle crisi e gestione dei rischi, al fine di prevenire e affrontare le perturbazioni sui mercati del settore pertinente; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

    k)

    miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152.

    Articolo 47

    Tipi di intervento nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell’olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all’articolo 42, lettera f)

    1.   Per ciascun obiettivo selezionato tra quelli di cui all’articolo 46, lettere da a) a i) e k), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f):

    a)

    investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni, in settori quali:

    i)

    conservazione del suolo, compreso l’aumento del carbonio nel suolo e il miglioramento della struttura del suolo, e riduzione dei contaminanti;

    ii)

    miglioramento dell’uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell’acqua;

    iii)

    prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

    iv)

    aumento del risparmio energetico, dell’efficienza energetica e dell’uso di energia rinnovabile;

    v)

    imballaggi ecologici, soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale;

    vi)

    biosicurezza, salute e benessere degli animali;

    vii)

    riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell’utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti;

    viii)

    miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi, compresa l’attuazione di tecniche di difesa integrata;

    ix)

    miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell’uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici;

    x)

    creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità;

    xi)

    miglioramento della qualità dei prodotti;

    xii)

    miglioramento delle risorse genetiche;

    xiii)

    miglioramento delle condizioni di impiego e applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;

    b)

    servizi di consulenza e assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;

    c)

    formazione, compresi l’orientamento e lo scambio di buone pratiche, in particolare per quanto riguarda le tecniche sostenibili di lotta contro gli organismi nocivi e le malattie, l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e zoosanitari, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ai medesimi, come pure l’utilizzo di piattaforme organizzate di negoziazione e borse merci del mercato a pronti e a termine;

    d)

    produzione biologica o integrata;

    e)

    azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l’efficienza del trasporto e dello stoccaggio di prodotti;

    f)

    promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sui regimi di qualità dell’Unione e sull’importanza di una dieta sana nonché a diversificare e consolidare i mercati;

    g)

    attuazione di regimi di qualità dell’Unione e nazionali;

    h)

    attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità dei prodotti venduti ai consumatori finali;

    i)

    azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarsi ai medesimi.

    2.   Per quanto riguarda l’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera j), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono uno o più dei seguenti tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f):

    a)

    creazione, costituzione e ricostituzione di fondi di mutualizzazione da parte di organizzazioni di produttori e di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento;

    b)

    investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato, anche per il magazzinaggio collettivo;

    c)

    magazzinaggio collettivo di prodotti dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci, inclusa, se necessario, la trasformazione collettiva per facilitare il magazzinaggio;

    d)

    reimpianto di frutteti o uliveti ove ciò sia reso necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall’autorità competente dello Stato membro o a fini di adattamento ai cambiamenti climatici;

    e)

    ricostituzione degli stock di bestiame a seguito della macellazione obbligatoria per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali;

    f)

    ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro;

    g)

    raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

    h)

    mancata raccolta, consistente nell’interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

    i)

    assicurazione del raccolto e della produzione, che contribuisce a tutelare i redditi dei produttori quando si generano perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi garantendo che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi;

    j)

    fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o a norma dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento ovvero a singoli produttori;

    k)

    attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell’Unione per facilitare l’accesso ai mercati dei paesi terzi;

    l)

    azioni di comunicazione volte a sensibilizzare e informare i consumatori.

    Articolo 48

    Pianificazione, rendicontazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione a livello di programma operativo

    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 102, l’articolo 111, lettere g) e h) l’articolo 112, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 134 si applicano per i tipi di interventi nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), a livello dei programmi operativi, anziché a livello di intervento. La pianificazione, la rendicontazione e la verifica dell’efficacia dell’attuazione per tali tipi di intervento sono altresì effettuate a livello dei programmi operativi.

    Sezione 2

    Settore dei prodotti ortofrutticoli

    Articolo 49

    Obiettivi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

    Nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 42, lettera a), gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46. Gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere g), h), i) e k), coprono i prodotti freschi o trasformati, mentre gli obiettivi enumerati nelle altre lettere dello stesso articolo riguardano esclusivamente i prodotti freschi.

    Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi corrispondano ai tipi di intervento scelti conformemente a quanto stabilito all’articolo 47.

    Articolo 50

    Programmi operativi

    1.   Gli obiettivi di cui all’articolo 46 e gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, o entrambi, alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.

    3.   I programmi operativi perseguono almeno gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere b), e) e f).

    4.   Per ciascun obiettivo prescelto i programmi operativi descrivono gli interventi selezionati tra quelli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC.

    5.   Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 presentano i programmi operativi agli Stati membri per approvazione e, in caso di approvazione, li attuano.

    6.   I programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori non riguardano gli stessi interventi contemplati dai programmi operativi delle organizzazioni aderenti. Gli Stati membri valutano i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori unitamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

    A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    gli interventi nell’ambito dei programmi operativi di un’associazione di organizzazioni di produttori siano interamente finanziati, fatto salvo l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), dai contributi delle organizzazioni aderenti all’associazione e che tali risorse siano prelevate dai fondi di esercizio delle stesse organizzazioni aderenti;

    b)

    gli interventi e la partecipazione finanziaria corrispondente siano identificati nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

    c)

    non vi sia doppio finanziamento.

    7.   Per ciascun programma operativo, gli Stati membri garantiscono che:

    a)

    almeno il 15 % della spesa prevista riguardi gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f);

    b)

    il programma operativo comprenda almeno tre azioni connesse agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f);

    c)

    almeno il 2 % della spesa prevista riguardi l’intervento connesso all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera d); e

    d)

    la spesa per gli interventi nell’ambito dei tipi di interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superino un terzo dell’importo totale delle spese.

    Qualora almeno l’80 % dei produttori aderenti a un’organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici a quelli previsti dal capo IV, ciascuno di tali impegni è considerato come una delle tre azioni minime di cui al primo comma, lettera b).

    8.   I programmi operativi possono prevedere le azioni proposte al fine di garantire che i lavoratori del settore godano di condizioni di lavoro eque e sicure.

    Articolo 51

    Fondi di esercizio

    1.   Qualsiasi organizzazione di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli o associazione di tali organizzazioni di produttori può costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

    a)

    con contributi finanziari:

    i)

    degli aderenti all’organizzazione di produttori o dell’organizzazione stessa, o entrambi; o

    ii)

    dell’associazione di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti a tale associazione;

    b)

    con l’aiuto finanziario dell’Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni quando tali organizzazioni o associazioni presentano un programma operativo.

    2.   I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati approvati dagli Stati membri.

    Articolo 52

    Aiuto finanziario dell’Unione per il settore dei prodotti ortofrutticoli

    1.   L’aiuto finanziario dell’Unione è pari all’importo dei contributi finanziari di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta.

    2.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato:

    a)

    al 4,1 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori;

    b)

    al 4,5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna associazione di organizzazioni di produttori;

    c)

    al 5 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione transnazionale di produttori o associazione transnazionale di organizzazioni di produttori.

    Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali a condizione che l’importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma sia utilizzato unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), h), i) e j). Nel caso delle associazioni di organizzazioni di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall’associazione a nome dei suoi membri.

    3.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori, il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per un programma operativo o parte di esso, se si applica almeno uno dei casi seguenti:

    a)

    le organizzazioni transnazionali di produttori attuano in due o più Stati membri gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere b), e) e f);

    b)

    una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori sono impegnate in interventi attuati a livello interprofessionale;

    c)

    il programma operativo riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica di cui al regolamento (UE) 2018/848;

    d)

    un programma operativo è attuato per la prima volta dall’organizzazione di produttori o dall’associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    e)

    le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola in uno Stato membro;

    f)

    l’organizzazione di produttori opera in una delle regioni ultraperiferiche;

    g)

    il programma operativo comprende gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f), i) e j);

    h)

    il programma operativo è attuato per la prima volta da un’organizzazione di produttori riconosciuta frutto di una fusione tra due o più organizzazioni di produttori riconosciute.

    4.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all’80 % per la spesa connessa all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera d), se tale spesa copre almeno il 5 % della spesa nell’ambito del programma operativo.

    5.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato all’80 % per la spesa connessa agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere e) e f), se tale spesa copre almeno il 20 % della spesa nell’ambito del programma operativo.

    6.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 100 % nei seguenti casi:

    a)

    ritiri dal mercato di prodotti ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

    i)

    distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

    ii)

    distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;

    b)

    azioni connesse all’orientamento di altre organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, a condizione che tali organizzazioni di produttori appartengano a regioni di Stati membri di cui all’articolo 53, paragrafo 2, del presente regolamento, o all’orientamento di singoli produttori.

    Articolo 53

    Aiuto finanziario nazionale

    1.   Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore e i prodotti ortofrutticoli è notevolmente inferiore alla media dell’Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 un aiuto finanziario nazionale non superiore all’80 % dei contributi finanziari di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. L’aiuto finanziario nazionale si aggiunge al fondo di esercizio.

    2.   Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell’Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell’attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione in questione e commercializzata dalle organizzazioni di produttori e dalle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in tale regione.

    3.   Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e all’aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

    Sezione 3

    Settore dell’apicoltura

    Articolo 54

    Obiettivi nel settore dell’apicoltura

    Gli Stati membri perseguono almeno uno dei pertinenti obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nel settore dell’apicoltura.

    Articolo 55

    Tipi di intervento nel settore dell’apicoltura e aiuto finanziario dell’Unione

    1.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri scelgono, per ciascun obiettivo specifico scelto di cui all’articolo 6, paragrafo 1, uno o più dei seguenti tipi di intervento nel settore dell’apicoltura:

    a)

    servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

    b)

    investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di:

    i)

    lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare, in particolare la varroasi;

    ii)

    prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell’uso di pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione;

    iii)

    ripopolamento del patrimonio apicolo nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;

    iv)

    razionalizzazione della transumanza;

    c)

    azioni di sostegno ai laboratori per l’analisi dei prodotti dell’apicoltura, della perdita di api o dei cali della produttività e delle sostanze potenzialmente tossiche per le api;

    d)

    azioni intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell’Unione, incluso l’allevamento delle api;

    e)

    collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione di programmi di ricerca nei settori dell’apicoltura e dei prodotti dell’apicoltura;

    f)

    promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura;

    g)

    azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

    2.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri motivano la propria scelta di obiettivi specifici e tipi di intervento. Nell’ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.

    3.   Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono il finanziamento da essi fornito per i tipi di intervento prescelti.

    4.   Gli Stati membri forniscono almeno lo stesso importo dell’aiuto finanziario dell’Unione che utilizzano in base all’articolo 88, paragrafo 2, per sostenere i tipi di intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    5.   L’aiuto finanziario complessivo fornito dall’Unione e dagli Stati membri non supera le spese sostenute dal beneficiario.

    6.   In sede di elaborazione dei rispettivi piani strategici della PAC, gli Stati membri collaborano con i rappresentanti delle organizzazioni del settore dell’apicoltura.

    7.   Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio.

    Articolo 56

    Ulteriori poteri delegati per tipi di intervento nel settore dell’apicoltura

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda:

    a)

    l’obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione il numero di alveari presenti nel loro territorio di cui all’articolo 55, paragrafo 7;

    b)

    una definizione di alveare e i metodi per calcolare il numero di alveari;

    c)

    il contributo minimo dell’Unione alle spese connesse alla realizzazione dei tipi di interventi e degli interventi di cui all’articolo 55.

    Sezione 4

    Settore vitivinicolo

    Articolo 57

    Obiettivi nel settore vitivinicolo

    Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi nel settore vitivinicolo:

    a)

    migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli dell’Unione; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c) e h);

    b)

    contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi nonché al miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione e alla riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, anche assistendo i viticoltori nella riduzione dell’uso di fattori di produzione e attuando metodi e pratiche colturali più sostenibili dal punto di vista ambientale; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da d) a f) e i);

    c)

    migliorare le condizioni di impiego e garantire l’applicazione degli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152;

    d)

    migliorare il rendimento delle aziende vitivinicole dell’Unione e il loro adeguamento alle richieste del mercato, nonché aumentarne la competitività a lungo termine per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, segnatamente in materia di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili; questi obiettivi sono connessi agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) e h);

    e)

    contribuire a ripristinare l’equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo dell’Unione per prevenire crisi di mercato; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

    f)

    contribuire a salvaguardare il reddito dei produttori dell’Unione che subiscono perdite causate da calamità naturali, condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

    g)

    aumentare le prospettive di commercializzazione e la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione, segnatamente mediante lo sviluppo di prodotti, processi e tecnologie innovativi e la creazione di valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento; tale obiettivo può comprendere il trasferimento di conoscenze ed è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e i);

    h)

    sostenere l’utilizzo dei sottoprodotti della vinificazione a fini industriali ed energetici per garantire la qualità dei vini dell’Unione proteggendo nel contempo l’ambiente; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e);

    i)

    contribuire a una maggiore sensibilizzazione dei consumatori sul consumo responsabile di vino e sui regimi di qualità dell’Unione per il vino; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e i);

    j)

    migliorare la competitività dei prodotti vitivinicoli dell’Unione nei paesi terzi, inclusi l’apertura e la diversificazione dei mercati vitivinicoli; questo obiettivo è connesso agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e h);

    k)

    contribuire ad aumentare la resilienza dei produttori contro il rischio di fluttuazioni del mercato; questo obiettivo è connesso all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

    Articolo 58

    Tipi di intervento nel settore vitivinicolo

    1.   Per ciascun obiettivo prescelto tra quelli elencati all’articolo 57, gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, scelgono nei propri piani strategici della PAC uno o più dei seguenti tipi di intervento:

    a)

    azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti, il cui processo consiste in uno o più degli interventi seguenti:

    i)

    riconversioni varietali, compreso il sovrainnesto, anche per migliorare la qualità o la sostenibilità ambientale, per ragioni di adattamento ai cambiamenti climatici o per il miglioramento della diversità genetica;

    ii)

    riallocazione di vigneti;

    iii)

    reimpianto di vigneti quando ciò è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro;

    iv)

    miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile, compresa la riduzione dell’uso di pesticidi, ma escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;

    b)

    investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali in sistemi colturali viticoli, escluse le operazioni pertinenti per il tipo di intervento di cui alla lettera a), in impianti di trattamento e infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;

    c)

    vendemmia verde, che consiste nella totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie ed esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione;

    d)

    assicurazione del raccolto contro le perdite di reddito dovute ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, condizioni climatiche avverse, o danni causati da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi;

    e)

    investimenti materiali e immateriali nell’innovazione, consistenti nello sviluppo di prodotti innovativi, inclusi prodotti provenienti dalla vinificazione e sottoprodotti della vinificazione, processi e tecnologie innovativi per la produzione di prodotti vitivinicoli e digitalizzazione di tali processi e tecnologie, nonché altri investimenti che conferiscono un valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento, fra l’altro per lo scambio di conoscenze e per contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici;

    f)

    servizi di consulenza, in particolare per quanto riguarda le condizioni di impiego, gli obblighi dei datori di lavoro, e la salute e la sicurezza sul lavoro;

    g)

    distillazione dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle restrizioni stabilite nell’allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

    h)

    azioni di informazione relative ai vini dell’Unione effettuate negli Stati membri al fine di incoraggiare il consumo responsabile di vino o promuovere i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche;

    i)

    azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte ad accrescere la reputazione dei vigneti dell’Unione promuovendo il turismo enologico nelle regioni di produzione;

    j)

    azioni intraprese da organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri nel settore vitivinicolo a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 volte a migliorare la conoscenza dei mercati;

    k)

    promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi, comprendenti una o più delle seguenti azioni e attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all’apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati:

    i)

    azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell’Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

    ii)

    partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

    iii)

    campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell’Unione;

    iv)

    studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;

    v)

    studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione;

    vi)

    preparazione di schede tecniche, inclusi test di laboratorio e valutazioni, con riguardo alle pratiche enologiche, alle norme fitosanitarie e in materia di igiene e ad altri requisiti stabiliti dai paesi terzi per l’importazione di prodotti del settore vitivinicolo, al fine di consentire l’accesso ai mercati dei paesi terzi o evitarne la restrizione;

    l)

    aiuti temporanei e decrescenti a copertura delle spese amministrative per la costituzione di fondi di mutualizzazione;

    m)

    investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali volti ad accrescere la sostenibilità della produzione vinicola:

    i)

    migliorando l’uso e la gestione delle risorse idriche;

    ii)

    procedendo alla conversione alla produzione biologica;

    iii)

    introducendo tecniche di produzione integrata;

    iv)

    acquistando apparecchiature per metodi di produzione di precisione o digitalizzata;

    v)

    contribuendo alla conservazione del suolo e all’aumento delle capacità di sequestro del carbonio nel suolo;

    vi)

    creando o preservando gli habitat propizi alla biodiversità o salvaguardando il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico; o

    vii)

    riducendo la produzione di rifiuti e migliorando la gestione degli stessi.

    Il primo comma, lettera k), si applica soltanto ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino. Le azioni e le attività di promozione e comunicazione volte al consolidamento degli sbocchi di mercato sono limitate a una durata massima di tre anni non prorogabile e riguardano soltanto i regimi di qualità dell’Unione relativi alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche.

    2.   Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, nei propri piani strategici della PAC, motivano la scelta da essi effettuata con riguardo agli obiettivi e ai tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Nell’ambito dei tipi di intervento prescelti, essi specificano gli interventi.

    Gli Stati membri che hanno scelto i tipi di intervento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera k), del presente articolo stabiliscono disposizioni specifiche per le azioni e le attività di informazione e promozione, con particolare riguardo alla loro durata massima.

    3.   In aggiunta ai requisiti di cui al titolo V, gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, includono nei propri piani strategici della PAC un calendario di attuazione per i tipi di intervento scelti, gli interventi e una tabella finanziaria generale che indichi le risorse da stanziare e la ripartizione prevista delle medesime tra i tipi di intervento scelti e tra i vari interventi in conformità con le dotazioni finanziarie di cui all’allegato VII.

    Articolo 59

    Aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo

    1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a), non supera il 50 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o il 75 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

    Tuttavia, tale aiuto finanziario può arrivare, nel caso di terreni ripidi e terrazze situati in zone in cui l’inclinazione è superiore al 40 %, fino al 60 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, o fino all’80 % dei costi effettivi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle regioni meno sviluppate.

    L’aiuto può assumere unicamente la forma di una compensazione ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento e di un contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito dovute all’esecuzione dell’intervento può coprire fino al 100 % della perdita in questione e assumere una delle forme seguenti:

    a)

    l’autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo massimo non superiore a tre anni;

    b)

    una compensazione finanziaria per un periodo massimo non superiore a tre anni.

    2.   L’aiuto finanziario dell’Unione per gli investimenti di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b), non supera:

    a)

    il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

    b)

    il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

    c)

    il 75 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

    d)

    il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

    L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (43). Può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

    Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

    Non è concesso alcun aiuto finanziario dell’Unione a imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà» (44).

    3.   L’aiuto finanziario dell’Unione a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all’eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito dovuta a tale distruzione o eliminazione.

    4.   L’aiuto finanziario dell’Unione per gli interventi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere i), j) e m), non supera il 50 % dei costi diretti o ammissibili.

    5.   L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera d), non supera i seguenti limiti:

    a)

    l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

    b)

    il 50 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

    i)

    delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di perdite causate da altre condizioni climatiche avverse;

    ii)

    delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi.

    L’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo superiore al 100 % della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato. I contratti di assicurazione esigono che i beneficiari adottino le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

    6.   L’aiuto finanziario dell’Unione per l’innovazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e), non supera i seguenti limiti:

    a)

    il 50 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni meno sviluppate;

    b)

    il 40 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;

    c)

    l’80 % dei costi di investimento ammissibili nelle regioni ultraperiferiche;

    d)

    il 65 % dei costi di investimento ammissibili nelle isole minori del Mar Egeo.

    L’aiuto finanziario dell’Unione all’aliquota massima di cui al primo comma è concesso soltanto alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; può essere tuttavia concesso a tutte le imprese nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo.

    Per le imprese cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, i livelli massimi di aiuto finanziario dell’Unione di cui al primo comma del presente paragrafo sono dimezzati.

    7.   L’aiuto finanziario dell’Unione per le azioni di informazione e la promozione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettere h) e k), non supera il 50 % della spesa ammissibile.

    Inoltre, gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, possono concedere pagamenti nazionali fino al 30 % della spesa ammissibile, ma l’aiuto finanziario dell’Unione e i pagamenti dello Stato membro non superano complessivamente l’80 % della spesa ammissibile.

    8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), conformemente alle norme specifiche stabilite all’articolo 60, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 153, paragrafo 2.

    Articolo 60

    Norme specifiche sull’aiuto finanziario dell’Unione per il settore vitivinicolo

    1.   Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per l’assicurazione del raccolto non falsi la concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

    2.   Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per garantire che la vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al limite di cui all’articolo 59, paragrafo 3.

    3.   L’importo dell’aiuto dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera g), è fissato per % vol e per ettolitro di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto finanziario dell’Unione per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che supera il 10 % del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

    Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l’aiuto finanziario dell’Unione per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione sia versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei sottoprodotti della vinificazione consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92 % in volume.

    L’aiuto finanziario dell’Unione comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei sottoprodotti della vinificazione. Tale importo è trasferito dal distillatore al produttore nei casi in cui quest’ultimo sostenga i relativi costi.

    Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, garantiscono che l’alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, per il quale è stato concesso un aiuto finanziario dell’Unione, sia utilizzato esclusivamente per scopi industriali o energetici che non distorcono la concorrenza.

    4.   Gli Stati membri di cui all’articolo 88, paragrafo 1, provvedono affinché, nei propri piani strategici della PAC, venga destinato almeno il 5 % della spesa e venga adottata almeno un’azione al fine di conseguire gli obiettivi a favore della protezione dell’ambiente, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il miglioramento della sostenibilità dei sistemi e dei processi di produzione, la riduzione dell’impatto ambientale del settore vitivinicolo dell’Unione, il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza energetica globale nel settore vitivinicolo, in conformità degli obiettivi di cui all’articolo 57, lettere b), d) e h).

    Sezione 5

    Settore del luppolo

    Articolo 61

    Obiettivi e tipi di interventi nel settore del luppolo

    1.   La Germania persegue nel settore del luppolo uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da a) a h), j) e k).

    2.   Nel suo piano strategico della PAC, La Germania sceglie uno o più tipi di intervento di cui all’articolo 47 al fine di perseguire gli obiettivi prescelti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’ambito dei tipi di intervento prescelti, la Germania specifica gli interventi. Nel suo piano strategico della PAC, essa motiva la scelta degli obiettivi, dei tipi di interventi e degli interventi finalizzati a raggiungere tali obiettivi.

    3.   Gli interventi specificati dalla Germania sono attuati tramite programmi operativi approvati delle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

    4.   I programmi operativi di cui al paragrafo 3 soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.

    5.   La Germania provvede affinché l’aiuto finanziario dell’Unione fornito a ciascuna organizzazione di produttori o all’associazione di organizzazioni di produttori a norma del presente articolo per i tipi di interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi, in media su tre anni consecutivi, un terzo dell’aiuto finanziario complessivo dell’Unione ricevuto per il suo programma operativo nel corso dello stesso periodo.

    Articolo 62

    Aiuto finanziario dell’Unione

    1.   Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 88, paragrafo 3, la Germania assegna l’aiuto finanziario massimo dell’Unione alle organizzazioni di produttori o alle loro associazioni che attuano i programmi operativi di cui all’articolo 61, paragrafo 3, proporzionalmente al numero di ettari coltivati a luppolo rappresentato da ciascuna organizzazione di produttori.

    2.   Entro gli importi massimi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori a norma del paragrafo 1, l’aiuto finanziario dell’Unione per i programmi operativi di cui all’articolo 61 è limitato al 50 % delle spese effettivamente sostenute per i tipi di interventi di cui a detto articolo. La parte residua delle spese è a carico dell’organizzazione o dell’associazione di produttori che beneficia dell’aiuto finanziario dell’Unione.

    L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 che attuano i programmi operativi. A tal fine si applica, mutatis mutandis, l’articolo 51 del presente regolamento.

    3.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 2 è portato al 100 %:

    a)

    per i tipi di intervento connessi a uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere d), e), f) e h);

    b)

    per gli interventi di magazzinaggio collettivo, servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione e scambio di buone pratiche connessi a ciascuno o entrambi gli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere a) e j).

    Sezione 6

    Settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

    Articolo 63

    Obiettivi nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

    La Grecia, la Francia e l’Italia perseguono nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere a) a h), j) e k).

    Articolo 64

    Tipi di intervento nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola

    1.   Per perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 63, nei propri piani strategici della PAC, la Grecia, la Francia e l’Italia scelgono uno o più dei seguenti tipi di interventi di cui all’articolo 47. Nell’ambito dei tipi di interventi prescelti, essi specificano gli interventi.

    2.   Gli interventi specificati dalla Grecia, dalla Francia e dall’Italia sono attuati mediante programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. A tal fine si applicano l’articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8, e l’articolo 51 del presente regolamento, mutatis mutandis, fatto salvo l’articolo 65, paragrafo 3.

    Articolo 65

    Aiuto finanziario dell’Unione

    1.   L’aiuto finanziario dell’Unione ai costi ammissibili non supera:

    a)

    il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi agli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da a) a f), h) e k);

    b)

    il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per investimenti in attività fisse e il 50 % per altri interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera g);

    c)

    il 50 % della spesa effettivamente sostenuta per gli interventi connessi all’obiettivo di cui all’articolo 46, lettera j);

    d)

    il 75 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere f) e h), se il programma operativo viene attuato in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di almeno due Stati membri produttori, o il 50 % se tale condizione non è soddisfatta.

    2.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 30 % del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel 2023 e nel 2024, al 15 % nel 2025 e nel 2026 e al 10 % a decorrere dal 2027.

    3.   La Grecia, la Francia e l’Italia possono provvedere al finanziamento complementare dei fondi di esercizio di cui all’articolo 51 fino a un massimo del 50 % dei costi non coperti dall’aiuto finanziario dell’Unione.

    4.   La Grecia, la Francia e l’Italia garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non superi un terzo della spesa totale nell’ambito di ciascun programma operativo fissato nel proprio piano strategico della PAC.

    Sezione 7

    Altri settori

    Articolo 66

    Obiettivi negli altri settori

    Gli Stati membri possono scegliere, nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, i settori di cui all’articolo 42, lettera f), in cui attuare i tipi di interventi di cui all’articolo 47. Per ciascun settore scelto, gli Stati membri perseguono uno o più degli obiettivi di cui all’articolo 46, lettere da a) ad h), j) e k). Gli Stati membri motivano la propria scelta di settori e obiettivi.

    Articolo 67

    Tipi di intervento in altri settori

    1.   Per ciascun settore scelto conformemente all’articolo 66, gli Stati membri scelgono uno o più tipi di intervento di cui all’articolo 47 da attuare mediante programmi operativi approvati redatti da:

    a)

    organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo; o

    b)

    cooperative nonché altre forme di cooperazione tra produttori costituite su iniziativa dei produttori e controllate da essi e classificate quali gruppi di produttori dall’autorità competente di uno Stato membro, per un periodo transitorio massimo di quattro anni dall’inizio di un programma operativo approvato che termina al più tardi il 31 dicembre 2027.

    2.   Gli Stati membri fissano i criteri per la classificazione in quanto gruppi di produttori e stabiliscono le attività e gli obiettivi dei gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), affinché tali gruppi di produttori possano soddisfare i requisiti per il riconoscimento in qualità di organizzazioni di produttori ai sensi degli articoli da 152 a 154 o dell’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo.

    3.   I gruppi di produttori di cui al paragrafo 1, lettera b), redigono e presentano, oltre al programma operativo, un piano di riconoscimento al fine di soddisfare, entro il periodo transitorio di cui a tale lettera, i requisiti indicati agli articoli da 152 a 154 o all’articolo 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo per il loro riconoscimento in quanto organizzazioni di produttori.

    Il piano di riconoscimento definisce le attività e gli obiettivi per garantire la realizzazione di progressi verso l’ottenimento di tale riconoscimento.

    Il sostegno concesso a un gruppo di produttori che non è riconosciuto in quanto organizzazione di produttori entro il termine del periodo transitorio è soggetto a recupero.

    4.   Gli Stati membri motivano la propria scelta dei tipi di interventi di cui al paragrafo 1.

    Gli Stati membri che decidono di attuare i tipi di intervento di cui alla presente sezione per i prodotti elencati nell’allegato VI specificano, per ciascun settore che scelgono, l’elenco dei prodotti che rientrano in tale settore.

    5.   I tipi di interventi di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere c) e da f) a i), non si applicano al cotone, ai semi di ravizzone e di colza, ai semi di girasole e ai semi di soia inclusi nell’allegato VI.

    6.   I programmi operativi di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni stabilite all’articolo 50, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 8.

    7.   Gli Stati membri che scelgono di attuare i tipi di intervento di cui all’articolo 42, lettera f), riconoscono le organizzazioni di produttori nel settore del cotone e le associazioni di tali organizzazioni di produttori in conformità dei requisiti e delle procedure di cui all’articolo 152, paragrafo 1, e agli articoli da 153 a 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013. I gruppi di produttori di cotone e le federazioni di tali gruppi di produttori riconosciuti dagli Stati membri in conformità del protocollo n. 4 dell’atto di adesione della Repubblica ellenica del 1979 prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento sono considerati, ai fini della presente sezione, rispettivamente organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori.

    8.   Gli Stati membri garantiscono che la spesa per i tipi di intervento di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere f), g) e h), non sia superiore a un terzo della spesa totale delle spese nell’ambito di ciascun programma operativo definito nei rispettivi piani strategici della PAC.

    Articolo 68

    Aiuto finanziario dell’Unione

    1.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 50 % della spesa effettivamente sostenuta per i tipi di intervento di cui all’articolo 67. La parte residua delle spese è a carico dei beneficiari.

    L’aiuto finanziario dell’Unione è versato ai fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori o dalle loro associazioni riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento o da gruppi di produttori di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 51 e l’articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.

    2.   Il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 è portato al 60 % per le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 o ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 7, del presente regolamento per i primi cinque anni dall’anno di riconoscimento.

    3.   L’aiuto finanziario dell’Unione è limitato al 6 % del valore della produzione commercializzata:

    a)

    di ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a); oppure

    b)

    di ciascun gruppo di produttori di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera b).

    CAPO IV

    TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE

    Sezione 1

    Tipi di intervento

    Articolo 69

    Tipi di intervento per lo sviluppo rurale

    I tipi di intervento contemplati dal presente capo consistono in pagamenti o sostegno in relazione a:

    a)

    gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione;

    b)

    i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;

    c)

    gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori;

    d)

    gli investimenti, compresi gli investimenti nell’irrigazione;

    e)

    l’insediamento dei giovani agricoltori e dei nuovi agricoltori, e l’avvio di imprese rurali;

    f)

    gli strumenti per la gestione del rischio;

    g)

    la cooperazione;

    h)

    lo scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione.

    Articolo 70

    Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione

    1.   Gli Stati membri includono gli impegni agro-climatico-ambientali tra gli interventi nei rispettivi piani strategici della PAC e possono includervi altri impegni in materia di gestione. I pagamenti a fronte di tali impegni sono concessi alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei piani strategici della PAC.

    2.   Gli Stati membri concedono i pagamenti unicamente agli agricoltori o ad altri beneficiari che assumono volontariamente impegni in materia di gestione che sono considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    3.   A norma del presente articolo, gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi ad impegni che:

    a)

    vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2;

    b)

    vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell’Unione; tale requisito non si applica agli impegni relativi ai sistemi agroforestali e al mantenimento delle superfici oggetto di imboschimento;

    c)

    vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2;

    d)

    sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti a norma dell’articolo 31.

    Per gli impegni di cui al primo comma, lettera b), qualora il diritto nazionale imponga nuovi requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi corrispondenti stabiliti dal diritto dell’Unione, può essere concesso un sostegno per gli impegni che contribuiscono al rispetto di tali requisiti per un massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui questi diventano obbligatori per l’impresa.

    4.   Gli Stati membri stabiliscono i pagamenti da corrispondere sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli impegni assunti, tenendo conto dei target finali prefissati. Tali pagamenti sono concessi annualmente e possono includere anche i costi di transazione. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di pagamento una tantum per unità.

    5.   Gli Stati membri possono promuovere e sostenere regimi collettivi e regimi di pagamento basati sui risultati per incoraggiare gli agricoltori o altri beneficiari a produrre un significativo miglioramento della qualità dell’ambiente su scala più ampia o in modo misurabile.

    6.   Gli impegni assunti hanno una durata compresa tra cinque e sette anni.

    Tuttavia, gli Stati membri possono, nei loro piani strategici della PAC, stabilire:

    a)

    un periodo più lungo per particolari tipi di impegni, anche prevedendone la proroga annuale dopo la scadenza del periodo iniziale, qualora tale periodo più lungo sia necessario per conseguire o mantenere determinati benefici ambientali o per il benessere degli animali;

    b)

    un periodo più breve di almeno un anno per quanto concerne gli impegni per il benessere degli animali, gli impegni per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche, la conversione all’agricoltura biologica, i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel periodo iniziale o in altri casi debitamente giustificati.

    7.   Gli Stati membri assicurano che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo al fine di garantirne l’adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa e gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere il rimborso dei pagamenti ai sensi del presente articolo per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso.

    Gli Stati membri assicurano inoltre che sia prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito del tipo di intervento di cui al presente articolo che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l’adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

    8.   Se il sostegno a norma del presente articolo è concesso per impegni agro-climatico-ambientali o per impegni ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica definiti nel regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri stabiliscono un pagamento per ettaro. Per gli altri impegni, gli Stati membri possono applicare unità di misura diverse dall’ettaro. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo sotto forma di importo forfettario.

    9.   Gli Stati membri provvedono affinché le persone che effettuano operazioni nell’ambito di questo tipo di interventi abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti necessarie per l’esecuzione di tali operazioni e affinché coloro che la richiedono possano disporre di una formazione adeguata, nonché avere accesso a consulenza al fine di assistere gli agricoltori che si impegnano a cambiare i loro sistemi di produzione.

    10.   Gli Stati membri provvedono affinché gli interventi a norma del presente articolo siano coerenti con quelli previsti sulla base all’articolo 31.

    Articolo 71

    Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

    1.   Gli Stati membri possono concedere pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    2.   I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori in attività in relazione alle zone designate conformemente all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    3.   Gli Stati membri possono procedere a un’analisi minuziosa in conformità delle condizioni previste all’articolo 32, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    4.   Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici nella zona interessata.

    5.   I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati con riguardo ai vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici, in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici.

    6.   I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro di superficie agricola.

    Articolo 72

    Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

    1.   Gli Stati membri possono concedere pagamenti per svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE o 2000/60/CE alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    2.   I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi agli agricoltori, ai silvicoltori e alle loro associazioni nonché ad altri gestori di terreni.

    3.   Nel determinare le zone svantaggiate, gli Stati membri possono includere una o più delle zone seguenti:

    a)

    le zone agricole e forestali Natura 2000 designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

    b)

    altre zone naturali protette delimitate soggette a vincoli ambientali relativi all’attività agricola o silvicola, che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali zone non superino il 5% delle zone Natura 2000 designate ricomprese nel territorio di ciascun piano strategico della PAC;

    c)

    le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE.

    4.   Gli Stati membri possono concedere pagamenti a norma del presente articolo solo al fine di compensare, in tutto o in parte, i beneficiari per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti agli svantaggi territoriali specifici nella zona interessata, compresi i costi di transazione.

    5.   I costi aggiuntivi e il mancato guadagno di cui al paragrafo 4 sono calcolati come segue:

    a)

    con riguardo ai vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

    b)

    con riguardo ai vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 riportato all’allegato III del presente regolamento, e delle norme BCAA stabilite ai sensi del capo I, sezione 2, del presente titolo, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

    6.   I pagamenti ai sensi del presente articolo sono concessi annualmente per ettaro.

    Articolo 73

    Investimenti

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

    2.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per quegli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    Per le aziende al di sopra di una certa dimensione, determinata dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC, il sostegno al settore forestale è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia in conformità del concetto di gestione sostenibile delle foreste quale definito negli Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa adottate alla seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993.

    3.   Gli Stati membri redigono un elenco di investimenti e categorie di spesa non ammissibili che includa almeno i seguenti elementi:

    a)

    acquisto di diritti di produzione agricola;

    b)

    acquisto di diritti all’aiuto;

    c)

    acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;

    d)

    acquisto di animali, e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:

    i)

    ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

    ii)

    proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;

    iii)

    allevare razze a rischio di estinzione definite all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70; o

    iv)

    preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70;

    e)

    interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;

    f)

    investimenti in infrastrutture su larga scala, determinate dagli Stati membri nei loro piani strategici della PAC, che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

    g)

    investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento.

    Il primo comma, lettere a), b), d) e f) non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

    4.   Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili.

    Le aliquote di sostegno massime possono essere aumentate fino:

    a)

    all’80% per i seguenti investimenti:

    i)

    investimenti connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i);

    ii)

    investimenti da parte di giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6;

    iii)

    investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo;

    b)

    all’85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri,

    c)

    al 100% per i seguenti investimenti:

    i)

    imboschimento, allestimento e rigenerazione di sistemi agroforestali, ricomposizione fondiaria in silvicoltura e investimenti non produttivi connessi a uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), inclusi gli investimenti non produttivi a favore della protezione del bestiame e dei raccolti dai danni causati da animali selvatici;

    ii)

    investimenti nei servizi di base nelle zone rurali e nelle infrastrutture nei settori agricolo e forestale, secondo quanto stabilito dagli Stati membri;

    iii)

    investimenti per il ripristino del potenziale agricolo o silvicolo a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e investimenti nella realizzazione di adeguati interventi preventivi, nonché investimenti nel mantenimento in salute delle foreste;

    iv)

    investimenti non produttivi sostenuti attraverso le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 e progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento.

    5.   Qualora il diritto dell’Unione conduca all’imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno per gli investimenti al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l’azienda.

    Articolo 74

    Investimenti nell’irrigazione

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l’irrigazione di superfici irrigate nuove ed esistenti, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 73 e al presente articolo.

    2.   Gli investimenti nell’irrigazione sono sostenuti solo quando lo Stato membro interessato ha inviato alla Commissione un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto dalla direttiva 2000/60/CE, per l’intera area in cui è previsto l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’ambiente può essere influenzato dall’investimento. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’articolo 11 di detta direttiva che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure.

    3.   I contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono o devono essere installati a titolo dell’investimento.

    4.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione solo se:

    a)

    da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;

    b)

    qualora l’investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE.

    Gli Stati membri fissano percentuali di risparmio idrico potenziale e riduzione effettiva del consumo di acqua come condizione di ammissibilità nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 111, lettera d). Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE elencati nell’allegato XIII del presente regolamento.

    Nessuna delle condizioni di cui al presente paragrafo si applica a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull’efficienza energetica, a un investimento nella creazione di un bacino o a un investimento nell’utilizzo di acque affinate che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

    5.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli investimenti per l’utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio (46).

    6.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata avente un’incidenza su un dato corpo idrico superficiale o sotterraneo solo se:

    a)

    lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua; nonché

    b)

    un’analisi di impatto ambientale mostra che l’investimento non avrà un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.

    7.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per la creazione o l’ampliamento di un bacino a fini di irrigazione unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull’ambiente.

    8.   Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori:

    a)

    all’80 % dei costi ammissibili per gli investimenti per l’irrigazione nell’azienda effettuati a norma del paragrafo 4;

    b)

    al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell’azienda da utilizzare per l’irrigazione;

    c)

    al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.

    Articolo 75

    Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno per l’insediamento dei giovani agricoltori e per l’avvio di nuove imprese rurali, compresa l’insediamento di nuovi agricoltori, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    2.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per agevolare:

    a)

    l’insediamento dei giovani agricoltori che soddisfano le condizioni previste dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6;

    b)

    l’avvio di nuove imprese rurali connesse all’agricoltura o alla silvicoltura, compreso l’insediamento di nuovi agricoltori, o la diversificazione del reddito delle famiglie agricole in attività non agricole;

    c)

    l’avvio nelle zone rurali di attività imprenditoriali extra-agricole connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.

    3.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative alla presentazione e al contenuto di un piano aziendale che i beneficiari devono fornire affinché ricevano il sostegno a norma del presente articolo.

    4.   Gli Stati membri concedono il sostegno sotto forma di importi forfettari, strumenti finanziari o una combinazione di entrambi. Il sostegno è limitato a un importo massimo di aiuto pari a 100 000 EUR e può essere differenziato in base a criteri oggettivi.

    Articolo 76

    Strumenti di gestione del rischio

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli strumenti di gestione del rischio alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.

    2.   Il sostegno nell’ambito del presente articolo può essere concesso per promuovere gli strumenti di gestione del rischio che aiutano gli agricoltori in attività a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo e che contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    3.   Gli Stati membri possono concedere, in linea con la loro valutazione delle esigenze, un sostegno per diversi tipi di strumenti di gestione del rischio, compresi gli strumenti di stabilizzazione del reddito e in particolare,:

    a)

    contributi finanziari per i premi dei regimi assicurativi;

    b)

    contributi finanziari per i fondi di mutualizzazione, ivi compreso per le spese amministrative di costituzione.

    4.   Nel fornire sostegno di cui al paragrafo 3, gli Stati membri stabiliscono le seguenti condizioni di ammissibilità:

    a)

    i tipi e la copertura degli strumenti di gestione del rischio ammissibili;

    b)

    il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione;

    c)

    le regole per la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione e, ove opportuno, altri strumenti di gestione del rischio ammissibili.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia concesso unicamente a copertura di perdite superiori a una soglia minima del 20% della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Gli strumenti di gestione del rischio per la produzione settoriale calcolano le perdite a livello di azienda o a livello di attività dell’azienda nel settore interessato.

    Gli Stati membri possono fornire sostegno sotto forma di finanziamento del capitale circolante autonomo nell’ambito degli strumenti finanziari di cui all’articolo 80, paragrafo 3, per la compensazione delle perdite di cui al primo comma del presente paragrafo a favore degli agricoltori che non partecipano a uno strumento di gestione del rischio.

    6.   Gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 70% dei costi ammissibili.

    Il presente paragrafo non si applica ai contributi di cui all’articolo 19.

    7.   Gli Stati membri provvedono a evitare ogni sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma del presente articolo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.

    Articolo 77

    Cooperazione

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a favore della cooperazione alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato nei propri piani strategici della PAC:

    a)

    per preparare e attuare i progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 127, paragrafo 3;

    b)

    per preparare e attuare l’iniziativa LEADER;

    c)

    per promuovere e sostenere regimi di qualità riconosciuti dall’Unione e dagli Stati membri e il loro utilizzo da parte degli agricoltori;

    d)

    per sostenere i gruppi di produttori, le organizzazioni di produttori o le organizzazioni interprofessionali;

    e)

    per preparare e attuare strategie «Piccoli comuni intelligenti» secondo quanto stabilito dagli Stati membri;

    f)

    per sostenere altre forme di cooperazione.

    2.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno a norma del presente articolo solo per promuovere nuove forme di cooperazione, comprese quelle esistenti qualora sia avviata una nuova attività. Tale cooperazione coinvolge almeno due attori e contribuisce al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    3.   Gli Stati membri possono includere a norma del presente articolo i costi relativi a tutti gli aspetti della cooperazione.

    4.   Gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo che copra i costi della cooperazione e i costi delle operazioni attuate, o possono coprire unicamente i costi della cooperazione e utilizzare per la copertura dei costi delle operazioni attuate i fondi provenienti da altri tipi di intervento per lo sviluppo rurale o da altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione.

    Se il sostegno è erogato sotto forma di importo globale, gli Stati membri provvedono affinché l’operazione attuata rispetti le norme e i requisiti pertinenti di cui agli articoli da 70 a 76 e 78.

    Nel caso dell’iniziativa LEADER, in deroga al primo comma del presente paragrafo:

    a)

    un sostegno per tutti i costi ammissibili al supporto preparatorio a norma dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e per attuare le strategie selezionate ai sensi delle lettere b) e c) di detto paragrafo, è concesso solo sotto forma di un importo globale a norma del presente articolo; e

    b)

    gli Stati membri provvedono affinché le operazioni attuate che consistono in investimenti rispettino le norme e i requisiti pertinenti dell’Unione nell’ambito del tipo di intervento per gli investimenti di cui all’articolo 73 del presente regolamento.

    5.   Gli Stati membri non sostengono ai sensi del presente articolo la cooperazione che coinvolge unicamente organismi di ricerca.

    6.   Nel caso della cooperazione nell’ambito della successione nelle aziende agricole, in particolare per il ricambio generazionale a livello di azienda, gli Stati membri possono concedere il sostegno solo agli agricoltori che hanno raggiunto l’età pensionabile o l’avranno raggiunta entro la fine dell’operazione, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato in conformità della rispettiva legislazione nazionale.

    7.   Gli Stati membri limitano il sostegno a un massimo di sette anni. Tale condizione non si applica all’iniziativa LEADER e, in casi debitamente giustificati, alle azioni climatico-ambientali collettive necessarie al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f).

    8.   Gli Stati membri limitano il sostegno per:

    a)

    azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità a una o più aliquote non superiori al 70 % dei costi ammissibili,

    b)

    la creazione di gruppi di produttori, organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali al 10 % della produzione annuale commercializzata del gruppo o dell’organizzazione, con un massimo di 100 000 EUR all’anno; tale sostegno è decrescente e limitato ai primi cinque anni successivi al riconoscimento.

    Articolo 78

    Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni

    1.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno per lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente precisato nei rispettivi piani strategici della PAC, al fine di contribuire al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, nel contempo puntando specificamente alla protezione della natura, dell’ambiente e del clima, comprese le azioni di educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente e lo sviluppo delle imprese e delle comunità rurali.

    2.   Il sostegno a norma del presente articolo può coprire i costi di ogni azione pertinente intesa a promuovere l’innovazione, la formazione e la consulenza come pure lo scambio di conoscenze e la diffusione di informazioni, anche tramite l’elaborazione e l’aggiornamento di piani e studi volti allo scambio di conoscenze e alla diffusione di informazioni. Tali azioni contribuiscono al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 e 2.

    3.   Il sostegno ai servizi di consulenza è concesso soltanto per i servizi di consulenza conformi all’articolo 15, paragrafo 3.

    4.   Per la creazione di servizi di consulenza, gli Stati membri possono concedere il sostegno sotto forma di un importo fisso pari a un massimo di 200 000 EUR. Assicurano che tale sostegno sia limitato nel tempo.

    5.   Gli Stati membri provvedono affinché le azioni sostenute nell’ambito di questo tipo di interventi siano basate sulla descrizione dell’AKIS fornita nei loro piani strategici della PAC conformemente all’articolo 114, lettera a), punto i), e siano coerenti con tale descrizione.

    Sezione 2

    Elementi applicabili a vari tipi di interventi

    Articolo 79

    Selezione delle operazioni

    1.   Previa consultazione del comitato di monitoraggio di cui all’articolo 124 («comitato di monitoraggio»), l’autorità di gestione nazionale, le autorità di gestione regionali, se del caso, o gli organismi intermedi designati definiscono i criteri di selezione per gli interventi con riguardo ai seguenti tipi di interventi: investimenti, insediamento dei giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali, cooperazione, scambio di conoscenze e diffusione di informazioni. Tali criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza del sostegno alle finalità degli interventi.

    Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione per gli interventi di investimento chiaramente destinati a fini ambientali o realizzati nell’ambito di attività di ripristino.

    In deroga al primo comma, può essere stabilito un diverso metodo di selezione, in casi debitamente giustificati, dopo aver consultato il comitato di monitoraggio.

    2.   La responsabilità dell’autorità di gestione, o degli organismi intermedi designati di cui al paragrafo 1 non pregiudica i compiti dei gruppi di azione locale di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060.

    3.   Il paragrafo 1 non si applica quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.

    4.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare i criteri di selezione di cui al paragrafo 1, per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito di Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (47), nell’ambito di Orizzonte Europa o nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (48), a condizione che tali operazioni siano coerenti con il piano strategico della PAC.

    5.   Un’operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori dello Stato membro interessato, come anche al di fuori dell’Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del piano strategico della PAC.

    Articolo 80

    Norme specifiche per gli strumenti finanziari

    1.   Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all’articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 può essere concesso nell’ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 del presente regolamento.

    2.   Se il sostegno è concesso sotto forma di strumenti finanziari, si applicano le definizioni di «strumento finanziario», «prodotto finanziario», «destinatario finale», «fondo di partecipazione», «fondo specifico», «effetto leva», «coefficiente di moltiplicazione», «costi di gestione» e «commissioni di gestione» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 e le disposizioni di cui al titolo V, capo II, sezione II, di tale regolamento.

    Si applicano inoltre i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.

    3.   In conformità dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il capitale circolante, compreso il capitale circolante autonomo, può essere considerato una spesa ammissibile a norma degli articoli 73, 74, 76, 77 e 78 del presente regolamento, purché contribuisca al conseguimento di almeno un obiettivo specifico pertinente per l’intervento in questione. Il sostegno per il finanziamento del capitale circolante autonomo a norma di uno qualsiasi di tali articoli può essere fornito senza essere soggetto all’obbligo per il destinatario finale di ricevere sostegno per altre spese a norma dello stesso articolo.

    Per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE, l’importo totale del sostegno per il capitale circolante fornito a un destinatario finale non supera un equivalente sovvenzione lordo di 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

    4.   In deroga agli articoli 73, 74, 76, 77 e 78, le aliquote di sostegno stabilite in tali articoli non si applicano al finanziamento del capitale circolante autonomo.

    5.   Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall’importo totale della spesa pubblica ammissibile versato, esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5, oppure, nel caso delle garanzie, accantonato per i contratti di garanzia, dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità. Tale importo corrisponde:

    a)

    ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

    b)

    alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

    c)

    ai pagamenti erogati ai destinatari finali o a beneficio di questi, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell’Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell’articolo 58, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060;

    d)

    ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

    Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l’ammissibilità delle spese presentate nelle dichiarazioni di spesa è determinata conformemente alle regole del periodo di programmazione pertinente.

    Ai fini del primo comma, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l’importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

    Ai fini del primo comma, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dall’efficacia dell’attuazione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 7 % della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

    Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell’articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 l’importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in prestiti o accantonata per contratti di garanzia e fino al 15 % dell’importo totale della spesa pubblica ammissibile erogata ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

    Ai fini del primo comma, lettera d), se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l’importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell’accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

    Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

    Articolo 81

    Utilizzo del FEASR attuato tramite InvestEU

    1.   Gli Stati membri possono assegnare, nella proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 118 o nella domanda di modifica di un piano strategico della PAC di cui all’articolo 119, un importo fino a un massimo del 3 % della dotazione totale iniziale del FEASR al piano strategico della PAC da fornire a InvestEU e attuato tramite la garanzia dell’Unione e il polo di consulenza InvestEU. Il piano strategico della PAC contiene una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e scelti nell’ambito del piano strategico della PAC.

    L’importo fornito a InvestEU è attuato in conformità delle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/523.

    2.   Gli Stati membri determinano l’importo totale da fornire per ciascun anno. In caso di richiesta di modifica di un Piano Strategico della PAC, tali importi riguardano solo gli anni futuri.

    3.   L’importo di cui al paragrafo 1 è impiegato per creare la dotazione della parte della garanzia dell’Unione che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l’accordo di contribuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/523. Gli impegni di bilancio dell’Unione per ciascun accordo di contribuzione possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.

    4.   Se un accordo di contribuzione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/523 per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato al piano strategico della CAP non è stato concluso entro quattro mesi dall’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva tale piano strategico della PAC conformemente all’articolo 118 del presente regolamento, l’importo corrispondente è riassegnato nel piano strategico della PAC a seguito dell’approvazione di una domanda di modifica da parte dello Stato membro presentata conformemente all’articolo 119 del presente regolamento.

    Un accordo di contribuzione per l’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato in una domanda di modifica di un piano strategico della PAC presentato in conformità dell’articolo 119 del presente regolamento è concluso contestualmente all’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la modifica del piano strategico della PAC.

    5.   Se entro nove mesi dall’approvazione dell’accordo di contribuzione non è stato concluso un accordo di garanzia di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/523, l’accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo.

    Laddove la partecipazione di uno Stato membro a InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e lo Stato membro presenta una domanda di modifica del suo piano strategico della PAC per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

    La cessazione o la modifica dell’accordo di contribuzione è conclusi contestualmente all’adozione della decisione di esecuzione della Commissione che approva la pertinente modifica del piano strategico della PAC al più tardi il 31 dicembre 2026.

    6.   Se un accordo di garanzia di cui all’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/523, non è stato debitamente attuato nel periodo convenuto nell’accordo, ma è stato attuato non oltre quattro anni dalla firma dell’accordo stesso, esso è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell’Unione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell’accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

    7.   Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell’Unione o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/523 e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

    8.   Il termine per il disimpegno automatico a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116 per gli importi da reimpiegare in un piano strategico della PAC ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo inizia nell’anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

    Articolo 82

    Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei pagamenti

    Se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno conformemente agli articoli 70, 71 e 72, gli Stati membri garantiscono che i calcoli corrispondenti siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A tale scopo, organismi dotati della necessaria perizia e funzionalmente indipendenti dalle autorità competenti per l’attuazione del piano strategico della PAC effettuano i calcoli o confermano l’adeguatezza e l’esattezza degli stessi.

    Articolo 83

    Forme di sovvenzioni

    1.   Fatti salvi gli articoli 70, 71, 72 e 75, le sovvenzioni nell’ambito del presente capo possono assumere una delle seguenti forme:

    a)

    rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;

    b)

    costi unitari;

    c)

    somme forfettarie;

    d)

    finanziamento a tasso fisso.

    2.   Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

    a)

    un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

    i)

    su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

    ii)

    su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

    iii)

    sull’applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

    b)

    progetti di bilancio stabiliti caso per caso e concordati ex ante dall’organismo che seleziona l’operazione;

    c)

    conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicabili nelle politiche dell’Unione per tipologie analoghe di operazioni;

    d)

    conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi applicati nell’ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

    3.   Gli Stati membri possono prevedere per i beneficiari sovvenzioni soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno e in conformità delle condizioni seguenti:

    a)

    i rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall’autorità di gestione e dal beneficiario;

    b)

    gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario per lo stesso obiettivo specifico del piano strategico della PAC entro il 31 dicembre 2029 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un’altra forma di sostegno; gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nell’ultima relazione annuale in materia di performance;

    c)

    gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati;

    d)

    le risorse dell’Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2029, sono restituite al bilancio dell’Unione conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2116.

    Articolo 84

    Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi per lo sviluppo rurale

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che integrano il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli di cui al presente capo relativi alle condizioni per la concessione di un sostegno per:

    a)

    gli impegni in materia di gestione di cui all’articolo 70 relativi alle risorse genetiche e al benessere degli animali;

    b)

    i regimi di qualità di cui all’articolo 77, per quanto riguarda la specificità del prodotto finale, l’accesso a tali regimi, la verifica dei disciplinari vincolanti, la trasparenza dei regimi e la tracciabilità dei prodotti, nonché il riconoscimento da parte degli Stati membri dei regimi facoltativi di certificazione.

    TITOLO IV

    DISPOSIZIONI FINANZIARIE

    Articolo 85

    Spese del FEAGA e del FEASR

    1.   Il FEAGA finanzia i tipi di intervento connessi:

    a)

    ai pagamenti di cui all’articolo 16;

    b)

    agli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III.

    2.   Il FEASR finanzia i tipi di intervento di cui al titolo III, capo IV, e l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all’articolo 94.

    Articolo 86

    Ammissibilità delle spese

    1.   Le spese sono ammissibili:

    a)

    a un contributo del FEAGA a decorrere dal 1o gennaio dell’anno successivo all’anno di approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione;

    b)

    a un contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione del piano strategico della PAC, ma non prima del 1° gennaio 2023.

    2.   Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili a un contributo del FEAGA dopo l’approvazione di tale modifica da parte della Commissione e a decorrere dalla data di effetto della modifica stabilita dallo Stato membro interessato a norma dell’articolo 119, paragrafo 8.

    3.   Le spese divenute ammissibili a seguito di una modifica apportata a un piano strategico della PAC sono ammissibili al contributo del FEASR a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica alla Commissione ovvero dalla data di notifica della modifica di cui all’articolo 119, paragrafo 9.

    In deroga al primo comma del presente paragrafo e al secondo comma del paragrafo 4, il piano strategico della PAC può disporre che in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, l’ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della CAP possa decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento.

    4.   Sono ammissibili a un contributo del FEASR le spese sostenute da un beneficiario e pagate entro il 31 dicembre 2029. Inoltre, le spese sono ammissibili a un contributo del FEASR solo se l’aiuto in questione è effettivamente pagato dall’organismo pagatore entro il 31 dicembre 2029.

    Gli Stati membri stabiliscono la data d’inizio dell’ammissibilità dei costi sostenuti dal beneficiario. La data di inizio non è fissata prima del 1o gennaio 2023.

    Non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all’autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati.

    Tuttavia, le operazioni relative alla cura precoce del soprassuolo originato da seme e alla cura del bosco giovane secondo i principi della gestione sostenibile delle foreste e che affrontano uno o più degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), secondo quanto definito dallo Stato membro, possono essere ammissibili al sostegno anche se sono state materialmente completate prima della presentazione della domanda di sostegno all’autorità di gestione.

    5.   I contributi in natura e i costi di ammortamento possono essere ammissibili al sostegno nell’ambito del FEASR, fatte salve le condizioni che saranno stabilite dagli Stati membri.

    Articolo 87

    Dotazioni finanziarie per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti

    1.   Fatto salvo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo totale che può essere concesso in uno Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II, del presente regolamento per un dato anno civile non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro quale stabilita all’allegato V.

    Fatto salvo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro, in un anno civile, a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 2, del presente regolamento e prima dell’applicazione dell’articolo 17 del presente regolamento, non supera la dotazione finanziaria di tale Stato membro di cui all’allegato VIII.

    Ai fini degli articoli 96, 97 e 98 la dotazione finanziaria di uno Stato membro di cui all’allegato V, previa detrazione degli importi di cui all’allegato VIII e prima di qualsiasi trasferimento a norma dell’articolo 17, è fissata nell’allegato IX.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell’evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all’articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di interventi in altri settori di cui all’articolo 88, paragrafo 6.

    L’adeguamento dell’allegato IX, tuttavia, non tiene conto di eventuali trasferimenti a norma dell’articolo 17.

    3.   L’importo delle dotazioni finanziarie indicative per intervento di cui all’articolo 101 per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 16, che deve essere concesso in uno Stato membro per un dato anno civile può superare la dotazione di tale Stato membro stabilita all’allegato V dell’importo stimato della riduzione dei pagamenti che figura nel piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 112, paragrafo 3, lettera a), secondo comma.

    Articolo 88

    Dotazioni finanziarie per taluni tipi di intervento in taluni settori

    1.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all’allegato VII.

    2.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore dell’apicoltura è ripartito tra gli Stati membri secondo quanto stabilito all’allegato X.

    3.   L’aiuto finanziario agricolo dell’Unione per i tipi di intervento nel settore del luppolo assegnato alla Germania è fissato a 2 188 000 EUR per esercizio finanziario.

    4.   L’aiuto finanziario dell’Unione per i tipi di intervento nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola è ripartito per esercizio finanziario come segue:

    a)

    10 666 000 EUR per la Grecia;

    b)

    554 000 EUR per la Francia; e

    c)

    34 590 000 EUR per l’Italia.

    5.   Nell’ambito dei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire le dotazioni finanziarie totali di cui ai paragrafi 3 e 4 sulle loro dotazioni per i pagamenti diretti. Tale decisione non può essere oggetto di riesame.

    Le dotazioni finanziarie degli Stati membri trasferite sulle dotazioni per i pagamenti diretti non sono più disponibili per i tipi di intervento di cui ai paragrafi 3 e 4.

    6.   Nei propri piani strategici della PAC, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino al 3 % delle loro dotazioni riservate ai pagamenti diretti di cui all’allegato V, se pertinente previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VIII, per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7.

    Gli Stati membri possono decidere di incrementare la percentuale di cui al primo comma fino al 5 %. In tal caso l’importo corrispondente a tale incremento è dedotto dall’importo massimo fissato all’articolo 96, paragrafo 1, 2 o 5, e non è più disponibile per le dotazioni destinate agli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, comma 1.

    L’importo corrispondente alla percentuale delle dotazioni degli Stati membri riservate ai pagamenti diretti di cui al primo e secondo comma e utilizzato per i tipi di intervento in altri settori per un dato esercizio è considerato dotazione degli Stati membri per esercizio finanziario per i tipi di intervento in altri settori.

    7.   Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 6 nell’ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, effettuata in conformità dell’articolo 119.

    8.   Gli importi indicati nel piano strategico della PAC approvato, risultanti dall’applicazione dei paragrafi 6 e 7, sono vincolanti nello Stato membro interessato.

    Articolo 89

    Dotazioni finanziarie per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale

    1.   L’importo totale del sostegno dell’Unione per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale a norma del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ammonta a 60 544 439 600 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

    2.   Lo 0,25 % delle risorse di cui al paragrafo 1 è destinato a finanziare le attività di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/2116, tra cui la rete europea per la PAC di cui all’articolo 126, paragrafo 2, del presente regolamento e il PEI di cui all’articolo 127 del presente regolamento. Le suddette attività possono riguardare periodi di programmazione precedenti e periodi successivi al piano strategico della PAC.

    3.   La ripartizione annua per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione dell’importo di cui al paragrafo 2, è riportata nell’allegato XI.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 152 che modificano l’allegato XI per riesaminare la ripartizione annua per Stato membro, per tenere conto degli sviluppi pertinenti, compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo successivamente all’adozione del presente regolamento.

    Articolo 90

    Partecipazione del FEASR

    La decisione di esecuzione della Commissione recante approvazione di un piano strategico della PAC a norma dell’articolo 118, paragrafo 6, fissa la partecipazione massima del FEASR al piano. La partecipazione del FEASR è calcolata sulla base della spesa pubblica ammissibile esclusi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5.

    Articolo 91

    Tassi di partecipazione del FEASR

    1.   I piani strategici della PAC fissano a livello regionale o nazionale un tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutti gli interventi.

    2.   In deroga al paragrafo 1, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

    a)

    all’85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;

    b)

    all’80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;

    c)

    al 60 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;

    d)

    al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

    3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, se l’aliquota fissata nel piano strategico della PAC in conformità del paragrafo 2 è inferiore, il tasso massimo di partecipazione del FEASR è pari:

    a)

    al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71;

    b)

    all’80 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti di cui all’articolo 70, i pagamenti a norma dell’articolo 72, il sostegno agli investimenti non produttivi di cui all’articolo 73, il sostegno ai progetti dei gruppi operativi del PEI di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera a) e l’iniziativa LEADER di cui all’articolo 77, paragrafo 1, lettera b);

    c)

    al 100 % della spesa pubblica ammissibile per le operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103.

    4.   Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 % della spesa pubblica ammissibile.

    5.   La spesa pubblica ammissibile di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 esclude i finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5.

    Articolo 92

    Dotazioni finanziarie minime per l’iniziativa LEADER

    1.   Almeno il 5 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI è riservato all’iniziativa LEADER.

    2.   Per l’intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l’iniziativa LEADER stabilita nel piano finanziario conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 95 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell’articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    Articolo 93

    Dotazioni finanziarie minime per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima

    1.   Almeno il 35 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI è riservato agli interventi relativi agli obiettivi specifici e di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f) e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i).

    2.   Ai fini della determinazione del contributo alla percentuale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono le spese per i seguenti interventi:

    a)

    100 % per gli impegni in materia di gestione di cui all’articolo 70;

    b)

    50 % per i vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71;

    c)

    100 % per gli svantaggi territoriali specifici di cui all’articolo 72;

    d)

    100 % per gli investimenti a norma degli articoli 73 e 74, connessi a uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i).

    3.   Per l’intero periodo del piano strategico della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli interventi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto stabilito nel piano finanziario conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), non supera il 65 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI. Tale massimale finanziario, una volta approvato dalla Commissione in conformità dell’articolo 118 o 119, costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    4.   Il presente articolo non si applica alle spese per le regioni ultraperiferiche.

    Articolo 94

    Dotazioni finanziarie massime relative all’assistenza tecnica

    1.   Al massimo il 4 % della partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI può essere utilizzato per finanziare le azioni di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri di cui all’articolo 125.

    La partecipazione del FEASR può essere innalzata al 6 % per i piani strategici della PAC in cui l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 1,1 miliardi di EUR.

    2.   L’assistenza tecnica è rimborsata come finanziamento a tasso fisso a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario nell’ambito dei pagamenti intermedi a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/2116. Tale tasso fisso corrisponde alla percentuale stabilita nel piano strategico della PAC per l’assistenza tecnica sul totale delle spese dichiarate.

    Articolo 95

    Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ai giovani agricoltori

    1.   Per ciascuno Stato membro l’importo minimo di cui all’allegato XII è destinato a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g). In base all’analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e all’individuazione delle necessità da soddisfare, l’importo è utilizzato per uno o entrambi i seguenti tipi di intervento:

    a)

    il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all’articolo 30;

    b)

    l’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera a).

    2.   Oltre ai tipi di intervento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare l’importo minimo di cui al medesimo paragrafo per gli interventi di investimento realizzati a favore di giovani agricoltori di cui all’articolo 73, purché sia applicata un’aliquota di sostegno più elevata a norma dell’articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii). Quando si ricorre a tale possibilità, un massimo del 50 % della spesa per gli investimenti di cui alla prima frase è imputato all’importo minimo da riservare.

    3.   Per ciascun anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori stabilito nell’articolo 30 non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l’anno civile pertinente di cui all’allegato V, ridotta della parte dell’allegato XII riservata nell’ambito del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori per l’anno civile in questione secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario a norma dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione a norma dell’articolo 118 o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    4.   Per l’intero periodo del piano della PAC, la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dalla spesa per l’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), non supera la partecipazione totale del FEASR al piano strategico della PAC di cui all’allegato XI, ridotta della parte dell’allegato XII riservata all’insediamento dei giovani agricoltori di cui all’articolo 75, paragrafo 2, lettera a), per l’intero periodo del piano strategico della PAC secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari in conformità dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell’articolo 118 o dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    5.   Qualora uno Stato membro decida di avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la quota di spesa per gli interventi di investimento a favore dei giovani agricoltori con un’aliquota di sostegno più elevata in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), punto ii), non superiore al 50 % secondo quanto stabilito dagli Stati membri nel rispettivo piano finanziario in conformità dell’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell’articolo 118 o dell’articolo 119, è computata ai fini della fissazione del massimale finanziario di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

    Articolo 96

    Dotazioni finanziarie massime per il sostegno al reddito accoppiato

    1.   Le dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, sono limitate a un massimo del 13 % degli importi di cui all’allegato IX.

    2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che, in conformità dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, hanno utilizzato ai fini del sostegno accoppiato facoltativo più del 13 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell’allegato II del medesimo regolamento, possono decidere di utilizzare ai fini del sostegno accoppiato al reddito più del 13 % dell’importo stabilito nell’allegato IX del presente regolamento. La percentuale risultante non può superare la percentuale approvata dalla Commissione per il sostegno accoppiato facoltativo nell’anno di domanda 2018.

    3.   La percentuale di cui al paragrafo 1 può essere aumentata fino a un massimo di due punti percentuali, a condizione che l’importo corrispondente alla percentuale che supera il 13 % sia destinato al sostegno per le colture proteiche conformemente al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1.

    4.   L’importo risultante dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, incluso nel piano strategico della PAC approvato, non può essere superato.

    5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all’anno per finanziare il sostegno accoppiato al reddito.

    6.   Fatto salvo l’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/2116, l’importo massimo che può essere concesso in uno Stato membro a norma del titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, prima dell’applicazione dell’articolo 17 del presente regolamento, per un determinato anno civile non supera gli importi stabiliti nel piano strategico della PAC in conformità del presente articolo.

    Articolo 97

    Dotazioni finanziarie minime per i regimi ecologici

    1.   Almeno il 25 % delle assegnazioni di cui all’allegato IX è riservato per ogni anno civile dal 2023 al 2027 ai regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4.

    2.   Se l’importo della partecipazione totale del FEASR riservata da uno Stato membro agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i) supera il 30 % della partecipazione totale del FEASR di cui all’allegato XI per il periodo del piano strategico PAC, gli Stati membri possono ridurre la somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La riduzione totale non supera l’importo corrispondente al superamento della percentuale di cui alla prima frase.

    3.   La riduzione di cui al paragrafo 2 non può comportare una riduzione superiore al 50 % dell’importo annuo da riservare ai regimi ecologici per il periodo del piano strategico PAC a norma del paragrafo 1.

    4.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono ridurre l’importo annuo da riservare a norma del paragrafo 1 fino al 75 % nel caso in cui l’importo totale previsto per gli interventi a norma dell’articolo 70 nel periodo del piano strategico della PAC ammonti a più del 150 % della somma degli importi da riservare a norma del paragrafo 1 del presente articolo prima dell’applicazione del paragrafo 2.

    5.   Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2023 e 2024, in conformità dell’articolo 101, paragrafo 3, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare in tale anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici,

    a)

    fino a una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all’allegato IX per l’anno civile interessato;

    b)

    al di sopra di una soglia corrispondente al 5 % degli importi fissati all’allegato IX per l’anno civile interessato, purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 6.

    6.   Nell’applicare il paragrafo 5, lettera b), gli Stati membri modificano il proprio piano strategico della PAC conformemente all’articolo 119 al fine di:

    a)

    aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo; o

    b)

    aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1,lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    7.   Se, nell’applicare il paragrafo 5, lettera a), uno Stato membro utilizza per l’intero periodo dal 2023 al 2024 un importo superiore al 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024, per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, lo Stato membro compensa gli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024 e utilizzati per finanziare in tali anni altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, modificando il suo piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119 al fine di:

    a)

    aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente agli importi che superano il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024; o

    b)

    aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’ articolo 6, paragrafo 1, lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo che supera il 2,5 % della somma delle dotazioni di cui all’allegato IX per gli anni 2023 e 2024. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74 in conformità del presente comma non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    8.   Gli Stati membri possono utilizzare, negli anni civili 2025 e 2026, in conformità dell’articolo 101, paragrafo 3, un importo fino a una soglia corrispondente al 2 % degli importi di cui all’allegato IX per l’anno civile interessato, e riservato in conformità del presente articolo ai regimi ecologici per finanziare nel medesimo anno altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, a condizione che siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzare i fondi per i regimi ecologici e che siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 9.

    9.   Nell’applicare il paragrafo 8, gli Stati membri modificano il proprio piano della PAC conformemente all’articolo 119 al fine di:

    a)

    aumentare, per i restanti anni del periodo del piano strategico della PAC, gli importi riservati in conformità del presente articolo ai regimi ecologici di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8; o

    b)

    aumentare gli importi riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1 lettera i), di un importo almeno equivalente all’importo utilizzato per finanziare altri interventi di cui al titolo III, capo II, sezione 2, conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Gli importi supplementari riservati agli interventi a norma degli articoli 70, 72, 73 e 74, in conformità del presente paragrafo non sono presi in considerazione nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    10.   Per ogni anno civile a decorrere dall’anno civile 2025, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dai regimi ecologici non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l’anno civile pertinente di cui all’allegato V, ridotta di un importo corrispondente al 23 % dell’importo dell’allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per gli anni civili 2025 e 2026, e corrispondente al 25 % dell’importo dell’allegato IX riservato ai regimi ecologici conformemente al presente paragrafo per l’anno civile 2027, se del caso rettificato dell’importo risultante dall’applicazione dei paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo e secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità dell’articolo 118 o dell’articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    11.   Se gli Stati membri applicano i paragrafi 2, 3, 4, 6, 7, e 9 del presente articolo per l’intero periodo del piano strategico della PAC la spesa totale del FEASR per lo sviluppo rurale diversa dagli importi riservati agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e il benessere degli animali di cui all’articolo 6, paragrafo 1,lettera i), non supera la partecipazione totale del FEASR per lo sviluppo rurale per l’intero periodo del piano strategico della PAC di cui all’allegato XI, ridotta degli importi riservati agli interventi in conformità degli articoli 70, 72, 73 e 74, nella misura in cui tali interventi affrontano gli obiettivi climatico-ambientali specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), e, per quanto riguarda il benessere degli animali, di cui all’articolo 6, paragrafo 1,lettera i), a seguito dell’applicazione del paragrafi 2, 6, 7, e 9 del presente articolo, secondo quanto stabilito dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari di cui all’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione in conformità degli articoli 118 o 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    Articolo 98

    Dotazioni finanziarie minime per il sostegno ridistributivo al reddito

    1.   Almeno il 10 % delle dotazioni di cui all’allegato IX è riservato annualmente al sostegno ridistributivo al reddito di cui all’articolo 29.

    2.   Per ogni anno civile, la spesa totale per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti diversi dal sostegno ridistributivo al reddito non supera la dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per l’anno civile pertinente di cui all’allegato VI ridotta di un importo corrispondente al 10 % della dotazione finanziaria per i pagamenti diretti per il pertinente anno civile di cui all’allegato IX, se del caso rettificata in seguito all’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, come stabilito dagli Stati membri nei loro piani finanziari conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvato dalla Commissione conformemente all’articolo 118 o articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell’Unione.

    Articolo 99

    Contributo volontario della dotazione del FEASR ad azioni nell’ambito di LIFE ed Erasmus+

    Nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri possono decidere di utilizzare una determinata quota della dotazione FEASR per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel regolamento (UE) 2021/783 nonché finanziare azioni in materia di mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (49).

    Articolo 100

    Tracciabilità delle spese destinate al clima

    1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione valuta il contributo della politica al raggiungimento degli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici tramite una metodologia semplice e comune.

    2.   Il contributo al raggiungimento dell’obiettivo di spesa è stimato mediante l’applicazione di ponderazioni specifiche, differenziate valutando se il sostegno fornisce un contributo rilevante o intermedio al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. Tali ponderazioni sono le seguenti:

    a)

    40 % per le spese nell’ambito del sostegno di base al reddito e del sostegno complementare al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezioni 2 e 3;

    b)

    100 % per le spese nell’ambito dei regimi ecologici di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 4;

    c)

    100 % per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 93, paragrafo 1, diversi da quelli di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

    d)

    40 % per le spese relative a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71.

    3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati dopo il 31 dicembre 2025 conformemente all’articolo 152 che modificano il paragrafo 2 del presente articolo al fine di modificare le ponderazioni dello stesso, qualora tale modifica sia giustificata ai fini di una più precisa tracciabilità delle spese destinate agli obiettivi in materia di ambiente e di clima.

    Articolo 101

    Dotazioni finanziarie indicative

    1.   Nel proprio piano strategico della PAC, gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun intervento e per ogni anno. Tale dotazione finanziaria indicativa rappresenta il livello atteso dei pagamenti nell’ambito del piano strategico della PAC per l’intervento nell’esercizio di riferimento, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 115, paragrafo 5.

    2.   In deroga al paragrafo 1, per i tipi di intervento nei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), nei propri piani strategici della PAC gli Stati membri stabiliscono una dotazione finanziaria indicativa per ciascun settore e per ogni anno, che rappresenta il livello atteso dei pagamenti per gli interventi in tale settore per esercizio finanziario, ad eccezione dei pagamenti attesi sulla base dell’aiuto finanziario nazionale di cui all’articolo 53.

    3.   Le dotazioni finanziarie indicative stabilite dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 non impediscono a tali Stati membri di utilizzare i fondi provenienti da tali dotazioni finanziarie indicative come fondi per altri interventi, senza modificare i piano strategici della PAC conformemente all’articolo 119, fatto salvo il rispetto del presente regolamento, e in particolare degli articoli 87, 88, 89, 90, da 92 a 98 e 102, e del regolamento (UE) 2021/2116, e in particolare dell’articolo 32, paragrafo 6, lettera b), di tale regolamento, e a condizione che:

    a)

    le dotazioni finanziarie per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti siano utilizzate per altri interventi sotto forma di pagamenti diretti;

    b)

    le dotazioni finanziarie per gli interventi di sviluppo rurale siano utilizzate per altri interventi a favore dello sviluppo rurale;

    c)

    le dotazioni finanziarie per gli interventi nel settore dell’apicoltura e nel settore vitivinicolo siano utilizzate soltanto per altri interventi nello stesso settore;

    d)

    le dotazioni finanziarie per gli interventi in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), siano utilizzate per interventi in altri settori di cui alla medesima lettera stabiliti nel piano strategico della PAC e il relativo utilizzo non incida sui programmi operativi approvati.

    Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri che hanno deciso di concedere il sostegno di base al reddito sulla base dei diritti all’aiuto stabiliti conformemente all’articolo 23 possono aumentare o diminuire linearmente gli importi da corrispondere in base al valore dei diritti attivati nell’anno civile, entro i limiti degli importi unitari minimi e massimi previsti fissati per gli interventi nell’ambito del sostegno di base al reddito a norma dell’articolo 102, paragrafo 2.

    Articolo 102

    Importi unitari previsti e output previsti

    1.   Gli Stati membri definiscono uno o più importi unitari previsti per ciascun intervento incluso nei rispettivi piani strategici della PAC. L’importo unitario previsto può essere uniforme o medio, secondo quanto stabilito dagli Stati membri. L’«importo unitario uniforme previsto» è il valore di cui si prevede il pagamento per ciascuno dei relativi output. L’«importo unitario medio previsto» è il valore medio dei diversi importi unitari di cui si prevede il pagamento per i relativi output.

    Per gli interventi che rientrano nel sistema integrato di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 sono definiti importi unitari uniformi, tranne nei casi in cui non sia possibile o appropriato stabilire importi unitari uniformi a causa della struttura e della portata dell’intervento. In tal caso sono definiti importi unitari medi.

    2.   Per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, gli Stati membri possono fissare importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, per ciascun importo unitario previsto per ciascun intervento.

    L’«importo unitario massimo previsto» e l’«importo unitario minimo previsto» corrispondono agli importi unitari massimi e minimi di cui si prevede il pagamento per i relativi output.

    Nel definire gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, gli Stati membri possono giustificare tali valori con la necessaria flessibilità per la riassegnazione al fine di evitare che i fondi rimangano inutilizzati.

    L’importo unitario realizzato di cui all’articolo 134, paragrafo 5, primo comma, lettera c), può essere inferiore all’importo unitario previsto o all’importo unitario minimo previsto, quando tale importo è definito, solo per evitare un superamento delle dotazioni finanziarie per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 87, paragrafo 1.

    3.   Per i tipi di intervento per lo sviluppo rurale gli Stati membri, quando utilizzano importi unitari medi previsti, possono definire un importo unitario medio massimo previsto.

    L’«importo unitario medio massimo previsto» è l’importo massimo di cui si prevede il pagamento in media per i relativi output.

    4.   Se per un intervento sono stabiliti importi unitari diversi, i paragrafi 2 e 3 si applicano a ciascun importo unitario pertinente di tale intervento.

    5.   Gli Stati membri definiscono gli output annuali previsti per ciascun intervento quantificati per ciascun importo unitario uniforme o medio previsto. Nell’ambito di un intervento, gli output annuali previsti possono essere forniti a livello aggregato per tutti gli importi unitari o per un gruppo di importi unitari.

    Articolo 103

    Flessibilità tra le dotazioni per i pagamenti diretti e le dotazioni nell’ambito del FEASR

    1.   Nell’ambito della propria proposta di piano strategico della PAC di cui all’articolo 118, paragrafo 1, uno Stato membro può decidere di trasferire:

    a)

    fino al 25 % della dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato V, se del caso previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all’allegato VIII per gli anni civili dal 2023 al 2026, verso la sua dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027; o

    b)

    fino al 25 % della dotazione per il FEASR per gli esercizi 2024-2027 verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui all’allegato V per gli anni civili dal 2023 al 2026.

    2.   La percentuale di trasferimento della dotazione di uno Stato membro per i pagamenti diretti verso la sua dotazione per il FEASR di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere aumentata:

    a)

    fino a un massimo di 15 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l’aumento corrispondente per interventi finanziati dal FEASR relativi agli obiettivi specifici fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

    b)

    fino a un massimo di 2 punti percentuali se gli Stati membri utilizzano l’aumento corrispondente in conformità dell’articolo 95, paragrafo 1, lettera b).

    3.   La percentuale di trasferimento dalla dotazione di uno Stato membro per il FEASR verso la sua dotazione per i pagamenti diretti di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere aumentata al 30 % per gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media dell’Unione. Questa condizione è soddisfatta nel caso di Bulgaria, Estonia, Spagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

    4.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 fissano la percentuale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, che può variare per anno civile.

    5.   Nel 2025 gli Stati membri potranno riesaminare le proprie decisioni di cui al paragrafo 1 nell’ambito di una domanda di modifica dei rispettivi piani strategici della PAC, di cui all’articolo 119.

    TITOLO V

    PIANO STRATEGICO DELLA PAC

    CAPO I

    REQUISITI GENERALI

    Articolo 104

    Piani strategici della PAC

    1.   Gli Stati membri stabiliscono i piani strategici della PAC in conformità del presente regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR al fine di conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2.

    2.   Ciascuno Stato membro elabora un unico piano strategico della PAC per la totalità del suo territorio, in funzione del proprio ordinamento costituzionale e delle proprie disposizioni istituzionali.

    Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, gli Stati membri garantiscono che siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale. Gli elementi stabiliti a livello regionale sono opportunamente rispecchiati nelle pertinenti sezioni del piano strategico della PAC di cui all’articolo 107.

    3.   Sulla base dell’analisi SWOT di cui all’articolo 115, paragrafo 2, e della valutazione delle esigenze di cui all’articolo 108, gli Stati membri stabiliscono nei piani strategici della PAC una strategia d’intervento conformemente all’articolo 109 in cui sono fissati target finali e intermedi quantitativi per conseguire i pertinenti obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2. I target finali sono fissati utilizzando una serie comune di indicatori di risultato di cui all’allegato I.

    Per il conseguimento di tali obiettivi gli Stati membri definiscono gli interventi sulla base dei tipi di interventi di cui al titolo III.

    4.   Ciascun piano strategico della PAC copre il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

    Articolo 105

    Obiettivi in materia di ambiente e di clima più ambiziosi

    1.   Con i piani strategici della PAC, in particolare con gli elementi della strategia di intervento di cui all’articolo 109, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri mirano a contribuire complessivamente al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), in misura maggiore rispetto a quanto fatto complessivamente con il sostegno nel quadro del FEAGA e del FEASR nel periodo dal 2014 al 2020 per il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 110, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    2.   Sulla base delle informazioni disponibili gli Stati membri illustrano nei rispettivi piani strategici della PAC in che modo intendono ottenere il contributo complessivo maggiore di cui al paragrafo 1. La spiegazione è fondata su informazioni pertinenti, quali gli elementi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), come pure i miglioramenti attesi rispetto ai pertinenti indicatori di impatto di cui all’allegato I.

    Articolo 106

    Requisiti procedurali

    1.   Gli Stati membri elaborano i piani strategici della PAC sulla base di procedure trasparenti in collaborazione, se del caso, con le rispettive regioni, conformemente al loro quadro istituzionale e giuridico.

    2.   L’organismo dello Stato membro incaricato di elaborare il piano strategico della PAC assicura che:

    a)

    se del caso, le autorità pertinenti a livello regionale siano adeguatamente coinvolte nella preparazione del piano strategico della PAC; e

    b)

    le autorità pubbliche competenti per l’ambiente e il clima siano adeguatamente coinvolte nella preparazione degli aspetti in materia di ambiente e di clima del piano strategico della PAC.

    3.   Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le autorità regionali e locali competenti. Tale partenariato include almeno i seguenti partner:

    a)

    le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;

    b)

    le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;

    c)

    gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.

    Gli Stati membri coinvolgono adeguatamente detti partner nella preparazione dei piani strategici della PAC e si consultano con i portatori di interessi pertinenti, anche per quanto riguarda le norme minime di cui all’articolo 13, se del caso.

    4.   Gli Stati membri – comprese, se del caso, le rispettive regioni – e la Commissione cooperano per garantire un efficace coordinamento nell’attuazione dei piani strategici della PAC, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gestione concorrente.

    5.   L’organizzazione e l’attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente all’atto delegato adottato in base all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

    CAPO II

    CONTENUTO DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC

    Articolo 107

    Contenuto del piano strategico della PAC

    1.   Ciascun piano strategico della PAC contiene sezioni relative agli aspetti seguenti:

    a)

    la valutazione delle esigenze;

    b)

    la strategia di intervento;

    c)

    gli elementi comuni a più interventi;

    d)

    gli interventi sotto forma di pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e interventi di sviluppo rurale precisati nella strategia;

    e)

    i piani dei target finali e i piani finanziari;

    f)

    il sistema di governance e di coordinamento;

    g)

    gli elementi che assicurano la modernizzazione della PAC;

    h)

    qualora vi siano elementi del piano strategico della PAC stabiliti a livello regionale, una breve descrizione dell’assetto nazionale e regionale dello Stato membro, in particolare gli elementi che sono stabiliti a livello nazionale e regionale.

    2.   Ciascun piano strategico della PAC contiene i seguenti allegati:

    a)

    l’allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (50);

    b)

    l’allegato II sull’analisi SWOT;

    c)

    l’allegato III sulla consultazione dei partner;

    d)

    ove opportuno, l’allegato IV sul pagamento specifico per il cotone;

    e)

    l’allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi forniti nell’ambito del piano strategico della PAC;

    f)

    ove opportuno, l’allegato VI sugli aiuti nazionali transitori.

    3.   Le norme dettagliate concernenti il contenuto delle sezioni e degli allegati dei piani strategici della PAC di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite agli articoli da 108 a 115.

    Articolo 108

    Valutazione delle esigenze

    La valutazione delle esigenze di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera a), comprende i seguenti elementi:

    a)

    la sintesi dell’analisi SWOT di cui all’articolo 115, paragrafo 2;

    b)

    l’individuazione delle esigenze per ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sulla base delle prove contenute nell’analisi SWOT; tutte le esigenze derivanti dall’analisi SWOT sono descritte, indipendentemente dal fatto che siano o meno affrontate attraverso il piano strategico della PAC;

    c)

    per l’obiettivo specifico che prevede di sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), una valutazione delle esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un orientamento più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti nonché connesse alla gestione dei rischi;

    d)

    ove opportuno, un’analisi delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari;

    e)

    la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate che spieghi, se del caso, le ragioni per cui alcune delle esigenze individuate non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC.

    Per gli obiettivi specifici fissati all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), la valutazione delle esigenze tiene conto dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII.

    Per la loro valutazione delle esigenze gli Stati membri utilizzano dati recenti e affidabili e, ove disponibili, disaggregati per genere.

    Articolo 109

    Strategia di intervento

    1.   Per ciascun obiettivo specifico definito all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e affrontato nel piano strategico della PAC, la strategia di intervento di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera b), stabilisce:

    a)

    i target finali e i relativi target intermedi per gli indicatori di risultato pertinenti utilizzati dallo Stato membro sulla base della propria valutazione delle esigenze di cui all’articolo 108. Il valore di tali target finali è giustificato alla luce della valutazione delle esigenze. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f), i target finali sono ricavati dalle spiegazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo;

    b)

    gli interventi, basati sui tipi di intervento di cui al titolo III, che sono intesi ad affrontare la situazione specifica della zona interessata sulla scorta di una solida logica d’intervento suffragata dalla valutazione ex ante di cui all’articolo 139, dall’analisi SWOT di cui all’articolo 115, paragrafo 2, e dalla valutazione delle esigenze di cui all’articolo 108;

    c)

    gli elementi che illustrano in che modo gli interventi consentono di conseguire i target finali e il modo in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;

    d)

    gli elementi atti a dimostrare che l’assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi del piano strategico della PAC è giustificata e idonea a raggiungere i target finali prefissati, nonché coerente con il piano finanziario di cui all’articolo 112.

    2.   La strategia di intervento dimostra la coerenza della strategia e la complementarità degli interventi per gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, fornendo:

    a)

    una panoramica dell’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC che descrive quanto segue:

    i)

    per ciascuna norma BCAA indicata all’allegato III, il modo in cui è attuata la norma dell’Unione, compresi i seguenti elementi: la sintesi della pratica in azienda, della portata territoriale e dei tipi di agricoltori e di altri beneficiari soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all’obiettivo principale di conseguire tale norma BCAA;

    ii)

    il contributo complessivo della condizionalità al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

    iii)

    la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all’articolo 31, paragrafo 5, e all’articolo 70, paragrafo 3, la condizionalità e i diversi interventi, compreso il sostegno all’agricoltura biologica, che affrontano gli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) e f);

    iv)

    la modalità per conseguire l’obiettivo di un contributo complessivo maggiore di cui all’articolo 105;

    v)

    in che modo l’architettura ambientale e climatica del piano strategico della PAC dovrebbe contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all’allegato XIII ed essere coerente con essi.

    b)

    in relazione all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera g), una panoramica dei pertinenti interventi e delle condizioni specifiche per i giovani agricoltori illustrati nel piano strategico della PAC, quali quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 4, lettera a), agli articoli 30, 73 e 75 e all’articolo 77, paragrafo 6. In particolare, gli Stati membri si attengono all’articolo 95, al momento di presentare il piano finanziario per i tipi di interventi di cui agli articoli 30, 73 e 75. La panoramica illustra inoltre, in generale, l’interazione con gli strumenti nazionali al fine di migliorare la coerenza tra le azioni nazionali e dell’Unione nel settore;

    c)

    una spiegazione di come gli interventi nell’ambito del sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, siano coerenti con la direttiva 2000/60/CE;

    d)

    in relazione all’obiettivo specifico di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è presentata una panoramica del modo in cui viene affrontato l’obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito da concedere agli agricoltori nell’ambito del piano strategico della PAC, comprese, se del caso, informazioni che giustifichino il ricorso alla deroga di cui all’articolo 29, paragrafo 1, secondo comma. Tale panoramica, se del caso, affronta inoltre la coerenza e la complementarità della territorializzazione del sostegno di base al reddito di cui all’articolo 22, paragrafo 2, con il sostegno nell’ambito di altri interventi, in particolare i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71;

    e)

    una panoramica degli interventi relativi al settore, compresi gli interventi di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, e gli interventi in taluni settori di cui al titolo III, capo III, che giustifichi la scelta di affrontare i settori interessati, l’elenco degli interventi per settore, e la loro complementarità

    f)

    ove opportuno, una spiegazione di quali interventi mirino ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio;

    g)

    ove opportuno, una descrizione dell’interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo;

    h)

    una panoramica del modo in cui il piano strategico della PAC contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico di migliorare il benessere degli animali e contrastare la resistenza antimicrobica di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera i), comprese le condizioni di base e la complementarità tra la condizionalità e i diversi interventi;

    i)

    una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi.

    3.   Qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, la strategia di intervento garantisce che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale.

    Articolo 110

    Elementi comuni a più interventi

    La sezione sugli elementi comuni a più interventi di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera c), comprende:

    a)

    le definizioni e le condizioni fornite dagli Stati membri in conformità dell’articolo 4, nonché i requisiti minimi per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti a norma dell’articolo 18;

    b)

    la descrizione dell’utilizzo dell’«assistenza tecnica» di cui agli articoli 94 e 125 e la descrizione della rete nazionale della PAC di cui all’articolo 126;

    c)

    in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la definizione di zone rurali utilizzata nel piano strategico della PAC determinato dagli Stati membri;

    d)

    altre informazioni circa l’attuazione, in particolare:

    i)

    una breve descrizione della determinazione del valore dei diritti all’aiuto e del funzionamento della riserva, se del caso;

    ii)

    ove opportuno, l’uso del prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti di cui all’articolo 17;

    iii)

    la decisione e la relativa giustificazione per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 17, paragrafo 4, dell’articolo 29, paragrafo 6, e dell’articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento e dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116;

    iv)

    se del caso, la decisione e la descrizione dei suoi elementi principali per quanto riguarda l’attuazione dell’articolo 19;

    v)

    una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell’Unione attivi nelle zone rurali.

    Articolo 111

    Interventi

    La sezione su ciascun intervento precisato nella strategia di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera d), compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, comprende:

    a)

    il tipo di intervento su cui si basa;

    b)

    l’ambito di applicazione territoriale;

    c)

    la concezione o i requisiti specifici dell’intervento a garanzia di un contributo efficace per il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2; per gli interventi in materia di ambiente e di clima, l’articolazione con i requisiti di condizionalità dimostra che le pratiche sono complementari e non si sovrappongono;

    d)

    le condizioni di ammissibilità;

    e)

    gli indicatori di risultato stabiliti all’allegato I ai quali l’intervento dovrebbe contribuire in modo diretto e significativo.

    f)

    per ogni intervento basato sui tipi di intervento elencati nell’allegato II del presente regolamento, il modo in cui rispetta le pertinenti disposizioni dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC in base a quanto precisato all’articolo 10 e all’allegato II del presente regolamento, e per ogni intervento non basato sui tipi di intervento elencati nell’allegato II, se e, in caso affermativo, in che modo rispetta le disposizioni pertinenti dell’articolo 6, paragrafo 5, o dell’allegato 2 dell’accordo sull’agricoltura dell’OMC;

    g)

    un indicatore di output e gli output annuali previsti per l’intervento di cui all’articolo 102, paragrafo 5;

    h)

    gli importi unitari annuali uniformi o medi previsti di cui all’articolo 102, paragrafo 1, e, se del caso, gli importi unitari massimi o minimi previsti di cui all’articolo 102, paragrafi 2 e 3;

    i)

    una spiegazione di come sono stati fissati gli importi di cui alla lettera h) del presente paragrafo;

    j)

    Ove opportuno:

    i)

    la forma e la percentuale del sostegno;

    ii)

    il metodo per calcolare gli importi unitari di sostegno previsti e la relativa certificazione a norma dell’articolo 82;

    k)

    la dotazione finanziaria annuale per l’intervento di cui all’articolo 101, paragrafo 1, oppure, nel caso dei settori di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) e f), la dotazione finanziaria annuale per il settore pertinente di cui all’articolo 101, paragrafo 2; compresa, se del caso, una ripartizione degli importi previsti per le sovvenzioni e degli importi previsti per gli strumenti finanziari;

    l)

    l’indicazione del fatto che l’intervento rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 42 TFUE e sia soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato.

    La lettera e) del primo comma non si applica agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore dell’apicoltura di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettere da a) a k), né alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all’articolo 77.

    Articolo 112

    Piani dei target finali e piani finanziari

    1.   Il piano dei target finali di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), consiste in una tabella riassuntiva che riporta i target finali e intermedi di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettera a).

    2.   Il piano finanziario di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), comprende una tabella riassuntiva che include:

    a)

    le dotazioni degli Stati membri per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti di cui all’articolo 87, paragrafo 1, per i tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 88, paragrafo 1, per l’apicoltura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, e per i tipi di interventi per lo sviluppo rurale di cui all’articolo 89, paragrafo 3, con un’indicazione specifica degli importi annuali e complessivi riservati dagli Stati membri per conformarsi ai requisiti inerenti alle dotazioni finanziarie minime di cui agli articoli da 92 a 98;

    b)

    i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell’articolo 103 ed eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 6;

    c)

    le dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento nel settore del luppolo di cui all’articolo 88, paragrafo 3, e per i tipi di intervento, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola di cui all’articolo 88, paragrafo 4, e se tali tipi di intervento non sono attuati, la decisione di includere le dotazioni corrispondenti nella dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti in conformità dell’articolo 88, paragrafo 5;

    d)

    ove opportuno, i trasferimenti delle dotazioni degli Stati membri dal FEASR a fini di sostegno nell’ambito di InvestEU a norma dell’articolo 81 del presente regolamento, a norma del regolamento (UE) 2021/783 o a norma del regolamento (UE) 2021/817 conformemente all’articolo 99, del presente regolamento;

    e)

    ove opportuno, gli importi previsti per le regioni ultraperiferiche.

    3.   In aggiunta al paragrafo 2, un piano finanziario dettagliato prevede per ciascun esercizio, espresso come previsioni di esecuzione dei pagamenti da parte dello Stato membro, le tabelle seguenti conformemente all’articolo 111, lettere g) e k):

    a)

    la ripartizione delle dotazioni dello Stato membro per i tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti dopo i trasferimenti di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), sulla base delle dotazioni finanziarie indicative per tipo di intervento e per intervento, che specifichi gli output previsti, gli importi unitari medi o uniformi previsti di cui all’articolo 102, paragrafo 1, e, ove opportuno, gli importi unitari massimi o minimi previsti, o entrambi, come stabilito all’articolo 102, paragrafo 2. Se del caso, la ripartizione comprende l’importo della riserva di diritti all’aiuto.