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Document 32017D1088

    Decisione (UE) 2017/1088 della Commissione, del 24 marzo 2017, sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse [notificata con il numero C(2017) 1863]

    C/2017/1863

    GU L 156 del 20.6.2017, p. 25–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1088/oj

    20.6.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 156/25


    DECISIONE (UE) 2017/1088 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2017

    sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse

    [notificata con il numero C(2017) 1863]

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

    dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).

    (2)

    Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.

    (3)

    Con lettera del 17 luglio 2013 (3), la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») rispetto a talune sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

    (4)

    Per quanto attiene alle sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure relative alla ricerca citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BY2, BY11, BY12 e BY13 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e che i costi ammissibili corrispondono ai costi ammissibili consentiti ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 203 e 209 della decisione di avvio del procedimento).

    (5)

    La Commissione tuttavia non ha ricevuto informazioni sufficienti dalla Germania in merito all'intensità dell'aiuto, in particolare rispetto alla corrispondenza dell'intensità dell'aiuto alle aliquote consentite ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento) e pertanto ha espresso dubbi circa la compatibilità delle sottomisure con il mercato interno (cfr. considerando 206 e 212 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha chiesto pertanto alla Germania di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni potenzialmente utili ai fini della valutazione degli aiuti per il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 (cfr. considerando 276 della decisione di avvio del procedimento).

    (6)

    Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità tedesche hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Con lettere del 22 settembre 2016 e del 25 ottobre 2016 il ministro bavarese dell'Agricoltura ha fornito ulteriori spiegazioni.

    (7)

    La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni specifiche delle parti interessate in merito alle sottomisure.

    2.   DESCRIZIONE DELLE SOTTOMISURE

    (8)

    La MFG è una legge federale della Germania entrata in vigore nel 1952. Si tratta di una legge quadro avente validità a tempo indeterminato.

    (9)

    L'articolo 22, paragrafo 1, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Land») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite.

    (10)

    L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:

    a)

    la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;

    b)

    il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    c)

    la registrazione delle quantità di latte prodotte;

    d)

    la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani dipendenti;

    e)

    la pubblicità mirata a incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    f)

    l'esecuzione dei compiti affidati in base alla MFG.

    (11)

    L'articolo 22, paragrafo 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i proventi del prelievo sul latte possano essere utilizzati anche per:

    a)

    la riduzione dei costi strutturali di raccolta più elevati per la consegna di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia;

    b)

    la riduzione dei costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie;

    c)

    la promozione della qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.

    (12)

    In Baviera la riscossione e l'uso dei prelievi sul latte sono disciplinati dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte (Bayerische Milchumlageverordnung).

    (13)

    In Baviera tale prelievo è stato destinato a finanziare le sottomisure relative alla ricerca di cui al considerando 4, ossia:

     

    BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario);

     

    BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese);

     

    BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Sviluppo di una sostanza per la maturazione con attività anti-listeria per il formaggio);

     

    BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Monitoraggio dei residui di antibiotici nel latte — istituzione del nuovo sistema biosensorio MCR3 per l'attuazione dei controlli di routine).

    Quest'ultima sottomisura è stata finanziata anche dal bilancio statale bavarese.

    (14)

    La base giuridica specifica per l'attuazione delle sottomisure includeva anche:

    le regole di bilancio della Baviera (Bayerische Haushaltsordnung), in particolare gli articoli 23 e 44 nonché le disposizioni amministrative pertinenti (Verwaltungsvorschriften);

    il piano di bilancio biennale del ministero per l'Agricoltura bavarese, incluso il capitolo dedicato alle spese del «Fondo speciale per il latte e la materia grassa» (Sondervermögen Milch und Fett);

    gli atti giuridici amministrativi del ministero bavarese per l'Agricoltura recanti l'autorizzazione dei progetti di ricerca e delle relative spese (Ausgabeermächtigung).

    (15)

    Le decisioni in merito al tipo di progetti di ricerca da attuare e finanziare con il prelievo sul latte erano state approvate con una procedura speciale, che prevedeva vari livelli decisionali. Il consiglio dell'Associazione statale del settore lattiero-caseario bavarese (Vorstand der Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft) redige un elenco di progetti selezionati e lo sottopone alla votazione dell'assemblea generale (Mitgliederversammlung) dell'associazione, che vota anche sul bilancio previsto per ciascun progetto. In base a tale voto e al piano di bilancio biennale del ministero bavarese dell'Agricoltura il ministero emette degli atti giuridici amministrativi con cui autorizza le spese connesse ai progetti di ricerca selezionati (Ausgabeermächtigung). Ciascun progetto è oggetto di una decisione distinta.

    3.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

    (16)

    La Germania ha fornito le seguenti informazioni in merito alle condizioni di compatibilità richieste nella decisione di avvio del procedimento:

    BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario):

    (17)

    Il progetto è stato realizzato tra il 2008 e il 2012. Il beneficiario era la Technische Universität di Monaco.

    (18)

    Il bilancio complessivo del progetto era di 600 000 EUR. Le risorse avevano la seguente composizione:

    Tabella 1

    Fonte

    EUR all'anno

    EUR totali

    % del totale

    Risorse proprie del beneficiario

    20 000

    100 000

    16,67

    Gruppo imprenditoriale Theo Müller

    75 000

    350 000

    58,33

    Prelievo sul latte (MFG)

    35 000

    150 000

    25

    (19)

    L'importo derivante dal prelievo sul latte era di 150 000 EUR e rappresentava il 25 % del bilancio complessivo del progetto di ricerca.

    BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese):

    (20)

    Obiettivo del progetto era la modernizzazione dei metodi di analisi del latte e dei questionari esistenti con riferimento alle domande specifiche inerenti al latte. I risultati del progetto di ricerca erano destinati alla fruizione da parte delle imprese bavaresi del settore lattiero per la produzione del latte e la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari.

    (21)

    Il progetto è stato realizzato tra il 2002 e il 2011. Gli aiuti sono stati concessi con cadenza annuale.

    (22)

    Il bilancio del progetto e l'importo degli aiuti sono i seguenti:

    Tabella 2

    Periodo 2002-2006

    Anno

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    Bilancio del progetto (EUR)

    332 505,30

    416 945,14

    616 483,19

    812 433,90

    587 072,90

    Importo degli aiuti (EUR)

    222 261,52

    288 240,39

    423 429,64

    564 887,80

    391 124,32

    Intensità degli aiuti (%)

    66,84

    69,13

    68,68

    69,53

    66,62


    Tabella 3

    Periodo 2007-2012

    Anno

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Bilancio del progetto (EUR)

    378 169,60

    324 134,53

    376 916,07

    369 009,52

    409 803,32

    343 753,57

    Importo degli aiuti (EUR)

    273 898,60

    240 292,53

    274 014,01

    268 866,52

    301 076,32

    257 259,72

    Intensità degli aiuti (%)

    72,43

    74,13

    72,70

    72,86

    73,47

    74,84

    (23)

    Il beneficiario era Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V., una media impresa (5) (in appresso «PMI»). I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione di vari eventi nazionali e internazionali e pubblicati in numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali (6).

    BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Sviluppo di una sostanza per la maturazione con attività anti-listeria per il formaggio):

    (24)

    Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha spiegato di aver inizialmente fornito una descrizione errata del progetto, che era stata impiegata ai fini della decisione di avvio del procedimento. Il progetto in questione era stato infatti confuso con un altro, dal titolo simile, realizzato esclusivamente con finanziamenti privati. La Germania ha fornito le seguenti nuove informazioni sul progetto finanziato con il prelievo sul latte:

    (25)

    Obiettivo del progetto era la ricerca di interconnessioni tra il batterio listeria monocytogenes e il batterio rosso lubrificante per la maturazione. Il progetto era funzionale alla ricerca microbica di base. È stato così dimostrato un potenziale inibitorio eccezionale di alcuni ceppi di Pichia norvegensis nei confronti del listeria monocytogenes, un risultato che non era mai stato oggetto di una descrizione scientifica. La scoperta non poteva trovare applicazione immediata nella produzione dei formaggi, poiché necessitava di ulteriori chiarimenti circa la natura molecolare profonda del principio inibitorio.

    (26)

    Il progetto è stato realizzato tra il 2006 e il 2008. Il bilancio del progetto, finanziato interamente con il prelievo sul latte, era di 30 000 EUR.

    (27)

    Il beneficiario era la Technische Universität di Monaco, un ente pubblico per l'istruzione superiore senza scopo di lucro.

    BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Monitoraggio dei residui di antibiotici nel latte — istituzione del nuovo sistema biosensorio MCR3 per l'attuazione dei controlli di routine):

    (28)

    Il progetto è stato realizzato tra il 2010 e il 2011. I costi ammissibili ammontavano a 73 234,58 EUR; l'aiuto è stato concesso nel 2010 e aveva una duplice provenienza: il prelievo sul latte e il bilancio dello Stato bavarese (Cluster Ernährung), ciascuno con un importo di 26 500 EUR. L'intensità dell'aiuto era pertanto del 72,4 %.

    (29)

    Il beneficiario era Milchprüfring Bayern e. V., una PMI (7). I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione di vari eventi nazionali e internazionali e pubblicati in numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali (8).

    4.   VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

    (30)

    Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso il parere che le sottomisure sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato.

    (31)

    Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    4.1.   Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali

    (32)

    Le risorse destinate agli aiuti derivavano principalmente dal prelievo sul latte. Nel caso della sottomisura BY 13 i fondi provenivano anche dal bilancio statale bavarese.

    (33)

    Le dotazioni finanziarie provenienti dal bilancio statale bavarese sono risorse statali; quelle derivanti dal prelievo statale sono anch'esse considerate risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per i motivi descritti di seguito.

    (34)

    Secondo la giurisprudenza costante non è ragionevole distinguere tra i casi in cui gli aiuti siano concessi direttamente dallo Stato e quelli in cui gli aiuti vengano concessi da un soggetto pubblico o privato, designato o istituito a tal fine dallo Stato. Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato.

    (35)

    In considerazione delle misure sopra descritte, si evince che la riscossione del prelievo sul latte è dettata da una legge federale, la MFG, in combinato disposto con il regolamento bavarese sul prelievo sul latte.

    (36)

    Più specificamente, l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede che i governi dei Land, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, possano riscuotere il prelievo insieme con le aziende lattiero-casearie e i centri di raccolta del latte e della crema di latte, al fine di favorire il settore lattiero-caseario.

    (37)

    Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, i governi dei Land su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 centesimi per kg di latte conferito. Ai fini del prelievo è pertanto evidente che la sovranità spetta ai governi dei Land.

    (38)

    La base giuridica per la riscossione di un prelievo sul latte in Baviera è costituita dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte, che ne disciplina i dettagli e ne determina l'importo. La riscossione del prelievo sul latte è regolamentata pertanto dal governo bavarese, ossia dallo Stato. Tale conclusione non è inficiata dal fatto che tale regolamento sia stato emesso previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario.

    (39)

    Nel presente caso, il prelievo è applicato nei confronti di aziende private lattiero-casearie e i relativi proventi confluiscono nel bilancio bavarese prima di essere destinati al finanziamento delle sottomisure relative alla ricerca, pertanto si reputa che il procedimento sia sotto il controllo pubblico.

    (40)

    La Commissione conclude che le misure finanziate con il fondo del prelievo sul latte ricevano risorse statali e siano pertanto imputabili allo Stato.

    4.2.   Imprese/Vantaggio selettivo

    (41)

    I beneficiari erano i seguenti: Technische Universität di Monaco (sottomisure BY 2 e BY 12), Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sottomisura BY 11) e Milchprüfring Bayern e. V. (sottomisura BY 13).

    (42)

    La Technische Universität di Monaco è un ente pubblico per la ricerca. Ai fini della sottomisura BY 2 deve essere considerato un'impresa in quanto ha svolto un'attività economica, ossia ha eseguito contratti di ricerca in ambito agricolo al fine di ottenere risultati pratici che potessero essere applicati dagli allevatori e dai produttori del settore lattiero-caseario. La natura economica di tale attività è ulteriormente comprovata dalla partecipazione di imprese private (gruppo Theo Müller, cfr. considerando 18) al finanziamento del progetto di ricerca. Si può concludere pertanto che l'ente di ricerca abbia eseguito un contratto di ricerca e abbia fornito i risultati ottenuti a imprese commerciali.

    (43)

    Nel caso della sottomisura BY 12 la Technische Universität di Monaco non deve invece essere considerata un'impresa in quanto ha svolto un'attività priva di finalità commerciali, dedicandosi a una ricerca indipendente per l'acquisizione di conoscenze di base in ambito microbico. Come indicato nel considerando 24, la Germania ha presentato nuove informazioni in merito a tale sottomisura che non erano state valutate ai fini della decisione di avvio del procedimento. In base a tali informazioni il progetto di ricerca di cui alla sottomisura BY 12 fa riferimento a una ricerca indipendente, ossia una ricerca di base in ambito microbico che non presenta una diretta applicazione pratica.

    (44)

    Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sottomisura BY 11) e Milchprüfring Bayern e. V. (sottomisura BY 13) sono organizzazioni dei rappresentanti dell'industria e dei produttori del settore lattiero bavarese con una natura giuridica privata che erogano servizi e svolgono attività economiche differenti in base a un contatto di interesse per produttori di latte, imprese di trasformazione e altri operatori economici bavaresi del settore lattiero-caseario. Con riferimento alle sottomisure BY 11 e BY 13, hanno eseguito contratti di ricerca in ambito agricolo al fine di ottenere risultati pratici che potessero essere applicati dagli allevatori e dai produttori del settore lattiero-caseario. La Germania le classifica come PMI.

    (45)

    I tre beneficiari selezionati, in qualità di imprese, hanno goduto di un vantaggio selettivo poiché i costi del progetto, che rientrano nella loro attività economica e che di regola devono essere iscritti nel bilancio dell'impresa, sono stati coperti con risorse derivanti dal bilancio statale e dal prelievo sul latte.

    4.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

    (46)

    Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto (9). Un aiuto concesso a un'impresa operante in un mercato aperto al commercio intra-UE può incidere sugli scambi tra gli Stati membri (10). Nel periodo 2001-2012 il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni di prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti) (11) nel 2011 ammontavano rispettivamente a 1 200 milioni di EUR e a 957 milioni di EUR (12).

    (47)

    Le sottomisure valutate nella presente decisione sono intese a sostenere le attività industriali dei contratti di ricerca nel settore agricolo, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario. In considerazione degli ingenti scambi di prodotti lattiero-caseari si può perciò presumere che le sottomisure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

    4.4.   Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

    (48)

    Si può pertanto concludere che le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono da considerarsi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, mentre la sottomisura BY 12 non può essere considerata un aiuto di Stato poiché il beneficiario non ha svolto un'attività economica.

    5.   VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI

    (49)

    Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti e non possono dare esecuzione a tali misure prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione circa la compatibilità del provvedimento (obbligo di sospensione). La Germania non ha notificato alla Commissione le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 prima dell'esecuzione.

    (50)

    Le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono nuovi aiuti nell'accezione di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2015/1589. Esse non soddisfano alcun criterio relativo agli aiuti esistenti. In particolare, non si tratta di un aiuto esistente a norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) 2015/1589 poiché è stata data esecuzione all'aiuto dopo l'entrata in vigore del TFUE (nel caso della sottomisura BY 2 nel 2008, nel caso della sottomisura BY 11 nel 2002 e nel caso della sottomisura BY 13 nel 2010), e il periodo di prescrizione di dieci anni non si è ancora concluso (la prescrizione era stata sospesa il 28 novembre 2011, cfr. considerando 152 della decisione di avvio del procedimento).

    (51)

    Poiché non sono stati notificati alla Commissione prima dell'esecuzione, i nuovi aiuti in questione sono da considerarsi illegittimi.

    6.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE SOTTOMISURE

    (52)

    A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati come compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (53)

    In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (13) gli aiuti di Stato illegali, ossia gli aiuti la cui esecuzione sia avvenuta in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, devono essere valutati conformemente alle norme vigenti al momento della concessione dell'aiuto.

    (54)

    Per gli aiuti alla ricerca sono stati adottati orientamenti specifici. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 devono essere valutati in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (14) (in appresso: «orientamenti comunitari 1996»). Gli aiuti concessi dopo il 1o gennaio 2007 devono essere valutati in base alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (15) (in appresso: «orientamenti comunitari 2007-2013»).

    (55)

    Le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 possono essere considerate ricerca industriale secondo la definizione di cui al secondo trattino dell'Allegato I agli orientamenti comunitari 1996 e al punto 2.2, lettera f), degli orientamenti comunitari 2007-2013 poiché tali sottomisure erano finalizzate a notevoli miglioramenti e all'acquisizione di conoscenze relative ai prodotti e ai processi produttivi nell'ambito lattiero-caseario, con risvolti pratici per il settore. I risultati di tali progetti di ricerca erano direttamente applicabili dalle imprese del settore lattiero-caseario nei rispettivi cicli produttivi, con l'intento di realizzare prodotti di maggiore qualità. I progetti di ricerca connessi alla sottomisura BY 2, per esempio, erano legati a un incremento del contenuto proteico del latte e il progetto prevedeva il coinvolgimento diretto di imprese private; il progetto di ricerca connesso alla sottomisura BY 11 era legato a una moderna analisi della qualità del latte e quello correlato alla sottomisura BY 13 riguardava l'istituzione del nuovo sistema biosensorio per l'attuazione dei controlli di routine.

    (56)

    La compatibilità dei costi ammissibili è già stata valutata positivamente nell'ambito della decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 203 e 209 di tale decisione). Resta pertanto da valutare l'intensità dell'aiuto (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento 5).

    Sottomisura BY 2

    (57)

    La sottomisura BY 2 deve essere valutata in base agli orientamenti comunitari 2007-2013 in quanto l'aiuto è stato concesso per il periodo 2008-2012.

    (58)

    Ai sensi del punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013, l'intensità di aiuto per la ricerca industriale non può superare il 50 %. L'intensità di aiuto per la sottomisura BY 2 era del 25 % (cfr. considerando 19 della presente decisione) e pertanto rientra nel limite previsto dalla legge.

    (59)

    Si può concludere quindi che la sottomisura BY 2 è compatibile con il mercato interno, poiché rispetta l'intensità di aiuto di cui al punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013.

    Sottomisura BY 11

    (60)

    Poiché la sottomisura BY 11 è stata concessa nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011, tale aiuto deve essere valutato in base a entrambi gli orientamenti: gli orientamenti comunitari 1996 per il periodo di attuazione compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 e gli orientamenti comunitari 2007-2013 per il periodo di attuazione compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

    (61)

    Nel periodo di attuazione compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 l'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 % (punto 5.3 degli orientamenti comunitari 1996). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.10.1 degli orientamenti comunitari 1996). Un'ulteriore maggiorazione di 10 punti percentuali era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.10.4, lettera c), degli orientamenti comunitari 1996). Gli aiuti concessi nell'ambito della sottomisura BY 11 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 70 % dei costi ammissibili (cfr. il considerando 22 e la tabella 2 della presente decisione).

    (62)

    Nel periodo di attuazione compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 l'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 (punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.1.3, lettera a), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Un'ulteriore maggiorazione di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.1.3, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Gli aiuti erogati nell'ambito della sottomisura BY 11 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 75 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (21) e la tabella 3 della presente decisione).

    (63)

    Il beneficiario, Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V, è da considerarsi una PMI in quanto presenta un numero di dipendenti e un fatturato annuo inferiori alle soglie previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (16) (cfr. considerando (23)]. L'elenco delle pubblicazioni e degli eventi scientifici nazionali e internazionali di cui al medesimo considerando riporta circa 38 conferenze e 29 pubblicazioni.

    Sottomisura BY 13

    (64)

    La sottomisura BY 13 deve essere valutata in base agli orientamenti comunitari 2007-2013 in quanto l'aiuto è stato concesso nel 2010.

    (65)

    L'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 % (punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.1.3, lettera a), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Un'ulteriore maggiorazione di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.1.3, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Gli aiuti erogati nell'ambito della sottomisura BY 13 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 75 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (26) e (27) della presente decisione).

    (66)

    Il beneficiario, Milchprüfring Bayern e. V, è da considerarsi una PMI in quanto presenta un numero di dipendenti e un fatturato annuo inferiori alle soglie previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (17) (cfr. considerando 29). L'elenco delle pubblicazioni e degli eventi scientifici nazionali e internazionali di cui al medesimo considerando riporta circa 12 conferenze e 12 pubblicazioni.

    Conclusione sulla compatibilità delle sottomisure di aiuto

    (67)

    Si può concludere che le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono compatibili con il mercato interno.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La sottomisura BY 12 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

    Articolo 2

    Gli aiuti di Stato illegalmente concessi dalla Germania per il periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2012 nell'ambito delle sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

    Per la Commissione

    Phil HOGAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

    (2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

    (3)  C(2013) 4457 final, rettificata dalla lettera del 16 dicembre 2013 [C(2013) 9021 final].

    (4)  Cfr. il riferimento di cui alla nota 1.

    (5)  In base alle informazioni presentate dalla Germania nel 2011 il beneficiario si è avvalso di 154 dipendenti e ha riportato un fatturato annuo di 9,05 milioni di EUR.

    (6)  L'elenco delle pubblicazioni presentato dal ministero bavarese per l'Agricoltura è stato protocollato dalla Commissione con il rif. Ares(2016)503557 — 22 settembre 2016.

    (7)  In base alle informazioni presentate dalla Germania nel 2011, il beneficiario si è avvalso di 158 dipendenti e ha riportato un fatturato di 14,6 milioni di EUR.

    (8)  L'elenco delle pubblicazioni presentato dal ministero bavarese per l'Agricoltura è stato protocollato dalla Commissione con il rif. Ares(2016)503557 — 22 settembre 2016.

    (9)  Sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11-12.

    (10)  Cfr. in particolare la sentenza del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

    (12)  Fonte: EUROSTAT.

    (13)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

    (14)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

    (15)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

    (16)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    (17)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


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