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Document 32014L0086
Council Directive 2014/86/EU of 8 July 2014 amending Directive 2011/96/EU on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States
Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Direttiva 2014/86/UE del Consiglio, dell' 8 luglio 2014 , recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
GU L 219 del 25.7.2014, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 219/40 |
DIRETTIVA 2014/86/UE DEL CONSIGLIO
dell'8 luglio 2014
recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/96/UE del Consiglio (3) esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre. |
(2) |
I benefici della direttiva 2011/96/UE non dovrebbero portare a situazioni di doppia non imposizione e pertanto generare vantaggi fiscali involontari per i gruppi di società madri e figlie di Stati membri diversi rispetto ai gruppi di società di uno stesso Stato membro. |
(3) |
Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia. |
(4) |
È opportuno aggiornare l'allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE al fine di inserirvi altre forme di società assoggettate a imposta sulle società in Polonia e altre forme di società che sono state introdotte nel diritto societario della Romania. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2011/96/UE è così modificata:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nell'allegato I, parte A, la lettera u) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nell'allegato I, parte A, la lettera w) è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).