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Document 32020D2125

Decisione di esecuzione (UE) 2020/2125 della Commissione del 16 dicembre 2020 che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca

C/2020/8762

GU L 426 del 17.12.2020, pp. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2125/oj

17.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 426/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/2125 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2020

che riconosce il governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti la conformità al regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, in particolare l’articolo 3, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1007/2009 fissa norme armonizzate in materia di immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca. L’articolo 3, paragrafo 1, stabilisce le condizioni per l’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene. Al momento dell’immissione sul mercato i prodotti derivati dalla foca devono essere accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 rilasciato da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione.

(2)

Con decisione C(2015) 5253 (2), la Commissione ha riconosciuto il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009 per l’immissione sul mercato dell’Unione di prodotti derivati dalla foca.

(3)

Alla luce delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 1007/2009 dal regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione (4), la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 7273 (5), in aggiunta alla decisione C(2015) 5253.

(4)

Il 4 agosto 2020 la Commissione ha ricevuto una lettera del ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del Nunavut, datata 22 aprile 2020, con la quale si chiedeva di modificare la denominazione del suo organismo riconosciuto per tener conto di una riorganizzazione interna al governo del Nunavut.

(5)

Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha chiesto di modificare la denominazione «ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut» in «governo del Nunavut».

(6)

Il ministero dello Sviluppo economico e dei trasporti del governo del Nunavut ha precisato che tale modifica della denominazione non comportava alcun cambiamento nella funzione e nel ruolo dell’organismo riconosciuto.

(7)

L’organismo «governo del Nunavut» soddisfa gli obblighi per gli organismi riconosciuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1 bis, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1007/2009 e all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850.

(8)

È pertanto opportuno riconoscere il «governo del Nunavut» come organismo autorizzato a rilasciare documenti attestanti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’organismo «governo del Nunavut» è riconosciuto come organismo autorizzato a rilasciare documenti che attestano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1007/2009.

Articolo 2

Le decisioni C(2015) 5253 e C(2015) 7273 sono abrogate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36.

(2)  Decisione C(2015) 5253 della Commissione, del 30 luglio 2015, che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut ai fini dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.

(3)  Regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione (GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 della Commissione, del 13 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 271 del 16.10.2015, pag. 1).

(5)  Decisione C(2015) 7273 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che riconosce il ministero dell’Ambiente del governo del Nunavut in conformità all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1850 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca.


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