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Document 32015D2100

Decisione di esecuzione (UE) 2015/2100 della Commissione, del 18 novembre 2015, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga la decisione 2005/307/CE [notificata con il numero C(2015) 7986]

GU L 303 del 20.11.2015, p. 101–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2100/oj

20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/101


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2100 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia e che abroga la decisione 2005/307/CE

[notificata con il numero C(2015) 7986]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con decisione 2005/307/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia.

(3)

La Lettonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula utilizzata nei metodi «Intrascope (Optical Probe)», «metodo manuale (ZP)» e «Pork Grader (PG 200)» e di autorizzare il nuovo metodo «OptiGrade-MCP» per classificare le carcasse di suino sul suo territorio. La Lettonia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione delle nuove formule e dei nuovi metodi di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tali formule e metodi di classificazione in Lettonia.

(5)

La Lettonia ha altresì chiesto alla Commissione di autorizzarla a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)

Ai sensi dell'articolo 20, lettera t), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, dello stesso se la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta da tale presentazione tipo. Nella richiesta presentata la Lettonia ha indicato che, secondo la prassi commerciale seguita nel suo territorio, è possibile che si debbano eliminare dalla carcassa la testa, la coda, gli zampi anteriori e le zampe posteriori. La risultante presentazione, che si scosta dalla presentazione tipo, dovrebbe pertanto essere autorizzata in Lettonia.

(7)

Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, è opportuno tener conto di detta diversa presentazione adeguando il peso registrato in questi casi in rapporto al peso della presentazione tipo.

(8)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(9)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2005/307/CE.

(10)

In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte I dell'allegato;

b)

«Metodo manuale (ZP)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte II dell'allegato;

c)

apparecchio denominato «Pork Grader (PG200)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte III dell'allegato;

d)

apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte IV dell'allegato.

Il metodo manuale ZP di cui al primo comma, lettera b), è autorizzato unicamente nei macelli:

a)

che usano un metodo elettronico di inserimento dati con un limite massimo di macellazioni di 500 suini a settimana,

b)

con un limite massimo di macellazioni di 200 suini a settimana.

Articolo 2

Nonostante la presentazione tipo di cui all'allegato IV, parte B, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia le carcasse di suino possono essere presentate senza testa, coda, zampi anteriori e/o zampe posteriori prima della pesatura e della classificazione.

Al fine di stabilire le quotazioni delle carcasse di suino secondo criteri comparabili, i seguenti coefficienti fissi sono applicati in tutti i casi di mancanza delle seguenti parti della carcassa:

testa: 8,345

coda: 0,072

zampi anteriori: 0,764

zampe posteriori: 1,558

Il peso della carcassa nella presentazione tipo è calcolato applicando la formula seguente:

peso della carcassa nella presentazione tipo = 100 × peso della carcassa (senza parte/i mancante/i)/(100 – coefficiente/i della/e parte/i mancante/i)

Articolo 3

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 4

La decisione 2005/307/CE è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Articolo 6

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 2005/307/CE della Commissione, del 12 aprile 2005, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Lettonia (GU L 98 del 16.4.2005, pag. 42).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LETTONIA

Parte I

INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'apparecchio comprende una sonda esagonale di larghezza massima di 12 mm (19 mm sulla lama all'estremità della sonda), avente un visore e una fonte luminosa, un'asticciola scorrevole calibrata in mm e una distanza operativa compresa fra 8 e 50 mm.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 66,6708 – 0,3493 × F dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

F= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa), misurato sul lato sinistro della carcassa, dietro l'ultima costola, a 6 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.

Parte II

METODO MANUALE (ZP)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo del metodo manuale (ZP).

2.

Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permetta di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo dorsale e dello spessore del muscolo alla linea mediana della carcassa sezionata.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 60,5214 – 0,2579 × G + 0,0525 × M

dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

G= spessore del muscolo alla linea mediana della carcassa sezionata, misurato in corrispondenza della distanza minima tra l'estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteo medio e l'estremità del canale vertebrale (in millimetri)

M= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa) alla linea mediana della carcassa sezionata, misurato nel punto più stretto sopra il muscolo gluteo medio (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.

Parte III

PORK GRADER (PG200)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Pork Grader (PG200)».

2.

L'apparecchio comprende una sonda di misura montata in un alloggiamento a forma di pistola, una stampante di fogli di dati e un blocco di prova per la verifica della taratura, oltre a una lama larga 8-9 mm e una luce LED con accanto un ricevitore di luce (fotorilevatore).

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 64,4502 – 0,4364 × F + 0,0381 × M dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

F= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa), misurato dietro l'ultima costola a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri)

M= spessore del muscolo, misurato dietro l'ultima costola a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.

Parte IV

OPTIGRADE-MCP

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiGrade-MCP».

2.

L'apparecchio è munito di una sonda ottica di 6 mm di diametro, di un fotodiodo a infrarossi e di un fototransistor. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo di un calcolatore elettronico.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 66,7787 – 0,4464 × F + 0,0018 × M

dove:

ŷ= percentuale stimata di carne magra della carcassa

F= spessore del lardo dorsale (cotenna compresa), misurato tra l'ultima e la penultima costola, a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri)

M= spessore del muscolo, misurato tra l'ultima e la penultima costola, a 7 cm dalla linea mediana della carcassa (in millimetri).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 110 kg.


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