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Document 32014R0324

Regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014 , che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia

GU L 95 del 29.3.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/324/oj

29.3.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 324/2014 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2014

che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (2) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell’Unione. In base alle sue disposizioni, a norma della decisione di esecuzione 2014/100/UE della Commissione (3), confermata dalla decisione di esecuzione 2014/134/UE (4), e dalla decisione di esecuzione 2014/178/UE (5) della Commissione, la Polonia è tenuta a garantire che la zona del suo territorio in cui è presente la malattia comprenda perlomeno la zona infetta figurante negli allegati della presente decisione. Per prevenire la diffusione della peste suina africana e ogni ulteriore perturbazione degli scambi nel territorio polacco e fuori dei suoi confini, il 26 febbraio 2014 (6) la Polonia ha adottato misure aggiuntive di prevenzione nella zona infetta. Di conseguenza, la commercializzazione di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine provenienti dalla zona infetta è soggetta a particolari misure di sorveglianza, ad un’etichettatura obbligatoria con uno speciale bollo sanitario e all’applicazione di determinate restrizioni di commercializzazione all’interno del mercato unico.

(2)

Le restrizioni imposte alla commercializzazione di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine in applicazione delle suddette misure veterinarie comportano una notevole riduzione del prezzo nelle zone interessate e stanno causando turbative del mercato delle carni suine in dette zone. Il 5 marzo 2014 la Polonia ha pertanto chiesto alla Commissione di adottare misure eccezionali di sostegno del mercato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali misure, applicabili esclusivamente alle carni suine fresche e ai prodotti a base di carni suine ottenute da suini allevati nelle zone direttamente interessate delle restrizioni, devono essere adottate per il periodo strettamente necessario.

(3)

È opportuno che l’importo dell’aiuto sia fissato per 100 kg di peso morto dei capi ammissibili, che sia applicabile a un quantitativo limitato e a un peso morto massimo compensabile per capo. È opportuno che l’importo dell’aiuto sia fissato tenendo conto dei dati di mercato recenti.

(4)

Per i capi suini allevati nelle zone in parola il sostegno dovrebbe essere subordinato alla consegna dei capi ai macelli, al loro abbattimento e alla loro bollatura, nonché alla commercializzazione della carne ottenuta, o dei prodotti a base di carne, nel rispetto delle disposizioni veterinarie più rigorose applicabili nelle zone in parola il giorno della consegna.

(5)

È necessario fare obbligo alle autorità polacche competenti di applicare tutti i controlli e tutte le misure di sorveglianza richieste e di informarne la Commissione. È necessario che il trasporto e la macellazione dei capi ammissibili e il loro trattamento, se previsto, nonché l’immissione sul mercato di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine ottenute da tali capi avvengano sotto il controllo delle autorità competenti.

(6)

Nelle zone considerate sono state applicate restrizioni alla commercializzazione di carni suine fresche e prodotti a base di carni suine per varie settimane, situazione che ha provocato turbative del mercato e perdite di reddito per i produttori, oltre che un considerevole aumento di peso dei capi, che a sua volta ha determinato una situazione intollerabile sotto il profilo del benessere degli animali. Per questo motivo le misure previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai capi consegnati a partire dal 26 febbraio 2014, data di adozione delle misure preventive da parte della Polonia. La situazione del mercato e l’impatto della presente misura devono essere riesaminati alla luce degli sviluppi futuri, motivo per cui è opportuno limitare l’applicazione della misura stessa a un periodo di tre mesi.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   La Polonia è autorizzata a concedere un aiuto per la macellazione degli animali sotto elencati e a immettere sul mercato le carni suine fresche e i prodotti a base di carni suine da esse ottenuti nel rispetto della pertinente legislazione veterinaria:

a)

suini di cui al codice NC 0103 92 19;

b)

scrofe di cui al codice NC 0103 92 11.

2.   L’aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso solo a condizione:

a)

che gli animali siano stati allevati nelle zone elencate nell’allegato delle decisioni di esecuzione 2014/100/UE o 2014/134/UE della Commissione, oppure nell’allegato II della decisione di esecuzione 2014/178/UE nei periodi rispettivamente previsti da queste o da qualsiasi altra decisione di esecuzione della Commissione adottata al riguardo, e le carni ottenute dagli animali allevati in tali zone siano soggette a determinate restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana;

b)

che gli animali fossero presenti nelle zone di cui alla lettera a) il 26 febbraio 2014 o che siano nati e siano stati allevati dopo tale data nelle stesse zone;

c)

che le misure preventive aggiuntive disposte dal Regolamento del ministro polacco dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2014 sulle misure da adottare in seguito all’insorgenza della peste suina africana nei suini selvatici, o qualsiasi altra norma nazionale adottata al riguardo che assoggetta le carni suine a restrizioni di commercializzazione a causa della peste suina africana, si applichino nella zona di allevamento di tali animali alla data di consegna dei medesimi a un macello.

Articolo 2

L’aiuto di cui all’articolo 1 è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

Articolo 3

1.   L’aiuto di cui all’articolo 1 («l’aiuto») può essere richiesto dai produttori di carni suine per i capi macellati nel periodo dal 26 febbraio 2014 al 25 maggio 2014.

2.   L’aiuto ammonta a 35,7 EUR/100 kg di peso morto registrato per i capi consegnati. La Commissione può adeguare tale importo per tener conto dell’evoluzione del mercato.

3.   L’aiuto per i capi di peso morto superiore a 100 kg non supera l’importo dell’aiuto fissato al paragrafo 2 per i suini di peso morto pari a 100 kg.

4.   Il 50 % della spesa relativa all’aiuto è finanziato mediante il bilancio dell’Unione a copertura di un quantitativo massimo pari a 20 000 t di carcasse di suino.

5.   La spesa è ammissibile al finanziamento concesso dall’Unione solo se è stata versata dalla Polonia al beneficiario entro il 31 agosto 2014.

6.   L’aiuto è versato dalla Polonia dopo la macellazione dei suini e l’immissione sul mercato delle carni suine fresche e dei prodotti a base di carne da esse ottenuti in conformità alle norme veterinarie in vigore e dopo l’esecuzione dei controlli previsti all’articolo 4.

Articolo 4

1.   La Polonia adotta le misure necessarie, compresa l’esecuzione di controlli amministrativi e fisici esaustivi, per garantire l’osservanza delle condizioni previste dal presente regolamento. Inoltre, le autorità polacche:

a)

supervisionano il trasporto dei capi dall’azienda agricola fino al macello avvalendosi di liste di controllo standard che includono schede di pesatura e conteggio e l’indicazione dell’origine e della destinazione degli animali;

b)

garantiscono che tutti i prodotti per i quali è concesso l’aiuto rispettano le restrizioni applicabili alle zone di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a);

c)

almeno una volta al mese di calendario eseguono controlli amministrativi e contabili presso ciascun macello partecipante per assicurarsi che tutti gli animali consegnati e tutta la carne da essi ottenuta, per i quali può essere presentata una domanda di aiuto, a partire dal 26 febbraio 2014 o dall’ultimo controllo di questo tipo effettuato sono stati trattati in conformità alle disposizioni del presente regolamento;

d)

assicurano la realizzazione di controlli in loco e la stesura di relazioni particolareggiate su detti controlli che indicano in particolare:

i)

il peso e il numero complessivo di animali ammissibili per partita trasportati a partire dall’azienda agricola, la data e l’ora del loro trasporto e del loro arrivo al macello;

ii)

il numero di suini e scrofe macellati dal macello, il peso di ogni carcassa e il permesso di trasporto degli animali e, per i capi macellati a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i numeri dei sigilli dei mezzi di trasporto di tali capi.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono eseguiti prima del versamento dell’aiuto. La Polonia informa la Commissione delle misure e dei controlli introdotti in conformità al presente articolo entro 10 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

1.   La Polonia comunica alla Commissione ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente, le seguenti informazioni:

a)

il numero di scrofe e il numero di altri suini consegnati alla macellazione in conformità al presente regolamento, insieme al loro peso morto totale;

b)

la stima dei costi finanziari per ciascuna categoria di animali di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

La prima comunicazione riguarda i capi consegnati alla macellazione a partire dal 26 febbraio 2014 in conformità al presente regolamento. L’obbligo di cui al primo comma si applica fino al 4 giugno 2014.

2.   Entro il 30 giugno 2014 la Polonia trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull’attuazione del presente regolamento compresi i dettagli relativi all’esecuzione delle attività di supervisione e controllo previste all’articolo 4.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(3)  Decisione di esecuzione 2014/100/UE della Commissione, del 18 febbraio 2014, relativa a talune misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania (GU L 50 del 20.2.2014, pag. 35).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/134/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Polonia (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 63).

(5)  Decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (cfr. pag. 47 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento del ministro dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 26 febbraio 2014 sulle misure da adottare in seguito alla comparsa della peste suina africana nei suini selvatici (Dz.U. poz. 247).

(7)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).


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