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Document 32015R2015

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 295 del 12.11.2015, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2015/oj

    12.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/16


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2015 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 novembre 2015

    che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 4 bis, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le analisi supplementari dell'idoneità dei rating creditizi esterni di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero costituire un'attività essenziale e importante nell'ambito del sistema di gestione dei rischi in quanto attenuano i rischi collegati al calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

    (2)

    Dato che le analisi supplementari fanno parte del sistema di gestione dei rischi, i loro aspetti procedurali devono riflettersi nella politica di gestione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

    (3)

    La natura, la portata e la complessità delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute presenti quando tali imprese includono gli aspetti procedurali delle analisi supplementari nelle loro politiche di gestione dei rischi e documentano i risultati di tali analisi e il modo in cui sono svolte.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

    (5)

    L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Politica di gestione dei rischi

    Ai fini della verifica dell'idoneità dei rating creditizi esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità tramite le analisi supplementari di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nella loro politica di gestione dei rischi:

    a)

    la portata e la frequenza delle analisi supplementari;

    b)

    il modo in cui le analisi supplementari sono realizzate, comprese le ipotesi su cui sono basate;

    c)

    la frequenza del riesame periodico delle analisi supplementari e le condizioni che richiedono un riesame ad hoc di tali analisi.

    Articolo 2

    Compiti della funzione di gestione dei rischi

    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la funzione di gestione dei rischi comprenda le analisi supplementari conformemente alla politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 1 e tenga debitamente conto dei risultati di tali analisi nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

    Articolo 3

    Informazioni utilizzate per le analisi supplementari

    Quando effettuano le analisi supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.

    Articolo 4

    Riesame delle analisi supplementari

    1.   Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riesaminano almeno una volta l'anno le analisi supplementari.

    2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione procedono inoltre ad un riesame ad hoc delle analisi supplementari ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), o se le ipotesi sottese a tali analisi non sono più valide.

    Articolo 5

    Documentazione

    Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano:

    a)

    in che modo le analisi supplementari sono realizzate e i loro risultati;

    b)

    in che misura è tenuto conto dei risultati delle analisi supplementari nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).


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