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Document 32009D0110
2009/110/EC: Commission Decision of 10 February 2009 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat Newcastle disease in Germany in 2008 (notified under document number C(2009) 712)
2009/110/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2009 , concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Germania nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 712]
2009/110/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2009 , concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Germania nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 712]
GU L 40 del 11.2.2009, pp. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
11.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 40/31 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2009
concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Germania nel 2008
[notificata con il numero C(2009) 712]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2009/110/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa che causa un elevato tasso di mortalità nel pollame. |
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(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli. |
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(3) |
Quindi un focolaio della malattia può rapidamente raggiungere proporzioni epidemiche che possono ridurre drasticamente la redditività degli allevamenti agricoli. |
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(4) |
La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (2) stabilisce misure che in caso di focolaio devono essere applicate integralmente e con urgenza dagli Stati membri per prevenire l’ulteriore trasmissione del virus. |
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(5) |
La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione suddetta, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a finanziare i costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle. |
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(6) |
L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE fissano le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità. |
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(7) |
Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d’urgenza volti all’eradicazione della malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE (3) del Consiglio. |
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(8) |
Nel 2008 si sono manifestati in Germania alcuni focolai della malattia di Newcastle. In risposta a tali focolai la Germania ha adottato misure conformemente alla direttiva 92/66/CEE e all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
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(9) |
La Germania ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
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(10) |
Il 18 giugno 2008 e il 17 luglio 2008 la Germania ha presentato una stima dei costi sostenuti per l’adozione di misure volte a eradicare la malattia di Newcastle. |
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(11) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario della Comunità alla Germania
La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.
Articolo 2
Destinatario
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.