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Document 32021R1948

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1948 della Commissione del 10 novembre 2021 concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/7942

OJ L 398, 11.11.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1948/oj

11.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 398/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1948 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

concernente il trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti ai fini del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) e che abroga la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattamento dei rimborsi dell’IVA è una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all’elenco di questioni per garantire l’affidabilità, l’esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.

(2)

Affinché i dati sull’RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire la definizione del trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.

(3)

Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3).

(4)

È pertanto opportuno abrogare la decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione (5).

(5)

Le nozioni di soggetto imponibile, soggetto non imponibile e attività esenti di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio (6) dovrebbero essere utilizzate anche ai fini del presente atto.

(6)

Il SEC 2010 non descrive in maniera esplicita il trattamento dei rimborsi dell’IVA da riservare a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   In sede di calcolo degli aggregati di contabilità nazionale ai fini del regolamento (UE) 2019/516, i rimborsi dell’IVA su acquisti, a favore di soggetti non imponibili o di soggetti imponibili per le loro attività esenti, sono considerati nel SEC 2010 come altri trasferimenti correnti (D.7) o trasferimenti in conto capitale (D.9), e non come IVA deducibile.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il termine «soggetto imponibile» ha il significato enunciato negli articoli da 9 a 13 della direttiva 2006/112/CE e per «attività esenti» si intende l’insieme delle attività elencate negli articoli da 132 a 137 di tale direttiva.

Articolo 2

La decisione 1999/622/CE, Euratom e il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 91 del 29.3.2019, pag. 19.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione dell’8 ottobre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo l’elenco di questioni da affrontare in ogni ciclo di verifica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 9).

(3)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(4)  Decisione 1999/622/CE, Euratom della Commissione, dell’8 settembre 1999, relativa al trattamento dei rimborsi dell’IVA ad unità non imponibili e ad unità imponibili per le loro attività esenti allo scopo di applicare la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio relativa all’armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 245 del 17.9.1999, pag. 51).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

(6)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).


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