EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1387

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1387/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011 , che rettifica le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

GU L 345 del 29.12.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrog. impl. da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1387/oj

29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1387/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

che rettifica le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 85 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) a opera del regolamento (CE) n. 1055/2009 della Commissione (3) è stato constatato che le versioni in lingua finlandese, francese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola e ungherese del regolamento (CE) n. 951/2006 contengono all’articolo 7 ter, paragrafo 3, un errore relativo alla data di inizio per la presentazione delle domande di titoli di esportazione.

(2)

Occorre pertanto rettificare il regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Nell’articolo 7 ter del regolamento (CE) n. 951/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le domande di titoli di esportazione sono presentate ogni settimana, dal lunedì al venerdì, a decorrere dalla data di applicazione del regolamento che stabilisce i limiti quantitativi a norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fino alla sospensione del rilascio dei titoli a norma dell’articolo 7 sexies del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 290 del 6.11.2009, pag. 64.


Top