Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1948

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/7942

    GU L 398 del 11.11.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1948/oj

    11.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 398/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1948 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2021

    concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattamento dei rimborsi dell’IVA è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.

    (2)

    Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.

    (3)

    Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3).

    (4)

    È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (5).

    (5)

    Le nozioni di soggetto imponibile, soggetto non imponibile e attività esenti di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) dovrebbero essere utilizzate anche ai fini del presente atto.

    (6)

    Il SEC 2010 non descrive in maniera esplicita il trattamento dei rimborsi dell’IVA da riservare a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l’insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva.

    Articolo 2

    La decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 sono abrogati.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

    (3)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

    (4)  Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).

    (5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

    (6)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).


    Top