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Document 32006R0209

Regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 , che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 36 del 8.2.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/209/oj

8.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/32


REGOLAMENTO (CE) N. 209/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2006

che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Tenuto conto del carattere rigoroso di tali norme, sono state previste misure transitorie.

(2)

Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(3)

Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), prevede alcune misure transitorie applicabili entro il 31 dicembre 2005, affinché le industrie abbiano il tempo necessario per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio.

(4)

I parametri da imporre in base al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 7 settembre 2005 sono diversi dalle norme di trasformazione che gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2005 a norma dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003. Occorrerà inoltre del tempo per l'applicazione, da parte degli Stati membri, della nuova procedura di convalida prevista dal regolamento (CE) n. 208/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica gli allegati VI e VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme di trasformazione relative agli impianti di produzione di biogas e di compostaggio e i requisiti applicabili allo stallatico (4).

(5)

Occorre pertanto prorogare ulteriormente la validità delle misure transitorie di cui ai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, in modo che Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le disposizioni nazionali in materia di norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione del biogas.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 809/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 810/2003 la data del «31 dicembre 2005» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2006».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(2)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005 (GU L 5 del 7.1.2005, pag. 3).

(3)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 12/2005.

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.


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