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Document 32016D1146

Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 189 del 14.7.2016, pp. 48–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2018; abrogato da 32018D1034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1146/oj

14.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/48


DECISIONE (UE) 2016/1146 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003.

(2)

In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.

(3)

L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (2) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.

(4)

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (3), che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda il progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. VAN DAM


(1)   GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

(2)  Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

(3)  Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).


ALLEGATO

PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)

del

che adatta l'articolo 8 e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo e che abroga la raccomandazione n. 1/2011

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (1), in particolare l'articolo 24,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»).

(2)

In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi.

(3)

L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (2) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo.

(4)

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (3), che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo, il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo e il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a Bruxelles, il ….

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario


(1)   GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

(2)  Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

(3)  Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).

Allegato dell'allegato

Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, e del modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 (1)

1)

All'articolo 8 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:

a)

il riferimento al regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«—

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli,»;

b)

è aggiunto il seguente atto dell'Unione:

«—

regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.».

2)

All'allegato 1 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:

 

«regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

 

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);

 

regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1), per quanto riguarda i servizi occasionali con autobus.».

3)

L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:

a)

l'articolo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 47), che si applica fino al 19 maggio 2018;

direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51), che si applica a decorrere dal 20 maggio 2018;

direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33), che si applica fino al 19 maggio 2018;

direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), che si applica fino al 20 maggio 2018;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

dimensioni massime autorizzate e pesi massimi autorizzati:

direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 1).

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2015/719 si applicano a decorrere dal 7 maggio 2017;

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 21.12.2012, pag. 31);»;

iii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19), che si applica fino alla data in cui diventa applicabile il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014.

In luogo del regolamento (CEE) n. 3821/85 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli;

regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1), che si applica a decorrere dalla data in cui diventano applicabili gli atti di esecuzione di cui all'articolo 46 del medesimo regolamento.

In luogo del regolamento (UE) n. 165/2014 possono essere applicate regole equivalenti stabilite dall'accordo AETR, ivi compresi i suoi protocolli.»;

b)

l'articolo 2 è così modificato:

i)

i titoli e i riferimenti tra il primo paragrafo e la tabella sono sostituiti dai seguenti:

«Emissioni allo scarico:

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012 della Commissione, del 29 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 16);

regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1);

Emissioni sonore:

direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172), che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158, 27.5.2014, pag. 131), che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1o luglio 2016, dal 1o luglio 2019 e dal 1o luglio 2027;

Frenatura:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Pneumatici:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Serbatoi di carburante:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Retrovisori:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza — installazione:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Cinture di sicurezza — ancoraggio:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Sedili:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme):

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.):

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (GU L 109 del 21.4.2012, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 35);

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia:

regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 3);

regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione relativi all'installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 18).»;

ii)

la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

«Voce

Regolamento UN-ECE

(ultima versione applicabile)

Atti dell'Unione

Emissioni allo scarico

49

Regolamento (CE) n. 715/2007, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 459/2012.

Regolamento (CE) n. 595/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014.

Emissioni sonore

51

Direttiva 70/157/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE del Consiglio, che si applica fino al 30 giugno 2027 nel rispetto dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 540/2014;

regolamento (UE) n. 540/2014, che si applica, a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento, dal 1o luglio 2016, dal 1o luglio 2019 e dal 1o luglio 2027.

Frenatura

13

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Pneumatici

54

117

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

48

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Serbatoi di carburante

34

58

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Retrovisori

46

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Cinture di sicurezza — installazione

16

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Cinture di sicurezza — ancoraggio

14

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Sedili

17

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Allestimento interno (prevenzione dei rischi di propagazione delle fiamme)

118

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Allestimento interno (uscite di sicurezza, accesso, dimensioni degli spazi, resistenza della sovrastruttura ecc.)

66

107

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166.

Dispositivi avanzati di frenata d'emergenza

131

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166;

regolamento (CE) n. 347/2012 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/562 della Commissione.

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia

130

Regolamento (CE) n. 661/2009, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/166;

regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione.».

4)

Negli allegati 3 e 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).».

5)

Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nella nota a piè di pagina è sostituito dal seguente:

«Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).».

6)

Il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Le tre condizioni di cui al capo I del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51):»;

b)

al paragrafo 2 il secondo comma è soppresso.


(1)  Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.


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