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Document 32008L0030

Direttiva 2008/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 81 del 20.3.2008, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/30/oj

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/53


DIRETTIVA 2008/30/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (5) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

(4)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie all'attuazione della direttiva 2006/43/CE, in particolare al fine di assicurare la fiducia nella funzione di revisione e l'applicazione uniforme dei requisiti in materia di deontologia professionale, sistemi di controllo della qualità, indipendenza e obiettività, di adeguare l'elenco delle materie su cui verte il controllo delle conoscenze teoriche dei revisori, di adottare principi di revisione internazionali e uno schema comune di relazioni di revisione per i conti annuali o consolidati, e di definire i casi eccezionali di trasferimento diretto di documenti a paesi terzi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/43/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(5)

La direttiva 2006/43/CE prevede un limite di durata per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione relativa alla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno dichiarato che la decisione 2006/512/CE fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione dovrebbero essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno inoltre dichiarato che si sarebbero adoperati affinché fossero adottate quanto prima le proposte volte ad abrogare le disposizioni degli atti che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. A seguito dell'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, occorre sopprimere la disposizione di cui alla direttiva 2006/43/CE che contempla un limite di durata.

(6)

La Commissione dovrebbe valutare, a intervalli regolari, il funzionamento delle disposizioni riguardanti le competenze di esecuzione ad essa conferite al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di determinare se la portata di tali competenze e i requisiti procedurali imposti alla Commissione siano adeguati nonché di garantire sia l'efficienza che la responsabilità democratica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/43/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2006/43/CE dalla presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica e riguardano soltanto la procedura di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2006/43/CE è così modificata:

1)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

2)

All'articolo 21, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

3)

All'articolo 22, il paragrafo 4 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

4)

L'articolo 26 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le parole «secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono sostituite dalle parole «secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse ;

ii)

è aggiunto il comma seguente:

«Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

5)

All'articolo 28, il paragrafo 2 è così modificato:

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

6)

L'articolo 29, paragrafo 2, è così modificato :

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

7)

All'articolo 36, il paragrafo 7 è così modificato :

a)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

b)

è aggiunta la frase seguente:

«Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

8)

All'articolo 45, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 5, lettera d), del presente articolo, l'equivalenza cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 5, lettera d), del presente articolo fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione.

In tale contesto, la Commissione può adottare misure intese a definire criteri di equivalenza generali, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26, che sono applicabili a tutti i paesi terzi e che sono utilizzati dagli Stati membri in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale. I criteri non possono andare oltre le disposizioni di cui agli articoli 22, 24, 25 e 26. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

9)

All'articolo 46, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, l'equivalenza cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri possono valutare l'equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o basarsi sulle valutazioni effettuate da altri Stati membri fintantoché la Commissione non sia pervenuta a una decisione. Se la Commissione decide che il requisito di equivalenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stato rispettato, essa può permettere ai revisori e agli enti di revisione contabile interessati di continuare le loro attività di revisione conformemente ai requisiti dello Stato membro in questione per un periodo transitorio adeguato.

In tale contesto, la Commissione può adottare misure intese a definire criteri di equivalenza generali, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32, che sono applicabili a tutti i paesi terzi e che sono utilizzati dagli Stati membri in sede di valutazione dell'equivalenza a livello nazionale. I criteri non possono andare oltre le disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

10)

L'articolo 47 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera c), l'adeguatezza delle condizioni cui in esso si fa riferimento è valutata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri ed è la Commissione che decide in merito secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 48, paragrafo 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione.

Tale valutazione di adeguatezza è basata sui requisiti di cui all'articolo 36 o su risultati funzionali essenzialmente equivalenti. Le misure adottate in tale contesto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e al fine di agevolare la cooperazione tra le autorità competenti completandola sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

le parole «, secondo la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 2,» sono soppresse;

ii)

è aggiunta la frase seguente:

«Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 48, paragrafo 2 bis.»;

11)

L'articolo 48 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della stessa.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«3.   Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l'idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 14 novembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(5)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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