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Document 32017R2360
Council Regulation (EU) 2017/2360 of 11 December 2017 fixing for 2018 the fishing opportunities for certain fish stocks and groups of fish stocks in the Black Sea
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
GU L 337 del 19.12.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2360 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2017
che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca. |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). |
(3) |
Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento. |
(4) |
Nella 41a riunione annuale del 2017, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/40/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019) stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione. |
(5) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate. |
(6) |
Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. |
(7) |
Per la pesca dello spratto, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015. Per la pesca del rombo chiodato, l'obbligo di sbarco di cui allo stesso articolo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. |
(8) |
L'uso delle possibilità di pesca stabilite a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento. |
(9) |
A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. |
(10) |
È opportuno adottare ulteriori misure correttive per gli stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione di tali stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione degli stock di rombo chiodato. |
(11) |
Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione applicabile. |
(12) |
Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca nel Mar Nero interessate siano aperte dal 1o gennaio 2018. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca assegnate per il 2018 ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per taluni stock itticinel Mar Nero:
a) |
rombo chiodato (Psetta maxima); |
b) |
spratto (Sprattus sprattus). |
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Nero.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
a) «CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;
b) «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
d) «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
e) «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;
f) «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
g) «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica.
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA
Articolo 4
Ripartizione delle possibilità di pesca
1. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
2. Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 6
Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato
I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, quale che sia la loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 7
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
ALLEGATO
Specie: |
Rombo chiodato Psetta maxima |
Zona: |
Acque dell'Unione nel Mar Nero (TUR/F3742C) |
|
Bulgaria |
57 |
|
|
|
Romania |
57 |
|
|
|
Unione |
114 (*1) |
|
|
|
TAC |
644 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
Specie: |
Spratto Sprattus sprattus |
Zona: |
Acque dell'Unione nel Mar Nero (SPR/F3742C) |
|
Bulgaria |
8 032,50 |
|
|
|
Romania |
3 442,50 |
|
|
|
Unione |
11 475 |
|
|
|
TAC |
Non pertinente/non concordato |
|
Contingente analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
(*1) Dal 15 aprile al 15 giugno 2018 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.