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Document 32021R2096
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2096 of 29 November 2021 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei CBS 143953 as a feed additive for all poultry species, pigs for fattening, piglets and all minor porcine species (holder of the authorisation: Danisco (UK) Ltd, represented in the Union by Genencor International B.V.) (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V.] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V.] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/8498
GU L 427 del 30.11.2021, pp. 187–189
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
23/09/2024
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30.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 427/187 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2096 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2021
relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell’autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V.]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». |
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(4) |
Nel parere del 17 marzo 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha concluso che tale additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e un potenziale irritante per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha concluso che l’additivo può risultare efficace come additivo zootecnico nelle scrofe durante il periodo di lattazione. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(5) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2021;19(5):6539.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici Gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a11 |
Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell’Unione da Genencor International B.V. |
Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) |
Composizione dell’additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 con un’attività minima di 40 000 U/g (1) Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 Metodo di analisi (2) Per la quantificazione dell’attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi: metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato attraverso l’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi dai substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina |
Tutte le specie di pollame |
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625 U |
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20.12.2031 |
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Suini da ingrasso Suinetti (svezzati e lattanti) Tutte le specie suine minori |
2 000 U |
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(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,48 μmol di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto a partire dall’arabinoxilano del frumento, a pH 4,2 e a 50 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.