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Document 32010D0270

    2010/270/: Decisione della Commissione, del 6 maggio 2010 , che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni [notificata con il numero C(2010) 2624] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 118 del 12.5.2010, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/270/oj

    12.5.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 118/56


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 maggio 2010

    che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni

    [notificata con il numero C(2010) 2624]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/270/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 10 della direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti.

    (2)

    La parte 1 dell’allegato E della direttiva fissa il modello di certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende, inclusi cani, gatti e furetti.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di tali movimenti. Esso si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nel suo allegato I. I cani, i gatti e i furetti figurano nella parte A e nella parte B di detto allegato.

    (4)

    Le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003 sono diverse a seconda dello Stato membro di destinazione e della Stato membro o paese terzo di origine.

    (5)

    I paesi terzi che applicano ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia norme almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 sono elencati nell’allegato II, parte B, sezione 2, del regolamento in questione.

    (6)

    Onde evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del regolamento (CE) n. 998/2003, l’articolo 12, primo comma, lettera b) di detto regolamento stabilisce che gli animali da compagnia introdotti nell’Unione in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, se in numero superiore a cinque, siano sottoposti ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

    (7)

    Inoltre, il regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, che applica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere soggetti a movimenti a carattere non commerciale (3) prevede che le prescrizioni e i controlli di cui all’articolo 12, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 998/2003 si applicano altresì ai movimenti di gatti, cani e furetti da compagnia, ove il numero totale di animali soggetti a movimento in uno Stato membro da un altro Stato membro o paese terzo figurante alla sezione 2 della parte B dell’allegato II di detto regolamento sia superiore a cinque.

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede anche che, durante un periodo transitorio, i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti nel territorio d’Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito siano soggetti a determinate prescrizioni addizionali.

    (9)

    La direttiva 92/65/CEE fa riferimento a dette prescrizioni addizionali soltanto nel caso del commercio di cani, gatti e furetti destinati a Irlanda, Svezia o Regno Unito.

    (10)

    I modelli di certificati per gli scambi intra-Unione dovrebbero essere compatibili con il sistema informatico veterinario integrato «TRACES» elaborato conformemente alla decisione 2003/623/CE della Commissione (4).

    (11)

    Al fine di garantire che le prescrizioni e i controlli in materia di movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti in tutti gli Stati membri, inclusa Malta, siano applicati in modo uniforme, occorre adeguare il modello di certificato sanitario di cui alla parte 1 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

    (12)

    Inoltre, il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api vive (Apis mellifera) e di calabroni (Bombus spp.) figura nella parte 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

    (13)

    Tale certificato fissa le condizioni di polizia sanitaria riguardo alla peste americana per le api e i calabroni. Le condizioni consentono unicamente i movimenti di api e calabroni dalle aree indenni da tale malattia. In caso di insorgenza della malattia, sono previsti 30 giorni di sospensione, misura applicabile entro un’area di tre chilometri dal focolaio.

    (14)

    Nella maggior parte dei casi, peraltro, i calabroni sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale, regolarmente controllate dall’autorità competente e controllate per rilevare la presenza di malattie. È difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall’autorità competente dello Stato membro interessato, siano interessate dalla presenza di peste americana nel raggio di tre chilometri di cui alla parte 2 dell’allegato E, al contrario delle colonie all’aria aperta.

    (15)

    Occorre quindi modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi intra-Unione di api e calabroni vivi, al fine di introdurre condizioni specifiche di polizia sanitaria per i calabroni allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.

    (16)

    È pertanto necessario modificare le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE.

    (17)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 114 del 7.5.2010, pag. 3.

    (4)  GU L 216 del 28.8.2003, pag. 58.


    ALLEGATO

    L’allegato E della direttiva 92/65/CEE è modificato come segue:

    1)

    La parte 1 è sostituita dalla seguente:

    «Parte 1 —   Certificato sanitario per gli scambi di animali provenienti da aziende (ungulati, volatili, lagomorfi, cani, gatti e furetti)

    92/65 EI

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    2)

    La parte 2 è sostituita dalla seguente:

    «Parte 2 —   Certificato sanitario per gli scambi di api e calabroni

    92/65 EII

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