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Document 32021R1948
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1948 of 10 November 2021 on the treatment of repayments of VAT to non-taxable persons and to taxable persons for their exempt activities for the purposes of Regulation (EU) 2019/516 of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of gross national income at market prices (GNI Regulation) and repealing Commission Decision 1999/622/EC, Euratom and Commission Regulation (EC, Euratom) No 116/2005 (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/7942
OJ L 398, 11.11.2021, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 398/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1948 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il trattamento dei rimborsi dell’IVA è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica. |
(2) |
Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti. |
(3) |
Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3). |
(4) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (5). |
(5) |
Le nozioni di soggetto imponibile, soggetto non imponibile e attività esenti di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) dovrebbero essere utilizzate anche ai fini del presente atto. |
(6) |
Il SEC 2010 non descrive in maniera esplicita il trattamento dei rimborsi dell’IVA da riservare a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile.
2. Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l’insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva.
Articolo 2
La decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 sono abrogati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).
(3) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(4) Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).
(5) Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).
(6) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).