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Document 32017D1213
Commission Implementing Decision (EU) 2017/1213 of 4 July 2017 on setting up the Integrated Structural Biology — European Research Infrastructure Consortium (Instruct-ERIC) (notified under document C(2017) 4507)
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC) [notificata con il numero C(2017) 4507]
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC) [notificata con il numero C(2017) 4507]
C/2017/4507
GU L 173 del 6.7.2017, pp. 47–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
15/05/2019
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6.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/47 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1213 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2017
sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC)
[notificata con il numero C(2017) 4507]
(I testi in lingua ceca, danese, francese, inglese, italiana, neerlandese, portoghese e slovacca sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Grecia, Israele, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e il Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) hanno chiesto alla Commissione di istituire il Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC). La Grecia, la Spagna, la Svezia e il Laboratorio europeo di biologia molecolare hanno comunicato la loro decisione di partecipare in un primo momento a Instruct-ERIC in qualità di osservatori. Essi hanno convenuto che Instruct-ERIC sarà ospitato dal Regno Unito. |
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(2) |
Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la presente decisione di esecuzione si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro. |
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(3) |
Se il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro, fatte salve le disposizioni di un eventuale accordo di recesso, la sede legale di Instruct-ERIC sarà trasferita nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009. |
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(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituito il Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — biologia strutturale integrata, denominato «Instruct-ERIC».
2. Gli elementi fondamentali dello statuto di Instruct-ERIC figurano nell'allegato.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017
Per la Commissione
Carlos MOEDAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DI INSTRUCT-ERIC
I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto di INSTRUCT-ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009.
1. Obiettivi e attività(articolo 4 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
L'obiettivo di Instruct-ERIC è istituire e gestire un'infrastruttura paneuropea di ricerca distribuita denominata Instruct, in particolare per:
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2. |
A tal fine Instruct-ERIC intraprende e coordina varie attività, fra cui:
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3. |
Instruct-ERIC opera su una base non economica, per promuovere ulteriormente l'innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologia. Instruct-ERIC può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua missione principale e che non ne mettano a repentaglio l'esecuzione. |
(articolo 2 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
È costituita un'infrastruttura di ricerca europea denominata «biologia strutturale integrata», in appresso «Instruct». |
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2. |
Instruct assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), istituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009 modificato dal regolamento n. 1261/2013 del Consiglio (1), ed è denominato «Instruct-ERIC». |
(articolo 3 dello statuto di Instruct-ERIC)
Instruct-ERIC ha sede legale a Oxford (Regno Unito).
4. Durata(articolo 29 dello statuto di Instruct-ERIC)
Instruct-ERIC è istituito per una durata indeterminata. Può essere sciolto a norma dell'articolo 30.
5. Scioglimento(articolo 30 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
Lo scioglimento di Instruct-ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità all'articolo 13. |
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2. |
L'eventuale decisione di scioglimento è notificata da Instruct-ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di detta decisione e nuovamente all'atto dello scioglimento. |
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3. |
Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti di Instruct-ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi finanziari annuali a Instruct-ERIC. Le passività restanti dopo lo scioglimento, compresi gli attivi di Instruct-ERIC, sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi finanziari annuali a Instruct-ERIC, senza superare l'importo di un contributo annuale. |
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4. |
Instruct-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(articolo 21 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
Instruct-ERIC è responsabile dei propri debiti. |
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2. |
I membri non sono responsabili in solido per i debiti di Instruct-ERIC. |
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3. |
La responsabilità finanziaria di ciascun membro per i debiti e le passività di Instruct-ERIC è limitata ai rispettivi contributi versati a Instruct-ERIC come indicato nell'allegato 2. |
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4. |
Instruct-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla sua costituzione o al suo funzionamento. |
(articolo 25 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
Ciascun membro in cui hanno sede uno o più centri Instruct fornisce l'accesso all'infrastruttura ai richiedenti selezionati, subordinatamente alla procedura di accesso approvata. Ciascun centro Instruct indica la frazione della propria capacità infrastrutturale messa a disposizione di progetti di accesso approvati da Instruct. L'approvazione di proposte di accesso Instruct-ERIC è concessa dal comitato di accesso sulla base di un'analisi svolta da esperti internazionali, che tiene conto in primo luogo dell'eccellenza scientifica e, in secondo luogo, anche della fattibilità tecnica ed operativa. |
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2. |
La fornitura di servizi di accesso avviene sotto il controllo del direttore, che tiene conto:
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3. |
Instruct-ERIC accetta proposte da qualsiasi utente per l'accesso alle proprie infrastrutture. |
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4. |
Instruct-ERIC assicura che l'accesso aperto di ricercatori di istituzioni nei membri comprenda anche l'accesso a dati, strumenti e servizi forniti dai centri Instruct. Gli utilizzatori di paesi membri hanno la facoltà di presentare domanda di accesso, finanziato da Instruct-ERIC, alle infrastrutture, a corsi di formazione, a seminari, alla partecipazione a conferenze o a qualsiasi altra attività offerta e sostenuta da Instruct-ERIC. L'accesso ai dati e agli strumenti è disciplinato dalle politiche di Instruct-ERIC di gestione dei dati e dei prodotti biologici e, nel caso di attività di collaborazione, da un accordo fra tutti gli utenti, come definito all'articolo 27. |
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5. |
Gli utilizzatori di paesi non membri possono presentare domanda di accesso mediante il sistema delle proposte. Per la ricerca universitaria o precompetitiva è percepito un diritto di accesso. Si possono percepire diritti accademici anche da utilizzatori non commerciali che presentano domanda di accesso attraverso un'organizzazione intergovernativa e che non sono situati nel territorio di uno dei membri. |
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6. |
Agli utilizzatori che chiedono l'accesso a infrastrutture Instruct per fini di ricerca proprietaria è addebitato un canone di accesso commerciale. In questo caso, i dati derivanti dall'ottenimento dell'accesso sono di proprietà dell'utilizzatore, che non ha alcun obbligo di comunicarli o pubblicarli. |
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7. |
Ai membri è sempre dato accesso prioritario. |
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8. |
Gli utilizzatori dell'infrastruttura di Instruct-ERIC a fini di ricerca non proprietaria convengono di pubblicare i dati derivanti dall'accesso e di renderli pubblici. |
(articolo 17 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
Il CCSI è istituito per indirizzare il consiglio su dati scientifici e questioni strategiche pertinenti per Instruct-ERIC. Il CCSI esamina i risultati dei centri Instruct per fornire al Consiglio raccomandazioni sull'approvazione o sull'eliminazione di impianti di ricerca, quali centri Instruct, e consulenza sui progressi compiuti e su futuri obiettivi strategici e scientifici, esigenze e opportunità, tenendo conto del contesto globale. |
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2. |
Il CCSI comprende un minimo di cinque e un massimo di otto esperti scientifici e tecnici nominati dal consiglio. Elegge un presidente tra i suoi membri, a maggioranza semplice. Il mandato del presidente nominato è automaticamente prorogato per consentirgli di svolgerlo interamente con l'incarico di presidente. I membri del CCSI non partecipano direttamente alla gestione di Instruct-ERIC e sono generalmente esperti provenienti da fuori dell'Europa. Il direttore può proporre i membri del CCSI al consiglio. Eventuali conflitti di interesse devono essere dichiarati prima dell'esame del consiglio. I membri del CCSI sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di un minimo di uno e un massimo di tre anni. Ai membri del CCSI viene chiesto di firmare un accordo di non divulgazione, entro trenta giorni dalla nomina o comunque prima che avvenga qualsiasi scambio di informazioni riservate. |
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3. |
Il CCSI si riunisce almeno una volta all'anno per valutare globalmente i progressi complessivi scientifici e strategici compiuti da Instruct-ERIC rispetto alla sua visione scientifica e ad altre sfide. |
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4. |
Le spese ragionevoli di viaggio e soggiorno sostenute dai membri del CCSI sono rimborsate da Instruct-ERIC, dietro istruzioni del Consiglio. |
(articolo 26 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
Dato il suo ruolo di «facilitatore» delle attività di ricerca, Instruct-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, Instruct-ERIC promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione. |
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2. |
In generale Instruct-ERIC incoraggia i ricercatori a divulgare i risultati delle loro ricerche e chiede a tutti gli utilizzatori di citare Instruct-ERIC opportunamente. |
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3. |
La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e Instruct-ERIC si avvale di diversi canali, come portali web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani e reti sociali, per raggiungere il pubblico interessato. |
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4. |
Le pubblicazioni derivanti da attività sostenute da Instruct-ERIC dovrebbero riconoscere il sostegno dato dal personale e l'uso delle risorse sperimentali di Instruct-ERIC. |
(articolo 27 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto. |
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2. |
Tutti i dati generati dall'attività di Instruct-ERIC dovrebbero, di norma, rimanere di proprietà degli scienziati che li hanno prodotti o dell'istituzione da cui dipendono. Fatti salvi eventuali obblighi preesistenti, anche nei confronti di enti, agenzie di finanziamento o altri, può essere necessario che gli utilizzatori di infrastrutture Instruct concludano accordi in materia di diritti di proprietà intellettuale, che devono entrare in vigore prima dell'inizio delle attività. Gli utilizzatori sono integralmente responsabili della tutela della loro proprietà intellettuale. |
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3. |
Qualora l'accesso all'infrastruttura di Instruct-ERIC sia fornito per progetti collaborativi, gli utilizzatori convengono di condividere la titolarità dei dati sperimentali o materiali prima dell'inizio dell'accesso. Gli utilizzatori sono responsabili della tutela della proprietà intellettuale condivisa nell'ambito delle attività in collaborazione. |
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4. |
Instruct-ERIC fornisce orientamenti (sotto forma di politiche di gestione dei dati e dei prodotti biologici) agli utilizzatori delle sue infrastrutture per assicurare che l'attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da Instruct-ERIC sia effettuata in un quadro di riconoscimento, nella misura permessa dalle norme e regole vigenti nel paese ospitante, dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata dei singoli; inoltre, occorre definire in modo chiaro la proprietà dei dati e degli strumenti generati come risultato di attività di Instruct-ERIC. |
(articolo 28 dello statuto di Instruct-ERIC)
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1. |
Instruct-ERIC ha la facoltà di impiegare personale nominato e revocato dal direttore. |
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2. |
Il consiglio approva l'organigramma elaborato dal direttore contestualmente all'approvazione del piano di lavoro. |
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3. |
Il direttore trasmette al consiglio informazioni previe sulle offerte di lavoro e sull'organigramma. Il consiglio decide quali posizioni sono soggette alla sua approvazione dei candidati selezionati. |
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4. |
Le procedure di selezione del personale di Instruct-ERIC sono trasparenti e non discriminatorie e garantiscono la parità di opportunità e le azioni positive in linea con le vigenti disposizioni di diritto del lavoro. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese in cui il personale è assunto. |
(articolo 24, paragrafo 1, dello statuto di Instruct-ERIC)
Il consiglio licenzia norme dettagliate sulle procedure e i criteri degli appalti che Instruct-ERIC è tenuto a rispettare. La politica in materia di appalti deve rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento e non discriminazione.
(1) Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che modifica il Regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1).