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Document 32015R1801

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1801 della Commissione, del 7 ottobre 2015, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

    GU L 263 del 8.10.2015, p. 19–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1801/oj

    8.10.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 263/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1801 DELLA COMMISSIONE

    del 7 ottobre 2015

    concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2015 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I contingenti di pesca per l'anno 2014 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio (2),

    regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio (3),

    regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio (4), e

    regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (5).

    (2)

    I contingenti di pesca per l'anno 2015 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

    regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (6),

    regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (7),

    regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (8), e

    regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio (9).

    (3)

    A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

    (4)

    L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

    (5)

    Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2014. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2015 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock soggetti a sovrasfruttamento.

    (6)

    Nel 2012 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per lo stock di scampo nelle zone IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 (NEP/93411). Su richiesta della Spagna, la detrazione di 75,45 tonnellate risultante da tale superamento, applicabile nel 2013, è stata ripartita su un periodo di tre anni a partire dal 2013. La detrazione annuale residua applicabile al contingente assegnato alla Spagna per lo stock NEP/93411 ammonta a 19 tonnellate nel 2015, fatti salvi altri eventuali adattamenti del contingente.

    (7)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione (11) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2014 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2014 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto il quantitativo complessivo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 e, se del caso, ai contingenti successivi.

    (8)

    È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2015 conformemente al regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione (12) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (13).

    (9)

    Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate o pezzi interi, è opportuno non prendere in considerazione i quantitativi inferiori a una tonnellata o a un pezzo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I contingenti di pesca fissati per il 2015 nei regolamenti (UE) n. 1221/2014, (UE) n. 1367/2014, (UE) 2015/104 e (UE) 2015/106 sono ridotti come indicato in allegato.

    2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento (UE) n. 165/2011 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2015

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi UE per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1180/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico (GU L 313 del 22.11.2013, pag. 4).

    (4)  Regolamento (UE) n. 24/2014 del Consiglio, del 10 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 9 del 14.1.2014, pag. 4).

    (5)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio, del 10 novembre 2014, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) n. 1180/2013 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16).

    (7)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2015/106 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 19 del 24.1.2015, pag. 8).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 della Commissione, dell'11 agosto 2014, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GU L 239 del 12.8.2014, pag. 14).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1360/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2014 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2014 per quanto riguarda gli importi da detrarre nei prossimi anni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 106).

    (12)  Regolamento (UE) n. 165/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010 (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 11).

    (13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 62).


    ALLEGATO

    DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

    Stato membro

    Codice della specie

    Codice della zona

    Nome della specie

    Nome della zona

    Contingente iniziale 2014

    Sbarchi consentiti 2014 (quantitativo totale adattato in tonnellate) (1)

    Totale delle catture 2014 (quantitativo in tonnellate)

    Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (%)

    Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in tonnellate)

    Fattore moltipli catore (2)

    Fattore moltipli catore addizionale (3)  (4)

    Detrazioni rimanenti dal 2014 (5)

    Saldo restante (6)

    Detrazioni 2015 (quantitativo in tonnellate)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    BE

    PLE

    7HJK.

    Passera di mare

    VIIh, VIIj e VIIk

    8,000

    1,120

    3,701

    330,45

    2,581

    /

    /

    /

    /

    2,581

    BE

    SOL

    8AB.

    Sogliola

    VIIIa e VIIIb

    47,000

    327,900

    328,823

    100,28

    0,923

    /

    C

    /

    /

    1,385

    BE

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    72,000

    60,000

    69,586

    115,98

    9,586

    /

    /

    /

    /

    9,586

    BE

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    725,000

    765,000

    770,738

    100,75

    5,738

    /

    /

    /

    /

    5,738

    DK

    COD

    03AN.

    Merluzzo bianco

    Skagerrak

    3 177,000

    3 299,380

    3 408,570

    103,31

    109,190

    /

    C

    /

    /

    163,785

    DK

    HER

    03 A.

    Aringa

    IIIa

    19 357,000

    15 529,000

    15 641,340

    100,72

    112,340

    /

    /

    /

    /

    112,340

    DK

    HER

    2A47DX

    Aringa

    IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa

    12 526,000

    12 959,000

    13 430,160

    103,64

    471,160

    /

    /

    /

    /

    471,160

    DK

    HER

    4AB.

    Aringa

    Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

    80 026,000

    99 702,000

    99 711,800

    100,10

    9,800

    /

    /

    /

    /

    9,800

    DK

    PRA

    03 A.

    Gamberello boreale

    IIIa

    2 308,000

    2 308,000

    2 317,330

    100,40

    9,330

    /

    /

    /

    /

    9,330

    DK

    SAN

    234_2

    Cicerello

    Acque dell'Unione della zona di gestione 2 del cicerello

    4 717,000

    4 868,000

    8 381,430

    172,17

    3 513,430

    2

    /

    /

    /

    7 026,860

    DK

    SPR

    2AC4-C

    Spratto e catture accessorie connesse

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    122 383,000

    126 007,000

    127 165,410

    100,92

    1 158,410

    /

    /

    /

    /

    1 158,410

    ES

    ALF

    3X14-

    Berici

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

    67,000

    67,000

    79,683

    118,93

    12,683

    /

    A

    3,000

    /

    22,025

    ES

    BSF

    56712-

    Pesce sciabola nero

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII

    226,000

    312,500

    327,697

    104,86

    15,197

    /

    A

    /

    /

    22,796

    ES

    BSF

    8910-

    Pesce sciabola nero

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

    12,000

    6,130

    15,769

    257,24

    9,639

    /

    A

    27,130

    /

    41,589

    ES

    BUM

    ATLANT

    Marlin azzurro

    Oceano Atlantico

    27,200

    27,200

    124,452

    457,54

    97,252

    /

    A

    27,000

    /

    172,878

    ES

    DWS

    56789-

    Squali di profondità

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX

    0

    0

    3,039

    N/A

    3,039

    /

    A

    /

    /

    4,559

    ES

    GFB

    567-

    Musdea bianca

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    588,000

    828,030

    842,467

    101,74

    14,437

    /

    /

    /

    /

    14,437

    ES

    GFB

    89-

    Musdea bianca

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

    242,000

    216,750

    237,282

    109,47

    20,532

    /

    A

    17,750

    /

    48,548

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Ippoglosso nero

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    22,685

    N/A

    22,685

    /

    /

    /

    /

    22,685

    ES

    HAD

    5BC6 A.

    Eglefino

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    /

    2,840

    18,933

    666,65

    16,093

    /

    A

    12,540

    /

    36,680

    ES

    HAD

    7X7A34

    Eglefino

    VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    /

    0

    3,075

    N/A

    3,075

    /

    A

    /

    /

    4,613

    ES

    NEP

    9/3411

    Scampo

    IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    55,000

    33,690

    24,403

    72,43

    – 9,287

    /

    /

    19,000 (7)

    /

    9,713

    ES

    OTH

    1N2AB.

    Altre specie

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    26,744

    N/A

    26,744

    /

    /

    /

    /

    26,744

    ES

    POK

    56-14

    Merluzzo carbonaro

    VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV

    /

    4,810

    8,703

    180,94

    3,893

    /

    /

    /

    /

    3,893

    ES

    RNG

    5B67-

    Granatiere

    Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII

    70,000

    111,160

    125,401

    112,81

    14,241

    /

    /

    /

    /

    14,241

    ES

    SBR

    678-

    Occhialone

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

    143,000

    133,060

    136,418

    102,52

    3,358

    /

    /

    /

    /

    3,358

    ES

    SOL

    8AB.

    Sogliola

    VIIIa e VIIIb

    9,000

    8,100

    9,894

    122,15

    1,794

    /

    A+C

    2,100

    /

    4,791

    ES

    SRX

    89-C.

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    1 057,000

    857,000

    1 089,241

    127,10

    232,241

    1,4

    /

    /

    /

    325,137

    ES

    USK

    567EI.

    Brosmio

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    26,000

    15,770

    15,762

    99,95

    – 0,008

    /

    /

    58,770

    /

    58,762

    ES

    WHM

    ATLANT

    Marlin bianco

    Oceano Atlantico

    30,500

    25,670

    98,039

    381,92

    72,369

    /

    /

    0,170

    /

    72,539

    FR

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    602,000

    627,000

    698,414

    111,39

    71,414

    /

    /

    /

    /

    71,414

    FR

    SRX

    2AC4-C

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    33,000

    36,000

    48,212

    133,92

    12,212

    /

    /

    /

    /

    12,212

    IE

    PLE

    7HJK.

    Passera di mare

    VIIh, VIIj e VIIk

    59,000

    61,000

    78,270

    128,31

    17,270

    /

    A

    /

    /

    25,905

    IE

    SOL

    07 A.

    Sogliola

    VIIa

    41,000

    42,000

    43,107

    102,64

    1,107

    /

    /

    /

    /

    1,107

    IE

    SRX

    67AKXD

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    1 048,000

    1 030,000

    1 079,446

    104,80

    49,446

    /

    /

    /

    /

    49,446

    LT

    GHL

    N3LMNO

    Ippoglosso nero

    NAFO 3LMNO

    22,000

    0

    0

    N/A

    0

    /

    /

    46,000

    /

    46,000

    LV

    HER

    03D.RG

    Aringa

    Sottodivisione 28.1

    16 534,000

    19 334,630

    20 084,200

    103,88

    749,570

    /

    /

    /

    /

    749,570

    NL

    HKE

    3 A/BCD

    Nasello

    IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

    /

    0

    1,655

    N/A

    1,655

    /

    C

    /

    /

    2,482

    NL

    RED

    1N2AB.

    Scorfano

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    2,798

    N/A

    2,798

    /

    /

    /

    /

    2,798

    PT

    ANF

    8C3411

    Rana pescatrice

    VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

    436,000

    664,000

    676,302

    101,85

    12,302

    /

    /

    /

    /

    12,302

    PT

    BFT

    AE45WM

    Tonno rosso

    Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

    235,500

    235,500

    243,092

    103,22

    7,592

    /

    C

    /

    /

    11,388

    PT

    HAD

    1N2AB

    Eglefino

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    0

    26,816

    N/A

    26,816

    /

    /

    /

    344,950

    371,766

    PT

    POK

    1N2AB.

    Merluzzo carbonaro

    Acque norvegesi delle zone I e II

    /

    18,000

    11,850

    65,83

    – 6,150

    /

    /

    /

    185,000

    178,850

    PT

    SRX

    89-C.

    Razze

    Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

    1 051,000

    1 051,000

    1 059,237

    100,78

    8,237

    /

    /

    /

    /

    8,237

    SE

    COD

    03AN.

    Merluzzo bianco

    Skagerrak

    371,000

    560,000

    562,836

    100,51

    2,836

    /

    C

    /

    /

    4,254

    UK

    DGS

    15X14

    Spinarolo/gattuccio

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

    0

    0

    1,027

    N/A

    1,027

    /

    A

    /

    /

    1,541

    UK

    GHL

    514GRN

    Ippoglosso nero

    Acque groenlandesi delle zone V e XIV

    189,000

    0

    0

    N/A

    0

    /

    /

    1,000

    /

    1,000

    UK

    HAD

    5BC6 A.

    Eglefino

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa

    3 106,000

    3 236,600

    3 277,296

    101,26

    40,696

    /

    /

    /

    /

    40,696

    UK

    MAC

    2CX14-

    Sgombro

    VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

    179 471,000

    275 119,000

    279 250,206

    101,50

    4 131,206

    /

    /

    /

    /

    4 131,206

    UK

    NOP

    2A3A4.

    Busbana norvegese

    IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    /

    0

    14,000

    N/A

    14,000

    /

    /

    /

    /

    14,000

    UK

    PLE

    7DE.

    Passera di mare

    VIId e VIIe

    1 548,000

    1 500,000

    1 606,749

    107,12

    106,749

    1,1

    /

    /

    /

    117,424

    UK

    SOL

    7FG.

    Sogliola

    VIIf e VIIg

    282,000

    255,250

    252,487

    98,92

    (– 2,763) (8)

    /

    /

    1,950

    /

    1,950

    UK

    SRX

    07D.

    Razze

    Acque dell'Unione della zona VIId

    120,000

    95,000

    102,679

    108,08

    7,679

    /

    /

    /

    /

    7,679

    UK

    WHB

    24-N

    Melù

    Acque norvegesi delle zone II e IV

    0

    0

    22,204

    N/A

    22,204

    /

    /

    /

    /

    22,204


    (1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità degli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

    (3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    (4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2012, 2013 e 2014. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

    (5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2014 in conformità del regolamento (UE) n. 871/2014 a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

    (6)  Quantitativi rimanenti relativi al superamento dei contingenti negli anni che precedono l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che non possono essere detratti da un altro stock.

    (7)  Su richiesta della Spagna, la compensazione dovuta nel 2013 è stata ripartita su un periodo di tre anni.

    (8)  Questo quantitativo non è più disponibile a causa della domanda di trasferimento presentata dal Regno Unito in conformità del regolamento (CE) n. 847/96 e applicabile a seguito del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1170 della Commissione (GU L 189 del 17.7.2015, pag. 2).


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