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Document 32018D0391

    Decisione (PESC) 2018/391 del Consiglio, del 12 marzo 2018, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

    GU L 69 del 13.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/391/oj

    13.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 69/46


    DECISIONE (PESC) 2018/391 DEL CONSIGLIO

    del 12 marzo 2018

    che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESCo  (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana.

    (2)

    Il 30 gennaio 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2399 (2018) che prevede talune modifiche alle deroghe concernenti l'embargo sulle armi nonché ai criteri di designazione riguardanti le persone e le entità oggetto di misure restrittive.

    (3)

    È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2013/798/PESC è così modificata:

    1)

    All'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e di materiale connesso e alla prestazione di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria a essi relativi destinati unicamente al sostegno o all'uso da parte della missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell'Unione e delle forze francesi dispiegate nella CAR, nonché delle altre forze dispiegate dagli Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b);»;

    2)

    all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»;

    3)

    all'articolo 2 bis, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h)

    sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro il personale umanitario;»;

    4)

    all'articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «j)

    compiono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;»;

    5)

    all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    sono coinvolti nel pianificare, dirigere o compiere atti, nella CAR, che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, a beni di carattere civile, inclusi i centri amministrativi, i tribunali, le scuole e gli ospedali, e sequestri e trasferimenti forzati;»;

    6)

    all'articolo 2 ter, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

    «h)

    sono coinvolti nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o forze di sicurezza internazionali, comprese la Minusca, le missioni dell'Unione e le forze francesi che le sostengono, nonché contro il personale umanitario;»;

    7)

    all'articolo 2 ter, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «j)

    compiono atti di istigazione alla violenza, in particolare di matrice etnica o religiosa, che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR, e quindi perpetrano o forniscono assistenza ad atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della CAR;».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. KARANIKOLOV


    (1)  Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).


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