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Document 32016R1615

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1615 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione degli accordi e delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    C/2016/5661

    GU L 242 del 9.9.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1615/oj

    9.9.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1615 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 settembre 2016

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 per quanto riguarda il periodo di autorizzazione degli accordi e delle decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 222, paragrafo 3, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Oltre a una serie di misure eccezionali, adottate a norma dell'articolo 219 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per affrontare la difficile situazione di mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione ha autorizzato gli accordi volontari e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ad opera delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione (2), e ad opera delle cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori, con il regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione (3), per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016.

    (2)

    Finora non sono stati comunicati accordi misti né decisioni comuni, in quanto il settore ha bisogno di tempo per organizzarsi nell'uso di questo nuovo strumento, dovendo affrontare una situazione di grave squilibrio del mercato dovuta allo squilibrio tra offerta e domanda a livello mondiale, e sulla quale incide l'embargo imposto dalla Russia sulle importazioni dei prodotti agricoli e alimentari originari dell'Unione fino alla fine del 2017.

    (3)

    I prezzi del latte franco azienda sono diminuiti dell'8 % nel 2015 e di un ulteriore 15 % nei primi cinque mesi del 2016. Nel maggio 2016 il prezzo medio del latte nell'UE era inferiore del 22 % alla media degli ultimi cinque anni. In parallelo, il divario tra Stati membri si è ancora ampliato: alcuni Stati membri comunicano prezzi inferiori del 30 % alla media dell'Unione. Sulla base delle analisi di mercato disponibili non è previsto alcun calo significativo dei volumi di produzione entro la fine 2017.

    (4)

    Per permettere al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di trovare un nuovo equilibrio nella situazione generale di grave squilibrio del mercato e accompagnare i necessari adeguamenti successivi alla cessazione del regime delle quote latte, è opportuno autorizzare gli accordi volontari e le decisioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 e al regolamento delegato (UE) 2016/558 per un ulteriore periodo di sei mesi. Poiché le condizioni e l'ambito di applicazione materiale e geografico di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i pertinenti obblighi di comunicazione sono già stati specificati nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/559, è opportuno modificare tale regolamento di esecuzione.

    (5)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559.

    (6)

    Dati i gravi squilibri del mercato e la necessità di garantire continuità e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 è così modificato:

    1)

    L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono autorizzate:

    a)

    per un periodo di sei mesi a decorrere dal 13 aprile 2016 o dal 13 ottobre 2016, a stipulare accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni, la cui validità scade rispettivamente il 12 ottobre 2016 o il 12 aprile 2017, sulla pianificazione del volume della produzione di latte; oppure

    b)

    a prorogare la validità di tali accordi stipulati o decisioni adottate durante il periodo che ha inizio il 13 aprile 2016 per un periodo che non vada al di là del 12 aprile 2017.»

    2)

    L'articolo 4 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Entro 25 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

    b)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    entro 30 giorni dalla fine di ciascun periodo di sei mesi di cui all'articolo 1, gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 20).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2016/558 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riguardanti la pianificazione della produzione (GU L 96 del 12.4.2016, pag. 18).


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