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Document 32009D0722

    2009/722/CE: Decisione della Commissione, del 29 settembre 2009 , che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente all'alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia [notificata con il numero C(2009) 5550]

    GU L 257 del 30.9.2009, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/722/oj

    30.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 257/38


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2009

    che modifica la decisione 2003/324/CE per quanto riguarda una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente all'alimentazione di alcuni animali da pelliccia in Lettonia

    [notificata con il numero C(2009) 5550]

    (I testi nelle lingue estone, finlandese, lettone e svedese sono i soli facenti fede)

    (2009/722/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone il divieto di alimentare gli animali con proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie. Previa consultazione del competente comitato scientifico, possono essere concesse deroghe a questa norma in relazione agli animali da pelliccia.

    (2)

    La decisione 2003/324/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, concernente una deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), menziona gli Stati membri che sono autorizzati ad avvalersi di tale deroga, le specie per la cui alimentazione è ammesso l'uso di proteine animali trasformate ottenute da animali della stessa specie e fissa le norme nel rispetto delle quali può aver luogo tale alimentazione.

    (3)

    La Lettonia ha presentato una domanda di deroga al divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente agli animali da pelliccia e ha fornito informazioni soddisfacenti sui provvedimenti che saranno adottati per garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.

    (4)

    La decisione 2003/324/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2003/324/CE è modificata come segue:

    1)

    l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    Deroga concessa all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia

    1.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia, alla Lettonia e alla Finlandia per quanto concerne l'alimentazione dei seguenti animali da pelliccia con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie:

    a)

    volpi (Vulpes vulpes e Alopex lagopus);

    b)

    cani procioni (Nycteroites procynoides).

    2.   A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1774/2002, è concessa una deroga all'Estonia e alla Lettonia per quanto concerne l'alimentazione di animali da pelliccia della specie visone americano (Mustela vison) con proteine animali trasformate ottenute da corpi o da parti di corpi di animali della stessa specie.»;

    2)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Osservanza della presente decisione

    L'Estonia, la Lettonia e la Finlandia adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e rendono pubbliche tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

    3)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Destinatari

    La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.»

    Articolo 2

    La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Finlandia sono destinatarie della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.


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