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Document 32015D2055

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [notificata con il numero C(2015) 7671] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 300 del 17.11.2015, p. 31–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2016; abrogato da 32016D2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2055/oj

    17.11.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 300/31


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2055 DELLA COMMISSIONE

    del 10 novembre 2015

    che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500

    [notificata con il numero C(2015) 7671]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (3), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 6,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 92/119/CEE introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure di lotta contro tale malattia. Queste misure comprendono anche, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di dermatite nodulare contagiosa.

    (2)

    Il 20 agosto 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due focolai di dermatite nodulare contagiosa in aziende bovine con circa 200 bovini nella zona di Feres situata nell'unità regionale di Evros, in Grecia. Si tratta dei primi focolai di dermatite nodulare contagiosa nell'Unione.

    (3)

    Per impedire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione (5), che vieta il movimento e la spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti dall'unità regionale di Evros.

    (4)

    Sulla scorta di ulteriori informazioni relative alla situazione epidemiologica in Grecia, tali misure provvisorie di protezione sono state sostituite da misure di protezione più complesse stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione (6).

    (5)

    Il 10 settembre 2015 la Grecia ha inoltre informato la Commissione e gli altri Stati membri in merito a 24 focolai confermati e a 17 focolai sospetti di dermatite nodulare contagiosa in aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza delimitate nell'unità regionale di Evros.

    (6)

    Il 27 settembre 2015 le autorità greche hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa nella parte sud-orientale dell'unità regionale di Xanthi e, in data 2 ottobre 2015, la comparsa di un nuovo focolaio della stessa malattia nell'unità regionale di Kavala, situata ad ovest dell'unità regionale di Xanthi.

    (7)

    Il 7 ottobre 2015 le autorità greche hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa in un'azienda bovina situata nell'unità regionale di Limnos.

    (8)

    In caso di comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, l'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE prevede la possibilità di applicare la vaccinazione contro tale malattia.

    (9)

    Il 26 agosto 2015 la Grecia ha presentato alla Commissione un programma di vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende dell'unità regionale di Evros, in Grecia. Il programma forniva informazioni dettagliate riguardanti la delimitazione geografica e amministrativa della zona di vaccinazione, il numero di aziende e di animali da vaccinare, il periodo in cui realizzare la vaccinazione e le circostanze alla base della decisione di applicare tali misure.

    (10)

    Secondo il parere scientifico sulla dermatite nodulare contagiosa formulato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (7), in commercio sono disponibili solo vaccini vivi attenuati contro la dermatite nodulare contagiosa. Il parere descrive il vaccino con virus attenuato Neethling contro la dermatite nodulare contagiosa come altamente efficace nel prevenire la morbilità. Poiché i vaccini omologhi contro la dermatite nodulare contagiosa sono molto più efficaci di quelli basati sui virus attenuati del vaiolo degli ovini, se ne raccomanda l'utilizzo, compatibilmente con la loro messa a disposizione da parte di produttori di vaccini che operano esclusivamente al di fuori dell'Unione.

    (11)

    Non esiste un vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa provvisto di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione. La vaccinazione di emergenza a norma dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE può quindi essere effettuata solo in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che consente agli Stati membri di permettere temporaneamente l'impiego di vaccini senza autorizzazione all'immissione in commercio in caso di epizoozie gravi come la dermatite nodulare contagiosa.

    (12)

    Conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE, il 5 settembre 2015 la Grecia ha informato la Commissione di aver acquistato un numero sufficiente di dosi di vaccino omologo per la dermatite nodulare contagiosa e di aver avviato la vaccinazione di emergenza nelle zone di protezione e di sorveglianza dell'unità regionale di Evros conformemente al programma di vaccinazione di cui al considerando 9. Le autorità greche hanno inoltre informato la Commissione, rispettivamente il 27 settembre e il 2 ottobre 2015, della loro decisione di introdurre la vaccinazione dei bovini tenuti in aziende delle unità regionali di Rodopi, Xanthi e Kavala in linea con il programma di vaccinazione presentato il 26 agosto 2015.

    (13)

    Obiettivo della presente decisione è definire le condizioni alle quali la Grecia dovrebbe effettuare una vaccinazione di emergenza. La rapida diffusione della dermatite nodulare contagiosa in Grecia costituisce un rischio per altre parti del territorio della Grecia e per i paesi vicini. La presente decisione ha pertanto anche lo scopo di rafforzare le misure di lotta contro tale malattia applicate in Grecia, limitando gli spostamenti di bovini non vaccinati di età superiore a tre mesi ad altre aziende all'interno della zona soggetta a restrizioni. Questa limitazione di età consente i necessari spostamenti di giovani vitelli ad altre aziende, dove continueranno ad essere allevati, nel periodo successivo alla nascita durante il quale essi non possono essere immunizzati in modo efficace. È nel contempo necessario consentire gli spostamenti di animali non vaccinati direttamente a un macello all'interno della zona soggetta a restrizioni.

    (14)

    La zona in cui deve essere effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può coprire l'intera zona soggetta a restrizioni definita nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, che figura nell'allegato di detta decisione.

    (15)

    Il primo ciclo di vaccinazione dovrebbe essere ultimato quanto prima e non oltre il 31 ottobre 2015 e il 30 novembre 2015, rispettivamente, nell'unità regionale di Evros e nelle unità regionali di Rodopi, Xanthi e Kavala. In caso di ulteriori focolai in altre unità regionali, la vaccinazione nell'unità regionale interessata dovrebbe essere ultimata entro due mesi dalla conferma del primo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nell'unità regionale in questione, compatibilmente con la disponibilità di vaccini. Poiché il successo delle misure di lotta in Grecia dipende anche da quello delle misure di lotta applicate in un paese terzo limitrofo che aveva segnalato focolai di dermatite nodulare contagiosa nelle immediate vicinanze di quelli notificati in Grecia, può essere necessario vaccinare la progenie dei bovini vaccinati e vaccinare nuovamente i bovini nella zona interessata. Il periodo di applicazione della presente decisione relativa alla vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia è stato pertanto fissato fino alla fine del 2016.

    (16)

    Il rischio di diffusione della malattia a partire da animali vaccinati e dai relativi prodotti è diverso dai rischi derivanti dagli animali non vaccinati e dagli animali in cui la malattia potrebbe essere in fase di incubazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da tali animali.

    (17)

    Le conoscenze relative alla dermatite nodulare contagiosa sono incomplete. I bovini vaccinati sono protetti dai segni clinici della malattia, ma non necessariamente dall'infezione e non tutti gli animali vaccinati sviluppano un'immunità protettiva. Dopo un periodo di almeno 28 giorni dalla vaccinazione è pertanto possibile inviare tali animali direttamente alla macellazione immediata in macelli situati sul territorio della Grecia.

    (18)

    Di conseguenza, le carni fresche, le preparazioni di tali carni e i prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento non specifico possono comportare un rischio non trascurabile di diffusione della dermatite nodulare contagiosa. È pertanto giustificato limitare l'immissione sul mercato di carni fresche, preparazioni di carni e relativi prodotti a base di carne al territorio della Grecia, purché tali carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne siano contrassegnati con un marchio speciale che non sia ovale e non possa essere confuso con il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e con il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (19)

    Il trattamento specifico dei prodotti a base di carne in recipienti chiusi ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e un trattamento descritto all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (11) del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono tuttavia in grado di inattivare in misura sufficiente il virus della dermatite nodulare contagiosa in tali prodotti destinati al consumo umano; il latte e i prodotti lattiero-caseari così trattati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad essere immessi sul mercato dell'intero territorio della Grecia e in altri Stati membri e ad essere spediti verso paesi terzi.

    (20)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500.

    (21)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Oltre alle misure prese dalla Grecia conformemente agli articoli 4, 5 e 10 della direttiva 92/119/CEE, la Grecia può effettuare la vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nella zona indicata nell'allegato I alle condizioni stabilite nell'allegato II.

    2.   Il programma presentato dalla Grecia alla Commissione il 26 agosto 2015 riguardo alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nella zona indicata nell'allegato I è approvato.

    3.   Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa.

    4.   Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini di età inferiore a sei mesi e non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, ma nati da femmine vaccinate contro la dermatite nodulare contagiosa.

    Articolo 2

    La Grecia adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informa la Commissione e gli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

    Articolo 3

    La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, il paragrafo 3 è soppresso;

    2)

    all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni ad un macello situato in altre parti della Grecia, purché:

    a)

    gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;

    b)

    gli animali siano stati sottoposti a controllo clinico al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;

    c)

    gli animali siano trasportati direttamente per la macellazione immediata, senza soste o operazioni di scarico;

    d)

    il macello sia designato a tale scopo dall'autorità competente;

    e)

    l'autorità competente del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare gli animali e notifichi il loro arrivo a quest'ultima;

    f)

    al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro meno di 36 ore;

    g)

    gli animali destinati ad essere spostati

    i)

    non siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e siano stati tenuti in aziende

    in cui non sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, oppure

    in cui sia stata effettuata la vaccinazione e che siano situate al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza e sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dalla vaccinazione della mandria, oppure

    che siano situate in una zona di sorveglianza mantenuta oltre 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi casi della malattia; oppure

    ii)

    siano stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima di essere spostati e provengano da un'azienda in cui tutti gli animali sensibili alla malattia siano stati vaccinati almeno 28 giorni prima dello spostamento previsto.»;

    3)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

    1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, al di fuori della zona soggetta a restrizioni, di carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e delle relative preparazioni di carni, nonché di cuoi e pelli freschi ottenuti da bovini e ruminanti selvatici:

    a)

    tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

    b)

    macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure

    c)

    menzionati all'articolo 4, paragrafo 1.

    L'autorità competente garantisce che le carni fresche, escluse le frattaglie diverse dal fegato, e le relative preparazioni di carni, nonché cuoi e pelli freschi di cui al primo comma, non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.

    2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che tali carni e preparazioni di carni siano state prodotte, immagazzinate e manipolate senza entrare in contatto con carni e preparazioni di carni non autorizzate alla spedizione verso altri Stati membri e che le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (12) la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

    “Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia”.

    (12)  Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).»;"

    4)

    l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

    1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti a base di carne prodotti nella zona soggetta a restrizioni a partire da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici:

    a)

    tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

    b)

    macellati o cacciati prima del 21 agosto 2015; oppure

    c)

    menzionati all'articolo 4, paragrafo 1; oppure

    d)

    tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

    2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.

    L'autorità competente garantisce che i prodotti a base di carne di cui al primo comma non siano spediti ad altri Stati membri o paesi terzi.

    3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in recipienti chiusi ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

    “Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecià.”

    4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di prodotti a base di carne prodotti a partire da carni fresche ottenute dagli animali di cui al paragrafo 1, lettera d), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

    “Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia.”»;

    5)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari

    1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (13).

    2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari ottenuti da bovini tenuti in aziende situate nella zona soggetta a restrizioni solo a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano destinati al consumo umano, siano stati sottoposti al trattamento di cui al paragrafo 1 e le partite siano accompagnate da un certificato sanitario ufficiale quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 la cui parte II sia completata con la seguente attestazione:

    “Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia”.

    (13)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).»;"

    6)

    il titolo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Marchio speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2»;

    7)

    la data che figura all'articolo 12 è sostituita da «31 dicembre 2016»;

    8)

    l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato III.

    Articolo 4

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

    (4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione, del 21 agosto 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 7).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 19).

    (7)  EFSA Journal 2015; 13(1):3986. [73 pagg.].

    (8)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

    (10)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (11)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Grecia:

    Le seguenti unità regionali in Grecia:

    unità regionale di Evros,

    unità regionale di Kavala,

    unità regionale di Limnos,

    unità regionale di Rodopi,

    unità regionale di Xanthi.


    ALLEGATO II

    Condizioni per il ricorso alla vaccinazione di emergenza ai fini della lotta contro la dermatite nodulare contagiosa e dell'eradicazione della stessa in applicazione dell'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE

    1.

    Limiti della zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione di emergenza

    La zona di vaccinazione è circoscritta al territorio designato nell'allegato I.

    Le restrizioni applicabili nella zona di vaccinazione sono quelle previste nella presente decisione e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

    2.

    Specie ed età degli animali da vaccinare

    Tutti i bovini, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva, sono vaccinati nel primo ciclo di vaccinazione di cui al punto 3.

    Gli animali nati da bovini vaccinati sono vaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante ad un'età non inferiore ai quattro mesi.

    3.

    Durata della campagna di vaccinazione

    Il primo ciclo di vaccinazione nell'unità regionale di Evros è ultimato entro il 31 ottobre 2015.

    Il primo ciclo di vaccinazione nelle unità regionali di Rodopi, Xanthi e Kavala è ultimato entro il 30 novembre 2015.

    Il primo ciclo di vaccinazione nelle altre unità regionali di cui all'allegato I è ultimato quanto prima e non oltre due mesi dalla conferma del primo focolaio nell'unità regionale in questione.

    4.

    Regime d'immobilizzazione applicabile in modo specifico agli animali e ai relativi prodotti

    Indipendentemente da eventuali altre misure che possono essere applicate nella zona soggetta a restrizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, gli animali di età superiore a 90 giorni non possono essere spostati verso un'altra azienda tranne qualora siano stati vaccinati e regolarmente rivaccinati almeno 28 giorni prima dello spostamento.

    Trascorsi 28 giorni dalla vaccinazione, si applicano le misure relative agli spostamenti di bovini vaccinati e all'immissione sul mercato di prodotti derivati da bovini vaccinati, quali stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

    Gli animali non vaccinati possono essere spostati per la macellazione immediata a un macello ubicato nella zona soggetta a restrizioni. Tranne in caso di macellazione d'urgenza, viene osservato un periodo di attesa di sette giorni dalla vaccinazione della mandria prima che animali non vaccinati provenienti da aziende in cui è stata effettuata la vaccinazione siano inviati al macello.

    Gli animali non vaccinati di età inferiore a sei mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, possono essere spostati ad un'altra azienda situata all'interno della zona soggetta a restrizioni.

    5.

    Registrazione particolare degli animali vaccinati

    Per ciascun bovino vaccinato, l'autorità locale competente inserisce i dati di vaccinazione nell'apposita banca dati on line connessa con la banca dati centrale istituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

    I dati registrati devono garantire il collegamento tra le femmine vaccinate e la relativa progenie.

    6.

    Altri aspetti relativi alla vaccinazione di emergenza

    6.1.

    Zona di sorveglianza in Grecia attorno alla zona di vaccinazione

    Attorno alla zona di vaccinazione di cui al punto 1 è delimitata una zona di sorveglianza di almeno 10 km, in cui è intensificata la sorveglianza e gli spostamenti di bovini sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità competente.

    I bovini non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e tenuti in aziende situate nella zona di sorveglianza attorno alla zona di vaccinazione non lasciano le rispettive aziende fino a che non sia trascorso un periodo di attesa di almeno sette giorni dal completamento della vaccinazione nelle aziende situate nella zona di vaccinazione a una distanza inferiore a 10 km.

    6.2.

    Periodo durante il quale le misure applicate nelle zone delimitate conformemente all'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE e alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 restano in vigore

    Le misure applicate nella zona di vaccinazione restano in vigore fino a quando non vengono abrogate conformemente all'articolo 19, paragrafo 6, della direttiva 92/119/CEE.

    6.3.

    Esecuzione della campagna di vaccinazione

    La vaccinazione è effettuata da un funzionario dell'autorità competente o da un veterinario privato designato dall'autorità competente e sotto la sua supervisione.

    La priorità dovrebbe essere data alla vaccinazione degli animali tenuti in aziende situate all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza e nelle aree confinanti con altri Stati membri e unità regionali della Grecia indenni da dermatite nodulare contagiosa.

    Si applicano le misure necessarie per evitare la propagazione degli eventuali virus. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate.

    6.4.

    Vaccino da utilizzare

    Vaccino omologo contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (ceppo Neethling), Lumpy Skin Disease Vaccine For Cattle, Onderstepoort Biological Products, Sud Africa.

    In alternativa: vaccino contro la dermatite nodulare contagiosa con virus vivo attenuato (tipo SIS), Lumpyvax, MSD Animal Health, Intervet, Sud Africa.

    Il vaccino è utilizzato conformemente alle istruzioni del fabbricante e all'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE sotto la responsabilità delle autorità centrali competenti.

    6.5.

    Relazione sui progressi conseguiti e relazione finale

    Una relazione sui progressi conseguiti nell'esecuzione del programma è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.

    Una relazione dettagliata sul completamento del programma è trasmessa alla Commissione e agli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE prima che vengano rimosse le restrizioni di cui ai punti 6.1 e 6.2.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).


    ALLEGATO III

    L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO

    Grecia:

    Le seguenti unità regionali in Grecia:

    unità regionale di Evros,

    unità regionale di Kavala,

    unità regionale di Limnos,

    unità regionale di Rodopi,

    unità regionale di Xanthi.»


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