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Document 32014L0086

    Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

    GU L 219 del 25.7.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/86/oj

    25.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 219/40


    DIRETTIVA 2014/86/UE DEL CONSIGLIO

    dell'8 luglio 2014

    recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2011/96/UE del Consiglio (3) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.

    (2)

    I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro.

    (3)

    Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

    (4)

    È opportuno aggiornare l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE al fine di inserirvi altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

    1)

    all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia e sottopongono tali utili a imposizione nella misura in cui essi sono deducibili per la società figlia; o»;

    2)

    nell'allegato I, parte A, la lettera u) è sostituita dalla seguente:

    «u)

    le società di diritto polacco denominate: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”,“spółka komandytowo-akcyjna”;»;

    3)

    nell'allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:

    «w)

    le società di diritto rumeno denominate: “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”, “societăți în nume colectiv”, “societăți în comandită simplă”;».

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. C. PADOAN


    (1)  Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


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