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Document 32016D1146
Council Decision (EU) 2016/1146 of 27 June 2016 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the Joint Committee established under the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement), as regards draft Decision No 1/2016 of that Committee (Text with EEA relevance)
Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2016/1146 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 189 del 14.7.2016, pp. 48–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2018; abrogato da 32018D1034
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14.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 189/48 |
DECISIONE (UE) 2016/1146 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2016
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito nel quadro dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), riguardo al progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o gennaio 2003. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi. |
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(3) |
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (2) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo. |
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(4) |
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (3), che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata. |
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(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto per quanto riguarda il progetto di decisione n. 1/2016 di tale comitato. |
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(6) |
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato misto istituito nel quadro dell'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2016
Per il Consiglio
Il presidente
M. VAN DAM
(1) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(2) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(3) Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).
ALLEGATO
PROGETTO DI
DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO NEL QUADRO DELL'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS (ACCORDO INTERBUS)
del
che adatta l'articolo 8 e gli allegati 1, 2, 3 e 5 dell'accordo e che abroga la raccomandazione n. 1/2011
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) (1), in particolare l'articolo 24,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 23 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) («accordo») istituisce un comitato misto onde facilitare la gestione dell'accordo («comitato misto»). |
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(2) |
In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta i documenti di controllo e gli altri modelli di documenti riportati negli allegati dell'accordo. Al fine di incorporare le nuove misure adottate nell'Unione, e in conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta gli allegati relativi alle norme tecniche applicabili agli autobus, nonché l'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada. In conformità dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), dell'accordo, il comitato misto modifica o adatta inoltre le prescrizioni relative alle disposizioni in materia sociale. Il comitato misto dovrebbe intervenire a tal fine nel momento in cui l'accordo deve essere aggiornato per tenere conto dei progressi tecnici e legislativi. |
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(3) |
L'ultimo aggiornamento della normativa dell'Unione introdotto nell'accordo dalla decisione n. 1/2011 del comitato misto (2) tiene conto degli atti dell'Unione adottati fino alla fine del 2009. È ora opportuno incorporare le nuove misure che l'Unione ha adottato nel frattempo. |
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(4) |
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto (3), che introduce un rapporto tecnico utilizzato per i controlli su strada degli autobus, è diventata obsoleta e dovrebbe pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo, le condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada di cui all'allegato 1 dell'accordo, le norme tecniche applicabili agli autobus di cui all'allegato 2 dell'accordo, il modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione di cui all'allegato 3 dell'accordo, il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati che figura all'allegato 5 dell'accordo e il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 sono adattati in conformità dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ….
Fatto a Bruxelles, il ….
Per il comitato misto
Il presidente
Il segretario
(1) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.
(2) Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).
(3) Raccomandazione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, relativo all'utilizzazione di un rapporto tecnico per gli autobus onde facilitare il controllo dell'osservanza delle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'allegato 2 dell'accordo (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 46).
Allegato dell'allegato
Adattamento dell'articolo 8, relativo alle disposizioni in materia sociale, dell'allegato 1, relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto di viaggiatori su strada, dell'allegato 2, relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus, dell'allegato 3, relativo al modello di documento di controllo per i servizi occasionali esentati da autorizzazione, dell'allegato 5, riguardante il modello di autorizzazione relativa a servizi occasionali non liberalizzati, e del modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 (1)
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1) |
All'articolo 8 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è così modificato:
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2) |
All'allegato 1 dell'accordo l'elenco degli atti dell'Unione è sostituito dal seguente:
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3) |
L'allegato 2 dell'accordo è così modificato:
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4) |
Negli allegati 3 e 5 dell'accordo, il testo nelle note a piè di pagina è sostituito dal seguente: «Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).». |
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5) |
Nell'allegato 5 dell'accordo, il testo nella nota a piè di pagina è sostituito dal seguente: «Albania (AL), Austria (A), Belgio (B), Bosnia-Erzegovina (BA), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Croazia (HR), Danimarca (DK), Estonia (EST), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (MK), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Italia (I), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (MT), Repubblica di Moldova (MD), Montenegro (ME), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito (UK), Repubblica ceca (CZ), Romania (RO), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Turchia (TR), Ucraina (UA), Ungheria (H).». |
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6) |
Il modello di dichiarazione che deve essere effettuata dalle parti dell'accordo Interbus in relazione all'articolo 4 e all'allegato 1 è così modificato:
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(1) Per l'adattamento degli atti si è tenuto conto delle nuove misure adottate dall'Unione europea fino al 31 dicembre 2015.