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Document 32009D0110

2009/110/CE: Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2009 , concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Germania nel 2008 [notificata con il numero C(2009) 712]

GU L 40 del 11.2.2009, pp. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/110(1)/oj

11.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2009

concernente un contributo finanziario della Comunità a favore di interventi d’urgenza per combattere la malattia di Newcastle in Germania nel 2008

[notificata con il numero C(2009) 712]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/110/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia di Newcastle è una malattia virale contagiosa che causa un elevato tasso di mortalità nel pollame.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di malattia di Newcastle vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi mediante il commercio di pollame vivo o di prodotti avicoli.

(3)

Quindi un focolaio della malattia può rapidamente raggiungere proporzioni epidemiche che possono ridurre drasticamente la redditività degli allevamenti agricoli.

(4)

La direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (2) stabilisce misure che in caso di focolaio devono essere applicate integralmente e con urgenza dagli Stati membri per prevenire l’ulteriore trasmissione del virus.

(5)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario della Comunità a favore di azioni veterinarie specifiche, comprese misure urgenti. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione suddetta, gli Stati membri beneficeranno di un contributo finanziario volto a finanziare i costi di alcune misure di eradicazione della malattia di Newcastle.

(6)

L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE fissano le norme sulle quote delle spese sostenute dagli Stati membri coperte dal contributo finanziario della Comunità.

(7)

Il versamento del contributo finanziario comunitario a favore di interventi d’urgenza volti all’eradicazione della malattia di Newcastle è disciplinato dalle norme di cui al regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE (3) del Consiglio.

(8)

Nel 2008 si sono manifestati in Germania alcuni focolai della malattia di Newcastle. In risposta a tali focolai la Germania ha adottato misure conformemente alla direttiva 92/66/CEE e all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

(9)

La Germania ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(10)

Il 18 giugno 2008 e il 17 luglio 2008 la Germania ha presentato una stima dei costi sostenuti per l’adozione di misure volte a eradicare la malattia di Newcastle.

(11)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità alla Germania

La Germania può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità volto a finanziare i costi sostenuti nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure al fine di combattere la malattia di Newcastle conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)   GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

(3)   GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


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