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Document 32011R0187

Regolamento (UE) n. 187/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011 , che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 53 del 26.2.2011, p. 45–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/187/oj

26.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/45


REGOLAMENTO (UE) N. 187/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2011

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le regole concernenti il livello accresciuto di controlli ufficiali che devono essere effettuati sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti d'entrata nei territori indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazioni indicate in tale articolo.

(3)

Il verificarsi di incidenti, e la loro gravità, nel mercato degli alimenti, notificati mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), le risultanze delle missioni effettuate nei paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario, nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e di alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, indicano la necessità di modificare l'elenco.

(4)

Occorre segnatamente modificare l'elenco sopprimendo le voci relative ai prodotti per i quali le suddette fonti di informazione indicano in generale un grado soddisfacente di conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali un livello accresciuto di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(5)

Occorre inoltre inserire nell'elenco alcuni altri prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un grado di mancata conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza, che giustifica pertanto l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali.

(6)

Analogamente, occorre modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti di informazione indicano un miglioramento generale della conformità ai pertinenti requisiti stabiliti nella normativa dell'Unione e per i quali l'attuale livello di controlli ufficiali non è quindi più giustificato.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza nell'elenco le voci relative ad alcune importazioni dalla Cina, dalla Repubblica dominicana, dall'India e dal Sud Africa.

(8)

A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, è inoltre opportuno inserire nell'elenco una piccola precisazione riguardante le voci relative alle importazioni di peperoni dalla Repubblica dominicana e di peperoni (dolci) dalla Turchia.

(9)

Occorre che le modifiche dell'elenco, con la soppressione dei riferimenti a prodotti e la riduzione della frequenza dei controlli, si applichino quanto prima dal momento che i problemi iniziali di sicurezza sono stati risolti. È opportuno pertanto che le modifiche si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

In considerazione del numero di modifiche che occorre apportare all'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è opportuno sostituire detto allegato con il testo dell'allegato del presente regolamento.

(11)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 669/2009.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2011.

Le seguenti modifiche dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 si applicano tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a)

la soppressione delle seguenti voci relative a:

i)

oligoelementi dalla Cina;

ii)

mango dalla Repubblica dominicana;

iii)

i seguenti mangimi ed alimenti dal Vietnam:

arachidi con guscio,

arachidi sgusciate,

burro di arachidi,

arachidi altrimenti preparate o conservate;

b)

la modifica della frequenza dei controlli fisici e di identità dei seguenti alimenti provenienti da tutti i paesi terzi:

i)

pimenti (Capsicum annuum), tritati o polverizzati;

ii)

prodotti derivati dal peperoncino (curry);

iii)

curcuma longa (curcuma);

iv)

olio di palma rosso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

A)   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(utilizzazione prevista)

Codice NC (1)

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e dei controlli d'identità

(%)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Argentina

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Brasile

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Paste alimentari secche

ex 1902

Cina

Alluminio

10

(Alimenti)

Fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Repubblica dominicana

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (3)

50

Melone amaro (Momordica charantia)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Zucca bottiglia (Lagenaria siceraria)

ex 0709 90 90; ex 0710 80 95

Peperoni (Capsicum spp.)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Melanzane

0709 30 00; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Arance, fresche o secche

0805 10 20; 0805 10 80

Egitto

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (7)

10

Pesche

0809 30 90

Melagrane

ex 0810 90 95

Fragole

0810 10 00

Fagioli verdi

ex 0708 20 00

(Alimenti — frutta e verdure fresche)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Ghana

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

(Mangimi e alimenti)

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

ex 1211 90 85

India

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (5)

10

(Alimenti — erbe aromatiche)

Pimenti (Capsicum annuum) interi

ex 0904 20 10

India

Aflatossine

50

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

0910 91 05

Noci moscate (Myristica fragrans)

0908 10 00

Macis (Myristica fragrans)

0908 20 00

Zenzero (Zingiber officinale)

0910 10 00

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

Arachidi con guscio

1202 10 90

India

Aflatossine

20

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Gombo

ex 0709 90 90

India

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (2)

10

(Alimenti)

Semi di melone (egusi, Citrullus lanatus) e prodotti derivati

ex 1207 99 97; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99;

Nigeria

Aflatossine

50

(Alimenti)

Riso Basmati destinato al consumo umano diretto

ex 1006 30

Pakistan

Aflatossine

20

(Alimenti — riso lavorato)

Pimenti (Capsicum annuum) interi

ex 0904 20 10

Perù

Aflatossine e ocratossina A

10

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

(Alimenti — spezie essiccate)

Arachidi con guscio

1202 10 90

Sud Africa

Aflatossine

10

Arachidi sgusciate

1202 20 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia

Salmonella (6)

10

Basilico

ex 1211 90 85

Menta

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

Foglie di coriandolo

ex 0709 90 90

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

20

Basilico

ex 1211 90 85

(Alimenti — erbe aromatiche)

Fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

ex 0708 20 00; ex 0710 22 00

Thailandia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (4)

50

Melanzane

0709 30 00; ex 0710 80 95

Cavoli

0704; ex 0710 80 95

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Peperoni (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0709 60 99; 0710 80 51; 0710 80 59

Turchia

Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS o metodi monoresiduo (8)

10

Zucchine

0709 90 70; ex 0710 80 95

Pomodori

0702 00 00; 0710 80 70

(Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)

Pere

0808 20 10; 0808 20 50

Turchia

Antiparassitario: amitraz

10

(Alimenti)

Uve secche

0806 20

Uzbekistan

Ocratossina A

50

(Alimenti)

Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati

ex 0904 20 90

Tutti i paesi terzi

Coloranti Sudan

10

Prodotti derivati dal peperoncino (curry)

0910 91 05

Curcuma longa (curcuma)

0910 30 00

(Alimenti — spezie essiccate)

Olio di palma rosso

ex 1511 10 90

(Alimenti)

B)   Definizioni

Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche:

i)

Sudan I (numero CAS 842-07-9);

ii)

Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

iii)

Sudan III (numero CAS 85-86-9);

iv)

Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).»


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex” (ad esempio, ex 1006 30: è compreso solo il riso Basmati destinato al consumo umano diretto).

(2)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, metamidofos, triazofos, endosulfan, monocrotofos.

(3)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazolo, tiabendazolo, tiacloprid.

(4)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: acefato, carbaril, carbendazim, carbofurano, clorpirifos, clorpirifos-metile, dimetoato, etion, malation, metalaxil, metamidofos, metomil, monocrotofos, ometoato, profenofos, protiofos, quinalfos, triadimefon, triazofos, dicrotofos, EPN, triforina.

(5)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: triazofos, ossidemeton-metile, clorpirifos, acetamiprid, thiamethoxam, clothianidin, metamidofos, acefato, propargite, monocrotofos.

(6)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo certificato validato in base al metodo di riferimento, come previsto nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(7)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: carbendazim, ciflutrin, ciprodinil, diazinon, dimetoato, etion, fenitrotion, fenpropatrin, fludioxonil, esaflumuron, lambda-cialotrina, metiocarb, metomil, ometoato, oxamil, fentoato, tiofanato-metile.

(8)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: metomil, oxamil, carbendazim, clofentezine, diafentiuron, dimetoato, formetanato, malation, procimidone, tetradifon, tiofenato-metile.


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