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Document 32018R1624

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/6841

GU L 277 del 7.11.2018, p. 1–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj

7.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1624 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (2) precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento (gli «enti»), di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione. Alla luce di tale esperienza, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 mirava inoltre a definire la procedura e la serie minima di modelli per la presentazione, a opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario garantire che le autorità di risoluzione raccolgano periodicamente un nucleo minimo di informazioni relative a un ente o un gruppo in tutta l'Unione. Ciò non osta a che l'autorità di risoluzione raccolga le informazioni supplementari che ritenga necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per determinare, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, gli obblighi informativi semplificati.

(3)

Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, le voci specificate nei modelli di segnalazione introdotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 dovrebbero essere trasformate in un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.

(4)

A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza dei dati segnalati dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida delle voci di dati.

(5)

Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. Pertanto, è opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.

(6)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero collaborare al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 introduce una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.

(7)

Data l'entità delle modifiche che è necessario apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066, è preferibile, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066.

(8)

Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(9)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di attuazione che precisano le procedure e una serie minima di modelli standard per la presentazione alle autorità di risoluzione delle informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dei piani individuali di risoluzione, in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2014/59/UE, e dei piani di risoluzione di gruppo in conformità dell'articolo 13 della stessa direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)   «entità di risoluzione»:

a)

un'entità stabilita nell'Unione che è designata dall'autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione, oppure

b)

un ente che non fa parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), per il quale il piano di risoluzione preparato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2014/59/UE prevede un'azione di risoluzione;

(2)   «gruppo di risoluzione»:

a)

un'entità di risoluzione e le relative filiazioni le quali non sono:

i)

né entità di risoluzione,

ii)

né filiazioni di altre entità di risoluzione,

iii)

né entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione in conformità del piano di risoluzione e relative filiazioni, oppure

b)

gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente soggetto al controllo dell'organismo centrale qualora una di tali entità sia un'entità di risoluzione;

(3)   «ente del gruppo»: un'entità del gruppo che è un ente creditizio o un'impresa di investimento;

(4)   «entità giuridica pertinente»: un'entità del gruppo che:

a)

fornisce funzioni essenziali, o

b)

rappresenta o fornisce più del 5 % di uno degli elementi seguenti:

i)

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

ii)

la misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria del gruppo, di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii)

i proventi di gestione del gruppo su base consolidata.

Articolo 3

Comunicazione delle informazioni essenziali ai fini dei piani di risoluzione individuali e di gruppo

1.   Gli enti e, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano alle autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le informazioni precisate nei modelli di cui all'allegato I rispettando il livello di consolidamento delle informazioni, la frequenza e il formato di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 e seguendo le istruzioni di cui all'allegato II.

2.   Ove l'autorità di risoluzione o, nel caso dei gruppi, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo applichi obblighi semplificati in conformità dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, essa comunica agli enti o alle imprese madri nell'Unione interessati quali informazioni non è necessario includere nella presentazione di cui al paragrafo 1. L'autorità identifica le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 4

Livello di consolidamento delle informazioni

1.   Gli enti che non fanno parte di un gruppo presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, tranne le informazioni di cui all'allegato I, modelli Z 07.02 e Z 04.00, su base individuale.

2.   Nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo le seguenti modalità:

a)

le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 01.00, per:

i)

le entità del gruppo incluse nel bilancio consolidato del gruppo che superano lo 0,5 % delle attività totali o delle passività totali del gruppo;

ii)

gli enti del gruppo che superano lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio oppure lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 totale del gruppo in base alla situazione consolidata dell'impresa madre nell'Unione;

iii)

le entità del gruppo che forniscono funzioni essenziali;

b)

le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 02.00 e Z 03.00:

i)

al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;

ii)

al livello di ciascun ente del gruppo che è un'entità giuridica pertinente e non rientra nell'ambito di applicazione del punto i), su base individuale, tranne nei casi in cui l'autorità di risoluzione abbia rinunciato completamente all'applicazione a tale ente del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11 o paragrafo 12, della direttiva 2014/59/UE;

iii)

al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;

c)

le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 04.00, relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità giuridiche pertinenti;

d)

le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 05.01 e Z 05.02:

i)

al livello dell'impresa madre nell'Unione o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione su base individuale;

ii)

al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata o, se diversa, al livello di ciascuna entità di risoluzione in base alla situazione consolidata del gruppo di risoluzione;

e)

le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 06.00, al livello dell'impresa madre nell'Unione su base consolidata, relativamente a tutti gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti;

f)

le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 07.01, separatamente per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera;

g)

le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04, relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo;

h)

le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 08.00, relativamente a tutti i servizi essenziali forniti a ogni entità del gruppo riportata nell'allegato I, modello Z 01.00;

i)

le informazioni specificate nell'allegato I, modello Z 09.00, relativamente a tutte le infrastrutture di mercato finanziario, la cui perturbazione ostacolerebbe gravemente o impedirebbe l'esecuzione delle funzioni essenziali indicate nel modello Z 07 02;

j)

le informazioni specificate nell'allegato I, modelli Z 10.01 e Z 10.02, relativamente a tutti i sistemi informatici essenziali all'interno del gruppo.

Articolo 5

Frequenza, date di riferimento e date d'invio

1.   Gli enti trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente o dell'esercizio finanziario pertinente. Se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo, le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

2.   Le autorità di risoluzione comunicano i necessari recapiti dell'autorità di risoluzione o, se del caso, dell'autorità competente cui vanno comunicate le informazioni.

3.   Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

4.   Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate immediatamente.

Articolo 6

Formato per la presentazione delle informazioni

1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato III e le regole di convalida specificate nell'allegato IV, nonché le seguenti disposizioni:

a)

nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili;

b)

i valori numerici sono trasmessi come dati fattuali secondo quanto segue:

i)

i punti di dati con il tipo di dati «Importo monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;

ii)

i punti di dati con il tipo di dati «Percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii)

i punti di dati con il tipo di dati «Numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

2.   I dati trasmessi dagli enti o, nel caso dei gruppi, dalle imprese madri nell'Unione sono associati alle seguenti informazioni:

a)

data di riferimento per la presentazione;

b)

valuta utilizzata per le segnalazioni;

c)

principi contabili applicabili;

d)

identificativo dell'entità che effettua la segnalazione;

e)

livello di consolidamento delle informazioni conformemente all'articolo 4.

Articolo 7

Comunicazione delle informazioni supplementari ai fini dei piani di risoluzione individuali o di gruppo

1.   Ove l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritenga che per la preparazione e l'attuazione dei piani di risoluzione siano necessarie informazioni non contemplate da alcun modello dell'allegato I, oppure ove il formato in cui l'autorità competente fornisce le informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, non sia idoneo ai fini della preparazione o dell'attuazione dei piani di risoluzione, l'autorità di risoluzione richiede tali informazioni all'ente o all'impresa madre nell'Unione.

2.   Ai fini della richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:

a)

individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;

b)

specifica, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste, il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione;

c)

specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;

d)

specifica se le informazioni debbano essere redatte su base individuale o a livello di gruppo e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;

e)

indica i necessari recapiti per la comunicazione delle informazioni supplementari.

Articolo 8

Cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione

1.   L'autorità competente e l'autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 7 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.

2.   Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.

3.   Nel caso di cui al paragrafo 2, l'autorità di risoluzione provvede affinché agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione sia comunicato quali informazioni è necessario includere nella comunicazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1. Le autorità identificano le informazioni mediante riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 9

Periodo transitorio

1.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2018 la data d'invio è al più tardi il 31 maggio 2019.

2.   In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, per un esercizio finanziario che si chiude in una data compresa tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019 la data d'invio è al più tardi il 30 aprile 2020.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 è abrogato.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 6.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLI DI RISOLUZIONE

Numero del modello

Codice del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

Abbreviazione

 

 

INFORMAZIONI SULL'ENTITÀ, STRUTTURA DEL GRUPPO E DIPENDENZE

 

1

Z 01.00

Struttura organizzativa

ORG

 

 

INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI IN BILANCIO E FUORI BILANCIO

 

2

Z 02.00

Struttura delle passività

LIAB

3

Z 03.00

Requisiti di fondi propri

OWN

4

Z 04.00

Interconnessioni finanziarie infragruppo

IFC

5,1

Z 05.01

Controparti principali (passività)

MCP 1

5,2

Z 05.02

Controparti principali (fuori bilancio)

MCP 2

6

Z 06.00

Assicurazione dei depositi

DIS

 

 

LINEE DI BUSINESS PRINCIPALI, FUNZIONI ESSENZIALI E RELATIVI SISTEMI INFORMATICI E INFRASTRUTTURE DEI MERCATI FINANZIARI

 

 

 

Funzioni essenziali e linee di business principali

 

7,1

Z 07.01

Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche

FUNC 1

7,2

Z 07.02

Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche

FUNC 2

7,3

Z 07.03

Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche

FUNC 3

7,4

Z 07.04

Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali

FUNC 4

8

Z 08.00

Servizi essenziali

SERV

 

 

Servizi delle FMI - Fornitori e utenti

 

9

Z 09.00

Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)

FMI 1

 

 

Sistemi informatici

 

10,1

Z 10.01

Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale)

CIS 1

10,2

Z 10.02

Classificazione dei sistemi informatici

CIS 2


Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)

Entità

Impresa madre diretta

Nome

Codice

Codice LEI

Tipo di entità

Paese

Inclusa nel consolidamento prudenziale

Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR

Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR

Totale delle attività

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Esposizione del coefficiente di leva finanziaria

Principio contabile

Contributo alle attività consolidate totali

Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio

Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria

Entità giuridica pertinente

Nome

Codice

Codice LEI

Capitale sociale

Diritti di voto nell'entità

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

 

Controparte

TOTALE

 

Famiglie

Società non finanziarie (PMI)

Società non finanziarie (non PMI)

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Amministrazioni pubbliche e banche centrali

Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione

Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione

di cui: infragruppo

di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo

Riga

Voce

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0100

PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Depositi coperti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Passività garantite – parte coperta da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Passività nei confronti di enti < 7 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0160

Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Passività verso dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Passività verso SGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Depositi, non protetti ma preferenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Depositi, non protetti e non preferenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Passività in bilancio risultanti da derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Passività garantite non coperte da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Obbligazioni strutturate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Passività di primo rango (senior) non garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Passività di primo rango (senior) non privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Altre passività ammissibili al MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Passività non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDI PROPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

di cui: strumenti di capitale/capitale sociale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

 

Importo o percentuale

0010

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

0100

 

Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio

0110

 

REQUISITI DI CAPITALE INIZIALE E DI COEFFICIENTE DI LEVA FINANZIARIA

 

 

Capitale iniziale

0210

 

Requisito di coefficiente di leva finanziaria

0220

 

COEFFICIENTE DI REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO SREP (TSCR)

0300

 

TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1

0310

 

TSCR: da costituire con capitale di classe 1

0320

 

REQUISITO COMBINATO DI RISERVA DI CAPITALE

0400

 

Riserva di conservazione del capitale

0410

 

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

0420

 

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

0430

 

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

0440

 

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

0450

 

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

0460

 

Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)

0500

 

OCR: da costituire con capitale primario di classe 1

0510

 

OCR: da costituire con capitale di classe 1

0520

 

OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)

0600

 

OCR e P2G: da costituire con capitale primario di classe 1

0610

 

OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1

0620

 


Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)

Emittente o entità garantita

Creditore, titolare o prestatore di garanzia

Interconnessione finanziaria

Nome dell'entità

Codice

Nome dell'entità

Codice

Tipo

Importo in essere

 

di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo

di cui ammissibile al MREL

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.01 – Controparti principali delle passività (MCP 1)

Controparte

Tipo

Importo in essere

Nome dell'entità

Codice

Gruppo o singolo

Paese

Settore

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio (MCP 2)

Controparte

Tipo

Importo

Nome dell'entità

Codice

Gruppo o singolo

Paese

Settore

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)

Entità giuridica

Adesione all'SGD

Sistema di tutela istituzionale

Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto

Nome dell'entità

Codice

SGD

Importo dei depositi coperti

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

Paese

 

 

 

Riga

Funzioni economiche

Dati quantitativi

Valutazione del carattere essenziale

ID

Funzione economica

Descrizione della funzione economica

Quota di mercato

Importo monetario

Indicatore numerico

Impatto sul mercato

Sostituibilità

Funzione essenziale

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

1

Depositi

0010

1,1

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

0020

1,2

Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

0030

1,3

Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

0040

1,4

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

0050

1,5

Altri settori / altre controparti (1)

 

 

 

 

 

 

 

0060

1,6

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

0070

1,7

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Concessione di prestiti

0080

2,1

Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione

 

 

 

 

 

 

 

0090

2,2

Famiglie – altri prestiti

 

 

 

 

 

 

 

0100

2,3

Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

0110

2,4

Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

0120

2,5

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

0130

2,6

Altri settori / altre controparti (1)

 

 

 

 

 

 

 

0140

2,7

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

0150

2,8

Altri settori / altre controparti (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

0160

3,1

Servizi di pagamento alle IFM

 

 

 

 

 

 

 

0170

3,2

Servizi di pagamento a non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

0180

3,3

Servizi di cassa

 

 

 

 

 

 

 

0190

3,4

Servizi di regolamento titoli

 

 

 

 

 

 

 

0200

3,5

Servizi di compensazione mediante CCP

 

 

 

 

 

 

 

0210

3,6

Servizi di custodia

 

 

 

 

 

 

 

0220

3,7

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

0230

3,8

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)

 

 

 

 

 

 

 

0240

3,9

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Mercati dei capitali

0250

4,1

Derivati detenuti per negoziazione - OTC

 

 

 

 

 

 

 

0260

4,2

Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC

 

 

 

 

 

 

 

0270

4,3

Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)

 

 

 

 

 

 

 

0280

4,4

Mercati primari / sottoscrizione

 

 

 

 

 

 

 

0290

4,5

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

0300

4,6

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)

 

 

 

 

 

 

 

0310

4,7

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Finanziamento (funding) all'ingrosso

0320

5,1

Assunzione di prestiti

 

 

 

 

 

 

 

0330

5,2

Derivati (attività)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5,3

Concessione di prestiti

 

 

 

 

 

 

 

0350

5,4

Derivati (passività)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5,5

Altri tipi di prodotto (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5,6

Altri tipi di prodotto (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Altri tipi di prodotto (3)

 

 

 

 

 

 

 


Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2)

Funzioni essenziali

Entità giuridica

Importanza monetaria

Paese

ID

Nome dell'entità

Codice

Importo monetario

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3)

Linea di business principale

Entità giuridica

Linea di business principale

ID della linea di business

Descrizione

Nome dell'entità

Codice

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 


Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4)

Funzioni essenziali

Linea di business principale

Paese

ID della funzione

Linea di business principale

ID della linea di business

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 


Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)

Identificativo

Tipo di servizio

Destinatario del servizio

Fornitore del servizio

Funzione essenziale

Tempo stimato per la sostituibilità

Tempo stimato per l'accesso ai contratti

Diritto applicabile

Contratto a prova di risoluzione

Nome dell'entità

Codice

Nome dell'entità

Codice

Appartenente al gruppo

Paese

ID

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)

Utente

Funzione essenziale

Fornitore

Diritto applicabile

Nome dell'entità

Codice

Paese

ID

Infrastruttura di mercato finanziario (FMI)

Modo di partecipazione

Intermediario

Descrizione del servizio

Tipo di sistema

Nome

Codice dell'FMI

Nome

Codice

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1)

Sistema informatico essenziale

Entità del gruppo responsabile del sistema

Sistema Codice di identificazione

Nome

Tipo

Descrizione

Nome dell'entità

Codice

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2)

Sistema Codice di identificazione

Entità del gruppo utente del sistema

Servizio essenziale

Funzione essenziale

Nome dell'entità

Codice

Identificativo

Paese

ID

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Istruzioni

I.

Istruzioni di carattere generale 24

I.1

Struttura 24

I.2

Riferimenti 25

I.3

Principi contabili 25

I.4

Ambito del consolidamento 25

I.5

Numerazione e altre convenzioni 26

II.

Istruzioni relative ai modelli 26

II.1

Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG) 26

II.2

Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB) 29

II.3

Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN) 36

II.4

Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC) 39

II.5

Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP) 41

II.6

Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS) 44

II.7

Funzioni essenziali e linee di business principali 47

II.8

Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV) 55

II.9

Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali 59

II.10

Sistemi informatici essenziali 61

I.   Istruzioni di carattere generale

I.1   Struttura

1.

Il quadro consta di 15 modelli, organizzati in 3 blocchi:

(1)

«Informazioni di carattere generale», ossia una panoramica della struttura organizzativa di un gruppo e delle sue entità, della distribuzione delle attività e degli importi dell'esposizione al rischio. Questo blocco consta del modello «Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)»;

(2)

«Informazioni sugli elementi in bilancio e fuori bilancio», ossia informazioni finanziarie su passività, fondi propri, connessioni finanziarie tra le entità del gruppo, passività nei confronti delle controparti principali ed elementi fuori bilancio ricevuti dalle controparti principali, nonché assicurazione dei depositi. Questo blocco consta di 6 modelli:

a)

«Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)»;

b)

«Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)»;

c)

«Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)»;

d)

due modelli sulle controparti principali: «Z 05.01 - Controparti principali delle passività (Z-MCP 1)» e «Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (Z-MCP 2)»;

e)

«Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (Z-DIS)»;

(3)

«Funzioni essenziali», ossia una panoramica delle funzioni essenziali e loro associazione alle entità giuridiche, alle linee di business principali, ai servizi essenziali, alle infrastrutture di mercato finanziario e ai sistemi informatici. Questo blocco consta di 7 modelli:

4 modelli sull'individuazione delle funzioni essenziali e la loro associazione alle linee di business principali e alle entità del gruppo: «Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (Z-FUNC 1)», «Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (Z-FUNC 2)», «Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (Z-FUNC 3)» e «Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (Z-FUNC 4)»;

«Z 08.00 - Servizi essenziali (Z-SERV)»;

«Z 09.00 – Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali (FMI)»;

2 modelli sui sistemi informatici essenziali: «Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (Z-CIS 1)» e «Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici (Z-CIS 2)».

I.2   Riferimenti

2.

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti abbreviazioni:

a)   «BCBS»: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali;

b)   «CPMI»: Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato della Banca dei regolamenti internazionali;

c)   «FINREP»: i modelli per le informazioni finanziarie riportati negli allegati III e IV, e le istruzioni complementari figuranti nell'allegato V, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (1);

d)   «COREP (OF)»: gli allegati I (modelli) e II (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

e)   «COREP (LR)»: gli allegati X (modelli) e XI (istruzioni) del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

f)   «FSB»: Comitato per la stabilità finanziaria;

g)   «IAS»: International Accounting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

h)   «IFRS»: International Financial Reporting Standards come definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002 (2);

i)   «codice LEI»: codice identificativo dell'entità giuridica inteso a garantire l'identificazione unica e mondiale delle parti di operazioni finanziarie, proposto dal Comitato per la stabilità finanziaria e approvato dal G20. In attesa che il sistema LEI mondiale diventi pienamente operativo, codici pre-LEI sono assegnati alle controparti da un'unità operativa locale che è stata approvata dal Regulatory Oversight Committee (ROC, informazioni dettagliate sono disponibili nel seguente sito: www.leiroc.org). Qualora per una data controparte esista un identificativo dell'entità giuridica (codice LEI), esso è utilizzato per identificarla;

j)   «NGAAP»: National Generally Accepted Accounting Principles (principi contabili generalmente accettati a livello nazionale), ossia le discipline contabili nazionali definite in conformità della direttiva 86/635/CEE (3).

I.3   Principi contabili

3.

Se non diversamente specificato nelle presenti istruzioni, gli enti segnalano tutti gli importi in base alla disciplina contabile applicata per la segnalazione delle informazioni finanziarie a norma degli articoli da 9 a 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. L'ente che non è tenuto a segnalare informazioni finanziarie a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 applica la propria disciplina contabile.

4.

Per gli enti che trasmettono le segnalazioni in base agli IFRS sono inseriti rimandi al pertinente IFRS.

I.4   Ambito del consolidamento

5.

In funzione del modello, il presente quadro si riferisce:

al consolidamento sulla base del consolidamento contabile (entità incluse nel bilancio consolidato conformemente alla disciplina contabile applicabile);

al consolidamento prudenziale (entità che rientrano nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4)) a livello di impresa madre nell'Unione;

al consolidamento a livello dell'entità di risoluzione per il gruppo di risoluzione.

6.

Per ciascun modello, gli enti si attengono alla o alle basi di consolidamento applicabili ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

I.5   Numerazione e altre convenzioni

7.

Per indicare le colonne, le righe e le celle dei modelli, le presenti istruzioni si attengono alla convenzione di etichettatura di seguito illustrata. Questi codici numerici sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.

8.

Per indicare le colonne, le righe e le celle di un modello si applica il seguente schema di annotazione generale: {modello;riga;colonna}.

9.

Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {riga;colonna}.

10.

Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {modello;riga}.

11.

Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.

12.

Quando un elemento di informazione non è pertinente per le entità oggetto della segnalazione, il campo corrispondente è lasciato in bianco.

13.

Laddove le presenti istruzioni si riferiscono a una chiave primaria, si intende una colonna o la combinazione di colonne destinata a identificare in modo univoco tutte le righe del modello. La chiave primaria contiene un valore unico per ciascuna riga del modello. Non può contenere un valore nullo.

II.   Istruzioni relative ai modelli

II.1   Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG)

II.1.1   Osservazioni di carattere generale

14.

Questo modello presenta una panoramica della struttura giuridica e dell'assetto proprietario del gruppo. È presentato un unico modello per tutte le entità del gruppo che soddisfano la soglia minima fissata all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento. In questo modello sono individuate solo entità giuridiche.

II.1.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0160

Entità

0010

Nome

Il nome dell'entità. Nome ufficiale come risulta dagli atti societari, compresa l'indicazione della forma giuridica.

0020

Codice

Il codice dell'entità. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.

0030

Codice LEI

Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.

0040

Tipo di entità

L'entità può essere dei seguenti tipi, in ordine successivo di priorità:

a)

«ente creditizio»

Rientrano in questa categoria gli enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle entità di cui all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE (5)

b)

«impresa di investimento soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE»

Rientrano in questa categoria le imprese di investimento quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soggette al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE

c)

«impresa di investimento non soggetta al requisito relativo al capitale iniziale stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE»

d)

«ente finanziario»

Rientrano in questa categoria gli enti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, diversi da quelli classificati come «società di partecipazione» di cui alla lettera e) infra

e)

«società di partecipazione»

Rientrano in questa categoria:

la società di partecipazione finanziaria quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013

la società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013

la società di partecipazione mista quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013

la società di partecipazione finanziaria madre quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013

la società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013

la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013

la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013

f)

«impresa di assicurazione»

Rientrano in questa categoria le imprese di assicurazione quali definite all'articolo 13 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

g)

«altro tipo di entità», ove l'entità non rientri in nessuna delle summenzionate categorie.

0050

Paese

Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese (Stato membro o paese terzo) di costituzione dell'entità.

0060

Inclusa nel perimetro prudenziale

Inserire le seguenti abbreviazioni:

 

S - Sì;

 

N - No.

0070

Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR

Inserire le seguenti abbreviazioni:

 

S – se l'autorità competente ha derogato all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013;

 

N – in caso contrario.

0080

Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR

Inserire le seguenti abbreviazioni:

 

S – se l'autorità competente ha applicato la deroga ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

 

N – in caso contrario.

0090

Totale delle attività

Il totale delle attività quale definito per FINREP {F 01.01;380,010}

0100

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}

Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0110

Esposizione del coefficiente di leva finanziaria

L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Questo elemento non è segnalato per le entità che non sono enti e per le entità che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0120

Principio contabile

I principi contabili applicati dall'entità. Inserire le seguenti abbreviazioni:

IFRS

nGAAP

0130

Contributo alle attività consolidate totali

L'ammontare del contributo dell'entità alle attività consolidate totali del gruppo oggetto della segnalazione.

0140

Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio

L'ammontare del contributo dell'entità all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo oggetto della segnalazione.

0150

Contributo all'esposizione consolidata del coefficiente di leva finanziaria

L'ammontare del contributo dell'entità all'esposizione complessiva consolidata del coefficiente di leva finanziaria del gruppo oggetto della segnalazione.

0160

Entità giuridica pertinente

Se l'entità costituisce un'entità giuridica pertinente ai sensi della definizione dell'articolo 2 del presente regolamento.

0170-0210

Impresa madre diretta

L'impresa madre diretta dell'entità. È segnalata solo l'impresa madre diretta che detiene più del 5 % dei diritti di voto nell'entità.

Se un'entità ha più di un'impresa madre diretta, è segnalata solo l'impresa madre diretta con la maggiore quota di capitale o, se del caso, di diritti di voto.

0140

Nome

Il nome dell'impresa madre diretta dell'entità.

0150

Codice

Il codice dell'impresa madre diretta. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli. Il codice deve sempre contenere un valore.

0160

Codice LEI

Se esiste, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre dell'entità.

0170

Capitale sociale

L'importo del capitale sociale dell'entità detenuto dall'impresa madre diretta, escluse le riserve.

0180

Diritti di voto nell'entità

La percentuale di diritti di voto detenuta dall'impresa madre diretta nell'entità.

Questa informazione è richiesta solo nel caso in cui un'azione non equivalga a un voto (quindi che i diritti di voto non equivalgano al capitale sociale).

II.2   Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB)

II.2.1   Osservazioni di carattere generale

15.

Questo modello richiede dati granulari sulla struttura delle passività dell'entità o del gruppo. Le passività sono disaggregate in passività escluse dal bail-in e passività non escluse dal bail-in e ulteriormente ripartite per classi di passività, classi di controparti e scadenza.

16.

Laddove questo modello riporta una disaggregazione per scadenza, la durata residua è il periodo fino alla scadenza contrattuale oppure, se è previsto il diritto, esplicito o implicito, contrattuale o legale, del titolare al rimborso anticipato dello strumento, il periodo fino alla prima data in cui matura tale diritto. I pagamenti intermedi del capitale sono suddivisi nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.

17.

Per default, gli importi segnalati in questo modello sono importi in essere. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere ancora non corrisposto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza.

18.

In deroga al punto precedente, le passività in bilancio risultanti da derivati (segnalate nella riga 0330) sono segnalate sotto forma di valori contabili. Il valore contabile è il valore contabile come definito a fini FINREP, conformemente agli IFRS o agli nGAAP, secondo il caso. Negli altri casi, sono utilizzate le cifre a norma degli schemi di segnalazione nGAAP.

II.2.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010

Famiglie

FINREP, allegato V. Parte 1.42(f)

Gli individui o i gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale e in qualità di produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principalmente consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie.

0020

Società non finanziarie (PMI)

Allegato, titolo I, articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (7); FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).

Le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

0030

Società non finanziarie (non PMI)

FINREP, allegato V. Parte 1.42(e)

Le società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (8).

Sono escluse le «PMI» segnalate nella colonna 0020.

0040

Enti creditizi

FINREP, allegato V. Parte 1.42(c)

Gli enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le banche multilaterali di sviluppo.

0050

Altre società finanziarie

FINREP, allegato V. Parte 1.42(d)

Tutte le società e le quasi-società finanziarie diverse dagli enti creditizi, come le imprese di investimento, i fondi di investimento, le imprese di assicurazione, i fondi pensione, gli organismi di investimento collettivo e le stanze di compensazione, nonché gli altri intermediari finanziari, gli ausiliari finanziari, le istituzioni finanziarie captive e i prestatori di fondi.

0060

Amministrazioni pubbliche e banche centrali

FINREP, allegato V. Parte 1.42(a) e (b)

Le banche centrali e le amministrazioni centrali, le amministrazioni statali o regionali e le amministrazioni locali, compresi gli organi amministrativi e le imprese non commerciali, escluse però le imprese pubbliche e private di proprietà di queste amministrazioni che svolgono un'attività commerciale (e sono segnalate alle voci «enti creditizi», «altre società finanziarie» o «società non finanziarie», a seconda della loro attività); gli enti di previdenza e assistenza sociale e le organizzazioni internazionali, come l'Unione europea, il Fondo monetario internazionale e la Banca dei regolamenti internazionali.

0070

Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione

Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota perché lo strumento è quotato in una sede di negoziazione, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, gli importi sono segnalati in questa colonna.

0080

Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione

Laddove l'identità del detentore del titolo non è nota, ma lo strumento non è quotato in una sede di negoziazione, gli importi sono segnalati in questa colonna e non è richiesta l'ulteriore disaggregazione della controparte. Le entità si impegnano al meglio per individuare le controparti e limitare al minimo il ricorso a questa colonna.

0090

Totale

0100

di cui: infragruppo

Le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato dell'entità madre capogruppo (in contrapposizione all'ambito del consolidamento regolamentare).

0110

di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo

Sono compresi gli importi lordi delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo e/o emesse da entità del gruppo stabilite in paesi terzi. Sono escluse le passività infragruppo.

Laddove l'autorità di risoluzione ha confermato di avere la certezza, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che ogni eventuale decisione di un'autorità di risoluzione di svalutare o convertire una passività è efficace a norma del diritto di tale paese terzo, tale passività non è segnalata in questa voce.


Righe

Istruzioni

0100

Passività escluse dal bail-in

L'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE stabilisce quanto segue: «Le autorità di risoluzione non esercitano i poteri di svalutazione o di conversione in relazione alle passività seguenti a prescindere dal fatto che siano disciplinate dal diritto di uno Stato membro o di un paese terzo.»

0110

Depositi coperti

L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.

0120

Passività garantite – parte coperta da garanzia reale

Articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE

Le passività garantite, compresi i contratti di vendita con patto di riacquisto, le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari che costituiscono parte integrante del cover pool e che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite.

Né l'obbligo di assicurare che tutte le attività garantite collegate a un cover pool restino immuni, siano tenute separate e dispongano di sufficienti risorse né l'esclusione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE ostano a che le autorità di risoluzione esercitino, ove opportuno, tali poteri in relazione alle parti di una passività garantita, o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia, che eccedono il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. L'ammontare non coperto di tali passività garantite non è segnalato in questa riga bensì nella riga 0340, previa ulteriore disaggregazione.

Le passività della Banca centrale che sono coperte da un aggregato di garanzie (ad esempio le principali operazioni di rifinanziamento, l'operazione di rifinanziamento a lungo termine, le operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ecc.) sono considerate passività garantite.

Un tipo specifico di passività è costituito dalle posizioni in garanzie (ad esempio le garanzie in contante) ricevute e iscritte in bilancio. Laddove tali posizioni in garanzie sono giuridicamente vincolate a un'attività, sono trattate come passività garantite ai fini della presente segnalazione.

0130

Passività dei clienti, se protetti in caso di insolvenza

Articolo 44, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE

Qualsiasi passività derivante dal fatto che l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE detiene attività o liquidità dei clienti, incluse attività o liquidità dei clienti detenute da o per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o di fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), a condizione che tali clienti siano protetti dal diritto fallimentare vigente.

0140

Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza

Articolo 44, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE

Qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che tale beneficiario sia protetto dal diritto fallimentare o dal diritto civile in vigore.

0150

Passività nei confronti di enti creditizi < 7 giorni

Articolo 44, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2014/59/UE

Le passività nei confronti di enti creditizi, escluse le entità che fanno parte dello stesso gruppo contabile, con scadenza originaria inferiore a sette giorni.

0160

Passività nei confronti di (operatori di) sistemi < 7 giorni

Articolo 44, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE

Le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) o relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema.

0170

Passività verso dipendenti

Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto i), della direttiva 2014/59/UE

le passività nei confronti di un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuta, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non è disciplinata da un contratto collettivo. Non si applica tuttavia alla componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi quali definiti all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE.

0180

Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni

Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2014/59/UE

Le passività nei confronti di un creditore, sia esso fornitore o impresa commerciale, che ha fornito all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali.

0190

Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate

Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iii), della direttiva 2014/59/UE

Le passività nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto applicabile.

0200

Passività verso SGD

Articolo 44, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2014/59/UE

Le passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) derivanti dai contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE.

0300

Passività non escluse dal bail-in

È la somma delle righe 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 e 0400.

0310

Depositi, non protetti ma preferenziali

Articolo 108 della direttiva 2014/59/UE

I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in (articolo 44, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE), ma per i quali è previsto un trattamento preferenziale in linea con l'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.

0320

Depositi, non protetti e non preferenziali

I depositi quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE che non soddisfano le condizioni per l'esclusione dal bail-in o per il trattamento preferenziale in applicazione dell'articolo 44, paragrafo 2, lettera a), o dell'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE.

0330

Passività in bilancio risultanti da derivati

Il valore contabile delle passività risultanti da derivati, per l'importo totale corrispondente a FINREP: {F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}.

0331

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie

Per default, la somma di tutti i valori netti di mercato delle passività risultanti da derivati per insieme di attività soggette a compensazione contrattuale. L'insieme di attività soggette a compensazione è segnalato solo laddove il suo valore netto di mercato è una passività. A tal fine, i derivati che non sono soggetti ad accordo di netting sono trattati come un unico contratto, vale a dire come se si trattasse di un insieme di attività soggette a compensazione con un solo derivato.

0332

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie

Il valore della riga 0331 è oggetto di una rettifica per garanzie reali costituite per garantire l'esposizione, risultante nella somma di tali valori netti di mercato dopo la compensazione delle garanzie al valore di mercato.

0333

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out

In conformità del regolamento delegato 2016/1401 della Commissione (14) concernente la valutazione del valore delle passività risultanti da derivati, un importo aggiuntivo del close-out che copra l'ammontare delle perdite o dei costi sostenuti dalle controparti nelle operazioni in strumenti derivati, o gli utili da esse realizzati, sostituendo o ottenendo il corrispettivo economico delle condizioni essenziali dei contratti e i diritti di opzione delle parti relativi ai contratti estinti.

Le stime necessarie per determinare un importo del close-out in conformità del summenzionato regolamento possono risultare complicate su base individuale. Possono quindi essere utilizzati in loro vece valori sostitutivi, basati su dati disponibili quali ad esempio i requisiti prudenziali per il rischio di mercato. Se risulta impossibile calcolare l'importo del close-out per le passività risultanti da derivati, l'importo segnalato deve essere pari all'importo segnalato nella riga 0332.

0334

Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale

Sono segnalate le passività nette per i derivati tenendo conto delle regole di compensazione prudenziale di cui all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 (relative al calcolo della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria).

0340

Passività garantite non coperte da garanzia reale

L'importo delle passività garantite o delle passività per le quali è stata costituita una garanzia reale che eccede il valore delle attività, pegni, ipoteche o garanzie che la garantiscono. Rileva la parte «sottogarantita» delle passività coperte da garanzia reale, ad esempio la parte sottogarantita delle obbligazioni garantite o delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.

0350

Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono qui definite come obbligazioni debitorie con una componente derivata incorporata, con rendimenti collegati a un titolo sottostante o a un indice (pubblico o su misura, ad esempio strumenti di capitale o obbligazioni, tassi di rendimento fisso o credito, tasso di cambio, merci ecc.). Le obbligazioni strutturate non includono gli strumenti di debito che comprendono soltanto opzioni call o put, ossia il cui valore non dipende da nessuna componente derivata incorporata.

0360

Passività di primo rango (senior) non garantite

Sono compresi tutti gli strumenti di primo rango non garantiti che non rientrano nella categoria delle obbligazioni strutturate.

0365

Passività di primo rango (senior) non privilegiate

L'importo delle passività seguenti:

crediti chirografari derivanti da titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE

crediti chirografari derivanti da titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE oppure

titoli di debito con il grado di priorità più basso tra i crediti chirografari ordinari derivanti dai titoli di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per i quali uno Stato membro abbia previsto, a norma di tale paragrafo, che abbiano lo stesso grado di priorità dei crediti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

0370

Passività subordinate

Le passività che saranno rimborsate secondo la normativa nazionale in materia di insolvenza solo dopo che saranno state integralmente rimborsate tutte le classi di creditori ordinari e di creditori di primo rango non privilegiati. Sono comprese le passività subordinate sia per legge che per contratto. Nel caso delle società di partecipazione, possono essere segnalati in questa categoria anche i titoli di debito non subordinati (ossia la subordinazione strutturale).

In questa categoria sono inclusi solo gli strumenti subordinati che non sono riconosciuti come fondi propri.

Questa riga comprende anche la parte delle passività subordinate ammissibili in linea di principio come fondi propri non inclusa nei fondi propri a causa di disposizioni in materia di eliminazione graduale quali l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 575/2013 (durata residua) o la parte 10 dello stesso regolamento (clausola grandfathering).

0380

Altre passività ammissibili al MREL

Ogni strumento ammissibile al MREL ma non rilevato nelle righe 0320 e da 0340 a 0370.

0390

Passività non finanziarie

Questa riga rileva le passività non finanziarie che per motivi pratici non si riferiscono a strumenti di debito i cui titolari possono essere sottoposti a bail-in, quali gli accantonamenti per controversie che coinvolgono l'entità.

0400

Altre passività

Ogni passività non segnalata nelle righe da 0100 a 0390.

0500

Fondi propri

Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013

Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;010;010}

0510

Capitale primario di classe 1

Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013

Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;020;010}

0511

di cui: strumenti di capitale/capitale sociale

Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti di capitale/capitale sociale.

0512

di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie

Gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri del capitale primario di classe 1 sotto forma di strumenti diversi dagli strumenti di capitale/capitale sociale, ma di pari rango rispetto a questa categoria.

0520

Capitale aggiuntivo di classe 1

Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013

Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;530;010}

0521

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

Gli strumenti giuridici che costituiscono il (o parte del) capitale aggiuntivo di classe 1.

0530

Capitale di classe 2

Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013

Stessa definizione di COREP (OF): {C 01.00;750;010}

0531

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

Questa disaggregazione individua gli strumenti giuridici che costituiscono i (o parte dei) fondi propri di classe 2.

0600

Totale passività e fondi propri, comprese le passività risultanti da derivati

La somma di tutte le passività segnalate in questo modello e dell'importo dei fondi propri obbligatori. A tal fine, sono sommati tutti gli importi dalle linee precedenti. Per quanto riguarda i derivati, il valore da utilizzare è la riga 0334 «Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale».

II.3   Z 03.00 - Requisiti di fondi propri (OWN)

II.3.1   Osservazioni di carattere generale

19.

Questo modello contiene informazioni sui requisiti di fondi propri applicabili a un'entità o a un gruppo.

20.

Tutte le informazioni segnalate rispecchiano i requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento per le segnalazioni.

21.

Le informazioni sui requisiti del pilastro 2 segnalate in questo modello si basano sull'ultima lettera SREP ufficiale disponibile comunicata dall'autorità competente.

22.

Laddove l'entità oggetto della segnalazione non è soggetta a requisiti patrimoniali su base individuale, è compilata soltanto la riga 0110.

II.3.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Righe

Istruzioni

0100

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Cfr. Z 01.00, colonna 0100

L'importo complessivo dell'esposizione al rischio quale definito per COREP (OF): {C 02.00;010;010}

0110

Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio

Cfr. Z 01.00, colonna 0140

L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria quale definita per COREP (LR): {C 47.00;290;010}

Questo elemento è segnalato soltanto per le entità che non sono soggette a requisiti patrimoniali su base individuale.

0210 - 0250

Requisiti di capitale iniziale e di coefficiente di leva finanziaria

0210

Capitale iniziale

Articolo 12 e articoli da 28 a 31 della direttiva 2013/36/UE; articolo 93 del regolamento (UE) n. 575/2013

L'ammontare del capitale iniziale richiesto come condizione sine qua non per autorizzare un ente a iniziare l'attività.

0220

Requisito di coefficiente di leva finanziaria

Il requisito di coefficiente di leva finanziaria applicabile all'entità o al gruppo, espresso in percentuale dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria. Se non vige alcun obbligo formale, le entità non compilano questa cella.

L'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria è definita come per COREP (LR): {C 47.00;290;010}

0300

Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR)

COREP (OF): {C 03.00;130;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente di capitale totale (8 %) quale specificato all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

il coefficiente di requisiti aggiuntivi di fondi propri (requisiti del pilastro 2 – P2R) determinato secondo i criteri di cui agli Orientamenti ABE su procedure e metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale e le prove di stress prudenziali (EBA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process and supervisory stress testing - EBA SREP GL).

Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo SREP (TSCR) secondo quanto comunicato all'ente dall'autorità competente. Il TSCR è definito nella sezione 1.2 degli EBA SREP GL.

Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0310

TSCR: da costituire con capitale primario di classe 1

COREP (OF): {C 03.00;140;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente di capitale primario di classe 1 (4,5 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1.

Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, da detenere sotto forma di capitale primario di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0320

TSCR: da costituire con capitale di classe 1

COREP (OF): {C 03.00;150;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente di capitale di classe 1 (6 %) ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii)

la parte del coefficiente P2R, di cui al punto ii) della riga 300, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1.

Se l'autorità competente non ha comunicato requisiti aggiuntivi di fondi propri, da detenere sotto forma di capitale di classe 1, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0400

Requisito combinato di riserva di capitale

Articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;740;010}

0410

Riserva di conservazione del capitale

Articolo 128, punto 1, e articolo 129 della direttiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;750;010}).

Conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, la riserva di conservazione del capitale è un importo aggiuntivo del capitale primario di classe 1. Dato che il coefficiente della riserva di conservazione del capitale del 2,5 % è fisso, in questa cella è segnalato un importo.

0420

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

Articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013

COREP (OF): {C 04.00;760;010}).

In questa cella è segnalato l'importo della riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro che può essere richiesta conformemente all'articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013, in aggiunta alla riserva di conservazione del capitale.

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0430

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

Articolo 128, punto 2, articolo 130 e articoli da 135 a 140 della direttiva 2013/36/UE

(Cfr. COREP (OF): {C 04.00;770;010}).

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0440

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

Articolo 128, punto 5, e articoli 133 e 134 della direttiva 2013/36/UE

(Cfr. COREP (OF): {C 04.00;780;010}).

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0450

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

Articolo 128, punto 3, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;800;010}

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0460

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

Articolo 128, punto 4, e articolo 131 della direttiva 2013/36/UE

COREP (OF): {C 04.00;810;010}

L'importo indicato rappresenta l'importo dei fondi propri necessari per soddisfare i rispettivi requisiti di riserva di capitale alla data di riferimento per le segnalazioni.

0500

Coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR)

COREP (OF): {C 03.00;160;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente TSCR di cui alla riga 0300;

ii)

nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Questo elemento rispecchia il coefficiente di requisito patrimoniale complessivo (OCR) come definito nella sezione 1.2 degli orientamenti EBA SREP.

Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0510

OCR: da costituire con capitale primario di classe 1

COREP (OF): {C 03.00;170;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente TSCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0310;

ii)

nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0520

OCR: da costituire con capitale di classe 1

COREP (OF): {C 03.00;180;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente TSCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0320;

ii)

nella misura in cui è giuridicamente applicabile, il coefficiente di requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

Se non è applicabile nessun requisito di riserva di capitale, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0600

OCR e orientamenti del secondo pilastro (P2G)

COREP (OF): {C 03.00;190;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente OCR di cui alla riga 0500;

ii)

ove applicabili, gli orientamenti del secondo pilastro (P2G) come definiti negli EBA SREP GL. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.

Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0610

OCR: da costituire con capitale primario di classe 1

COREP (OF): {C 03.00;200;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente OCR da costituire con capitale primario di classe 1 di cui alla riga 0520;

ii)

ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 0600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale primario di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.

Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

0620

OCR e P2G: da costituire con capitale di classe 1

COREP (OF): {C 03.00;210;010}

La somma dei seguenti elementi i) e ii):

i)

il coefficiente OCR da costituire con capitale di classe 1 di cui alla riga 0520;

ii)

ove applicabile, la parte di P2G, di cui al punto ii) della riga 600, che l'autorità competente impone di detenere sotto forma di capitale di classe 1. I P2G sono inclusi solo se l'autorità competente li ha comunicati all'ente.

Se l'autorità competente non ha comunicato P2G, deve essere segnalato solo l'elemento di cui al punto i).

II.4   Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (IFC)

II.4.1   Osservazioni di carattere generale

23.

Questo modello richiede informazioni sulle passività infragruppo non escluse dal bail-in, sugli strumenti di capitale e sulle garanzie.

24.

Sono segnalate tutte le interconnessioni finanziarie tra entità giuridiche pertinenti che sono incluse nel bilancio consolidato. Gli importi segnalati sono aggregati laddove si riferiscono alle stesse controparti (sia emittente o entità garantita, sia creditore, titolare o prestatore di garanzia) e allo stesso tipo di passività, strumenti di capitale o garanzie.

25.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.4.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0020

Emittente o entità garantita

L'entità giuridica che emette le passività o lo strumento di capitale, o che è l'entità garantita.

0010

Nome dell'entità

Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0030.

0020

Codice

Il codice dell'emittente o del destinatario della garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.

Il codice dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0040.

0030-0040

Creditore, titolare o prestatore di garanzia

L'entità giuridica che è il creditore della passività, è titolare dello strumento di capitale o fornisce la garanzia.

0030

Nome dell'entità

Dev'essere diverso dal nome dell'entità riportato nella colonna 0010.

0040

Codice

Il codice del creditore, titolare o prestatore di garanzia. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.

Dev'essere diverso dal codice riportato nella colonna 0020.

0050- 0070

Interconnessione finanziaria

Questo campo descrive l'interconnessione finanziaria tra le entità giuridiche pertinenti.

0050

Tipo

Selezionare dal seguente elenco:

 

Passività infragruppo

L.1.

Depositi, non protetti ma preferenziali

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0310

L.2.

Depositi, non protetti e non preferenziali

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0320

L.3.

Passività risultanti da derivati (importi del close-out)

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0330

L.4.

Passività garantite non coperte da garanzia reale

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0340

L.5.

Obbligazioni strutturate

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0350

L.6.

Passività di primo rango (senior) non garantite

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0360

L.7.

Passività di primo rango (senior) non privilegiate

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0365

L.8.

Passività subordinate

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0370

L.9.

Altre passività ammissibili al MREL

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0380

L.10.

Passività non finanziarie

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0390

L.11.

Altre passività

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0400. Ogni passività non rilevata da nessuno degli elementi precedenti.

L.12.

Capitale di classe 2

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0530

L.13.

Capitale aggiuntivo di classe 1

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0520

L.14.

Capitale primario di classe 1

Stessa definizione di Z 02.00 (LIAB), riga 0510

 

Garanzie infragruppo

G.1.

Emissione

Garanzie su specifici strumenti/passività che sono stati emessi

G.2.

Controparte

Garanzie concesse a una specifica controparte dell'ente

G.3.

Illimitate

Garanzie generali non limitate a un importo fisso

G.4.

Altro

Ogni tipo di garanzia non rientrante nei tipi precedenti.

0060

Importo in essere

Per le passività (colonna 0050, tipi L.1, L.2 e da L.4 a L.14), l'importo in essere delle passività infragruppo; per le passività risultanti da derivati (tipo L.3), gli importi del close-out come definiti ai fini del modello Z 02.00 (LIAB), riga 0333.

Per le garanzie (colonna 0050, valori da G.1 a G.4), l'importo potenziale massimo dei futuri pagamenti nell'ambito della garanzia.

0070

di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo

L'importo monetario della quota dell'importo in essere a norma del diritto di un paese terzo.

0080

di cui ammissibile al MREL

L'importo in essere delle passività ammissibili al MREL calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 4, lettera a) e lettere da c) a f), della direttiva 2014/59/UE. A tal fine, le passività non sono escluse dal calcolo per il solo motivo che sono emesse o detenute da un'entità del gruppo.

II.5   Z 05.01 e Z 05.02 - Controparti principali (MCP)

II.5.1   Osservazioni di carattere generale

26.

Questi modelli riuniscono informazioni sulle passività nei confronti delle controparti principali (Z 05.01) e sugli elementi fuori bilancio pervenuti dalle controparti principali (Z 05.02). Gli importi segnalati sono aggregati laddove appartengono alla stessa controparte e allo stesso tipo di passività o di elementi fuori bilancio.

27.

Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali non può essere individuata la controparte non sono segnalati in questi modelli. Le passività e gli elementi fuori bilancio in relazione ai quali la controparte è un'entità inclusa nel bilancio consolidato non sono segnalati.

II.5.2   Z 05.01 – Controparti principali delle passività: Istruzioni relative a posizioni specifiche

28.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne

Istruzioni

0010-0050

Controparte

Informazioni sulla controparte principale in relazione alla quale sorge la passività.

Le controparti principali sono individuate sommando gli importi in essere di tutte le passività dell'entità o del gruppo per cui è segnalato il modello, nei confronti di ciascuna controparte o gruppo di clienti connessi, escluse le passività nei confronti di entità incluse nel bilancio consolidato.

Le controparti e i gruppi di controparti connesse sono poi classificati secondo l'importo in essere aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.

La definizione di «gruppo di controparti connesse» segue la definizione di «gruppo di clienti connessi» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 39, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini del presente modello, una controparte non può essere un'entità inclusa nel bilancio consolidato.

0010

Nome dell'entità

Il nome della controparte principale o, se del caso, il nome di un gruppo di clienti connessi.

Il nome di un gruppo di clienti connessi è il nome della società madre oppure, se il gruppo di clienti connessi non ha una società madre, la denominazione commerciale del gruppo.

0020

Codice

Il codice della controparte principale o del gruppo di clienti connessi. Per gli enti si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.

0030

Gruppo o singolo

L'ente indica «1» per le controparti principali singole e «2» per i gruppi di clienti connessi.

0040

Paese

Il codice ISO 3166-1-alpha-2 del paese di costituzione della controparte. Sono compresi gli pseudo-codici ISO per le organizzazioni internazionali, disponibili nell'ultima edizione del «Vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti».

Il paese è determinato in riferimento alla sede legale della controparte. Per i gruppi di clienti connessi, il paese di costituzione della società madre.

0050

Settore

A ogni controparte viene attribuito un settore sulla base della classificazione dei settori economici FINREP (FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6):

banche centrali

amministrazioni pubbliche

enti creditizi

altre società finanziarie

società non finanziarie

famiglie

Per i gruppi di clienti connessi non è segnalato nessun settore.

0060

Tipo

Il tipo di passività è uno dei tipi riportati nel modello Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB), ossia:

L.0

Passività escluse dal bail-in

L.1

Depositi, non protetti ma preferenziali

L.2.

Depositi, non protetti e non preferenziali

L.3

Passività risultanti da derivati

L.4

Passività garantite non coperte da garanzia reale

L.5

Obbligazioni strutturate

L.6

Passività di primo rango (senior) non garantite

L.7

Passività di primo rango (senior) non privilegiate

L.8

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)

L.9

Altre passività ammissibili al MREL

L.10

Passività non finanziarie

L.11

Altre passività

Se le passività nei confronti di una controparte principale sono costituite da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di passività è segnalato in una riga distinta.

0070

Importo

L'importo risponde alla definizione di «importo in essere» di cui al modello Z 02.00 - Struttura delle passività. Nel caso delle passività risultanti da derivati (tipo L.3), sono segnalati gli importi del close-out come definiti ai fini della riga 0333 del modello Z 02.00.

II.5.3   Z 05.02 – Controparti principali degli elementi fuori bilancio: Istruzioni relative a posizioni specifiche

29.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0060 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne

Istruzioni

0010-0050

Controparti

Informazioni sulle controparti principali degli elementi fuori bilancio.

Le controparti principali degli elementi fuori bilancio sono individuate sommando l'importo nominale totale degli impegni e delle garanzie finanziarie (come definiti ai fini FINREP, modello F 09) che l'entità o le entità del gruppo per cui è segnalato il modello hanno ricevuto dalle controparti o dal gruppo di clienti connessi. Le controparti principali degli elementi fuori bilancio escludono le entità incluse nel bilancio consolidato del gruppo. Le controparti e i gruppi di clienti connessi sono poi classificati secondo l'importo aggregato al fine di individuare le 10 principali controparti degli elementi fuori bilancio, per le quali sono fornite informazioni in questo modello.

Ai fini del presente modello, sono segnalate soltanto le controparti che non sono incluse nel bilancio consolidato.

0010

Nome dell'entità

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0010 del modello Z 05.01

0020

Codice

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0020 del modello Z 05.01

0030

Gruppo o singolo

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0030 del modello Z 05.01

0040

Paese

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0040 del modello Z 05.01

0050

Settore

Cfr. istruzioni relative alla colonna 0050 del modello Z 05.01

0060

Tipo

Il tipo di esposizione fuori bilancio è uno dei seguenti, quali definiti in FINREP, modello F 09.02:

OBS.1

Impegni all'erogazione di finanziamenti ricevuti

OBS.2

Garanzie finanziarie ricevute

OBS.3

Altri impegni ricevuti

Se gli elementi fuori bilancio pervenuti da una controparte principale sono costituiti da più di uno dei summenzionati tipi, ciascun tipo di elemento fuori bilancio è segnalato in una riga distinta.

0070

Importo

II.6   Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (DIS)

II.6.1   Osservazioni di carattere generale

30.

Questo modello presenta una panoramica dell'assicurazione dei depositi all'interno di un gruppo e dei sistemi di garanzia dei depositi di cui sono membri gli enti creditizi che sono entità giuridiche pertinenti.

31.

Ogni ente creditizio appartenente al gruppo è segnalato in una riga distinta.

II.6.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0020

Entità

0010

Nome dell'entità

Il nome dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

0020

Codice

Il codice dell'entità come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.

0030

SGD

Articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE

Il nome dell'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro in applicazione della direttiva 2014/49/UE. Si tratta dell'SGD dello Stato membro di costituzione dell'entità, ad esclusione di altri SGD che, in altri Stati membri, potrebbero offrire una tutela aggiuntiva («top-up») ai clienti dell'entità presso una succursale in tale Stato membro. Laddove un ente è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome dell'SGD è identico al nome del sistema di tutela istituzionale figurante nella riga 050.

L'SGD è scelto, per ciascun paese di costituzione dell'entità, tra i seguenti:

 

per l'Austria

«Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH»

«Sparkassen-Haftungs AG»

«Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen»

«Volksbank Einlagensicherung eG»

«Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.»

 

per il Belgio

«Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers»

 

per la Bulgaria

«Фондът за гарантиране на влоговете в банките»

 

per la Croazia

«Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka»

 

per Cipro

«Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων»

 

per la Republica ceca

«Garanční systém finančního trhu»

 

per la Danimarca

«Garantiformuen»

 

per l'Estonia

«Tagastisfond»

 

per la Finlandia

«Talletussuojarahasto'»

 

per la Francia

«Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution»

 

per la Germania

«Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH»

«Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH»

«Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsverbund)»

«BVR Institutssicherung GmbH»

 

per Gibilterra

«Gibraltar Deposit Guarantee Scheme»

 

per la Grecia

«Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»

 

per l'Ungheria

«Országos Betétbiztosítási Alap»

 

per l'Islanda

«Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta»

 

per l'Irlanda

«Irish Deposit Protection Scheme»

 

per l'Italia

«Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi»

«Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo»

 

per la Lettonia

«Latvijas Noguldījumu garantiju fonds»

 

per il Liechtenstein

«Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV»

 

per la Lituania

«Indėlių ir investicijų draudimas»

 

per il Lussemburgo

«Fond de garantie des Dépôts Luxembourg»

 

per Malta

«Depositor Compensation Scheme»

 

per i Paesi Bassi

«De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel»

 

per la Norvegia

«Bankenes sikringsfond»

 

per la Polonia

«Bankowy Fundusz Gwarancyjny»

 

per il Portogallo

«Fundo de Garantia de Depósitos»

«Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo»

 

per la Romania

«Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar»

 

per la Slovacchia

«Fond ochrany vkladov»

 

per la Slovenia

«Banka Slovenije»

 

per la Spagna

«Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito»

 

per la Svezia

«Riksgälden»

 

per il Regno Unito

«Financial Services Compensation Scheme»

Se l'SGD ufficialmente riconosciuto di cui l'entità è membro non figura nell'elenco sopra riportato, indicare «Altro».

0040

Importo dei depositi coperti

Articolo 2, paragrafo 1, punto 5, e articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE

L'importo dei depositi coperti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, in combinato disposto con l'articolo 6, della direttiva 2014/49/UE, protetti dall'SGD di cui alla riga 0030, ad esclusione dei saldi temporaneamente elevati quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, della medesima direttiva.

0050

Sistema di tutela istituzionale

Articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

Il nome del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, di cui l'entità è membro. Non segnalare nulla se l'entità non è membro di un sistema di tutela istituzionale. Se l'entità è membro di un sistema di tutela istituzionale che è anche ufficialmente riconosciuto come SGD a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, il nome del sistema di tutela istituzionale è identico al nome dell'SGD figurante nella riga 030.

0060

Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto

Articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/49/UE

L'ammontare dei depositi coperti da un sistema istituito per contratto presso l'entità.

II.7   Funzioni essenziali e linee di business principali

II.7.1   Osservazioni di carattere generale

32.

I quattro modelli di questa sezione forniscono dati fondamentali e valutazioni qualitative dell'impatto, della sostituibilità e dell'importanza delle funzioni economiche che il gruppo sta fornendo, integrate dall'associazione di tali funzioni essenziali alle linee di business principali e alle entità giuridiche.

33.

Più in particolare, i modelli sono dedicati ai temi seguenti.

34.

Il modello Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1) individua, sulla base di indicatori quantitativi e qualitativi, le funzioni non essenziali e le funzioni essenziali svolte dal gruppo per ciascuno Stato membro in cui il gruppo opera.

35.

Il modello Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2) associa le funzioni essenziali individuate alle entità giuridiche e valuta per ciascuna entità giuridica se è rilevante per l'esecuzione della funzione essenziale oppure no.

36.

Il modello Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3) fornisce l'elenco completo delle linee di business principali e le associa alle entità giuridiche.

37.

Il modello Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4) associa le funzioni essenziali individuate alle linee di business.

38.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/59/UE, per funzioni essenziali si intendono le attività, i servizi o le operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni.

39.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/778 della Commissione (15), una funzione è considerata essenziale se soddisfa entrambe le seguenti condizioni:

1.

la funzione è assicurata da un ente a terzi non collegati all'ente o gruppo; e

2.

un'improvvisa interruzione probabilmente avrebbe un significativo impatto negativo sui terzi, provocherebbe un contagio o minerebbe la fiducia generale dei partecipanti al mercato in ragione della rilevanza sistemica di tale funzione per i terzi e della rilevanza sistemica dell'ente o del gruppo nello svolgimento di tale funzione.

40.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/59/UE, per «linee di business principali» si intendono le linee di business e i servizi connessi che rappresentano fonti significative di entrate, utili o di valore di avviamento (franchise value) di un ente o di un gruppo di cui un ente fa parte.

41.

Ai fini di questo modello, le funzioni economiche sono le funzioni elencate nella tabella riportata di seguito.

42.

Per ciascuna categoria di funzioni economiche, può essere selezionata un'«altra» funzione economica se la funzione di cui trattasi non è rilevata dalle altre funzioni predefinite.

43.

Le controparti di cui alle righe da 0010 a 0070 e dalle righe da 0080 a 0150 sono definite in modo identico ai settori della controparte di cui in FINREP, allegato V, parte 1, capitolo 6. Per «PMI» si intendono le PMI come definite in FINREP, allegato V. Parte 1.5(i).

ID

Funzione economica

Depositi

Per raccolta di depositi si intende l'accettazione di depositi da intermediari non finanziari. Non comprende i prestiti ricevuti da altri intermediari finanziari, che sono trattati separatamente in «Finanziamento (funding) all'ingrosso».

I depositi comprendono: i) i conti correnti/depositi overnight, ii) i depositi con durata prestabilita, e iii) i depositi rimborsabili con preavviso, ad esclusione dei pronti contro termine.

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 14 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); allegato II, parte 2, punti 9.1, 9.2 e 9.3 del regolamento (UE) n. 1071/2013.

1.1

Famiglie

1.2

Società non finanziarie (PMI)

1.3

Società non finanziarie (non PMI)

1.4

Amministrazioni pubbliche

1.5, 1.6, 1.7

Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)

Concessione di prestiti

Per concessione di prestiti si intende la fornitura di fondi a controparti non finanziarie, quali i clienti al dettaglio o le società. La concessione di prestiti alle controparti finanziarie rappresenta un'attività distinta che viene valutata in «Finanziamento (funding) all'ingrosso». I prestiti comprendono gli strumenti di debito detenuti dagli enti, esclusi tuttavia gli strumenti di debito che sono titoli, indipendentemente dalla loro classificazione contabile (ad esempio posseduti fino a scadenza o disponibili per la vendita).

Riferimenti: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 17 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi); allegato II, parte 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013.

2.1

Famiglie – prestiti per l'acquisto di un'abitazione

Per prestiti per l'acquisto di un'abitazione si intendono i prestiti concessi alle famiglie al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento.

2.2

Famiglie – altri prestiti

2.3

Società non finanziarie - PMI

2.4

Società non finanziarie - non PMI

2.5

Amministrazioni pubbliche

2.6, 2.7, 2.8

Altri settori/altre controparti (1), (2) e (3)

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

Riferimento: FSB Guidance on Identification of Critical Functions and Critical Shared Services (2013), pag. 20 (Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi).

Le funzioni economiche qui raggruppate consistono nella fornitura di servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia da parte di un ente creditizio in veste di intermediario tra i propri clienti o di intermediario tra un cliente e una o più infrastrutture di mercato finanziario (FMI), oppure nella fornitura ad altre banche dell'accesso (indiretto) alle FMI. In conformità degli Orientamenti FSB in materia di identificazione delle funzioni essenziali e dei servizi essenziali condivisi, la funzione di pagamento, compensazione e regolamento è limitata ai servizi forniti dalle banche ai propri clienti. Questa categoria non comprende i servizi prestati dai fornitori (puri) di FMI. Ai fini del presente modello le infrastrutture di mercato finanziario comprendono i sistemi di pagamento, i sistemi di regolamento titoli, i depositari centrali di titoli e le controparti centrali (e non comprendono i repertori di dati sulle negoziazioni).

«Servizi di pagamento», «operazione di pagamento» e «sistema di pagamento» vanno intesi come definito, rispettivamente, all'articolo 4, punti 3, 5 e 7 della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (16).

3.1

Servizi di pagamento alle IFM

Questa riga comprende i servizi di pagamento offerti alle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono compresi anche i (pagamenti relativi ai) servizi bancari corrispondenti. Le IFM comprendono tutte le unità istituzionali incluse nei seguenti sottosettori: i) autorità bancarie centrali; ii) istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali; iii) fondi comuni monetari.

3.2

Servizi di pagamento a non-IFM

I servizi di pagamento offerti ai clienti, con o senza il ricorso a sistemi di pagamento esterni. Sono comprese esclusivamente le persone fisiche o giuridiche non appartenenti al settore delle IFM. Sono altresì esclusi dal settore «non-IFM» i prestatori di servizi di pagamento.

3.3

Servizi di cassa

La fornitura di servizi di cassa ai clienti (privati e società, esclusivamente non-IFM). Questi servizi comprendono i prelievi ai distributori automatici di contante (ATM) e agli sportelli delle filiali ma non altri servizi di cassa (quali il trasporto di contante per la grande distribuzione). È incluso il prelievo di contante tramite assegni e agli sportelli delle filiali mediante l'utilizzo di formulari bancari (laddove le carte possono essere utilizzate come mezzo di identificazione).

3.4

Servizi di regolamento titoli

I servizi offerti ai clienti per la conferma, la compensazione e il regolamento delle operazioni in titoli, con o senza il ricorso a sistemi di regolamento titoli. Per «regolamento» si intende il completamento di un'operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell'operazione mediante il trasferimento di contante o/o titoli.

3.5

Servizi di compensazione mediante CCP

I servizi di compensazione titoli e strumenti derivati forniti ai clienti. È compresa anche la fornitura dell'accesso indiretto a una controparte centrale (CCP).

3.6

Servizi di custodia

La custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari per i clienti nonché i relativi servizi, come la gestione di contanti e garanzie reali.

3.7, 3.8, 3.9

Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)

Mercati dei capitali

Le attività sui mercati dei capitali comprendono l'emissione e la negoziazione di titoli, i relativi servizi di consulenza e i servizi correlati, quali il prime brokerage e il supporto agli scambi (market making).

4.1

Derivati detenuti per negoziazione (OTC)

Articolo 2, punti 5 e 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 (17)

Per derivato o contratto derivato si intende uno strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2014/65/UE (18), disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006.

Per derivato OTC o contratto derivato OTC si intende un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.

L'importo da segnalare include esclusivamente i derivati negoziati sul mercato OTC.

4.2

Derivati detenuti per negoziazione (non-OTC)

Tutti i derivati detenuti per negoziazione, esclusi i derivati OTC detenuti per negoziazione.

4.3

Mercati secondari/negoziazione

Il mercato secondario è la sede in cui gli investitori acquistano e vendono titoli. Questa funzione si applica al portafoglio di negoziazione totale (strumenti di capitale, credito alle imprese, credito sovrano).

L'importo da segnalare comprende il valore dei titoli espresso come ammontare totale dei titoli detenuti per negoziazione. I titoli sono segnalati al fair value (valore equo) alla data di riferimento per le segnalazioni.

L'importo non comprende i prestiti, i derivati e le attività non negoziabili (ad esempio i crediti).

4.4

Mercati primari/sottoscrizione

I mercati primari sono la sede in cui nuovi titoli sono emessi in borsa da imprese, governi e altri gruppi per ottenere finanziamenti tramite titoli azionari o di debito (quali azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni societarie, obbligazioni, effetti, titoli di Stato). I mercati primari sono facilitati dai gruppi di sottoscrizione.

4.5, 4.6, 4.7

Altri servizi/altre attività/altre funzioni (1), (2) e (3)

Finanziamento (funding) all'ingrosso

Le attività di assunzione e concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a e da controparti finanziarie (enti creditizi e altre società finanziarie).

5.1

Assunzione di prestiti

L'assunzione di prestiti sui mercati all'ingrosso da controparti finanziarie (anche mediante contratti di vendita con patto di riacquisto, prestiti interbancari, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).

5.2

Derivati (attività)

Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti all'attivo del bilancio. A differenza di «Mercati dei capitali», in «Finanziamento (funding) all'ingrosso» i derivati comprendono tutti i contratti derivati con controparti finanziarie (non solo quelli detenuti per la negoziazione).

5.3

Concessione di prestiti

La concessione di prestiti sui mercati all'ingrosso a controparti finanziarie (anche mediante prestiti a seguito di contratto di vendita con patto di riacquisto passivo, commercial paper, certificati di deposito, fondi comuni monetari, linee di credito, commercial paper garantiti da attività e depositi fiduciari).

5.4

Derivati (passività)

Tutti i derivati con controparti finanziarie iscritti al passivo del bilancio.

5.5, 5.6, 5.7

Altri tipi di prodotto (1), (2) e (3)

Ogni funzione della funzione economica «Finanziamento (funding) all'ingrosso» non inclusa nelle voci precedenti.

II.7.2   Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1): Istruzioni relative a posizioni specifiche

44.

Questo modello deve essere compilato una sola volta per ciascuno Stato membro (indicato come «Paese») in cui il gruppo opera.

45.

Contempla tutte le funzioni economiche - a prescindere dal fatto che rappresentino o non rappresentino una funzione essenziale - svolte nello Stato membro in questione da ogni entità del gruppo.

Righe

Istruzioni

0010 - 0380

Funzioni economiche

Le funzioni economiche come sopra definite.


Colonne

Istruzioni

0010

Descrizione della funzione economica

Laddove la funzione economica sia del tipo «Altro» (funzioni da 1.5 a 1.7, da 2.6 a 2.8, da 3.7 a 3.9, da 4.5 a 4.7, da 5.5 a 5.7), è fornita una descrizione della funzione.

0020

Quota di mercato

La stima della quota di mercato dell'ente o del gruppo per la funzione economica nel rispettivo paese. In percentuale del mercato totale in termini di importo monetario.

0030

Importo monetario

Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita:

1.

Depositi

Il valore contabile (compresi gli interessi maturati) dei depositi accettati.

Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 08.01, e allegato V, parte 2.97.

2.

Concessione di prestiti

Il valore contabile lordo dei prestiti non deteriorati e deteriorati e degli anticipi (compresi gli interessi maturati). Lo stock di prestiti concessi è considerato indicatore dei prestiti futuri previsti.

Riferimenti: FINREP, allegati III e IV, modello F 04.04.01, e allegato V. Parte 1.34(b).

3.

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

Come regola generale, è segnalata la media delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tale dato non è disponibile, può essere segnalata la media su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).

In riferimento alle varie funzioni specifiche, si considerano i seguenti elementi:

servizi di pagamento (da 3.1 a 3.2): il valore delle operazioni inviate.

(Riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43);

servizi di cassa (3.3): il valore delle operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4;

servizi di regolamento titoli (3.4): il valore dei trasferimenti di titoli eseguiti per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento»;

servizi di compensazione mediante CCP (3.5): le posizioni (esposizione) che la CCP di cui l'ente è membro si assume con l'ente per conto dei suoi clienti. Segnalare il valore giornaliero medio delle posizioni aperte relative all'attività per conto dei clienti presso la CCP. Se tale dato non è disponibile, possono essere segnalate medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi);

servizi di custodia (3.6): l'importo delle attività in custodia, calcolato utilizzando il fair value (valore equo). Se il fair value (valore equo) non è disponibile, si possono utilizzare altre basi di misurazione, tra cui il valore nominale. Laddove l'ente fornisce servizi a soggetti quali organismi di investimento collettivo o fondi pensionistici, le attività in questione possono essere esposte al valore al quale tali soggetti iscrivono queste attività nel proprio stato patrimoniale. Gli importi segnalati comprendono gli interessi maturati, se del caso.

(Riferimento: FINREP, allegati III e IV, modello F 22.02, colonna 010).

4.

Mercati dei capitali

Importo nozionale - Segnalare solo per i derivati (4.1-4.2): importo nominale lordo di tutte le operazioni concluse e non ancora regolate alla data di riferimento.

Riferimenti: FINREP, allegato V. Parte 2.133 per la definizione; per i dati FINREP, allegati III, IV e V:

totale derivati (4.1-4.2): modello F 10.00, colonna 030, riga 290;

derivati OTC (4.1): modello F 10.00, colonna 030, righe 300 + 310 + 320;

attività sul mercato secondario (4.3): attività al valore contabile - il valore contabile da segnalare all'attivo dello stato patrimoniale, inclusi gli interessi maturati [FINREP: allegato V. Parte 1.27] per gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito [FINREP: allegato V. Parte 1.31], classificati «posseduti per negoziazione» [FINREP: allegato V. Parte 1.15(a) e 16(a)];

riferimento: FINREP: allegato III, modello F 04.01, colonna 010, righe 010 + 060 + 120;

mercati primari (4.4): ricavi da commissioni - commissioni e compensi ricevuti per la partecipazione alla creazione o all'emissione di titoli non creati né emessi dall'ente;

riferimento: FINREP: allegati III, IV, modello F 22.01, colonna 010, righe 030 + 180.

5.

Finanziamento (funding) all'ingrosso

Utilizzare il valore contabile lordo come definito in FINREP.

Riferimenti: FINREP: allegato V. Parte 1.34, FINREP: allegati III, IV, modelli:

assunzione di prestiti (5.1): modello F 20.06, colonna 010, righe 100 + 110, tutti i paesi;

derivati (attività) (5.2): modello F 20.04, colonna 010, riga 010, tutti i paesi;

concessione di prestiti (5.3): modello F 20.04, colonna 010, righe 170 + 180, tutti i paesi;

derivati (passività) (5.4): modello F 20.06, colonna 010, riga 010, tutti i paesi.

0040

Indicatore numerico

Il contenuto di questa colonna dipende dalla funzione economica fornita.

1.

Depositi

Il numero totale dei clienti che hanno depositato i valori segnalati in importo monetario. Se un cliente utilizza più di un prodotto/conto di deposito, tale cliente è conteggiato solo una volta.

2.

Concessione di prestiti

Il numero totale di clienti. Se un cliente utilizza molteplici prodotti/conti creditizi, tale cliente è conteggiato solo una volta.

3.

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

Come regola generale, sono segnalate la medie delle operazioni giornaliere nell'arco dell'anno. Se tali dati non sono disponibili, possono essere segnalate le medie su un periodo più breve (ad esempio alcuni mesi).

In riferimento alle varie funzioni specifiche, si utilizzano i seguenti elementi:

servizi di pagamento (3.1-3.2): il numero di operazioni effettuate;

riferimenti: articolo 4, punto 5, della direttiva (UE) 2015/2366; BCE/2013/43;

servizi di cassa (3.3): il numero di operazioni ATM, quali definite in BCE/2013/43, tabella 5, lettera a), nonché i prelievi di contante allo sportello, quali definiti in BCE/2014/15, tabella 4;

servizi di regolamento titoli (3.4): il numero delle operazioni di trasferimento titoli eseguite per conto dei clienti. Sono comprese le operazioni regolate con un sistema di regolamento titoli o regolate internamente dall'ente o dal gruppo segnalante, nonché le operazioni «senza pagamento».

4.

Mercati dei capitali

Il numero delle controparti OPPURE delle operazioni. Per i derivati (4.1-4.2) e degli strumenti del mercato secondario (4.3), il numero totale delle controparti. Per i mercati primari (4.4), il numero totale delle operazioni di sottoscrizione.

5.

Finanziamento (funding) all'ingrosso

Il numero totale delle controparti. Se una controparte ha più di un conto e/o più di una operazione, la controparte è conteggiata solo una volta.

0050

Impatto sul mercato

L'impatto stimato di un'improvvisa interruzione della funzione sui terzi, sui mercati finanziari e sull'economia reale, tenendo conto della dimensione, della quota di mercato nel paese, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità e delle attività transfrontaliere dell'ente.

L'impatto è valutato qualitativamente come «alto (H)», «medio-alto (MH)», «medio-basso (ML)» o «basso (L)».

Selezionare «H» se l'interruzione ha un impatto importante sul mercato nazionale; «MH» se l'impatto è significativo; «ML» se l'impatto è rilevante, ma limitato; «L» se l'impatto è modesto.

0060

Sostituibilità

Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/778.

Una funzione è considerata sostituibile laddove possa essere sostituita in maniera accettabile ed entro un lasso di tempo ragionevole, evitando in tal modo problemi sistemici per l'economia reale e i mercati finanziari. Vengono tenuti in considerazione i criteri seguenti:

a)

la struttura del mercato relativo a tale funzione e la disponibilità di fornitori alternativi;

b)

la situazione di altri fornitori in termini di capacità, i requisiti per eseguire la funzione e le potenziali barriere all'ingresso o all'espansione;

c)

l'incentivo per altri fornitori ad eseguire tali attività;

d)

il tempo richiesto per il passaggio degli utenti al nuovo fornitore di servizi e i costi di tale passaggio, il tempo necessario affinché altri concorrenti si facciano carico di tali funzioni e se detto periodo sia sufficiente a prevenire gravi interruzioni, a seconda del tipo di servizio.

La sostituibilità è valutata qualitativamente come «alta (H)», «medio-alta (MH)», «medio-bassa (ML)» o «bassa (L)».

Selezionare «H» se la funzione può essere agevolmente fornita da un'altra banca a condizioni comparabili entro un lasso di tempo ragionevole.

Selezionare «L» se la funzione non può essere sostituita agevolmente o rapidamente.

Selezionare «MH» e «ML» per i casi intermedi tenendo conto delle diverse dimensioni (ad esempio la quota di mercato, la concentrazione del mercato, i tempi di sostituzione nonché gli ostacoli giuridici all'ingresso o all'espansione e i relativi requisiti operativi).

0070

Funzione essenziale

In questa colonna deve essere segnalato se, tenuto conto dei dati quantitativi e degli indicatori di importanza figuranti in questo modello, la funzione economica è considerata essenziale nel mercato per il paese in questione.

Indicare «Sì» o «No».

II.7.3   Z 07.02 - Associazione delle funzioni essenziali alle entità giuridiche (FUNC 2): Istruzioni relative a posizioni specifiche

46.

Questo modello deve essere compilato per l'intero gruppo. Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali indicate come tali in {Z 07.01;070} (per Stato membro).

47.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne

Istruzioni

0010

Paese

Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID

L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Nome dell'entità

Il nome dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 (ORG).

Se esistono più entità che svolgono le stesse funzioni essenziali nello stesso paese, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.

0040

Codice

Il codice dell'entità che svolge la funzione essenziale, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

0050

Importo monetario

L'importo monetario che rappresenta il contributo dell'entità giuridica all'importo monetario descritto nella colonna 0030 del modello Z 07.01 (FUNC 1).

II.7.4   Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3): Istruzioni relative a posizioni specifiche

48.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

49.

Nel modello sono segnalate soltanto le entità rilevanti, individuate in {Z 07.02;0060}.

Colonne

Istruzioni

0010

Linea di business principale

La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

0020

ID della linea di business

L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente.

0030

Descrizione

La descrizione della linea di business principale.

0040

Nome dell'entità

Il nome dell'entità, segnalato in Z 01.00 (ORG), che detiene o fa parte della linea di business principale.

Se esistono più entità che detengono o fanno parte della stessa linea di business principale, ciascuna entità è segnalata in una riga distinta.

0050

Codice

Il codice dell'entità che detiene o fa parte della linea di business principale, come segnalato in Z 01.00 (ORG).

II.7.5   Z 07.04 - Associazione delle funzioni essenziali alle linee di business principali (FUNC 4): Istruzioni relative a posizioni specifiche

50.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0020 e 0040 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

51.

Nel modello sono segnalate soltanto le funzioni essenziali, individuate in {Z 07.01;0070}.

Colonne

Istruzioni

0010

Paese

Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).

0020

ID della funzione

L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.2 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).

0030

Linea di business principale

La linea di business principale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, e dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, come segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3).

0040

ID della linea di business

L'identificativo unico della linea di business, fornito dall'ente; identico all'ID segnalato nel modello Z 07.03 (FUNC 3).

II.8   Z 08.00 - Servizi essenziali (SERV)

II.8.1   Istruzioni di carattere generale

52.

Le informazioni da inserire in questo modello sono segnalate una sola volta per l'intero gruppo; i servizi essenziali ricevuti da ogni entità del gruppo sono elencati e associati alle funzioni essenziali fornite dal gruppo.

53.

Per servizi essenziali si intendono le operazioni, attività e servizi sottostanti effettuati per una unità operativa (servizi dedicati) o per più unità operative o entità giuridiche (servizi comuni) all'interno del gruppo che sono necessari per fornire una o più funzioni essenziali. I servizi essenziali possono essere forniti da entità all'interno del gruppo (servizio interno) oppure essere affidati a un fornitore esterno (servizio esterno). Un servizio è considerato essenziale qualora la sua interruzione possa costituire un grave ostacolo all'esercizio delle funzioni essenziali o impedirlo totalmente, poiché trattasi di un servizio intrinsecamente legato alle funzioni essenziali che l'ente svolge per terzi.

54.

I servizi che vengono svolti interamente all'interno di un'entità giuridica non sono segnalati in questo modello.

55.

I servizi che non hanno un rilevante impatto sulle funzioni essenziali non sono segnalati in questo modello.

56.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0050, 0070 e 0080 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

II.8.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0005

Identificativo

0010

Tipo di servizio

Il servizio è indicato scegliendo tra i tipi di seguito elencati.

Ove possibile, segnalare la sottocategoria (numero di identificazione a due cifre). Laddove la sottocategoria non esista oppure nessuna sottocategoria descriva correttamente il servizio fornito dall'ente, è segnalata la categoria principale (numero di identificazione a una cifra).

1.

Sostegno in termini di risorse umane

1.1.

gestione del personale, fra cui la gestione dei contratti e delle retribuzioni

1.2.

comunicazione interna

2.

Tecnologia dell'informazione

2.1.

hardware informatici e per la comunicazione

2.2.

archiviazione ed elaborazione di dati

2.3.

altre infrastrutture informatiche, postazioni di lavoro, telecomunicazioni, server, centri di raccolta dati e servizi connessi

2.4.

gestione delle licenze di software e del software per applicazioni

2.5.

accesso a fornitori esterni, in particolare fornitori di dati e di infrastrutture

2.6.

manutenzione delle applicazioni, compresa la manutenzione delle applicazioni informatiche e relativi flussi di dati

2.7.

generazione di relazioni, flussi di informazioni interne e banche dati

2.8.

supporto utenti

2.9.

ripristino in caso di emergenza e di disastro

3.

Elaborazione delle operazioni, comprese le questioni giuridiche legate alle operazioni, in particolare in materia di antiriciclaggio

4.

Fornitura o gestione di immobili e infrastrutture e infrastrutture collegate

4.1.

uffici e magazzini

4.2.

gestione di infrastrutture interne

4.3.

sicurezza e controllo degli accessi

4.4.

gestione del portafoglio immobiliare

4.5.

altro (specificare)

5.

Servizi giuridici e funzione di controllo della conformità

5.1.

assistenza giuridica societaria

5.2.

servizi giuridici aziendali e operativi

5.3.

supporto per la conformità

6.

Servizi di tesoreria

6.1.

coordinamento, amministrazione e gestione delle attività di tesoreria

6.2.

coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento di entità, compresa la gestione delle garanzie

6.3.

funzione di segnalazione, in particolare per quanto riguarda le quote di liquidità previste dalle norme in materia di vigilanza bancaria

6.4.

coordinamento, amministrazione e gestione di programmi di finanziamento a medio lungo termine e di rifinanziamento delle entità del gruppo

6.5.

coordinamento, amministrazione e gestione del rifinanziamento, in particolare le questioni a breve termine

7.

Gestione delle negoziazioni/del patrimonio

7.1.

elaborazione delle operazioni: rilevazione degli scambi, progettazione, realizzazione, servizio dei prodotti di negoziazione

7.2.

conferma, regolamento, pagamento

7.3.

gestione delle posizioni e delle controparti, per quanto riguarda la comunicazione di dati e i rapporti con le controparti

7.4.

gestione delle posizioni (rischio e riconciliazione)

8.

Gestione e valutazione del rischio

8.1.

Gestione del rischio centrale o in relazione alla linea di business o al tipo di rischio

8.2.

generazione delle relazioni sui rischi

9.

Contabilità

9.1.

relazioni statutarie e regolamentari

9.2.

valutazione, in particolare delle posizioni di mercato

9.3.

relazioni sulla gestione

10.

Gestione della liquidità

0020-0030

Destinatario del servizio

L'entità del gruppo che riceve da un'altra entità del gruppo o dal fornitore esterno segnalati nelle colonne 0040-0050 il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.

0020

Nome dell'entità

Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0040.

0030

Codice

L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020 come segnalato nel modello Z 01.00 (ORG)

Dev'essere diverso dall'identificativo segnalato nella colonna 0050.

0040-0050

Fornitore del servizio

L'entità giuridica (interna o esterna) che fornisce a un'entità del gruppo il servizio essenziale segnalato nella colonna 0010.

0040

Nome dell'entità

Dev'essere diverso dal nome elencato nella colonna 0020.

0050

Codice

L'identificativo unico dell'entità giuridica della colonna 0020. Dev'essere diverso dall'identificativo riportato nella colonna 0030.

Laddove il fornitore di servizi è un'entità del gruppo, il codice è identico a quello segnalato nel modello Z 01.00 (ORG).

Laddove il fornitore di servizi non è un'entità del gruppo, il codice di tale entità è:

per gli enti, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre;

per le altre entità, il codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.

Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli.

0060

Appartenente al gruppo

«Sì» – se il servizio è fornito da un'entità del gruppo («interna»)

«No» – se il servizio è fornito da un'entità al di fuori del gruppo («esterna»)

0070-0080

Funzione essenziale

La funzione essenziale la cui esecuzione verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione del servizio essenziale. Si tratta di una delle funzioni valutate essenziali nel modello Z 07.01 (FUNC 1).

0070

Paese

Lo Stato membro per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).

0080

ID

L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).

0090

Tempo stimato per la sostituibilità

Il tempo stimato necessario per sostituire un fornitore con un altro in misura comparabile in termini di oggetto, qualità e costi del servizio ricevuto.

Segnalare uno dei seguenti valori:

«da 1 giorno a 1 settimana» laddove il tempo di sostituzione non supera una settimana;

«da 1 settimana a 1 mese» laddove il tempo di sostituzione supera una settimana ma non supera un mese;

«da 1a 6 mesi» laddove il tempo di sostituzione supera un mese ma non supera 6 mesi;

«da 6 a 12 mesi» laddove il tempo di sostituzione supera 6 mesi ma non supera un anno;

«più di 1 anno» laddove il tempo di sostituzione supera un anno

0100

Tempo stimato per l'accesso ai contratti

Il tempo stimato necessario per recuperare le seguenti informazioni sul contratto che disciplina il servizio a seguito di una richiesta dell'autorità di risoluzione:

durata del contratto

parti del contratto (parte autrice e fornitore, referenti) e loro giurisdizione

natura del servizio (breve descrizione della natura dell'operazione tra le parti, compresi i prezzi)

se lo stesso servizio possa essere offerto da un qualsivoglia altro fornitore interno/esterno (con individuazione dei potenziali candidati)

giurisdizione del contratto

servizio responsabile della gestione delle principali attività oggetto del contratto

principali penali previste dal contratto in caso di sospensione o ritardo dei pagamenti

motivi di estinzione anticipata e relativa tempistica

sostegno operativo dopo l'estinzione

per quali funzioni essenziali e linee di business ha rilevanza

Segnalare uno dei seguenti valori:

1 giorno

da 1 giorno a 1 settimana

più di 1 settimana

nessun contratto che disciplina il servizio

0110

Diritto applicabile

Il codice ISO del paese il cui diritto disciplina il contratto.

0120

Contratto a prova di risoluzione

Rispecchia la valutazione della possibilità di proseguire e trasferire il contratto in caso di risoluzione.

La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di estinguere il contratto solo a causa di risoluzione, misure di intervento precoce o scenari di inadempimento reciproco nonostante continuino a essere assolti obblighi sostanziali;

eventuali clausole che conferiscano a una controparte la facoltà di cambiare le condizioni di servizio o la tariffazione solo a causa di risoluzione, scenari di intervento precoce o di inadempimento reciproco nonostante continuino a essere assolti obblighi sostanziali;

il riconoscimento, nel contratto, dei diritti di sospensione delle autorità di risoluzione.

Segnalare uno dei seguenti valori:

 

«Sì»: se il contratto è valutato a prova di risoluzione

 

«No»; se il contratto non è valutato a prova di risoluzione

 

«Non valutato» – se non è stata effettuata la valutazione

II.9   Z 09.00 - Servizi delle FMI - Fornitori e utenti - Associazione alle funzioni essenziali

II.9.1   Osservazioni di carattere generale

57.

Questo modello individua le attività, le funzioni o i servizi di compensazione, pagamento, regolamento e custodia titoli la cui interruzione può costituire un grave ostacolo all'esercizio di una o più funzioni essenziali o impedirlo totalmente.

58.

Questo modello deve essere compilato una sola volta per l'intero ente o gruppo.

59.

Sono individuate soltanto le infrastrutture di mercato finanziario la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

II.9.2   Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne

Istruzioni

0010-0020

Utente

L'entità del gruppo che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

0010

Nome dell'entità

Il nome dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

Sono segnalate solo le entità individuate come fornitori di funzioni essenziali in Z 07.02.

0020

Codice

Il codice dell'entità che utilizza servizi di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

0030-0040

Funzione essenziale

La funzione essenziale svolta dall'entità, la cui esecuzione sarebbe ostacolata o impedita dall'interruzione dell'accesso al servizio di pagamento, custodia, regolamento, compensazione o repertorio di dati sulle negoziazioni.

0030

Paese

Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).

0040

ID

L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).

0050-0080

Infrastrutture di mercato finanziario (FMI)

Riferimento: CPMI, Principles for financial market infrastructures (Principi per le infrastrutture di mercato finanziario).

Un sistema multilaterale tra gli enti finanziari partecipanti, compreso l'operatore del sistema, utilizzato ai fini della registrazione, della compensazione o del regolamento di pagamenti, titoli, derivati o altre operazioni finanziarie.

0050

Tipo di sistema

Segnalare uno dei seguenti valori:

«PS»

Sistema di pagamento (Payment System)

«I) CSD» -

Depositario centrale di titoli (internazionale) [(International) Central Securities Depository)], compresi i depositari che forniscono servizi di regolamento (internamente o esternalizzati)

«SSS»

Sistema di regolamento titoli (Securities Settlement System) senza custodia

«CCP-titoli»

controparte centrale per la compensazione di titoli (Central Counterparty for Securities Clearing)

«CCP-derivati»

Controparte centrale per la compensazione di derivati (Central Counterparty for Derivatives Clearing)

«TR»

Repertorio di dati sulle negoziazioni (Trade Repository)

«Altro»

Quando il tipo di sistema dell'infrastruttura dei mercati finanziari non corrisponde a nessuno dei summenzionati tipi predefiniti

«NP»

Quando i servizi di pagamento, compensazione, regolamento o custodia sono forniti da un'entità che non è un'infrastruttura di mercato finanziario di cui sopra, bensì ad esempio una banca depositaria.

0060

Nome

La denominazione commerciale dell'infrastruttura di mercato finanziario.

Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.

0070

Codice dell'FMI

Il codice dell'infrastruttura di mercato finanziario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.

Quando nella colonna 0050 è segnalato «NP», questa colonna è lasciata vuota.

0080

Modo di partecipazione

Segnalare uno dei seguenti valori:

«Diretto»

in caso di adesione diretta o partecipazione diretta

«Indiretto»

in caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta

«NP»

quando nella colonna 0050 è segnalato «NP».

0090

Nome

Quando nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto» o «NP», la denominazione commerciale dell'intermediario.

Quando nella colonna 0080 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).

L'intermediario può essere parte del gruppo cui appartiene l'entità segnalante o un altro ente creditizio non collegato a tale gruppo.

Un intermediario può essere un'impresa che fornisce servizi di compensazione, pagamento, regolamento e/o custodia titoli ad altre imprese (soprattutto se nella colonna 0050 è segnalato «NP»); può essere un membro diretto di una o più FMI e fornire accesso indiretto ai servizi offerti da tali infrastrutture (soprattutto se nella colonna 0080 è segnalato «Indiretto»).

0100

Codice

Il codice dell'intermediario. Se esiste, si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre. In mancanza del LEI, un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, un codice nazionale.

Quando nella colonna 0090 è segnalato «Diretto», indicare «NP» (non pertinente).

0110

Descrizione del servizio

La descrizione del servizio se il tipo di sistema segnalato nella colonna 050 è «Altro» o «NP».

0120

Diritto applicabile

L'identificativo ISO 3166-1 alpha-2 del paese il cui diritto disciplina l'accesso all'FMI.

In caso di adesione diretta o partecipazione diretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'infrastruttura di mercato finanziario e l'utente. In caso di adesione indiretta o partecipazione indiretta deve essere segnalato il diritto applicabile al contratto tra l'ente rappresentativo e l'utente.

II.10   Sistemi informatici essenziali

II.10.1   Osservazioni di carattere generale

60.

Questa sezione consta dei seguenti modelli:

Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1), che elenca tutti i sistemi informatici essenziali del gruppo;

Z 10.02 - Classificazione dei sistemi informatici essenziali (CIS 2), che associa i sistemi informatici essenziali alle entità utenti del gruppo e alle funzioni essenziali.

61.

Per sistema informatico essenziale si intende un'applicazione informatica o un software che supporta un servizio essenziale e la cui interruzione costituirebbe un grave ostacolo all'esercizio di una funzione essenziale o lo impedirebbe totalmente.

62.

Questi modelli devono essere compilati per l'intero gruppo.

II.10.2   Z 10.01 - Sistemi informatici essenziali (Informazioni di carattere generale) (CIS 1): Istruzioni relative a posizioni specifiche

63.

Il valore segnalato nella colonna 0010 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne

Istruzioni

0010 - 0040

Sistema informatico essenziale

0010

Codice di identificazione del sistema

Il codice di identificazione del sistema è un acronimo stabilito dall'ente che identifica in modo univoco il sistema informatico essenziale.

Si tratta di un identificatore di riga che deve essere unico per ciascuna riga del modello.

0020

Denominazione del sistema

La denominazione commerciale o interna del sistema.

0030

Tipo di sistema

Segnalare uno dei seguenti valori:

Software di supporto operativo specificamente sviluppato

Applicazioni che sono state sviluppate secondo precise specifiche operative. Il software può essere stato sviluppato internamente o rivolgendosi a contraenti esterni, ma sempre a fini di supporto operativo.

Software acquistato tale e quale

Applicazioni acquistate sul mercato, di norma vendute o date in licenza da un rivenditore, che non sono state modificate per adattarle alle specifiche esigenze operative dell'organizzazione. Sono incluse in questa categoria le applicazioni che presentano i normali meccanismi di configurazione.

Software acquistato con modifiche specifiche

Applicazioni acquistate sul mercato, ma di cui il rivenditore (o il suo rappresentante) ha creato una versione specifica per quell'installazione particolare. Tale particolare versione è caratterizzata da variazioni del comportamento dell'applicazione, da nuovi elementi o dall'inserimento di plug-in non standard sviluppati secondo le esigenze operative dell'organizzazione.

Applicazione/portale esterno

Portali esterni o applicazioni forniti da terzi, di norma partner, per accedere ai servizi da questi offerti. Di norma esulano dalla portata della gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione, e sono installati, manutenuti e gestiti dal partner stesso. Tali applicazioni assumono spesso la forma di portali (accessibili tramite Internet o reti private), e pur esulando dalla portata dei servizi di gestione dei sistemi informatici dell'organizzazione sono importanti (o essenziali) per alcune funzioni operative.

0040

Descrizione

La descrizione dello scopo principale del sistema informatico nel contesto operativo.

0050 - 0060

Entità del gruppo responsabile del sistema

0050

Nome dell'entità

Il nome dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo.

Si tratta dell'entità responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un sistema informatico e che apporta un contributo fondamentale allo sviluppo delle specifiche di progettazione del sistema per garantire che le esigenze in materia di sicurezza e quelle operative degli utenti siano documentate, testate e attuate.

0060

Codice

Il codice dell'entità giuridica responsabile del sistema all'interno del gruppo, come segnalato in Z 01.00 - Struttura organizzativa (ORG).

II.10.3   Z 10-02 - Classificazione dei sistemi informatici (CIS 2): Istruzioni relative a posizioni specifiche

64.

La combinazione dei valori segnalati nelle colonne 0010, 0030, 0040 e 0050 di questo modello costituisce una chiave primaria che dev'essere unica per ciascuna riga del modello.

Colonne

Istruzioni

0010

Codice di identificazione del sistema

Il codice di identificazione del sistema come segnalato nella colonna 010 del modello Z 10.01 (CIS 1).

0020-0030

Entità del gruppo utente del sistema

L'entità che utilizza il sistema all'interno del gruppo («utente»). Ove esistano più utenti, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico.

0020

Nome dell'entità

Il nome dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).

0030

Codice

Il codice dell'entità utente come segnalato in Z 01.00 (ORG).

0040

Servizio essenziale

L'identificativo del servizio essenziale, come segnalato in Z 08.00 (colonna 0005), che il sistema supporta. Il servizio essenziale può essere esso stesso un servizio informatico, oppure un altro tipo di servizio che il sistema informatico supporta (ad esempio, elaborazione delle operazioni).

0050-0060

Funzione essenziale

La funzione essenziale che verrebbe gravemente ostacolata o totalmente impedita in caso di interruzione dei servizi supportati dal sistema informatico. Ove esistano più funzioni essenziali, segnalare più righe per lo stesso sistema informatico.

0050

Paese

Il paese per il quale la funzione è essenziale, come segnalato in Z 07.01 (FUNC 1).

0060

ID

L'identificativo delle funzioni essenziali quali definite al punto 2.7.1.4 e di cui al modello Z 07.01 (FUNC 1).


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(3)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(7)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(8)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(10)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(11)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(12)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(13)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).

(15)  Regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).

(16)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(17)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


ALLEGATO III

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (data item) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati risponde ai criteri seguenti:

a)

fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate nell'allegato I;

a)

indicare tutti i fenomeni aziendali previsti nell'allegato I;

b)

fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

c)

presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

d)

prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

e)

riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione.


ALLEGATO IV

Regole di convalida

Alle voci riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a)

stabilire il nesso logico tra punti di dati;

b)

prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c)

verificare la coerenza dei dati segnalati;

d)

verificare l'esattezza dei dati segnalati;

e)

fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia stata segnalata.


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